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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
RE Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6137 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con loro elettivamente domiciliato in Parte_1 alla Piazza E. Abbro, 1, presso Palazzo di Città, giusta procura in atti
[...]
APPELLANTE
Nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Bracigliano(SA) alla via Damiano Controparte_1
Chiesa P.IVA. n° , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Dente, giusta procura in atti e presso P.IVA_2 lo stesso elettivamente domiciliata in S.Gregorio Magno (SA) alla via Dogali,n°22.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale del 17.12.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1304/2022, depositata il 25 ottobre
2022 dal Giudice di Pace di denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda Parte_1 di annullamento del verbale di contravvenzione n. AT3230 elevato in danno della e con il Controparte_1 quale veniva contestata la violazione dell'art. 146, III comma CdS.
Instaurato il contraddittorio, si è regolarmente costituita in giudizio la società appellata eccependo l'inammissibilità del gravame e nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ed in assenza di contestazioni di parte, le quali hanno ritualmente depositato note conclusionali. *
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dello stesso è agevole comprendere i motivi d'impugnazione ed i capi di sentenza impugnati.
Sempre in via preliminare va osservato che la si è limitata a contestare il gravame ed Controparte_1 insistere sulla correttezza della decisione di primo grado, senza tuttavia espressamente riproporre gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal gdP, sicchè rispetto agli stessi alcuna pronuncia dovrà essere resa in questo grado di giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'odierno appellante ha impugnato la Sentenza n. 1304/2022, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1 deducendo la omessa o errata valutazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di prime cure nonché la illogicità della motivazione adottata. A sostegno di tale assunto deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto non dimostrata la violazione ascritta a carico dell'appellata e relativa al transito del veicolo autobus tg. GC460NL sulla Via XXV Luglio, giunto all'intersezione semaforizzata con Via dei Fabbri, proseguendo la marcia, nonostante la segnaletica semaforica indicasse luce rossa nella sua direzione.
Ora, il Giudice di Prime cure ha innanzitutto ritenuto non dimostrato l'addebito sulla base delle riproduzioni fotografiche prodotte ritualmente in giudizio dal in considerazione che le stesse riporterebbero sempre Pt_1 lo stesso orario (anche con riguardo ai millesimi di secondo) e non consentirebbero di leggere con chiarezza la targa dell'autoveicolo. Da ciò il GdP ha inferito la dimostrazione del non corretto funzionamento dell'impianto semaforico.
Con riguardo a tale motivazione l'appellante ha evidenziato che l'orario riportato sulle riproduzioni fotografiche
(ed enfatizzato dal Giudice di prime cure come prova del malfunzionamento dell'impianto semaforico) è quello di transito del veicolo e che dalla mera visione dei documenti prodotti, la targa risulta pienamente leggibile.
Ora, dette argomentazioni devono essere condivise.
In primo luogo, le foto mostrano chiaramente il veicolo attraversare l'intersezione con la luce semaforica rossa ed indicano la durata del giallo. In proposito poi si osserva che è il ricorrente in primo grado che avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento era incominciato allorquando era segnalata la luce gialla e di non aver potuto arrestare la marcia in condizioni di sicurezza, in quanto fatto contrario rispetto alla ricostruzione operata dall'Ente.
Infine, l'indicazione dell'orario fisso in tutti i fotogrammi, che secondo la sarebbe prova Controparte_1 del malfunzionamento dell'apparecchio di rilevazione, è invece spiegabile dal fatto che tale orario, effettivamente uguale in ognuno dei fotogrammi, indica il momento dell'attraversamento che ovviamente è fissato in un orario preciso e non l'ora dello scatto.
Dalle foto depositate poi si evince chiaramente non solo la targa ma anche il logo Controparte_1 presente sull'autobus che attraversa l'intersezione. L'infrazione dunque deve ritenersi provata e correttamente rilevata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace.
L'appello va dunque accolto ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, va dichiarata la legittimità del verbale d'infrazione n. AT3230, elevato in danno di Controparte_1
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
[...
secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede : Parte_2
a) Accoglie l'appello ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, va dichiarata la legittimità del verbale d'infrazione n. AT3230, elevato in danno di;
Controparte_1
b) Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € 350,00 per il primo grado ed euro 500,00 per il Parte_1 secondo grado di lite, oltre Iva e Cpa oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa RE Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
RE Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6137 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con loro elettivamente domiciliato in Parte_1 alla Piazza E. Abbro, 1, presso Palazzo di Città, giusta procura in atti
[...]
APPELLANTE
Nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Bracigliano(SA) alla via Damiano Controparte_1
Chiesa P.IVA. n° , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Dente, giusta procura in atti e presso P.IVA_2 lo stesso elettivamente domiciliata in S.Gregorio Magno (SA) alla via Dogali,n°22.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale del 17.12.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1304/2022, depositata il 25 ottobre
2022 dal Giudice di Pace di denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda Parte_1 di annullamento del verbale di contravvenzione n. AT3230 elevato in danno della e con il Controparte_1 quale veniva contestata la violazione dell'art. 146, III comma CdS.
Instaurato il contraddittorio, si è regolarmente costituita in giudizio la società appellata eccependo l'inammissibilità del gravame e nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ed in assenza di contestazioni di parte, le quali hanno ritualmente depositato note conclusionali. *
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dello stesso è agevole comprendere i motivi d'impugnazione ed i capi di sentenza impugnati.
Sempre in via preliminare va osservato che la si è limitata a contestare il gravame ed Controparte_1 insistere sulla correttezza della decisione di primo grado, senza tuttavia espressamente riproporre gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal gdP, sicchè rispetto agli stessi alcuna pronuncia dovrà essere resa in questo grado di giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'odierno appellante ha impugnato la Sentenza n. 1304/2022, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1 deducendo la omessa o errata valutazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di prime cure nonché la illogicità della motivazione adottata. A sostegno di tale assunto deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto non dimostrata la violazione ascritta a carico dell'appellata e relativa al transito del veicolo autobus tg. GC460NL sulla Via XXV Luglio, giunto all'intersezione semaforizzata con Via dei Fabbri, proseguendo la marcia, nonostante la segnaletica semaforica indicasse luce rossa nella sua direzione.
Ora, il Giudice di Prime cure ha innanzitutto ritenuto non dimostrato l'addebito sulla base delle riproduzioni fotografiche prodotte ritualmente in giudizio dal in considerazione che le stesse riporterebbero sempre Pt_1 lo stesso orario (anche con riguardo ai millesimi di secondo) e non consentirebbero di leggere con chiarezza la targa dell'autoveicolo. Da ciò il GdP ha inferito la dimostrazione del non corretto funzionamento dell'impianto semaforico.
Con riguardo a tale motivazione l'appellante ha evidenziato che l'orario riportato sulle riproduzioni fotografiche
(ed enfatizzato dal Giudice di prime cure come prova del malfunzionamento dell'impianto semaforico) è quello di transito del veicolo e che dalla mera visione dei documenti prodotti, la targa risulta pienamente leggibile.
Ora, dette argomentazioni devono essere condivise.
In primo luogo, le foto mostrano chiaramente il veicolo attraversare l'intersezione con la luce semaforica rossa ed indicano la durata del giallo. In proposito poi si osserva che è il ricorrente in primo grado che avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento era incominciato allorquando era segnalata la luce gialla e di non aver potuto arrestare la marcia in condizioni di sicurezza, in quanto fatto contrario rispetto alla ricostruzione operata dall'Ente.
Infine, l'indicazione dell'orario fisso in tutti i fotogrammi, che secondo la sarebbe prova Controparte_1 del malfunzionamento dell'apparecchio di rilevazione, è invece spiegabile dal fatto che tale orario, effettivamente uguale in ognuno dei fotogrammi, indica il momento dell'attraversamento che ovviamente è fissato in un orario preciso e non l'ora dello scatto.
Dalle foto depositate poi si evince chiaramente non solo la targa ma anche il logo Controparte_1 presente sull'autobus che attraversa l'intersezione. L'infrazione dunque deve ritenersi provata e correttamente rilevata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace.
L'appello va dunque accolto ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, va dichiarata la legittimità del verbale d'infrazione n. AT3230, elevato in danno di Controparte_1
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
[...
secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede : Parte_2
a) Accoglie l'appello ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, va dichiarata la legittimità del verbale d'infrazione n. AT3230, elevato in danno di;
Controparte_1
b) Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € 350,00 per il primo grado ed euro 500,00 per il Parte_1 secondo grado di lite, oltre Iva e Cpa oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa RE Cuomo