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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2285 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza di discussione del
25.11.2025 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv.Roberta Ventura, giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente-
E
e , Controparte_1 Controparte_2
- resistenti contumaci-
OGGETTO: azione risoluzione comodato/ rilascio immobile;
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione del 25.11.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale d'udienza in pari data.
FATTO E DIRITTO La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile sito in Terracina alla Via G. Conti, n. 31, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 203 p.lla 220, sub. 6 cat. A/2, svolta dal Sig. Parte_1
nella dedotta qualità di proprietario, nei confronti dei Sigg.ri ri
[...] CP_1
e , in virtù del contratto di comodato gratuito stipulato tra
[...] Controparte_2
le parti il 07.06.2018 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina in data
08.06.2018 al n. 209S serie – 3.
L'attore adiva l'intestato Tribunale deducendo che;
(i) il contratto intercorso non prevedeva un termine di durata;
(ii) nello stesso non veniva derogata la disciplina dell'art. 1804 c.c.; (iii) prevedeva la restituzione immediata dell'immobile all'urgente e imprevisto bisogno sopravvenuto del comodante, all'art. 2 e all'art. 9, la facoltà
del comodante di richiedere l'accesso all'immobile al fine di ispezionare il locale;
(iv) che nonostante l'esigenza manutentiva sorta in virtù di copiose infiltrazioni provenienti dall'immobile soprastante, i comodatari non provvedevano ad eliminare le cause del fenomeno infilitrativo ovvero a consentire l'accesso all'immobile; (v)
pertanto veniva inadempiuto l'obbligo di custodia di cui all'art. 1804 c.c. da parte dei comodatari;
(vii) la richiesta di restituzione era legittimata sia dall'art. 1810 che dall'inadempimento all'obbligo manitentivo, di cui all'art. 1804 c.c.; (viii) ricorreva ulteriormente il presupposto dell'urgenza di cui all'art. 2 del contratto in quanto l'immobile continuava ad essere interessato dal fenomeno infiltrativo, con derivata degradazione dello stato di conservazione. Pertanto, previa notificazione di diffidava alla restituzione con contestuale citazione in giudizio, chiedeva condannare i Sigg.ri e alla riconsegna Controparte_1 CP_3
all'immediata riconsegna dell'immobile. Con vittoria di spese come per legge.
Entrambi i convenuti restavano contumaci. Con dichiarazione del 23/06/2025, ricevuta per accettazione dal proprietario
Sig. , il Sig. comunicava il rilascio da parte Parte_1 Controparte_1
sua dell'immobile.
Residuava pertanto la sola occupazione della Sig.ra . CP_3
Preliminarmente, va osservato che nei confronti del Sig. la Controparte_1
pretesa della parte attrice è venuta meno, in quanto lo stesso ha comunicato l'avvenuto rilascio dell'immobile.
Va dunque sul punto dichiarata cessata la materia del contendere.
In media res Il titolo che legittima l'occupazione è un contratto di comodato tra i
Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
Premesso che la contumacia della Sig.ra implica la mancata opposizione CP_3
alla richiesta avanzata dal comodante, a nulla può valere la circostanza che la
Sig.ra non sia parte del titolo legittimante l'occupazione in quanto, pur CP_3
regolarmente convocata, non ha preso posizione sul merito della domanda né
sollevato eccezioni sulla restituzione del bene, dovendosi ragionevolmente ritenere che, in assenza di prova della diversa fonte di disponibilità dell'immobile de quo, la stessa abbia conseguito il possesso dell'immobile in virtù del titolo del marito, Sig.
. Controparte_1
Pertanto, alla fattispecie, si applica la disciplina del titolo legittimante l'occupazione,
ovvero il comodato gratuito.
Ai sensi dell'art. 1810 c.c., “se non è stato convenuto un termine né questo risulta
dall'uso della cosa, il comodatario è tenuto a restituirla su richiesta del comodante”.
In assenza di termine prestabilito, la durata del comodato è legata alla necessità
per cui il bene è stato concesso, con obbligo di restituzione quando tale necessità
venga meno. Nel caso in esame, il contratto privo di termine esplicito o finalità impeditiva della restituzione, prevede espressamente la restituzione dell'immobile in caso di necessità o urgenza.
Il comodante ha richiesto il rientro dell'immobile, giustificando la domanda con la necessità di interventi urgenti di manutenzione resi indispensabili dal fenomeno infiltrativo documentato, che compromette l'integrità dell'immobile sottostante.
La contumacia della convenuta implica che non vi sia stata alcuna contestazione né sull'inesistenza del fenomeno infiltrativo né sulla sua eventuale cessazione, per cui quanto documentato dalla parte attrice si assume come non contestato.
Tale urgenza, adeguatamente comprovata (doc. n. 3, fascicolo parte attrice),
legittima la richiesta di rilascio nelle mani del proprietario Sig. . Parte_1
Ai sensi dell'art. 1804 c.c., il comodatario è tenuto a curare la manutenzione ordinaria dell'immobile, salvo diversa pattuizione.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che il comodatario abbia adempiuto a tale obbligo, o che abbia intrapreso alcun intervento di riparazione.
Di conseguenza, lo stato di deterioramento dell'immobile, deve ritenersi ancora in corso, il che giustifica pienamente lo stato di necessità ed urgenza previsto dal contratto di comodato per la restituzione immediata del bene al comodante.
Alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rilascio immediato dell'immobile.
Il ricorso del comodante è quindi fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta contumace, Sig.ra . Controparte_2
Si giustifica la compensazione delle spese tra il ricorrente e Controparte_1
atteso il rilascio medio tempore dell' immobile a seguito della notifica della citazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) Dichiara risolto il contratto di comodato del 7.05.2018 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Latina in data 08.06.2018 al n. 209s serie 3;
2) Condanna la resistente al rilascio immediato dell'immobile; CP_3
3) Condanna la resistenza al pagamento delle pse di lite liquidate in CP_3
€120,00 per esborsi documentati ed € 1500,00 per competenze in favore di parte ricorrente, compensa per il resto le spese di lite.
4) Giorni trenta per le motivazioni.
Così deciso in Latina in data 25.11.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2285 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza di discussione del
25.11.2025 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv.Roberta Ventura, giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente-
E
e , Controparte_1 Controparte_2
- resistenti contumaci-
OGGETTO: azione risoluzione comodato/ rilascio immobile;
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione del 25.11.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale d'udienza in pari data.
FATTO E DIRITTO La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile sito in Terracina alla Via G. Conti, n. 31, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 203 p.lla 220, sub. 6 cat. A/2, svolta dal Sig. Parte_1
nella dedotta qualità di proprietario, nei confronti dei Sigg.ri ri
[...] CP_1
e , in virtù del contratto di comodato gratuito stipulato tra
[...] Controparte_2
le parti il 07.06.2018 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina in data
08.06.2018 al n. 209S serie – 3.
L'attore adiva l'intestato Tribunale deducendo che;
(i) il contratto intercorso non prevedeva un termine di durata;
(ii) nello stesso non veniva derogata la disciplina dell'art. 1804 c.c.; (iii) prevedeva la restituzione immediata dell'immobile all'urgente e imprevisto bisogno sopravvenuto del comodante, all'art. 2 e all'art. 9, la facoltà
del comodante di richiedere l'accesso all'immobile al fine di ispezionare il locale;
(iv) che nonostante l'esigenza manutentiva sorta in virtù di copiose infiltrazioni provenienti dall'immobile soprastante, i comodatari non provvedevano ad eliminare le cause del fenomeno infilitrativo ovvero a consentire l'accesso all'immobile; (v)
pertanto veniva inadempiuto l'obbligo di custodia di cui all'art. 1804 c.c. da parte dei comodatari;
(vii) la richiesta di restituzione era legittimata sia dall'art. 1810 che dall'inadempimento all'obbligo manitentivo, di cui all'art. 1804 c.c.; (viii) ricorreva ulteriormente il presupposto dell'urgenza di cui all'art. 2 del contratto in quanto l'immobile continuava ad essere interessato dal fenomeno infiltrativo, con derivata degradazione dello stato di conservazione. Pertanto, previa notificazione di diffidava alla restituzione con contestuale citazione in giudizio, chiedeva condannare i Sigg.ri e alla riconsegna Controparte_1 CP_3
all'immediata riconsegna dell'immobile. Con vittoria di spese come per legge.
Entrambi i convenuti restavano contumaci. Con dichiarazione del 23/06/2025, ricevuta per accettazione dal proprietario
Sig. , il Sig. comunicava il rilascio da parte Parte_1 Controparte_1
sua dell'immobile.
Residuava pertanto la sola occupazione della Sig.ra . CP_3
Preliminarmente, va osservato che nei confronti del Sig. la Controparte_1
pretesa della parte attrice è venuta meno, in quanto lo stesso ha comunicato l'avvenuto rilascio dell'immobile.
Va dunque sul punto dichiarata cessata la materia del contendere.
In media res Il titolo che legittima l'occupazione è un contratto di comodato tra i
Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
Premesso che la contumacia della Sig.ra implica la mancata opposizione CP_3
alla richiesta avanzata dal comodante, a nulla può valere la circostanza che la
Sig.ra non sia parte del titolo legittimante l'occupazione in quanto, pur CP_3
regolarmente convocata, non ha preso posizione sul merito della domanda né
sollevato eccezioni sulla restituzione del bene, dovendosi ragionevolmente ritenere che, in assenza di prova della diversa fonte di disponibilità dell'immobile de quo, la stessa abbia conseguito il possesso dell'immobile in virtù del titolo del marito, Sig.
. Controparte_1
Pertanto, alla fattispecie, si applica la disciplina del titolo legittimante l'occupazione,
ovvero il comodato gratuito.
Ai sensi dell'art. 1810 c.c., “se non è stato convenuto un termine né questo risulta
dall'uso della cosa, il comodatario è tenuto a restituirla su richiesta del comodante”.
In assenza di termine prestabilito, la durata del comodato è legata alla necessità
per cui il bene è stato concesso, con obbligo di restituzione quando tale necessità
venga meno. Nel caso in esame, il contratto privo di termine esplicito o finalità impeditiva della restituzione, prevede espressamente la restituzione dell'immobile in caso di necessità o urgenza.
Il comodante ha richiesto il rientro dell'immobile, giustificando la domanda con la necessità di interventi urgenti di manutenzione resi indispensabili dal fenomeno infiltrativo documentato, che compromette l'integrità dell'immobile sottostante.
La contumacia della convenuta implica che non vi sia stata alcuna contestazione né sull'inesistenza del fenomeno infiltrativo né sulla sua eventuale cessazione, per cui quanto documentato dalla parte attrice si assume come non contestato.
Tale urgenza, adeguatamente comprovata (doc. n. 3, fascicolo parte attrice),
legittima la richiesta di rilascio nelle mani del proprietario Sig. . Parte_1
Ai sensi dell'art. 1804 c.c., il comodatario è tenuto a curare la manutenzione ordinaria dell'immobile, salvo diversa pattuizione.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che il comodatario abbia adempiuto a tale obbligo, o che abbia intrapreso alcun intervento di riparazione.
Di conseguenza, lo stato di deterioramento dell'immobile, deve ritenersi ancora in corso, il che giustifica pienamente lo stato di necessità ed urgenza previsto dal contratto di comodato per la restituzione immediata del bene al comodante.
Alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rilascio immediato dell'immobile.
Il ricorso del comodante è quindi fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta contumace, Sig.ra . Controparte_2
Si giustifica la compensazione delle spese tra il ricorrente e Controparte_1
atteso il rilascio medio tempore dell' immobile a seguito della notifica della citazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) Dichiara risolto il contratto di comodato del 7.05.2018 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Latina in data 08.06.2018 al n. 209s serie 3;
2) Condanna la resistente al rilascio immediato dell'immobile; CP_3
3) Condanna la resistenza al pagamento delle pse di lite liquidate in CP_3
€120,00 per esborsi documentati ed € 1500,00 per competenze in favore di parte ricorrente, compensa per il resto le spese di lite.
4) Giorni trenta per le motivazioni.
Così deciso in Latina in data 25.11.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli