Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 01460/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Licata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Zarbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS-, -OMISSIS-, con il quale il Comune di Licata rigettava l'istanza di riesame del precedente provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente ai sensi della legge n. 326/2003;
- degli atti precedenti comunque connessi a quello impugnato;
- delle circolari -OMISSIS- dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, nella parte in cui prevedono che i Comuni potranno istruire solo le pratiche di sanatoria edilizia presentate ai sensi della legge n.326/2003 ancora non esitate con provvedimento definitivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un fabbricato di civile abitazione, sito in Licata, Via -OMISSIS-, in catasto al -OMISSIS-, realizzato dai suoi genitori senza titolo edilizio.
In relazione a tale fabbricato, in data -OMISSIS-, con nota -OMISSIS- la ricorrente presentava al Comune istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003.
Con determina -OMISSIS- l’Amministrazione respingeva tale istanza poiché il manufatto risultò:
- ricadere entro la fascia dei 300 metri dalla battigia del mare e sottoposto al vincolo paesaggistico;
- non sanabile, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) della legge n. 326/2003;
- ricadere nella zona CS1 del P.R.G. vigente e che però esso “… non è conforme ai parametri urbanistici previsti dall’art. 45 delle N.T.A. dello stesso P.R.G. ”.
Il citato provvedimento di diniego della domanda di condono non è stato impugnato dalla odierna ricorrente che, successivamente, con nota -OMISSIS- ha chiesto al Comune di Licata il riesame della domanda di condono edilizio già respinta, in ragione della sopravvenuta interpretazione giurisprudenziale (parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 291 del 31.01.2012) che consentirebbe di sanare i fabbricati abusivi realizzati nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
Con nota -OMISSIS-, la citata domanda di riesame è stata però respinta dall’Amministrazione, atteso che “… Per la pratica di condono edilizio di che trattasi, presentata a nome di -OMISSIS- -OMISSIS-, è stato già emesso provvedimento definitivo di diniego di concessione edilizia in sanatoria, con Det. Dirigenziale -OMISSIS-…Per le superiori motivazioni, non sussistono le condizioni di un nuovo riesame quindi la richiesta non può essere accolta .”
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di diniego dell’istanza di riesame in discorso è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 aprile 2018 e depositato il 25 maggio successivo.
3.1. Il mezzo è affidato ad articolate censure con cui parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, dei principi in materia di autotutela decisoria, l’erronea applicazione del D.lgs. n. 42/2004, dell’art. 1 della legge regionale n. 37/1985 e dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, oltreché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Lamenta anzitutto la ricorrente che il provvedimento impugnato non espliciterebbe le ragioni di interesse pubblico per cui non si potrebbe procedere alla nuova istruttoria della domanda di condono edilizio. In particolare, si sostiene che le Circolari -OMISSIS- dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente non potrebbero precludere all’Ente il riesame di un proprio provvedimento alla luce di circostanze sopravvenute tali da imporne la revoca. Sotto diverso profilo, parte ricorrente evidenzia altresì che il mancato rispetto dei parametri previsti dai vigenti strumenti urbanistici non avrebbe potuto precludere l’auspicato condono che, come è noto, a differenza della sanatoria non presuppone la doppia conformità delle opere abusive.
Per altro verso è denunziato altresì che il ridetto diniego della domanda di condono di cui alla determinazione -OMISSIS- è stato motivato con riferimento alla circostanza che il fabbricato ricade entro la fascia dei 300 mt. dalla battigia, e quindi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per cui non è consentita la sanatoria ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003, mentre sarebbe ormai acclarato che sulla questione della sanabilità delle opere rientranti nella casistica di cui al comma 27 lettera d) dell'art. 32 della L. 326/2003, la giurisprudenza (Cons. giust. amm. sic., sez. riun., parere n. 291/10 del 31 gennaio 2012) ha chiarito che in Sicilia il divieto di condono in parola si applicherebbe esclusivamente nel caso di “vincoli assoluti” e non anche ai “vincoli relativi”, cioè a quelli che, come nella fattispecie, comportano un divieto cui si può derogare mercé il parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla sua tutela. È censurato, in ultimo, il contrasto degli atti impugnati con quelli che sarebbero stati adottati dall’Ente in esito all’esame di analoghe istanze di altri cittadini, concernenti immobili pure ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico e che, a differenza di quella della ricorrente, sarebbero state esitate positivamente.
4. In data 3 febbraio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Licata, che ha depositato ampia documentazione e che con memoria ha chiesto la reiezione del ricorso eccependone preliminarmente l’inammissibilità per carenza di interesse, atteso che l’odierna ricorrente sarebbe priva di legittimazione ad agire avendo perso da tempo la proprietà del manufatto di cui chiede il condono, che sarebbe ormai acquisito al patrimonio della resistente Amministrazione.
La difesa comunale ha evidenziato, in particolare, che il diniego di sanatoria -OMISSIS-, non impugnato, era stato a propria volta preceduto da una serie di provvedimenti emessi dall’Ente e cioè:
- la determinazione -OMISSIS-, con la quale era stata ingiunta ai genitori della ricorrente la demolizione del manufatto abusivo, tale provvedimento era stato impugnato con ricorso -OMISSIS-RG dichiarato perento con decreto presidenziale -OMISSIS-;
- la successiva nota -OMISSIS-, non impugnata, con cui il Comune aveva provveduto ad accertare l’inottemperanza al precedente ordine di ripristino -OMISSIS-;
- da ultimo, il provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell’Ente, di cui alla nota di trascrizione registrata all’Agenzia del territorio di Agrigento in data -OMISSIS-.
In vista della discussione, la difesa della parte ricorrente con memoria in data 11 febbraio 2023 ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 15 marzo 2023, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo.
In detta sede, preso atto della libera volontà delle parti di non partecipare alla discussione, il Collegio ha dato avviso della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso introduttivo; d’altra parte, non trattandosi di questione emersa dopo il passaggio in decisione della causa, nemmeno deve essere emanata l’ordinanza di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., prevista solo per detta ipotesi.
5. Come già rilevato nel corso dell’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile stante la natura meramente confermativa dell’atto impugnato.
Va ribadito il principio secondo cui allo scopo, infatti, di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se sia stato adottato o non senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un atto precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere una nuova istruttoria e una nuova motivazione.
Ciò posto, va evidenziato come nella vicenda all’esame il Comune di Licata si sia in effetti limitato a respingere la domanda di riesame presentata dal ricorrente evidenziando, in sostanza che:
- per il procedimento di condono edilizio in questione era stato già emesso provvedimento definitivo di diniego (determinazione -OMISSIS-);
- la citata determinazione con cui venne respinta la domanda di condono non venne fatta oggetto di impugnazione.
Tale valutazione non però ha costituito l’epilogo di una rivalutazione degli interessi in gioco e, dunque, il frutto di un’ulteriore attività istruttoria, sicché l’atto impugnato non può che essere considerato meramente confermativo del diniego di accoglimento della precedente istanza di condono “… e l’impugnazione di un atto meramente confermativo è inammissibile …” (in termini TAR Palermo, Sez. II, 28.12.2020 n. 3026).
6. Alla luce della documentazione versata in atti dalla difesa della resistente Amministrazione, il ricorso è inammissibile anche in ragione della, pacifica ed incontestata, circostanza che la proprietà del manufatto abusivo era già stata acquisita dal Comune in ragione dell’inottemperanza della ricorrente all’ordine di demolizione -OMISSIS-, come da accertamento dell’inottemperanza -OMISSIS- e successiva trascrizione dell’intervenuta acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente in data -OMISSIS-.
In altri termini, la ricorrente non sarebbe stata legittimata non solo alla presentazione della domanda di riesame del diniego di condono di cui si controverte ma anche della stessa istanza di condono poi respinta atteso che, per effetto della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, al momento della presentazione di essa (avvenuta in data -OMISSIS-, con nota -OMISSIS-) l’effetto traslativo della proprietà in favore del comune di Licata era già intervenuto ipso iure (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2034).
7. In ogni caso, per mere ragioni di completezza, osserva il Collegio che nelle more del giudizio la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 252/2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 ed esclusa l’opzione interpretativa già privilegiata dal giudice d’appello e posta dalla ricorrente alla base dell’istanza di riesame respinta con il provvedimento impugnato.
8. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese seguono la regola della soccombenza e nella misura indicata in dispositivo sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Licata, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.