Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3502/2024 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TONCI GAIA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. TONCI Parte_2
GAIA.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti] “condizioni
1) – i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, dandosene comunicazione, e dandosi sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
2) – la casa coniugale, sita ad Ancona, Via Strada Vecchia del Pinocchio n. 3/D, censita al Catasto
Fabbricati al Foglio 78, particella 538, subalterno 47, consistenza vani 6,5, categoria A/2, con annesso garage, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 78, particella 538, subalterno 76, consistenza 14 mq, categoria C/6, ivi compresi gli arredi che la compongono, verrà assegnata alla
IG , la quale continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore. Parte_1
Il Signor lascerà la casa coniugale al momento della firma del presente ricorso. La IG Pt_2
permetterà al Signor di rientrare presso l'immobile costituente la Parte_1 Parte_2
- 1 -
il Signor Parte_2
avviserà la IG con giorno di anticipo;
Parte_1
3) – la figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
Il Signor trascorrerà con la figlia, a settimane alterne, il week-end, dal sabato quando si Pt_2 recherà a prendere la minore all'uscita di scuola (in estate, si recherà a prendere la figlia presso l'immobile materno alle ore 10,00) sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola (in estate, la riaccompagnerà presso la madre alle ore 22,00 della domenica sera).
Quando il fine settimana è di competenza paterna, il Signor si recherà a prendere la figlia Pt_2 presso l'abitazione materna il giovedì alle ore 17,00 per poi riaccompagnarla a scuola la mattina del venerdì (in estate la riaccompagnerà presso l'immobile materno alle ore 9,00); quando non trascorrerà il fine settimana con la figlia, il Signor potrà vedere e tenere con sé la minore il Pt_2
martedì ed il giovedì, dalle ore 17,00 per poi riaccompagnarla a scuola la mattina successiva (in estate, accompagnerà la figlia presso l'immobile materno alle ore 9,00).
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive: detti periodi dovranno essere concordati tra le parti entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno, in modo tale che ciascun genitore possa tenere con sé la minore durante il proprio periodo di ferie.
I coniugi trascorreranno con la figlia 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra loro e negli anni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; i coniugi potranno, altresì, accordarsi affinché uno dei due genitori trascorra l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali con la figlia.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, ciascun coniuge potrà trascorrere con la figlia 7 giorni, anche non continuativi ed alternati negli anni, dal 23 Dicembre al 29 Dicembre e dal 30 Dicembre al 7 Gennaio;
i periodi andranno concordati entro il 15 Novembre di ogni anno.
4) il Signor verserà alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_2 Parte_1 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia. Detto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
5) le spese straordinarie in favore della figlia saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.
In particolare:
- 2 - a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter);
3. viaggi e vacanze.
Il genitore che ha affrontato la spesa sarà tenuto a comunicare all'altro le spese straordinarie affrontate per la minore con cadenza mensile e l'altro genitore verserà la propria quota parte dell'ammontare, previa esibizione degli scontrini e/o ricevute di pagamento, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato all'altro genitore;
6) - l'assegno unico familiare per la minore verrà percepito interamente dalla IG;
Parte_1
- 3 - 7) - le eventuali detrazioni fiscali in favore della figlia verranno ripartite fra i genitori in ragione del
50% ciascuno;
8) - il caravan, targato AA70264, verrà intestato esclusivamente al Signor a titolo Pt_2 perequativo del finanziamento contratto dai Signori e pari ad € 3.960,00, con Pt_2 Parte_1
scadenza nel mese di luglio 2028, il quale, in ragione del trasferimento di proprietà, continuerà ad essere pagato dal Signor Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà Pt_2
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
le spese di trasferimento verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
9) - essendo i coniugi economicamente indipendenti, alcun contributo al mantenimento è dovuto tra di loro;
10) – a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi di cui in premessa, i medesimi si impegnano a non vendere l'immobile costituente casa coniugale fino al raggiungimento della maggiore età della figlia.
Al momento della vendita dell'immobile, il Signor preleverà dalla casa gli arredi presenti Pt_2 nello studio, nonché l'armadio/guardaroba dell'ingresso e la scaffalatura della cantina, mentre la
IG preleverà gli arredi della cameretta della figlia, nonché la cucina;
per quanto Parte_1 riguarda gli altri mobili, le parti decideranno al momento della vendita dell'immobile.
11) – le parti si impegnano a sostenere il rateo mensile del mutuo, pari ad € 646,96 mensili, acceso per l'acquisto della casa coniugale, al 50% tra di loro;
fin tanto che non verrà venduto l'immobile ed il mutuo estinto, le parti continueranno ad avere il conto corrente cointestato presso Banca ING
Direct n. 1682410 ove viene addebitato il mutuo e dove i Signori e verseranno in Parte_1 Pt_2
via anticipata, rispetto al prelievo della banca, la rata del mutuo;
12) – il libretto intestato alla minore verrà utilizzato solamente per i versamenti da parte dei genitori o parenti ed il prelievo del denaro potrà essere effettuato dalla figlia quando questa avrà raggiunto la maggiore età o previo accordo tra i genitori;
13) - le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolamentato ogni pregressa pendenza economica e di aver definito ogni questione di natura patrimoniale, così che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro se non l'ottemperanza degli obblighi inseriti nel presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 22/04/2006, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che in costanza di matrimonio è nata la figlia (in data 08/02/2010) e che nel tempo è venuta progressivamente Per_1
- 4 - meno l'affectio coniugalis, fino a compromettere in maniera definitiva le condizioni per il mantenimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 10/09/2024.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio (“chiedono che l'On.le Tribunale di Ancona voglia: […] 2) - ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Ancona il 22.04.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 25, parte 1, anno 2006, ordinandone la relativa annotazione nei registri di stato civile”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
- 5 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio ad Ancona il 22/04/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 25, parte 1, dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di scioglimento di matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -