Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2025, proposto da
AD FI MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 4 aprile 2025, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. LI Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, MA AD FI (in appresso, R. M. A.) agiva avverso il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) sull’istanza presentata il 4 aprile 2025 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’ambito del procedimento prot. n. P-SA/L/Q/2023/100336;
- alla stregua delle allegazioni delle parti, la vicenda a monte dell’instaurazione del presente giudizio era la seguente: -- a seguito di richiesta nominativa rassegnata dalla T-Contract s.r.l. s.r.l. (in appresso, T.) in data 27 marzo 2023 (prot. n. P-SA/L/Q/2023/100336), il R. aveva fatto ingresso in Italia in base al “decreto flussi” 2022 (d.p.c.m. 29 dicembre 2022), giusta nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-SA/L/Q/2023/100336 del 2 maggio 2023 e conseguente visto di ingresso; -- in data 4 aprile 2025, il R. richiedeva di essere convocato presso gli uffici prefettizi, ai fini del perfezionamento del contratto di soggiorno;
- a fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione circa la definizione del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, il ricorrente lamentava la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento prot. n. P-SA/L/Q/2023/100336 mediante l’adozione di un provvedimento espresso, così come riveniente dagli artt. 24 e 97 Cost., 1 e 2 della l. n. 241/1990, 5, commi 3 bis e 5 bis, e 22 del d.lgs. n. 286/1998;
- nelle more del giudizio, il SUI di Salerno, con provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922, revocava il nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-SA/L/Q/2023/100336 del 2 maggio 2023 sulla base dei seguenti rilievi: a) mancato perfezionamento della procedura presso il competente CPI, per obliterata convocazione dei lavoratori ed obliterata comunicazione dell’esito delle selezioni; c) inidoneità reddituale della T.; c) mancata allegazione sul portale SPI della documentazione richiesta nei mesi precedenti;
- più in dettaglio, a tenore del menzionato provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922: a) «la documentazione allegata alla pratica P-SA/L/Q/2023/100336 è risultata carente dell'esito presso il CPI competente»; con la nota del CPI di Salerno n. CPI/2023/0039388 «veniva comunicato che “i candidati lavoratori hanno affermato di non essere stati contattati dall'azienda per un colloquio. La T. non ha comunicato l'esito delle selezioni”»; b) «l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno ha comunicato con prot. n. 85362 del 4 giugno 2025 il parere di competenza, in senso negativo con la motivazione "... da accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate emerge la carenza della capacità reddituale del datore di lavoro ad assumere manodopera straniera ..."»; c) «alla data odierna, in ogni caso non risultano caricati sul Portale dedicato SPI 2.0 i documenti innanzi dettagliatamente elencati, pur oggetto di plurime richieste da parte di questo Sportello Unico Immigrazione, inviate sia all'indirizzo di p.e.c. aziendale, sia al lavoratore»;
- l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, in cui il difensore del R. dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- poiché, alla stregua della dichiarazione attorea richiamata retro, in premessa, nessuna utilità pratica potrebbe derivare al R. da una pronuncia giurisdizionale di accoglimento, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
- ed invero, a fronte dell’espressa enunciazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, l’adito giudice amministrativo non potrebbe, comunque, che dichiarare il gravame improcedibile, dovendo recedere da ogni altra valutazione in rito o di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3848/2016; sez. VI, n. 1278/2019; sez. V, n. 38/2020; n. 5486/2020; sez. III, n. 3981/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 649/2024; n. 1620/2024; n. 1943/2024; n. 2157/2024; n. 2323/2024);
- in questo senso, si è affermato, in giurisprudenza, che: -- nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Cons. Stato, sez. II, n. 6379/2024); -- al cospetto dell'univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente volta a confermare il venir meno dell'interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non si può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053/2023);
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del ricorrente, tenuto conto dell’esito in rito della controversia per iniziativa imputabile esclusivamente a quest’ultimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL SO, Presidente
LI Di LO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di LO | RL SO |
IL SEGRETARIO