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Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1989, n. 33
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Legge 3 febbraio 1989, n. 33
Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1989, n. 33
Versione
7 febbraio 1989
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1989
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