Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 91
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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    Nullità dell'atto per motivi formali e sostanziali

    La Corte ha preso atto della revoca in autotutela dell'originario atto impugnato.

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    Omessa ricezione della cartella presupposta

    La Corte ha preso atto della revoca in autotutela dell'originario atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 91
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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