Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa con oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio proposta dalla Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata a Genova, Via G. Pisoni n. 31/5, presso lo studio dell'Avv.
Giorgio Fonzi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
-
contro
-
Sig. , nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via San Bartolomeo della Certosa, n. 2/2, presso lo studio dell'Avv. Fiorella Borla, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellato - avverso la sentenza n. 1934/2024 del Tribunale di Genova, resa nel procedimento iscritto al n.
9832/2022, emessa in data 3.5.2024.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
Tribunale di Genova, Sezione IV, confermi la disposizione dell'ordinanza di omologa della separazione consensuale resa inter partes il 15/2/2022, in ordine al ricalcolo e rivalutazione degli aspetti economici in allora pattuita tra le parti per il caso di cessazione del rapporto pensionistico INPS di cui godeva l'appellante; confermi per il resto in toto ed in ogni sua parte la sentenza n° 1934/2024 del Tribunale di Genova;
vinte le spese in caso di immotivata opposizione”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
– in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione in appello datata 29/10/2024;
– nel merito, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1934/2024 emessa dal Tribunale di Genova e respingere la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Vinte le spese, anche del secondo grado”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. I signori e contraevano matrimonio, con rito Controparte_1 Parte_1
concordatario, in Genova in data 7.6.1997 optando per il regime della separazione dei beni. Dal suddetto matrimonio nascevano due figli: , nata in data [...], e Per_1
, nato in data [...]. Per_2
1.1. In data 23.12.2021, essendo l'affectio coniugalis ormai andata deteriorandosi, i coniugi dichiaravano in udienza, tenutasi davanti al Presidente dott. Domenico Pellegrini, di volersi separare consensualmente indicando le condizioni, le quali, in breve, prevedevano l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
presso la madre;
la vendita della casa coniugale;
l'obbligo per il signor di versare CP_1
la somma di euro 400,00 mensili per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie. Per ultima era prevista una clausola di salvaguardia la quale disponeva che
"nel caso in cui il trattamento pensionistico INPS, del quale beneficia attualmente la signora venisse a cessare, le parti si impegnano a ricontrattare gli aspetti Pt_1
economici oggi pattuiti.”
1.2. La separazione veniva omologata con decreto in data 11.2.2022 ma la signora Pt_1
non provvedeva a mettere in vendita la casa coniugale, a lei assegnata, come stabilito nelle condizioni di separazione, né si premurava di comunicare al ricorrente l'importo complessivo dell'assegno unico dalla stessa percepito in modo tale da poter ridurre corrispondentemente il contributo paterno versato in favore dei figli.
2. Con ricorso in data 31.10.2022, considerato che la separazione dei coniugi si protraeva ininterrottamente per quasi un anno e non vi era, pertanto, alcuna reciproca volontà di riconciliazione e/o di ripresa della convivenza e appariva manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il signor agiva CP_1
per chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente dichiarava di essere disponibile a confermare le condizioni di separazione fatta eccezione per la clausola di salvaguardia sopra citata, essendo la Sig.ra Pt_1
economicamente autosufficiente.
2.1. Si costituiva in giudizio la signora unendosi alla richiesta di pronuncia della Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma rilevando quanto segue:
- circa il rispetto delle condizioni di separazione, affermava che il marito non sempre si dimostrava adempiente dei doveri di frequentazione con i figli;
- sosteneva che non fosse vero che non aveva tentato di porre in vendita la casa coniugale di Via Ferrara, Genova, ma che le condizioni di mercato avrebbero comportato un ricavo non sufficiente per l'acquisto di una nuova abitazione;
- faceva presente che la questione della pensione di invalidità di cui godeva la resistente era precaria in quanto era prevista la scadenza al 31/7/2023, salva la possibilità di essere confermato il relativo assegno per altri tre anni.
Quindi chiedeva la revisione delle disposizioni economiche in relazione al proprio mantenimento per il caso in cui essa non avesse più percepito l'assegno di invalidità dopo la suddetta data, con conferma nel resto delle ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione.
2.3. Stante l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, con ordinanza emessa in data 21/03/2023 venivano confermate le condizioni di separazione in essere rimettendo le parti dinanzi al G.I. ove alla prima udienza dell'01/06/2023, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale in punto stato civile.
2.4. Con sentenza parziale n. 1920/2023 pubblicata in data 31/07/2023 il Tribunale di
Genova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra il Sig.
e la Sig.ra rimettendo nuovamente le parti Controparte_1 Parte_1
dinanzi al G.I.
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, richiamando integralmente la sentenza parziale, disponeva come segue:
"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata integralmente la sentenza parziale n. 1920/2023 pubblicata in data 31/07/2023, con cui è stato pronunciato il divorzio fra le parti l'affidamento condiviso del figlio minore (nato a [...] il Pt_2 Per_2
31/01/2008) ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre ove vive anche la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
Per_1
CONFERMA il diritto di visita padre-figlio così come stabilità in sede di separazione e precisamente a weekend alternati dalle ore 12.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica, secondo la volontà del minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici, sportivi e di vita sociale. Il figlio trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni durante le vacanze estive, nonché una settimana durante le vacanze natalizie o durante quelle pasquali con il criterio dell'alternanza, criterio che si applicherà anche ai giorni
25/26 dicembre nonché ai giorni 31/1 gennaio.
ASSEGNA la casa ex coniugale sita in Genova, Via Ferrara n. 114 A/7, in comproprietà tra i coniugi, alla Sig.ra nell'interesse dei figli con lei conviventi, la quale Parte_1
si farà carico di tutte le spese di amministrazione, delle utenze e della tassa spazzatura con voltura delle stesse, mentre il Sig. provvederà al pagamento della rata di CP_1
mutuo di importo pari ad € 507,92 così come concordato dalle parti;
CONFERMA a carico del Sig. il contributo economico al Controparte_1
mantenimento ordinario dei figli pari ad € 439,20 mensili, così come in oggi rivalutato (€
219,60 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della Sig.ra ferma la suddivisione al Parte_1
50% delle spese straordinarie relative ai figli da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
Assegno unico di famiglia come per legge
RIGETTA per il resto le ulteriori domande formulate dalle parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti"
4. La signora sul presupposto che il provvedimento del Tribunale fosse errato Pt_1
nel punto in cui respinge la domanda relativa alla revisione delle disposizioni economiche in relazione al contributo al mantenimento della sig.ra nel caso in cui essa Parte_1
non abbia a percepire l'assegno di invalidità dopo il 31/7/2023, impugnava la suddetta sentenza ed esponeva quanto segue:
- la stessa appellante ha deciso di addivenire ad una separazione consensuale al fine di pervenire ad una definizione chiara e veloce di un rapporto familiare logoro, ma le sue condizioni economiche erano e sono tutt'ora precarie, tenuto conto del suo certificato e non contestato stato di malattia cronica, per il quale percepiva una pensione di invalidità.
Detta pensione, come dalla stessa comunicato al giudice di primo grado, poteva cessare a seguito di revisioni del suo stato di salute, come poi è concretamente avvenuto a partire dal luglio 2023;
- si è risolto il contratto di lavoro con la precedente Azienda Barabino & Betti e la ricorrente ha rinvenuto un'occupazione a tempo determinato presso Racing Force Group di Ronco Scrivia, per cui la sua attuale situazione economica, a parte la cessazione dell'erogazione della pensione di invalidità è, in qualche modo, sotto controllo;
- non poteva all'atto della costituzione nel procedimento di divorzio, la signora Pt_1
richiedere un assegno a suo favore, posto che la domanda sarebbe stata inammissibile in quanto non vi era, in quella fase, alcuna modifica di ciò che era stato concordato in sede di consensuale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta il signor in via preliminare e/o CP_1
pregiudiziale solleva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. in quanto l'appello avversario non conterrebbe i requisiti richiesti dalla norma.
Rileva inoltre l'inammissibilità e/o comunque la manifesta infondatezza dell'appello avversario in quanto, innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto da controparte, la stessa non ha mai chiesto di confermare la suddetta clausola ma, invero, formulava una diversa domanda avente ad oggetto “la revisione delle disposizioni economiche in relazione al contributo al mantenimento ...". In ogni caso comunque, afferma parte appellata, il giudice correttamente ha ritenuto che una siffatta “clausola di salvaguardia” coincide con la possibilità prevista ex lege di poter chiedere, in ogni momento, previa verifica dell'effettivo mutamento delle condizioni economiche di una o di entrambe le parti, la revisione delle condizioni di divorzio.
In breve, quindi, parte appellante vorrebbe ottenere la conferma della clausola di salvaguardia di cui al punto 10 della separazione, della quale tuttavia non hai mai chiesto la conferma neppure in primo grado;
a ben vedere si tratta, addirittura, di domanda nuova e, come tale, inammissibile in secondo grado.
5.1. Il signor sottolinea poi la contraddittorietà delle difese avversarie: la signora CP_1
conclude chiedendo la conferma della “disposizione dell'ordinanza di omologa Pt_1
della separazione consensuale ... per il caso di cessazione del rapporto pensionistico
INPS” per poi successivamente dichiarare che, riferitamente a partire dal mese di luglio
2023, l'erogazione del trattamento pensionistico sarebbe cessata. Inoltre, controparte non dimostra le proprie asserzioni ma demanda tale compito alla Corte d'Appello.
Secondo parte appellata poi va ricordato che controparte non ha mai chiesto la conferma della clausola di salvaguardia e non ha mai chiesto l'ottenimento dell'assegno divorzile, oltre a non aver documentato la cessazione del trattamento pensionistico;
il fatto che abbia reperito un posto di lavoro significa che è pienamente abile al lavoro e che le condizioni della stessa non hanno subito mutamenti che giustifichino un mutamento delle condizioni di divorzio.
***
6. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal signor va ricordato che secondo la Corte di Cassazione, in particolare Cass. Ord. CP_1
2320/2023, “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado […]” e nel caso di specie, l'atto di appello sembra possedere i requisiti richiesti dalla norma citata in quanto consente di cogliere quale siano gli aspetti della sentenza di primo grado che vengono impugnati e quali siano le ragioni di fatto e di diritto che la ricorrente pone a sostegno della censura.
6.1. Nel merito l'appello è infondato e deve pertanto essere integralmente rigettato.
L'impugnazione, a dire il vero caratterizzata da poca chiarezza circa il rapporto tra quanto lamentato e quanto preteso, e da scarsa puntualità nel delineare i margini della situazione fattuale che interessa il caso di specie, verte esclusivamente sugli aspetti economici riguardanti gli ex coniugi ed in particolare sul riconoscimento dell'efficacia della
“clausola di salvaguardia” di cui al punto 10) delle condizioni di separazione, la quale prevedeva che le parti si sarebbero impegnate a rivedere gli aspetti economici pattuiti solo in caso di cessazione del trattamento pensionistico INPS di cui la moglie era beneficiaria.
6.2. La signora però, si fa notare, non ha mai formulato alcuna richiesta Pt_1
relativamente al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, ma ha solo invocato una generica revisione delle condizioni economiche nel caso in cui non avesse più percepito la suddetta pensione di invalidità.
6.3. Occorre altresì rilevare che nel corso del giudizio di primo grado l'odierna parte appellata aveva proposto delle soluzioni conciliative – prevedendo tra l'altro il mantenimento delle condizioni di separazione – le quali però non venivano accettate da parte oggi appellante. Quest'ultima, anzi, non faceva neanche pervenire un proprio riscontro.
È da condividere quindi l'assunto del Tribunale secondo cui la clausola su cui verte la presente controversia “non fa altro che richiamare il principio generale applicabile in ambito familiare secondo cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus ovvero sulla base degli elementi di fatto così come prospettati e provati al momento della decisione, ferma restando la possibilità di modificare le statuizioni in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente e che determinino la necessità di rivedere l'assetto stabilito”.
La richiesta della signora quindi, ricalca semplicemente la possibilità prevista ex Pt_1
lege di domandare una modifica delle statuizioni economiche nel caso di rilevanti circostanze sopravvenute.
6.4. Da quanto sopra consegue che in assenza di accordo tra le parti circa il rinnovo della sopra citata clausola di salvaguardia, si deve seguire il principio della domanda - secondo cui chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda, principio al quale va collegato quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato espresso dall'art 112
c.p.c., il quale recita che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa - e si deve perciò statuire per il rigetto dell'appello proposto da controparte e per la conferma della sentenza impugnata.
7. Quando alla richiesta del signor relativa alla condanna di Controparte_1
controparte ex art. 96 c.p.c., questa Corte ritiene non possa accogliersi in quanto non ritiene sussistenti nel caso di specie i presupposti richiesti dalla norma e reputa equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali considerata la natura della causa e l'opportunità di non acuire il conflitto tra le stesse.
8. Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
Così deciso in Genova, il 20.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni