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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/09/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 167/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 167/2022 R. G., vertente tra
nato Messina il 16.06.1959 (C.F.: ) e OM BE, Parte_1 C.F._1 nato a [...] in data [...] (C.F. ), entrambi residenti in C.da Sorba C.F._2
Villaggio SS. Annunziata ed elettivamente domiciliati in Messina Via San Sebastiano n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Denaro (C.F. ), fax090774761, PEC: C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato Email_1 foglio, che oggi si allega per farne parte integrante
appellante contro nata a [...] il [...], ( ) Controparte_1 C.F._4
residente in Messina ed ivi elettivamente domiciliata in Via del Bufalo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marco Parisi ( ) dal quale è rappresentata e difesa, unitamente C.F._5
e disgiuntamente a se stessa giusta procura in atti – pec: – Email_2
- tel/fax 090710260 Email_3
* * * * *
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 105/2022, emessa dal Tribunale di Messina il 21 gennaio 2022, nel giudizio iscritto al n. 7397/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per gli appellanti:
1) Preliminarmente sospendere, in tutto o in parte, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza impugnata, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
2) Accogliere il primo motivo di appello e in riforma dei punti 2. 4. e 5 del dispositivo della sentenza oggi impugnata, condannare la convenuta sig.ra al pagamento dell'importo di € Controparte_1
33.000,00, pari al saldo prezzo dell'immobile dovuto, con la compensazione del dare/avere tra le parti, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
In subordine condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 17.000,00 o di quella maggiore o minore somma che riterrà più giusta, con la parziale compensazione del dare/avere tra le parti, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
3) Accogliere il secondo motivo di appello e in riforma al punto 6 del dispositivo della sentenza oggi impugnata, condannare la convenuta sig.ra al pagamento di tutte le spese di lite Controparte_1 del giudizio di primo grado, così come quantificate in sentenza, e in favore degli attori sigg.
[...]
e OM BE, nonché al pagamento di tutte le spese del giudizio monitorio rubricato al Pt_1
NRG 1245/2013 Tribunale di Messina (riunito alla controversia NRG 7397/201 Tribunale di Messina), per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
In subordine si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
4) Accogliere il terzo motivo di appello e in riforma al punto 7 del dispositivo della sentenza oggi impugnata, condannare la convenuta sig.ra al pagamento per intero delle spese di Controparte_1
C.T.U., così come quantificate nel decreto di liquidazione presente nel giudizio di primo grado.
5) Con vittoria di spese e compensi difensivi dell'odierno giudizio;
in subordine con la compensazione degli stessi.
Per l'appellata:
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decidere:
- preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per la mancata indicazione delle ragioni specifiche e dei punti di sentenza censurati.
- Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la chiesta istanza di inibitoria, poiché priva dei requisiti di gravità e irreparabilità di alcun danno derivante dall'esecuzione della sentenza che in ogni caso ha contenuto dichiarativo dell'obbligazione impagata derivante da contratto.
- Dichiarare inammissibile la declaratoria di rinuncia alla domanda operata d'ufficio dal primo giudice. Conseguentemente rigettare integralmente la domanda di risoluzione avanzata dai Pt_1 per le ragioni tutte sopra esposte.
- Annullare la sentenza nella parte in cui ha stabilito l'entità risarcitoria in via equitativa in violazione dei criteri liquidativi e dell'onere della provo come meglio sopra esposto.
- Confermare il DI spiccato nella minor somma di euro 20 mila per come meglio sopra specificato.
- Dichiarare l'illegittimità del sequestro dell'assegno emesso a pagamento del saldo prezzo per come sopra espresso. - Respingere l'atto di appello perché infondato in fatto ed inammissibile in diritto per come sopra indicato.
- Accogliere le censure mosse dalla deducente per le ragioni tutte espresse nei punti specifici sopra indicati e qui richiamati e per l'effetto riformare la sentenza nei punti sopra censurati.
- Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre le spese del monitorio.
- Per tuziorismo, rigettare integralmente le domande tutte contenute nell'atto di opposizione ad ingiunzione de quo per i motivi meglio indicati in epigrafe.
Particolarmente si chiede:
- Dichiarare nulla, annullare ed in ogni caso respingere perché infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea per le ragioni tutte sopra spiegate.
- Accertare e dichiarare valido, efficace e vincolante tra le parti l'atto di compravendita a rogito del Notar del 24.2.2012 n. 146023 rep. Persona_1
- Dichiarare inveritiera l'asserita impossibilità della fornitura idrica.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte attorea e per l'effetto condannare la medesima anche per la temerarietà della lite;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza anche dalla denuncia dei vizi ancorché infondata.
- Accertare e dichiarare che i hanno abusivamente ed illegittimamente omesso i pagamenti Pt_1 costituenti il prezzo della effettuata vendita con violazione dei principi di buona fede e dei patti contrattuali assunti con l'atto di acquisto.
- Condannare controparte al pagamento di tutte le somme scadute in forza del prefato contratto di vendita in Notar oltre interessi anche moratori a far data dalla domanda (luglio 2012) Persona_1 quanto ai secondi e decorrente da ogni singola scadenza quanto ai primi nonché quelli ex 1224 cc. -
- Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna proporzionalità nei mancati pagamenti da parte dei Pt_1
- Censurare la sentenza nella parte in cui ha raccolto le conclusioni del CTU a sua volta viziata dalle censure espressamente dedicate.
- Ordinare e disporre la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente con conseguente condanna in capo agli opponenti ex art. 89 cpc e susseguente specifico 2° comma.
- Ammettere, occorrendo e senza inversione dell'onus probandi a carico degli attori (considerata anche la decadenza sopra indicata), i mezzi istruttori indicati ed esattamente espressi in relazione e riferimento alla fruizione concreta dell'immobile in questione ed alla concreta possibilità di allaccio e fruizione della rete idrica dello specifico immobile in relazione a tutti quelli circostanti.
- Ricordandosi anche qui l'articolata prova per testi sulle seguenti circostanze precedute da vero no: che il fin dal dicembre 2011 dimorava all'interno dell'immobile acquistato;
che Parte_1 conosceva perfettamente qualità e consistenza del prefato immobile;
che l'aveva voluto acquistare dichiarandolo di proprio gradimento;
che i contatti sono avvenuti attraverso soggetti espressamente preposti allo scopo che lo hanno accompagnato in visione ed enucleato le specifiche tecniche dell'immobile; che nondimeno, il aveva reiteratamente richiesto la vendita specifica Pt_1 dell'immobile; Si richiamano qui le memorie 183 che hanno ulteriormente approfondito i fatti oggetto di causa.
- Disporre in ogni caso la costituzione di idoneo deposito cauzionale a carico degli opponenti indicato nella somma oggetto del giudizio.
La presente costituzione non altera il valore dichiarato in citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.1.2013, e OM BE convenivano in Parte_1 giudizio , al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita del Controparte_1
3.2.2012, per Notar rep. n. 146023, racc. n. 17664, registrato il 24.2.2012, Persona_2 avente ad oggetto l'immobile sito in Messina, villaggio Annunziata, contrada Sorba, identificato al Catasto di detto Comune foglio 76, part. 226 sub 1, per l'esistenza di vizi gravi e occulti dell'immobile, costituiti dalla carenza dell'allaccio alla rete idrica comunale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme ricevute dagli attori e dell'assegno bancario n. 198531670 di € 33.000,00, consegnato a titolo di garanzia del pagamento del saldo prezzo, oltre agli interessi dal pagamento e al risarcimento di tutti i danni subiti.
A sostegno delle domande gli attori allegavano: che, dopo circa due mesi dal rogito, avevano scoperto che l'immobile non era allacciato alla rete idrica comunale, che l'acqua presente nell'immobile al momento dell'acquisto proveniva da un pozzo privato e che il proprietario aveva interrotto l'erogazione; che, in seguito ad apposita richiesta rivolta all' per ottenere l'allaccio, avevano CP_2 scoperto l'impossibilità di ottenerlo, perché l'immobile si trovava a una quota più alta rispetto al livello del serbatoio e perché le tubazioni avrebbero dovuto attraversare terreni di proprietà CP_2 di terzi, con conseguenti lungaggini e costi nascenti dall'esigenza di installare delle pompe di sollevamento.
Gli attori affermavano che la mancanza di allaccio alla rete pubblica rappresentava un vizio occulto, non potendo essi accertare che l'acqua presente nell'immobile non fosse quella della rete idrica comunale, circostanza taciuta dalla venditrice.
Dichiaravano che il prezzo dell'immobile, pattuito in € 95.000,00, doveva essere versato nel seguente modo: € 17.245,90 alla Serit, mediante assegno circolare, al fine di estinguere l'ipoteca gravante sull'immobile; € 12.754,10 mediante assegno bancario non trasferibile emesso in favore della CP_1 il 3.2.2012 e tratto sul conto corrente intestato a;
€ 30.000,00 mediante tre assegni Parte_1 bancari non trasferibili di € 10.000,00 ciascuno, emessi in favore della il 3.2.2012 e tratti sul CP_1 conto corrente intestato a;
saldo di € 35.000,00 da effettuarsi con il pagamento di Parte_1
16 rate mensili di € 2.000,00 ciascuna dal 10.3.2012 al 10.6.2013 e l'ultima rata di € 3.000,00 con scadenza 10.7.2013, e che a garanzia del saldo era stato emesso da l'assegno Parte_1 bancario n. 198531670 di € 33.000,00, tratto sul conto corrente intestato a , aperto Parte_1 presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia 3 Messina.
Ritenevano l'inadempimento della e precisavano di avere sospeso il pagamento rateale del CP_1 saldo prezzo.
Si costituiva in giudizio , che, a sua volta, lamentava il mancato pagamento delle Controparte_1 rate del saldo prezzo da parte degli attori e precisava che, solo dopo avere ricevuto apposita raccomandata di messa in mora, il – che nel frattempo si era immesso nel godimento del bene Pt_1 – aveva addotto il mancato allaccio dell'immobile alla rete idrica comunale. Dichiarava che il bene era stato venduto nello stato in cui si trovava ed era stato accettato dagli attori;
escludeva l'impossibilità dell'allaccio alla rete idrica comunale, in quanto l'immobile era circondato da residenze, cooperative edilizie e immobili vari, tutti forniti di acqua. Precisava, poi, che, in un apposito procedimento cautelare promosso dai per ottenere il sequestro dell'assegno bancario Pt_1 di cui sopra, era emerso che l'unico immobile non collegabile alla rete idrica era quello oggetto di causa, ma che essa convenuta era riuscita in poco tempo ad ottenere tutte le indicazioni utili per il collegamento, in tal modo smentendo la tesi degli attori. Eccepiva la decadenza degli attori per la denuncia dei vizi. Chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, avanzava domanda di accertamento dell'inadempimento dei che avevano omesso di versare il saldo prezzo, con la Pt_1 conseguente loro condanna al pagamento delle residue somme, oltre interessi legali dalle singole scadenze. Chiedeva, infine, la cancellazione delle frasi offensive e ingiuriose contenute nell'atto di citazione.
Instaurato il contraddittorio, assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., veniva disposta apposita CTU.
Con provvedimento reso all'udienza del 15.6.2015, al presente giudizio veniva riunito il giudizio n. r.g. 1245/2013.
In detto giudizio i avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 provvisoriamente esecutivo n. 59/2013, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, oltre spese della procedura, in favore di , a titolo di rate del saldo Controparte_1 prezzo dell'immobile sopra menzionato.
Essi contestavano la pretesa creditoria, rilevando che, al più, fosse dovuta la somma di € 18.000,00, avendo versato la rata di marzo 2012; dichiaravano di avere sospeso il pagamento del prezzo in ragione del vizio scoperto nell'immobile, come denunciato all'opposta, e rappresentavano che la aveva comunque un apposito assegno a lei consegnato a garanzia del pagamento del saldo CP_1 prezzo.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e svolgendo difese analoghe CP_1
a quelle già sopra esposte. Aggiungeva poi che aveva intrapreso l'azione esecutiva per il soddisfacimento del credito e aveva scoperto che i non intrattenevano alcun rapporto con la Pt_1 banca presso la quale era stato aperto il conto corrente su cui era stato tratto l'assegno bancario a lei consegnato e che nessuno degli opponenti aveva una situazione patrimoniale e reddituale idonea a garantire l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Nelle more, inoltre, i chiedevano – e ottenevano – con un ricorso in corso di causa, il sequestro Pt_1 giudiziario dell'assegno sopra menzionato, sequestro poi dichiarato inefficace per la mancata esecuzione nel termine prescritto dalla legge.
Assegnata la causa a sentenza, nella comparsa conclusionale gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto, avendo provveduto all'allaccio alla rete idrica comunale in data 11.10.2018, insistendo nella domanda risarcitoria.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza di primo grado, la controversia è stata decisa nei termini qui di seguito illustrati.
Il giudice premetteva anzitutto che, quanto al riparto dell'onere della prova in materia di risoluzione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che, dal canto suo, deve provare di avere adempiuto o l'inesistenza della causa di risoluzione.
Ciò premesso, il giudice riteneva infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1495 c.c., sulla base dell'avvenuto riconoscimento dell'esistenza del vizio da parte della stessa non avendo costei, nella missiva trasmessa per rispondere alla denuncia operata dai CP_1
escluso l'inesistenza dell'allaccio dell'immobile alla rete idrica comunale, ma essendosi Pt_1 limitata a ritenere inverosimile l'impossibilità o “difficoltà” di un tale approvvigionamento, in quanto la rete idrica già serviva “tantissimi alloggi adiacenti e viciniori”. Aggiungeva il giudice che la stessa si era adoperata per ottenere l'allaccio alla rete idrica di un altro immobile sito nelle CP_1 vicinanze, reso possibile solo nel luglio 2013, dopo l'esecuzione di opere di potenziamento della rete idrica comunale, e dopo avere ottenuto apposite autorizzazioni da terzi.
Ciò posto, la sentenza proseguiva osservando che la garanzia ex art. 1490 c.c. opera oggettivamente, solo per l'esistenza del vizio che renda la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata, senza che occorra la colpa del venditore, assumendo importanza che il detto vizio esistesse all'epoca della vendita. Già dalla relazione dell' trasmessa ai il 31.8.2012 emergeva che, “essendo CP_2 Pt_1 la distribuzione dell'acqua per caduta, non si può garantire l'acqua al posto contatore”, in quanto l'abitazione in questione si trovava alla stessa quota del serbatoio “Piraino”. Tale indicazione aveva trovato conferma dagli accertamenti esperiti dal CTU nominato, ing. il quale, dopo avere Per_3 interrogato l' , aveva chiarito che “i sig.ri alla data del 03/02/2012, giorno della CP_2 Pt_1 stipula del contratto di compravendita, anche facendo richiesta all' , non avrebbero potuto CP_2 ottenere l'allaccio alla rete idrica comunale in quanto l'impianto idrico presente non era sufficiente a fornire l'acqua al suddetto fabbricato;
pertanto l'immobile acquistato dagli attori, dal punto di vista idrico, doveva essere servito sempre dal pozzo privato di proprietà di terzi. Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri Pt_1
Quanto all'eccezione di nullità della consulenza, formulata dalla per avere l'ausiliario CP_1 acquisito autonomamente la documentazione utilizzata, ovvero le risposte fornite dall' con CP_2 riguardo alla impossibilità di procedere all'allaccio dell'immobile oggetto di causa alla rete idrica, il giudice riteneva che essa fosse tardiva e dunque inammissibile, e che, comunque, fosse anche infondata, avendo il CTU semplicemente verificato presso l' – soggetto terzo rispetto al CP_2 presente giudizio – la veridicità di quanto affermato e documentato dagli attori, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche per vagliarne la fondatezza.
Ciò posto, il giudice rilevava che, essendo emersa l'impossibilità di allacciare l'immobile alla rete idrica comunale all'epoca del contratto di compravendita, ed essendo stato documentato che solo nel luglio 2013 la era riuscita ad ottenere un tale allaccio per un immobile posto nelle vicinanze CP_1 rispetto a quello venduto ai il vizio idoneo ad incidere sull'uso cui l'immobile era destinato Pt_1 risultava esistente, con conseguente fondatezza della originaria domanda risolutoria proposta dai e, di conseguenza, della loro domanda risarcitoria, in quanto essi non potevano sapere, al Pt_1 momento dell'acquisto, che l'impianto idrico dell'immobile non era rifornito dalla rete pubblica ma da un pozzo privato, e che da lì a poco vi sarebbe stata una interruzione della fornitura.
Il giudice puntualizzava, ai fini dell'applicazione dei principi fissati dall'art. 1494 c.c., come il fatto che l'approvvigionamento idrico dell'immobile in questione avvenisse tramite un pozzo privato era circostanza ben nota alla parte venditrice, che aveva omesso di informare gli acquirenti, esponendoli al rischio di carenza idrica, poi effettivamente concretizzatosi. Passando alla quantificazione del danno, la sentenza rilevava che, sebbene i avessero allegato Pt_1 di avere ottenuto l'allaccio solo nell'ottobre 2018, non avevano chiarito i motivi che avevano loro impedito di anticipare tale impianto di collegamento all'arco temporale tra il luglio 2013 – epoca in cui era stato ottenuto dalla per un immobile limitrofo, dopo che la rete idrica era stata CP_1 potenziata, erano state ottenute le necessarie autorizzazioni ed erano stati eseguiti i debiti lavori, con la predisposizione delle tubazioni di portata maggiore proprio per consentire ulteriori allacci – e l'ottobre 2018, sicché, facendo applicazione dell'art. 1227 c.c., limitava il risarcimento al periodo di poco successivo al luglio 2013, considerando un semestre ulteriore per il disbrigo delle relative pratiche e la collocazione degli ulteriori tratti di tubazioni, periodo durante il quale affermava che i sono stati costretti ad avere per circa due anni (dalla data della compravendita) un immobile Pt_1 privo di un flusso continuo e costante di acqua corrente, caratteristica idonea ad incidere sull'uso del bene, un immobile destinato ad abitazione.
Peraltro, avendo gli attori allegato di avere ottenuto l'erogazione dell'acqua attraverso l'uso di un pozzo di terzi e utilizzando taniche e bidoni, senza tuttavia indicare e provare le spese sostenute a tal fine, il giudice provvedeva alla liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., quantificandolo in € 4.000,00 all'attualità oltre interessi, applicando al credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (3.2.2012) e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dei rappresentata dal versamento del saldo del prezzo, e del giudizio riunito Pt_1 iniziato con il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per la somma di € 20.000,00, la sentenza CP_1 riteneva fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c.. sollevata dai sulla base del rilievo che la Pt_1 mancanza di allaccio alla rete idrica incideva sull'uso cui era destinato l'immobile oggetto di compravendita e la sospensione del pagamento del saldo prezzo risultava proporzionata e non contraria a buona fede, avuto riguardo al complessivo comportamento delle parti. Inoltre, rilevando che gli stessi avevano precisato che il proprio debito ammontava non a € 20.000,00, ma a € Pt_1
18.000,00, avendo corrisposto un'ulteriore rata, e che tale versamento non era stato contestato dalla il giudice concludeva affermando che l'esistenza di un credito inferiore rispetto a quello CP_1 richiesto all'epoca della proposizione del ricorso monitorio determinava, per ciò solo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, essendo il vizio dell'immobile poi venuto meno, i sono Pt_1 stati condannati nei confronti della al pagamento del saldo prezzo, pari a € 33.000,00, oltre CP_1 interessi legali dal gennaio 2014 al soddisfo, ovvero dal momento in cui i avrebbero potuto Pt_1 ragionevolmente ottenere l'allaccio, come sopra chiarito.
Nella sentenza è stata disposta, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione tra il maggior credito della e il minor credito dei CP_1 Pt_1
E' stata rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dalla per assenza di negli atti dei CP_1 di frasi sconvenienti o offensive. Pt_1
Infine, sulla base dell'esito della controversia – con la rinuncia dei alla domanda risolutoria Pt_1 che – secondo il giudice - importava, in quanto tale, condanna alle spese, l'accoglimento della loro domanda risarcitoria e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della – le spese di lite CP_1 sono state compensate per metà, con condanna degli attori, in solido, al pagamento della residua metà.
Le spese di CTU sono state poste per metà a carico degli attori e per metà a carico della convenuta.
Sulla base di tali motivazioni, la sentenza ha pronunciato il seguente dispositivo.
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa;
2. Accoglie la domanda risarcitoria formulata dai nei limiti di cui in motivazione e, Pt_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di e OM Controparte_1 Parte_1
BE, in solido, della somma di € 4.000,00 all'attualità oltre interessi come in motivazione;
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 59/2013; 4. Condanna e OM BE, in solido, Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 33.000,00 oltre interessi come in Controparte_1 motivazione;
5. Dispone la compensazione tra il maggior credito della e il minor credito dei CP_1
6. Compensa per metà le spese di lite tra gli attori e la convenuta e, conseguentemente, Pt_1 condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta della residua metà di dette spese, che liquida per il presente giudizio in complessivi € 3.630,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge, e per il giudizio monitorio in € 318,00, di cui € 55,50 per esborsi e
€ 262,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 12,5%, i.v.a. e cpa come per legge;
7. Pone le spese di CTU per metà a carico degli attori e per metà a carico della convenuta. Così deciso in Messina il 19/01/2022.
L'appello.
Avverso la sentenza propongono appello i Pt_1
Con il primo motivo, deducono che il giudice avrebbe erroneamente quantificato il danno subito dagli attori a causa del vizio del bene oggetto di causa, riconoscendo soltanto la somma di € 4.000,00, quando invece, il CTU, nell'affermare che “Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri , non fa assolutamente riferimento all'immobile degli appellanti, che, pur se Pt_1
“vicino”, è posizionato ad una quota più alta rispetto agli altri ed è stato fornito dell'acqua comunale in tempi successivi. Lo stesso immobile per cui la ottenne l'allaccio nel 2013 era diverso da CP_1 quello in questione e collocato a quota più bassa, mentre i poterono allacciarsi alla rete idrica Pt_1 comunale in una data nettamente successiva al luglio 2013 e precisamente il 10 ottobre 2018 (giusta documentazione depositata in allegato alla comparsa conclusionale – tempisticamente non producibile prima) e a seguito degli ulteriori potenziamenti effettuati dall' . CP_2
Dal resto, non si comprende per quale motivo gli appellanti non si sarebbero allacciati a luglio 2013, restando nell'assoluto disagio, per poi provvedervi nell'ottobre 2018.
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, gli attori hanno dato, nel corso del giudizio, la piena prova di quanto sostenuto in relazione all'impossibilità dell'allaccio alla rete idrica comunale e, pertanto, la cessazione dei disagi e danni avrebbe dovuto essere collocata alla data del 11.10.2018, ossia dopo ben sei anni e otto mesi dall'acquisto dell'immobile (03.02.2012).
Pertanto, gli odierni appellanti quantificano il risarcimento dei danni nella misura di € 33.000,00, pari al saldo prezzo dell'immobile dovuto (con la compensazione del dare/avere tra le parti), o, in subordine, partendo dal criterio utilizzato in sentenza, pari a € 2.000,00 per ogni anno, poiché i Pt_1 ebbero la possibilità di allacciarsi alla rete idrica comunale solo dopo sei anni e otto mesi (data acquisto 03.02.2012 – data allaccio 11.10.2018), in € 17.000,00 (€ 2.000,00 per 8,5 anni).
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della parziale compensazione delle spese di lite, rilevando che le domande degli attori (risoluzione del contratto di acquisto e restituzione somme versate in acconto prezzo) al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia (anno 2012) e fino all'ottobre 2018, erano pienamente fondate e che la materia del contendere al riguardo venne a cessare per fatti e circostanze assolutamente estranei agli attori e non per solerzia o meriti della convenuta, ma dettati esclusivamente dall'attività di potenziamento dell'acquedotto comunale ( ), mentre CP_2 il vizio era stato occultato dalla venditrice convenuta, che al momento della vendita era ben cosciente della carenza del detto allaccio idrico e della impossibilità di effettuarlo.
Aggiungono che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta era infondata al momento della sua proposizione, così come sono state rigettate le altre richieste avanzate dalla stessa convenuta (le eccezioni di decadenza dell'azione degli attori ex artt. 1490 e 1495 c.c. e di nullità della C.T.U., nonché la condanna dei convenuti per lite temeraria, la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente e la costituzione di un deposito cauzionale per la somma oggetto del credito vantato, tutte richieste dalla convenuta sig.ra . Infine, rilevano CP_1 che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta. In conclusione, chiedono che. In riforma della sentenza impugnata, sia pronunciata condanna della al rimborso delle spese processuali CP_1
e, in subordine, le spese siano interamente compensate.
Con il terzo motivo, si dolgono per la ripartizione delle spese relative alla CTU nella misura del 50%, rilevando che tale adempimento istruttorio si rese necessario e confermò la tesi degli attori.
La comparsa di costituzione
Con la comparsa di costituzione l'appellata chiede il rigetto dei motivi di appello e propone, a sua volta, alcune censure alla sentenza di primo grado, pur non qualificando il proprio atto come appello incidentale.
Segnatamente, l'appellata deduce:
che il giudice avrebbe erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, sulla base della rinuncia all'azione di risoluzione presentata dagli attori, malgrado ciò fosse avvenuto soltanto nella comparsa conclusionale, e quindi dopo la precisazione delle conclusioni, e in più in assenza della procura speciale e di accettazione della controparte;
che, in realtà, non risponde al vero che la non avesse escluso l'assenza di allaccio alla rete CP_1 idrica, giacchè, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la prova da lei fornita era rivolta solo a dimostrare quanto fosse agevole ottenere l'allaccio;
che la consulenza era affetta da nullità, nella parte in cui aveva acquisito notizie da terzi sulla possibilità pratica di effettuare l'allaccio idrico, senza che al riguardo fosse stata prodotta documentazione della parti né formulate istanze istruttorie, con ciò travalicando le preclusioni processuali in materia di onere probatorio delle parti;
che dalle prove acquisite risulta che la somministrazione di acqua era possibile fin dalla stipula del contratto di compravendita e che tutti gli immobili circostanti erano regolarmente forniti;
che spettava al provare di aver fatto tutto il possibile per ottenere l'allaccio, senza scaricare Pt_1 sulla controparte tale onere;
che i erano perfettamente a conoscenza delle condizioni dell'immobile, come risulta dalle Pt_1 dichiarazioni rese alla polizia nel 2013, da cui si evince anche che costoro usufruivano regolarmente della fornitura di acqua, senza pagare il corrispettivo dovuto;
che la sentenza ha riconosciuto il danno malgrado la totale assenza di prova - peraltro attribuendo anche un periodo di sei mesi ulteriori, rispetto al momento in cui analogo allaccio era stato ottenuto dalla - del tutto ingiustificatamente, e ritenendo apoditticamente che l'immobile non avesse CP_1 goduto di un flusso costante di acqua, senza alcuna prova al riguardo, peraltro senza considerare che dai pubblici registri risulta che i si trasferirono nell'immobile soltanto nell'aprile 2012; Pt_1
che il giudice ha applicato arbitrariamente il criterio della liquidazione equitativa del danno, non essendo stata fornita dagli attori neppure una semiplena probatio che potesse essere integrata con tale criterio;
che vi è contraddizione nel ragionamento del giudice, il quale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso per € 20.000,00, affermando che sarebbe stato accertato un “credito inferiore “, benché abbia poi condannato i al pagamento dell'importo di 33.00,00, non avendo considerato che una Pt_1 cosa è il saldo del prezzo ed altra e diversa cosa è l'ingiunzione di pagamento richiesta per un credito inferiore perché relativa ai ratei scaduti fino al momento della presentazione dell'ingiunzione, e non a tutti i ratei;
che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non vi era dunque alcuna proporzione tra l'omesso pagamento del residuo prezzo e il danno presuntivamente subito dagli attori.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e disposti alcuni rinvii d'ufficio per sostituzione del relatore, all'udienza del giorno 17 marzo 2025, il Collegio disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione e veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine di priorità logico processuale, vanno preliminarmente esaminati i motivi di appello incidentale con cui l'appellata contesta la stessa fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dagli attori e riconosciuta parzialmente dal giudice di primo grado, essendo palese che dall'accoglimento – o meno - di tali motivi dipende la stessa ammissibilità dell'esame delle doglianze avanzate dagli appellanti principali circa il quantum del risarcimento.
Al riguardo, è opportuno precisare che, sebbene nella comparsa di costituzione dell'appellata non si faccia esplicito riferimento alla formulazione di un appello incidentale e le doglianze mosse avverso la pronuncia di primo grado siano frammiste a quelle con cui ci si oppone ai motivi di appello principale, ciò tuttavia non esclude l'ammissibilità di tali doglianze come motivi di appello incidentale, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale.” (Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n.4860).
Nel caso in esame, dal corpo della comparsa di costituzione dell'appellata è dato ricavare motivi di censura sufficientemente specifici avverso la sentenza di primo grado.
Inoltre, la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale è stata depositata il 31 maggio 2022, risultando quindi osservato il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (23 giugno 2022), previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c.
Passando all'esame nel merito di tali motivi, essi fono infondati. Per quanto concerne quello con cui si assume che il giudice avrebbe erroneamente accolto la rinuncia degli attori alla domanda di risoluzione del contratto, occorre, anzitutto, precisare che tale dichiarazione poteva essere resa anche nella comparsa conclusionale e non presupponeva né la procura speciale del difensore, né l'accettazione delle controparti.
Difatti, trattandosi non di una rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., ma di rinuncia parziale a un solo capo della domanda (quello avente come oggetto la risoluzione del contratto), formalizzata a seguito dell'allaccio dell'abitazione alla rete idrica avvenuto nel corso di causa e al conseguente venir meno dell'interesse alla risoluzione del contratto, va fatto riferimento al consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. (Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002).
Inoltre, La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 8737 del 15/04/2014).
Con riguardo al motivo con cui si contesta la parte della pronuncia con cui è stata esclusa la decadenza dalla denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1495 comma 2 c.c., per non avere la negato l'assenza CP_1 di allaccio alla rete idrica nella missiva di replica alla intimazione di controparte, va rilevato che il tenore di tale documento è inequivocabile, laddove si tace del tutto sulla circostanza di cui ci si lamentava nella missiva inviata dagli attori, ossia l'assenza di allaccio alla rete idrica, ma si obietta soltanto che controparte aveva sottoscritto la clausola di gradimento e che era inverosimile la difficoltà di approvvigionamento idrico, in considerazione del fatto che nelle vicinanze vi erano numerosissime abitazioni regolarmente allacciate alla rete idrica.
Dunque, la circostanza che l'abitazione non disponesse di allaccio alla rete idrica viene implicitamente ma inequivocabilmente ammessa dalla il che rende effettivamente infondata CP_1
l'eccezione di decadenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 1460 e 1495 c.c., dovendo anzi ritenersi che la venditrice abbia occultato tale vizio agli acquirenti, non essendo ragionevolmente opinabile che la proprietaria dell'immobile ignorasse che lo stesso non disponeva di allaccio alla rete idrica comunale.
Né può condividersi l'obiezione secondo cui gli attori erano perfettamente a conoscenza dell'assenza dell'allaccio, fin dal momento dell'acquisito dell'immobile, come si desumerebbe dal verbale trascritto, per stralcio, nella comparsa di costituzione, dovendo al riguardo osservarsi non soltanto che – come obiettato dagli appellanti principali – da tale stralcio non è possibile neppure accertare in quale circostanza e da chi sarebbero state rese quelle dichiarazioni, ma anche che proprio in quel verbale si legge che il dichiarante afferma di avere accertato solo successivamente che la forniture di acqua avveniva tramite sorgente privata, esattamente come allegato fin dal primo atto introduttivo attoreo. Né risulta essere stata contestata la circostanza, sempre allegata dagli attori, che a un certo punto quella fornitura era stata interrotta.
Quanto ai motivi con cui si deduce che non sarebbe stata fornita la prova dell'impossibilità del collegamento alla rete idrica, va anzitutto rilevato che già la sola assenza dell'allaccio costituiva motivo legittimo per non adempiere alle obbligazioni di pagamento del residuo prezzo, essendo evidente che il collegamento alla rete idrica costituisce un elemento essenziale di qualsiasi immobile a destinazione abitativa, mentre non ha trovato alcuna conferma la tesi di parte appellata, secondo cui gli acquirenti ne erano a conoscenza.
Al contrario, la esistenza di una regolare fornitura idrica tramite collegamento alla rete pubblica rappresentava un fatto logicamente presumibile dagli acquirenti, a maggior ragione in presenza di altre abitazioni nelle vicinanze, che poteva ragionevolmente indurre costoro a non sospettare che l'immobile si trovasse in condizioni diverse.
In ogni caso, gli attori hanno fornito la prova della impossibilità di un allaccio agevole e immediato già mediante la produzione della nota dell' del 31.8.2012 (allegata all'atto di citazione), con CP_2 cui si riferiva che “essendo la distribuzione dell'acqua per caduta, non si può garantire l'acqua al posto contatore”, e ciò in quanto l'abitazione in questione trovasi alla stessa quota del serbatoio Piraino.
L'odierna appellata non ha mosso alcuna contestazione specifica avverso questa prima risultanza documentale, limitandosi a eccepire la nullità della consulenza tecnica successivamente effettuata, con cui si era chiarito che “ “i sig.ri alla data del 03/02/2012, giorno della stipula del Pt_1 contratto di compravendita, anche facendo richiesta all' , non avrebbero potuto ottenere CP_2
l'allaccio alla rete idrica comunale in quanto l'impianto idrico presente non era sufficiente a fornire l'acqua al suddetto fabbricato;
pertanto l'immobile acquistato dagli attori, dal punto di vista idrico, doveva essere servito sempre dal pozzo privato di proprietà di terzi.
Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri Come si legge nella Pt_1 raccomandata del 12/05/2015, il potenziamento di detto impianto è consistito nel collocamento di una nuova pompa di sollevamento con portata tale da garantire la fornitura idrica per le nuove utenze. Detta pompa è stata posizionata all'interno del locale tecnico presente sui luoghi.”
Dunque, il CTU nominato ha confermato, ampliando le spiegazioni al riguardo, quanto riferito nella citata nota del 31.8.2012, e cioè che la possibilità di allaccio alla rete idrica non solo era CP_2 sicuramente preclusa al momento della stipula del contratto, ma era anche ostacolata dalla quota di altezza dell'immobile, tale che soltanto la installazione di una pompa di sollevamento ne avrebbe consentito la realizzazione.
Ora, oltre a formulare una mera illazione su un presunto interesse del funzionario che ha reso CP_2 le informazioni tecniche all'esperto nominato dal giudice, l'appellata eccepisce la nullità della CTU, assumendo che l'esperto avrebbe illegittimamente attinto notizie sulle condizioni del sistema idrico dall' , in assenza di documentazione e anche di allegazioni di parte, in tal modo eludendo le CP_2 preclusioni in tema di onere probatorio.
Tale eccezione è stata giudicata inammissibile dal primo giudice, in quanto tardiva, senza che l'appellante incidentale abbia in alcun modo censurato tale statuizione.
Già questo basterebbe per ritenere inammissibile il motivo con cui si ripropone l'eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per aspecificità. Comunque, essa è infondata, essendo sul punto sufficiente richiamare la motivazione della sentenza, pienamente condivisa dal Collegio, ove si chiarisce che Nel caso di specie, in applicazione del su riportato principio, essendovi già in atti la risposta fornita dall' ai nell'agosto 2012, il CP_2 Pt_1
Consulente non ha fatto altro che verificare presso l' – soggetto terzo rispetto al presente CP_2 giudizio – la veridicità di quanto affermato e documentato dagli attori, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche per vagliarne la fondatezza.
In altri termini, il CTU non ha arbitrariamente ampliato il tema dell'accertamento demandatogli, oltre quelle che erano state le allegazioni degli attori, ma si è limitato a verificare e approfondire le circostanze che già erano state documentate con la produzione attorea, attraverso la richiesta di riscontro all'ente che gestisce la rete idrica e che aveva fornito agli attori le informazioni contenute nella nota del 31.8.2012.
Non vi è pertanto dubbio che gli attori non abbiano potuto disporre per un certo periodo di tempo (su questo punto si tornerà esaminando il primo motivo di appello principale) della forniture idrica comunale, né che ciò abbia provocato loro un danno risarcibile, in quanto, come esattamente si legge in sentenza, “…sono stati costretti ad avere per circa due anni (dalla data della compravendita) un immobile privo di un flusso continuo e costante di acqua corrente, caratteristica idonea ad incidere sull'uso del bene, un immobile destinato ad abitazione…”.
Al riguardo, non può condividersi l'obiezione con cui la difesa della sostiene che la CP_1 controparte non avrebbe fornito alcuna prova del danno, giacché tale prova si ricava dalle stesse allegazioni degli attori, laddove essi precisano di avere ottenuto l'erogazione dell'acqua attraverso l'uso di un pozzo di terzi e utilizzando taniche e bidoni, circostanze non contestate da controparte e da considerare quindi dimostrate.
Così come infondata è la censura attinente alla liquidazione equitativa di tale danno, adottata in sentenza sulla base del rilievo che “Essi hanno comunque allegato di avere ottenuto l'erogazione dell'acqua attraverso l'uso di un pozzo di terzi e utilizzando taniche e bidoni, senza tuttavia allegare e provare le spese sostenute a tal fine.”.
La soluzione adottata dal giudice di primo grado è pienamente conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
Invero, la impossibilità di accedere direttamente alla condotta idrica comunale e la necessità di far ricorso al pozzo di un terzo e all'utilizzo di taniche e bidoni, con la conseguente condizione di precarietà in cui gli attori vennero a trovarsi rispetto all'esigenza primaria della disponibilità di acqua per la propria abitazione, costituisce certamente un disagio concreto e apprezzabile in quanto fonte di stress, come tale meritevole di risarcimento, sia pure in forma equitativa, non essendo stata data prova di specifiche spese sostenute.
Una volta disattesi tutti i motivi di appello incidentale riferibili alla stessa sussistenza del diritto al risarcimento dei danni, può ora passarsi all'analisi del primo motivo di appello principale, con il quale ci si duole per la quantificazione di tale danno operata in sentenza, ritenuta dagli appellanti riduttiva, per erroneo apprezzamento del parametro costituito dalla durata della situazione di indisponibilità della fornitura idrica.
Nello specifico, gli attori sostengono che il giudice – nello stabilire quando gli attori erano stati concretamente in grado di collegarsi alla rete idrica comunale - avrebbe erroneamente fatto riferimento alla data della stipula del contratto di fornitura da parte della per immobile situato CP_1 nelle vicinanze, avvenuto nel 2013, sebbene il CTU, nell'affermare che “Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri , non avesse fatto assolutamente riferimento Pt_1 all'immobile degli appellanti, che, pur se “vicino”, è posizionato ad una quota più alta rispetto agli altri e anche rispetto a quello della per cui è stato fornito dell'acqua comunale in tempi CP_1 successivi, tanto che l'allaccio si è reso possibile solo nell'ottobre del 2018.
Il motivo è infondato.
Poiché la durata della situazione di indisponibilità della fornitura idrica costituiva uno dei parametri fondamentali utilizzati dalla sentenza per accertare e quantificare il danno subito dagli attori, era onere di costoro fornire la prova del protrarsi di tale impossibilità di allaccio fino a una determinata epoca.
Gli odierni appellanti si limitano ad asserire che il proprio immobile era situato a una quota più alta rispetto a quelli circostanti e anche a quello della stessa ma non documentano in alcun modo, CP_1
e neppure allegano, quali siano stati, in concreto, i fatti che ostacolarono la concreta realizzazione, anche per la loro abitazione, di allaccio analogo a quello collegato all'immobile della nel CP_1
2013: non spiegano, cioè, quali ulteriori lavori si siano resi necessari per far arrivare la fornitura idrica al loro immobile (ulteriore sollevamento, realizzazione di altre tubazioni etc.), tali da costringerli ad attendere per ulteriori cinque anni (dal 2013 al 2018) rispetto al momento in cui l'allaccio era divenuto attuale e agibile per l'appartamento della CP_1
Il motivo va quindi rigettato.
Prima di affrontare gli ultimi due motivi dell'appello principale, con cui si censura la sentenza in punto liquidazione delle spese, occorre esaminare l'ultimo motivo di appello incidentale con il quale l'appellata si duole per la revoca del decreto ingiuntivo, osservando che vi sarebbe contraddizione nel fatto di aver revocato il decreto ingiuntivo, che ammontava a € 20.000,00, e aver nel contempo condannato i al pagamento del residuo prezzo, quantificato in € 33.000,00 (che, anche tenendo Pt_1 conto della compensazione con il credito risarcitorio in loto favore, pari a € 4.000,00, resterebbe comunque superiore all'importo di € 20.000,00).
Il motivo è infondato, poiché il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso in relazione al mancato versamento delle rate, ammontanti a € 20.000,00, e il giudice ha ritenuto che tale somma dovesse essere ridotta a € 18.000,00, per l'avvenuto pagamento di una di tali rate, allegato dai Pt_1
e non contestato dalla mentre la condanna degli attori al pagamento dell'importo di € CP_1
33.000,00 (contestualmente fatto oggetto di compensazione con il credito risarcitorio di € 4.000,00) è stata pronunciata in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla nel CP_1 giudizio di ordinario intentato con atto di citazione dai per cui la differenza tra i due importi Pt_1 non costituiva oggetto della domanda proposta in sede monitoria.
E' dunque corretta la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base della riduzione dell'importo richiesto a € 18.000,00.
A questo punto, restano da vagliare i motivi di appello principale riguardanti la pronuncia sulle spese.
Con il primo di tali due motivi, gli appellanti si dolgono per il fatto che le spese siano state compensate per metà, con condanna nei loro confronti al pagamento della residua metà, e chiedono la riforma della sentenza, con condanna della controparte al rimborso delle spese di primo grado o, in subordine, con la compensazione integrale.
La sentenza motiva nei seguenti termini la decisione sulle spese:
L'esito della controversia – con la rinuncia dei alla domanda risolutoria che importa, in Pt_1 quanto tale, condanna alle spese (cfr. C. Cass., n. 18255/2004), l'accoglimento della loro domanda risarcitoria e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della - permette di compensare CP_1 per metà le spese di lite tra le parti, conseguentemente gli attori, in solido, sono condannati al pagamento della residua metà di dette spese, anche del giudizio monitorio, in favore della convenuta.
I si dolgono di tale decisione, rilevando che le loro domande (risoluzione del contratto di Pt_1 acquisto e restituzione somme versate in acconto prezzo) al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia (anno 2012) e fino all'ottobre 2018 erano perfettamente fondate e che la materia del contendere venne a cessare per fatti e circostanze assolutamente estranei alla loro volontà e non per solerzia o meriti della convenuta, ma dettati esclusivamente dall'attività di potenziamento dell'acquedotto comunale ( ), mentre il vizio era stato occultato dalla venditrice convenuta, CP_2 che al momento della vendita era ben cosciente della carenza del detto allaccio idrico e della impossibilità di realizzarlo.
Aggiungono che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta era infondata al momento della sua proposizione, così come sono state rigettate le altre richieste avanzate dalla stessa convenuta (le eccezioni di decadenza dell'azione degli attori ex artt. 1490 e 1495 c.c. e di nullità della C.T.U., nonché la condanna dei convenuti per lite temeraria, la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente e la costituzione di un deposito cauzionale per la somma oggetto del credito vantato, tutte richieste dalla convenuta sig.ra . Infine, rilevano CP_1 che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta. In conclusione, chiedono che. In riforma della sentenza impugnata, sia pronunciata condanna della al rimborso delle spese processuali. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
La stessa pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004, richiamata nella sentenza per dare corpo al principio che la rinuncia alla domanda comporta la condanna alle spese del rinunciante, precisa, però, che la liquidazione delle spese deve essere fatta tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
Nel caso in esame, non può essere trascurata la circostanza che la rinuncia (alla sola domanda di risoluzione, ma non a quella di risarcimento danni) fu dettata da un fatto sopravvenuto, costituto dalla acquisita possibilità di effettuare l'allaccio alla rete idrica, a seguito della predisposizione da parte del dell'impianto di sollevamento, senza che alcuna collaborazione sia stata prestata dalla CP_3 venditrice, sebbene ella fosse inadempiente per aver occultato agli acquirenti un vizio che rendeva l'abitazione inidonea all'uso cui era destinata, o comunque comportava indubbi disagi per l'approvvigionamento idrico.
Correttamente gli appellanti fanno rilevare che, secondo lo stesso argomentare della sentenza, al momento dell'introduzione del giudizio era fondata l'eccezione di inadempimento dagli stessi opposta rispetto al pagamento del prezzo residuo, il cui obbligo divenne attuale solo a seguito dell'avvenuto allaccio e della conseguente piena fruibilità dell'immobile oggetto di compravendita.
Attribuire peso preponderante alla rinuncia alla domanda, sotto il profilo della soccombenza, significherebbe assumere una decisione punitiva rispetto al comportamento processuale tenuto dagli attori, i quali, una volta provveduto autonomamente all'allaccio (divenuto realizzabile per cause indipendenti dalla collaborazione della , hanno inteso abbandonare la domanda di CP_1 risoluzione, che non avevano più interesse a coltivare, ma che era inizialmente fondata.
Così correttamente inquadrato il valore processuale di quella rinuncia, ritiene il Collegio che esso – unitamente al rigetto delle altre domande proposte dalla (le eccezioni di decadenza CP_1 dell'azione degli attori ex artt. 1490 e 1495 c.c. e di nullità della C.T.U., nonché la condanna dei convenuti per lite temeraria, la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente) – valga a controbilanciare, nell'apprezzamento complessivo dell'esito del giudizio ai fini della soccombenza, il fatto che la condanna dei al pagamento Pt_1 del prezzo (€ 33.000,00) sia ampiamente superiore a quello da loro ottenuta a titolo risarcitorio (€ 4.000,00), e ciò proprio perché tale condanna si è resa possibile solo a seguito della sopravvenuta, piena fruibilità dell'immobile.
Pertanto, in accoglimento del motivo subordinato, si ritiene che le spese avrebbero dovuto essere interamente compensate tra le parti.
Nella stessa misura andavano liquidate le spese relative alla CTU, in conformità all'esito complessivo del giudizio di primo grado, per cui sul punto la sentenza va esente da censure.
Poiché il presente giudizio di appello si è concluso con l'accoglimento dell'appello principale solo in riferimento alla pronuncia sulle spese, peraltro nella soluzione subordinata di integrale compensazione di quelle di primo grado, e il rigetto dei motivi di appello incidentale, si stima equo compensare integralmente anche le spese di questo grado.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico della dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del CP_1 medesimo articolo, stante l'avvenuto rigetto della sua impugnazione incidentale.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e OM BE contro Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 105/2022, emessa dal Tribunale di Messina il 21 gennaio 2022, nel
[...] giudizio iscritto al n. 7397/2012 R.G., e sull'appello incidentale proposto dalla disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, che nel resto rigetta, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente grado;
4) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente relatore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 167/2022 R. G., vertente tra
nato Messina il 16.06.1959 (C.F.: ) e OM BE, Parte_1 C.F._1 nato a [...] in data [...] (C.F. ), entrambi residenti in C.da Sorba C.F._2
Villaggio SS. Annunziata ed elettivamente domiciliati in Messina Via San Sebastiano n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Denaro (C.F. ), fax090774761, PEC: C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato Email_1 foglio, che oggi si allega per farne parte integrante
appellante contro nata a [...] il [...], ( ) Controparte_1 C.F._4
residente in Messina ed ivi elettivamente domiciliata in Via del Bufalo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marco Parisi ( ) dal quale è rappresentata e difesa, unitamente C.F._5
e disgiuntamente a se stessa giusta procura in atti – pec: – Email_2
- tel/fax 090710260 Email_3
* * * * *
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 105/2022, emessa dal Tribunale di Messina il 21 gennaio 2022, nel giudizio iscritto al n. 7397/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per gli appellanti:
1) Preliminarmente sospendere, in tutto o in parte, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza impugnata, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
2) Accogliere il primo motivo di appello e in riforma dei punti 2. 4. e 5 del dispositivo della sentenza oggi impugnata, condannare la convenuta sig.ra al pagamento dell'importo di € Controparte_1
33.000,00, pari al saldo prezzo dell'immobile dovuto, con la compensazione del dare/avere tra le parti, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
In subordine condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 17.000,00 o di quella maggiore o minore somma che riterrà più giusta, con la parziale compensazione del dare/avere tra le parti, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
3) Accogliere il secondo motivo di appello e in riforma al punto 6 del dispositivo della sentenza oggi impugnata, condannare la convenuta sig.ra al pagamento di tutte le spese di lite Controparte_1 del giudizio di primo grado, così come quantificate in sentenza, e in favore degli attori sigg.
[...]
e OM BE, nonché al pagamento di tutte le spese del giudizio monitorio rubricato al Pt_1
NRG 1245/2013 Tribunale di Messina (riunito alla controversia NRG 7397/201 Tribunale di Messina), per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
In subordine si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
4) Accogliere il terzo motivo di appello e in riforma al punto 7 del dispositivo della sentenza oggi impugnata, condannare la convenuta sig.ra al pagamento per intero delle spese di Controparte_1
C.T.U., così come quantificate nel decreto di liquidazione presente nel giudizio di primo grado.
5) Con vittoria di spese e compensi difensivi dell'odierno giudizio;
in subordine con la compensazione degli stessi.
Per l'appellata:
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decidere:
- preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per la mancata indicazione delle ragioni specifiche e dei punti di sentenza censurati.
- Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la chiesta istanza di inibitoria, poiché priva dei requisiti di gravità e irreparabilità di alcun danno derivante dall'esecuzione della sentenza che in ogni caso ha contenuto dichiarativo dell'obbligazione impagata derivante da contratto.
- Dichiarare inammissibile la declaratoria di rinuncia alla domanda operata d'ufficio dal primo giudice. Conseguentemente rigettare integralmente la domanda di risoluzione avanzata dai Pt_1 per le ragioni tutte sopra esposte.
- Annullare la sentenza nella parte in cui ha stabilito l'entità risarcitoria in via equitativa in violazione dei criteri liquidativi e dell'onere della provo come meglio sopra esposto.
- Confermare il DI spiccato nella minor somma di euro 20 mila per come meglio sopra specificato.
- Dichiarare l'illegittimità del sequestro dell'assegno emesso a pagamento del saldo prezzo per come sopra espresso. - Respingere l'atto di appello perché infondato in fatto ed inammissibile in diritto per come sopra indicato.
- Accogliere le censure mosse dalla deducente per le ragioni tutte espresse nei punti specifici sopra indicati e qui richiamati e per l'effetto riformare la sentenza nei punti sopra censurati.
- Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre le spese del monitorio.
- Per tuziorismo, rigettare integralmente le domande tutte contenute nell'atto di opposizione ad ingiunzione de quo per i motivi meglio indicati in epigrafe.
Particolarmente si chiede:
- Dichiarare nulla, annullare ed in ogni caso respingere perché infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea per le ragioni tutte sopra spiegate.
- Accertare e dichiarare valido, efficace e vincolante tra le parti l'atto di compravendita a rogito del Notar del 24.2.2012 n. 146023 rep. Persona_1
- Dichiarare inveritiera l'asserita impossibilità della fornitura idrica.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte attorea e per l'effetto condannare la medesima anche per la temerarietà della lite;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza anche dalla denuncia dei vizi ancorché infondata.
- Accertare e dichiarare che i hanno abusivamente ed illegittimamente omesso i pagamenti Pt_1 costituenti il prezzo della effettuata vendita con violazione dei principi di buona fede e dei patti contrattuali assunti con l'atto di acquisto.
- Condannare controparte al pagamento di tutte le somme scadute in forza del prefato contratto di vendita in Notar oltre interessi anche moratori a far data dalla domanda (luglio 2012) Persona_1 quanto ai secondi e decorrente da ogni singola scadenza quanto ai primi nonché quelli ex 1224 cc. -
- Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna proporzionalità nei mancati pagamenti da parte dei Pt_1
- Censurare la sentenza nella parte in cui ha raccolto le conclusioni del CTU a sua volta viziata dalle censure espressamente dedicate.
- Ordinare e disporre la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente con conseguente condanna in capo agli opponenti ex art. 89 cpc e susseguente specifico 2° comma.
- Ammettere, occorrendo e senza inversione dell'onus probandi a carico degli attori (considerata anche la decadenza sopra indicata), i mezzi istruttori indicati ed esattamente espressi in relazione e riferimento alla fruizione concreta dell'immobile in questione ed alla concreta possibilità di allaccio e fruizione della rete idrica dello specifico immobile in relazione a tutti quelli circostanti.
- Ricordandosi anche qui l'articolata prova per testi sulle seguenti circostanze precedute da vero no: che il fin dal dicembre 2011 dimorava all'interno dell'immobile acquistato;
che Parte_1 conosceva perfettamente qualità e consistenza del prefato immobile;
che l'aveva voluto acquistare dichiarandolo di proprio gradimento;
che i contatti sono avvenuti attraverso soggetti espressamente preposti allo scopo che lo hanno accompagnato in visione ed enucleato le specifiche tecniche dell'immobile; che nondimeno, il aveva reiteratamente richiesto la vendita specifica Pt_1 dell'immobile; Si richiamano qui le memorie 183 che hanno ulteriormente approfondito i fatti oggetto di causa.
- Disporre in ogni caso la costituzione di idoneo deposito cauzionale a carico degli opponenti indicato nella somma oggetto del giudizio.
La presente costituzione non altera il valore dichiarato in citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.1.2013, e OM BE convenivano in Parte_1 giudizio , al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita del Controparte_1
3.2.2012, per Notar rep. n. 146023, racc. n. 17664, registrato il 24.2.2012, Persona_2 avente ad oggetto l'immobile sito in Messina, villaggio Annunziata, contrada Sorba, identificato al Catasto di detto Comune foglio 76, part. 226 sub 1, per l'esistenza di vizi gravi e occulti dell'immobile, costituiti dalla carenza dell'allaccio alla rete idrica comunale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme ricevute dagli attori e dell'assegno bancario n. 198531670 di € 33.000,00, consegnato a titolo di garanzia del pagamento del saldo prezzo, oltre agli interessi dal pagamento e al risarcimento di tutti i danni subiti.
A sostegno delle domande gli attori allegavano: che, dopo circa due mesi dal rogito, avevano scoperto che l'immobile non era allacciato alla rete idrica comunale, che l'acqua presente nell'immobile al momento dell'acquisto proveniva da un pozzo privato e che il proprietario aveva interrotto l'erogazione; che, in seguito ad apposita richiesta rivolta all' per ottenere l'allaccio, avevano CP_2 scoperto l'impossibilità di ottenerlo, perché l'immobile si trovava a una quota più alta rispetto al livello del serbatoio e perché le tubazioni avrebbero dovuto attraversare terreni di proprietà CP_2 di terzi, con conseguenti lungaggini e costi nascenti dall'esigenza di installare delle pompe di sollevamento.
Gli attori affermavano che la mancanza di allaccio alla rete pubblica rappresentava un vizio occulto, non potendo essi accertare che l'acqua presente nell'immobile non fosse quella della rete idrica comunale, circostanza taciuta dalla venditrice.
Dichiaravano che il prezzo dell'immobile, pattuito in € 95.000,00, doveva essere versato nel seguente modo: € 17.245,90 alla Serit, mediante assegno circolare, al fine di estinguere l'ipoteca gravante sull'immobile; € 12.754,10 mediante assegno bancario non trasferibile emesso in favore della CP_1 il 3.2.2012 e tratto sul conto corrente intestato a;
€ 30.000,00 mediante tre assegni Parte_1 bancari non trasferibili di € 10.000,00 ciascuno, emessi in favore della il 3.2.2012 e tratti sul CP_1 conto corrente intestato a;
saldo di € 35.000,00 da effettuarsi con il pagamento di Parte_1
16 rate mensili di € 2.000,00 ciascuna dal 10.3.2012 al 10.6.2013 e l'ultima rata di € 3.000,00 con scadenza 10.7.2013, e che a garanzia del saldo era stato emesso da l'assegno Parte_1 bancario n. 198531670 di € 33.000,00, tratto sul conto corrente intestato a , aperto Parte_1 presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia 3 Messina.
Ritenevano l'inadempimento della e precisavano di avere sospeso il pagamento rateale del CP_1 saldo prezzo.
Si costituiva in giudizio , che, a sua volta, lamentava il mancato pagamento delle Controparte_1 rate del saldo prezzo da parte degli attori e precisava che, solo dopo avere ricevuto apposita raccomandata di messa in mora, il – che nel frattempo si era immesso nel godimento del bene Pt_1 – aveva addotto il mancato allaccio dell'immobile alla rete idrica comunale. Dichiarava che il bene era stato venduto nello stato in cui si trovava ed era stato accettato dagli attori;
escludeva l'impossibilità dell'allaccio alla rete idrica comunale, in quanto l'immobile era circondato da residenze, cooperative edilizie e immobili vari, tutti forniti di acqua. Precisava, poi, che, in un apposito procedimento cautelare promosso dai per ottenere il sequestro dell'assegno bancario Pt_1 di cui sopra, era emerso che l'unico immobile non collegabile alla rete idrica era quello oggetto di causa, ma che essa convenuta era riuscita in poco tempo ad ottenere tutte le indicazioni utili per il collegamento, in tal modo smentendo la tesi degli attori. Eccepiva la decadenza degli attori per la denuncia dei vizi. Chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, avanzava domanda di accertamento dell'inadempimento dei che avevano omesso di versare il saldo prezzo, con la Pt_1 conseguente loro condanna al pagamento delle residue somme, oltre interessi legali dalle singole scadenze. Chiedeva, infine, la cancellazione delle frasi offensive e ingiuriose contenute nell'atto di citazione.
Instaurato il contraddittorio, assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., veniva disposta apposita CTU.
Con provvedimento reso all'udienza del 15.6.2015, al presente giudizio veniva riunito il giudizio n. r.g. 1245/2013.
In detto giudizio i avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 provvisoriamente esecutivo n. 59/2013, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, oltre spese della procedura, in favore di , a titolo di rate del saldo Controparte_1 prezzo dell'immobile sopra menzionato.
Essi contestavano la pretesa creditoria, rilevando che, al più, fosse dovuta la somma di € 18.000,00, avendo versato la rata di marzo 2012; dichiaravano di avere sospeso il pagamento del prezzo in ragione del vizio scoperto nell'immobile, come denunciato all'opposta, e rappresentavano che la aveva comunque un apposito assegno a lei consegnato a garanzia del pagamento del saldo CP_1 prezzo.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e svolgendo difese analoghe CP_1
a quelle già sopra esposte. Aggiungeva poi che aveva intrapreso l'azione esecutiva per il soddisfacimento del credito e aveva scoperto che i non intrattenevano alcun rapporto con la Pt_1 banca presso la quale era stato aperto il conto corrente su cui era stato tratto l'assegno bancario a lei consegnato e che nessuno degli opponenti aveva una situazione patrimoniale e reddituale idonea a garantire l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Nelle more, inoltre, i chiedevano – e ottenevano – con un ricorso in corso di causa, il sequestro Pt_1 giudiziario dell'assegno sopra menzionato, sequestro poi dichiarato inefficace per la mancata esecuzione nel termine prescritto dalla legge.
Assegnata la causa a sentenza, nella comparsa conclusionale gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto, avendo provveduto all'allaccio alla rete idrica comunale in data 11.10.2018, insistendo nella domanda risarcitoria.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza di primo grado, la controversia è stata decisa nei termini qui di seguito illustrati.
Il giudice premetteva anzitutto che, quanto al riparto dell'onere della prova in materia di risoluzione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che, dal canto suo, deve provare di avere adempiuto o l'inesistenza della causa di risoluzione.
Ciò premesso, il giudice riteneva infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1495 c.c., sulla base dell'avvenuto riconoscimento dell'esistenza del vizio da parte della stessa non avendo costei, nella missiva trasmessa per rispondere alla denuncia operata dai CP_1
escluso l'inesistenza dell'allaccio dell'immobile alla rete idrica comunale, ma essendosi Pt_1 limitata a ritenere inverosimile l'impossibilità o “difficoltà” di un tale approvvigionamento, in quanto la rete idrica già serviva “tantissimi alloggi adiacenti e viciniori”. Aggiungeva il giudice che la stessa si era adoperata per ottenere l'allaccio alla rete idrica di un altro immobile sito nelle CP_1 vicinanze, reso possibile solo nel luglio 2013, dopo l'esecuzione di opere di potenziamento della rete idrica comunale, e dopo avere ottenuto apposite autorizzazioni da terzi.
Ciò posto, la sentenza proseguiva osservando che la garanzia ex art. 1490 c.c. opera oggettivamente, solo per l'esistenza del vizio che renda la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata, senza che occorra la colpa del venditore, assumendo importanza che il detto vizio esistesse all'epoca della vendita. Già dalla relazione dell' trasmessa ai il 31.8.2012 emergeva che, “essendo CP_2 Pt_1 la distribuzione dell'acqua per caduta, non si può garantire l'acqua al posto contatore”, in quanto l'abitazione in questione si trovava alla stessa quota del serbatoio “Piraino”. Tale indicazione aveva trovato conferma dagli accertamenti esperiti dal CTU nominato, ing. il quale, dopo avere Per_3 interrogato l' , aveva chiarito che “i sig.ri alla data del 03/02/2012, giorno della CP_2 Pt_1 stipula del contratto di compravendita, anche facendo richiesta all' , non avrebbero potuto CP_2 ottenere l'allaccio alla rete idrica comunale in quanto l'impianto idrico presente non era sufficiente a fornire l'acqua al suddetto fabbricato;
pertanto l'immobile acquistato dagli attori, dal punto di vista idrico, doveva essere servito sempre dal pozzo privato di proprietà di terzi. Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri Pt_1
Quanto all'eccezione di nullità della consulenza, formulata dalla per avere l'ausiliario CP_1 acquisito autonomamente la documentazione utilizzata, ovvero le risposte fornite dall' con CP_2 riguardo alla impossibilità di procedere all'allaccio dell'immobile oggetto di causa alla rete idrica, il giudice riteneva che essa fosse tardiva e dunque inammissibile, e che, comunque, fosse anche infondata, avendo il CTU semplicemente verificato presso l' – soggetto terzo rispetto al CP_2 presente giudizio – la veridicità di quanto affermato e documentato dagli attori, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche per vagliarne la fondatezza.
Ciò posto, il giudice rilevava che, essendo emersa l'impossibilità di allacciare l'immobile alla rete idrica comunale all'epoca del contratto di compravendita, ed essendo stato documentato che solo nel luglio 2013 la era riuscita ad ottenere un tale allaccio per un immobile posto nelle vicinanze CP_1 rispetto a quello venduto ai il vizio idoneo ad incidere sull'uso cui l'immobile era destinato Pt_1 risultava esistente, con conseguente fondatezza della originaria domanda risolutoria proposta dai e, di conseguenza, della loro domanda risarcitoria, in quanto essi non potevano sapere, al Pt_1 momento dell'acquisto, che l'impianto idrico dell'immobile non era rifornito dalla rete pubblica ma da un pozzo privato, e che da lì a poco vi sarebbe stata una interruzione della fornitura.
Il giudice puntualizzava, ai fini dell'applicazione dei principi fissati dall'art. 1494 c.c., come il fatto che l'approvvigionamento idrico dell'immobile in questione avvenisse tramite un pozzo privato era circostanza ben nota alla parte venditrice, che aveva omesso di informare gli acquirenti, esponendoli al rischio di carenza idrica, poi effettivamente concretizzatosi. Passando alla quantificazione del danno, la sentenza rilevava che, sebbene i avessero allegato Pt_1 di avere ottenuto l'allaccio solo nell'ottobre 2018, non avevano chiarito i motivi che avevano loro impedito di anticipare tale impianto di collegamento all'arco temporale tra il luglio 2013 – epoca in cui era stato ottenuto dalla per un immobile limitrofo, dopo che la rete idrica era stata CP_1 potenziata, erano state ottenute le necessarie autorizzazioni ed erano stati eseguiti i debiti lavori, con la predisposizione delle tubazioni di portata maggiore proprio per consentire ulteriori allacci – e l'ottobre 2018, sicché, facendo applicazione dell'art. 1227 c.c., limitava il risarcimento al periodo di poco successivo al luglio 2013, considerando un semestre ulteriore per il disbrigo delle relative pratiche e la collocazione degli ulteriori tratti di tubazioni, periodo durante il quale affermava che i sono stati costretti ad avere per circa due anni (dalla data della compravendita) un immobile Pt_1 privo di un flusso continuo e costante di acqua corrente, caratteristica idonea ad incidere sull'uso del bene, un immobile destinato ad abitazione.
Peraltro, avendo gli attori allegato di avere ottenuto l'erogazione dell'acqua attraverso l'uso di un pozzo di terzi e utilizzando taniche e bidoni, senza tuttavia indicare e provare le spese sostenute a tal fine, il giudice provvedeva alla liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., quantificandolo in € 4.000,00 all'attualità oltre interessi, applicando al credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (3.2.2012) e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dei rappresentata dal versamento del saldo del prezzo, e del giudizio riunito Pt_1 iniziato con il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per la somma di € 20.000,00, la sentenza CP_1 riteneva fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c.. sollevata dai sulla base del rilievo che la Pt_1 mancanza di allaccio alla rete idrica incideva sull'uso cui era destinato l'immobile oggetto di compravendita e la sospensione del pagamento del saldo prezzo risultava proporzionata e non contraria a buona fede, avuto riguardo al complessivo comportamento delle parti. Inoltre, rilevando che gli stessi avevano precisato che il proprio debito ammontava non a € 20.000,00, ma a € Pt_1
18.000,00, avendo corrisposto un'ulteriore rata, e che tale versamento non era stato contestato dalla il giudice concludeva affermando che l'esistenza di un credito inferiore rispetto a quello CP_1 richiesto all'epoca della proposizione del ricorso monitorio determinava, per ciò solo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, essendo il vizio dell'immobile poi venuto meno, i sono Pt_1 stati condannati nei confronti della al pagamento del saldo prezzo, pari a € 33.000,00, oltre CP_1 interessi legali dal gennaio 2014 al soddisfo, ovvero dal momento in cui i avrebbero potuto Pt_1 ragionevolmente ottenere l'allaccio, come sopra chiarito.
Nella sentenza è stata disposta, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione tra il maggior credito della e il minor credito dei CP_1 Pt_1
E' stata rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dalla per assenza di negli atti dei CP_1 di frasi sconvenienti o offensive. Pt_1
Infine, sulla base dell'esito della controversia – con la rinuncia dei alla domanda risolutoria Pt_1 che – secondo il giudice - importava, in quanto tale, condanna alle spese, l'accoglimento della loro domanda risarcitoria e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della – le spese di lite CP_1 sono state compensate per metà, con condanna degli attori, in solido, al pagamento della residua metà.
Le spese di CTU sono state poste per metà a carico degli attori e per metà a carico della convenuta.
Sulla base di tali motivazioni, la sentenza ha pronunciato il seguente dispositivo.
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa;
2. Accoglie la domanda risarcitoria formulata dai nei limiti di cui in motivazione e, Pt_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di e OM Controparte_1 Parte_1
BE, in solido, della somma di € 4.000,00 all'attualità oltre interessi come in motivazione;
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 59/2013; 4. Condanna e OM BE, in solido, Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 33.000,00 oltre interessi come in Controparte_1 motivazione;
5. Dispone la compensazione tra il maggior credito della e il minor credito dei CP_1
6. Compensa per metà le spese di lite tra gli attori e la convenuta e, conseguentemente, Pt_1 condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta della residua metà di dette spese, che liquida per il presente giudizio in complessivi € 3.630,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge, e per il giudizio monitorio in € 318,00, di cui € 55,50 per esborsi e
€ 262,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 12,5%, i.v.a. e cpa come per legge;
7. Pone le spese di CTU per metà a carico degli attori e per metà a carico della convenuta. Così deciso in Messina il 19/01/2022.
L'appello.
Avverso la sentenza propongono appello i Pt_1
Con il primo motivo, deducono che il giudice avrebbe erroneamente quantificato il danno subito dagli attori a causa del vizio del bene oggetto di causa, riconoscendo soltanto la somma di € 4.000,00, quando invece, il CTU, nell'affermare che “Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri , non fa assolutamente riferimento all'immobile degli appellanti, che, pur se Pt_1
“vicino”, è posizionato ad una quota più alta rispetto agli altri ed è stato fornito dell'acqua comunale in tempi successivi. Lo stesso immobile per cui la ottenne l'allaccio nel 2013 era diverso da CP_1 quello in questione e collocato a quota più bassa, mentre i poterono allacciarsi alla rete idrica Pt_1 comunale in una data nettamente successiva al luglio 2013 e precisamente il 10 ottobre 2018 (giusta documentazione depositata in allegato alla comparsa conclusionale – tempisticamente non producibile prima) e a seguito degli ulteriori potenziamenti effettuati dall' . CP_2
Dal resto, non si comprende per quale motivo gli appellanti non si sarebbero allacciati a luglio 2013, restando nell'assoluto disagio, per poi provvedervi nell'ottobre 2018.
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, gli attori hanno dato, nel corso del giudizio, la piena prova di quanto sostenuto in relazione all'impossibilità dell'allaccio alla rete idrica comunale e, pertanto, la cessazione dei disagi e danni avrebbe dovuto essere collocata alla data del 11.10.2018, ossia dopo ben sei anni e otto mesi dall'acquisto dell'immobile (03.02.2012).
Pertanto, gli odierni appellanti quantificano il risarcimento dei danni nella misura di € 33.000,00, pari al saldo prezzo dell'immobile dovuto (con la compensazione del dare/avere tra le parti), o, in subordine, partendo dal criterio utilizzato in sentenza, pari a € 2.000,00 per ogni anno, poiché i Pt_1 ebbero la possibilità di allacciarsi alla rete idrica comunale solo dopo sei anni e otto mesi (data acquisto 03.02.2012 – data allaccio 11.10.2018), in € 17.000,00 (€ 2.000,00 per 8,5 anni).
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della parziale compensazione delle spese di lite, rilevando che le domande degli attori (risoluzione del contratto di acquisto e restituzione somme versate in acconto prezzo) al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia (anno 2012) e fino all'ottobre 2018, erano pienamente fondate e che la materia del contendere al riguardo venne a cessare per fatti e circostanze assolutamente estranei agli attori e non per solerzia o meriti della convenuta, ma dettati esclusivamente dall'attività di potenziamento dell'acquedotto comunale ( ), mentre CP_2 il vizio era stato occultato dalla venditrice convenuta, che al momento della vendita era ben cosciente della carenza del detto allaccio idrico e della impossibilità di effettuarlo.
Aggiungono che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta era infondata al momento della sua proposizione, così come sono state rigettate le altre richieste avanzate dalla stessa convenuta (le eccezioni di decadenza dell'azione degli attori ex artt. 1490 e 1495 c.c. e di nullità della C.T.U., nonché la condanna dei convenuti per lite temeraria, la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente e la costituzione di un deposito cauzionale per la somma oggetto del credito vantato, tutte richieste dalla convenuta sig.ra . Infine, rilevano CP_1 che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta. In conclusione, chiedono che. In riforma della sentenza impugnata, sia pronunciata condanna della al rimborso delle spese processuali CP_1
e, in subordine, le spese siano interamente compensate.
Con il terzo motivo, si dolgono per la ripartizione delle spese relative alla CTU nella misura del 50%, rilevando che tale adempimento istruttorio si rese necessario e confermò la tesi degli attori.
La comparsa di costituzione
Con la comparsa di costituzione l'appellata chiede il rigetto dei motivi di appello e propone, a sua volta, alcune censure alla sentenza di primo grado, pur non qualificando il proprio atto come appello incidentale.
Segnatamente, l'appellata deduce:
che il giudice avrebbe erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, sulla base della rinuncia all'azione di risoluzione presentata dagli attori, malgrado ciò fosse avvenuto soltanto nella comparsa conclusionale, e quindi dopo la precisazione delle conclusioni, e in più in assenza della procura speciale e di accettazione della controparte;
che, in realtà, non risponde al vero che la non avesse escluso l'assenza di allaccio alla rete CP_1 idrica, giacchè, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la prova da lei fornita era rivolta solo a dimostrare quanto fosse agevole ottenere l'allaccio;
che la consulenza era affetta da nullità, nella parte in cui aveva acquisito notizie da terzi sulla possibilità pratica di effettuare l'allaccio idrico, senza che al riguardo fosse stata prodotta documentazione della parti né formulate istanze istruttorie, con ciò travalicando le preclusioni processuali in materia di onere probatorio delle parti;
che dalle prove acquisite risulta che la somministrazione di acqua era possibile fin dalla stipula del contratto di compravendita e che tutti gli immobili circostanti erano regolarmente forniti;
che spettava al provare di aver fatto tutto il possibile per ottenere l'allaccio, senza scaricare Pt_1 sulla controparte tale onere;
che i erano perfettamente a conoscenza delle condizioni dell'immobile, come risulta dalle Pt_1 dichiarazioni rese alla polizia nel 2013, da cui si evince anche che costoro usufruivano regolarmente della fornitura di acqua, senza pagare il corrispettivo dovuto;
che la sentenza ha riconosciuto il danno malgrado la totale assenza di prova - peraltro attribuendo anche un periodo di sei mesi ulteriori, rispetto al momento in cui analogo allaccio era stato ottenuto dalla - del tutto ingiustificatamente, e ritenendo apoditticamente che l'immobile non avesse CP_1 goduto di un flusso costante di acqua, senza alcuna prova al riguardo, peraltro senza considerare che dai pubblici registri risulta che i si trasferirono nell'immobile soltanto nell'aprile 2012; Pt_1
che il giudice ha applicato arbitrariamente il criterio della liquidazione equitativa del danno, non essendo stata fornita dagli attori neppure una semiplena probatio che potesse essere integrata con tale criterio;
che vi è contraddizione nel ragionamento del giudice, il quale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso per € 20.000,00, affermando che sarebbe stato accertato un “credito inferiore “, benché abbia poi condannato i al pagamento dell'importo di 33.00,00, non avendo considerato che una Pt_1 cosa è il saldo del prezzo ed altra e diversa cosa è l'ingiunzione di pagamento richiesta per un credito inferiore perché relativa ai ratei scaduti fino al momento della presentazione dell'ingiunzione, e non a tutti i ratei;
che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non vi era dunque alcuna proporzione tra l'omesso pagamento del residuo prezzo e il danno presuntivamente subito dagli attori.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e disposti alcuni rinvii d'ufficio per sostituzione del relatore, all'udienza del giorno 17 marzo 2025, il Collegio disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione e veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine di priorità logico processuale, vanno preliminarmente esaminati i motivi di appello incidentale con cui l'appellata contesta la stessa fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dagli attori e riconosciuta parzialmente dal giudice di primo grado, essendo palese che dall'accoglimento – o meno - di tali motivi dipende la stessa ammissibilità dell'esame delle doglianze avanzate dagli appellanti principali circa il quantum del risarcimento.
Al riguardo, è opportuno precisare che, sebbene nella comparsa di costituzione dell'appellata non si faccia esplicito riferimento alla formulazione di un appello incidentale e le doglianze mosse avverso la pronuncia di primo grado siano frammiste a quelle con cui ci si oppone ai motivi di appello principale, ciò tuttavia non esclude l'ammissibilità di tali doglianze come motivi di appello incidentale, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale.” (Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n.4860).
Nel caso in esame, dal corpo della comparsa di costituzione dell'appellata è dato ricavare motivi di censura sufficientemente specifici avverso la sentenza di primo grado.
Inoltre, la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale è stata depositata il 31 maggio 2022, risultando quindi osservato il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (23 giugno 2022), previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c.
Passando all'esame nel merito di tali motivi, essi fono infondati. Per quanto concerne quello con cui si assume che il giudice avrebbe erroneamente accolto la rinuncia degli attori alla domanda di risoluzione del contratto, occorre, anzitutto, precisare che tale dichiarazione poteva essere resa anche nella comparsa conclusionale e non presupponeva né la procura speciale del difensore, né l'accettazione delle controparti.
Difatti, trattandosi non di una rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., ma di rinuncia parziale a un solo capo della domanda (quello avente come oggetto la risoluzione del contratto), formalizzata a seguito dell'allaccio dell'abitazione alla rete idrica avvenuto nel corso di causa e al conseguente venir meno dell'interesse alla risoluzione del contratto, va fatto riferimento al consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. (Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002).
Inoltre, La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 8737 del 15/04/2014).
Con riguardo al motivo con cui si contesta la parte della pronuncia con cui è stata esclusa la decadenza dalla denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1495 comma 2 c.c., per non avere la negato l'assenza CP_1 di allaccio alla rete idrica nella missiva di replica alla intimazione di controparte, va rilevato che il tenore di tale documento è inequivocabile, laddove si tace del tutto sulla circostanza di cui ci si lamentava nella missiva inviata dagli attori, ossia l'assenza di allaccio alla rete idrica, ma si obietta soltanto che controparte aveva sottoscritto la clausola di gradimento e che era inverosimile la difficoltà di approvvigionamento idrico, in considerazione del fatto che nelle vicinanze vi erano numerosissime abitazioni regolarmente allacciate alla rete idrica.
Dunque, la circostanza che l'abitazione non disponesse di allaccio alla rete idrica viene implicitamente ma inequivocabilmente ammessa dalla il che rende effettivamente infondata CP_1
l'eccezione di decadenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 1460 e 1495 c.c., dovendo anzi ritenersi che la venditrice abbia occultato tale vizio agli acquirenti, non essendo ragionevolmente opinabile che la proprietaria dell'immobile ignorasse che lo stesso non disponeva di allaccio alla rete idrica comunale.
Né può condividersi l'obiezione secondo cui gli attori erano perfettamente a conoscenza dell'assenza dell'allaccio, fin dal momento dell'acquisito dell'immobile, come si desumerebbe dal verbale trascritto, per stralcio, nella comparsa di costituzione, dovendo al riguardo osservarsi non soltanto che – come obiettato dagli appellanti principali – da tale stralcio non è possibile neppure accertare in quale circostanza e da chi sarebbero state rese quelle dichiarazioni, ma anche che proprio in quel verbale si legge che il dichiarante afferma di avere accertato solo successivamente che la forniture di acqua avveniva tramite sorgente privata, esattamente come allegato fin dal primo atto introduttivo attoreo. Né risulta essere stata contestata la circostanza, sempre allegata dagli attori, che a un certo punto quella fornitura era stata interrotta.
Quanto ai motivi con cui si deduce che non sarebbe stata fornita la prova dell'impossibilità del collegamento alla rete idrica, va anzitutto rilevato che già la sola assenza dell'allaccio costituiva motivo legittimo per non adempiere alle obbligazioni di pagamento del residuo prezzo, essendo evidente che il collegamento alla rete idrica costituisce un elemento essenziale di qualsiasi immobile a destinazione abitativa, mentre non ha trovato alcuna conferma la tesi di parte appellata, secondo cui gli acquirenti ne erano a conoscenza.
Al contrario, la esistenza di una regolare fornitura idrica tramite collegamento alla rete pubblica rappresentava un fatto logicamente presumibile dagli acquirenti, a maggior ragione in presenza di altre abitazioni nelle vicinanze, che poteva ragionevolmente indurre costoro a non sospettare che l'immobile si trovasse in condizioni diverse.
In ogni caso, gli attori hanno fornito la prova della impossibilità di un allaccio agevole e immediato già mediante la produzione della nota dell' del 31.8.2012 (allegata all'atto di citazione), con CP_2 cui si riferiva che “essendo la distribuzione dell'acqua per caduta, non si può garantire l'acqua al posto contatore”, e ciò in quanto l'abitazione in questione trovasi alla stessa quota del serbatoio Piraino.
L'odierna appellata non ha mosso alcuna contestazione specifica avverso questa prima risultanza documentale, limitandosi a eccepire la nullità della consulenza tecnica successivamente effettuata, con cui si era chiarito che “ “i sig.ri alla data del 03/02/2012, giorno della stipula del Pt_1 contratto di compravendita, anche facendo richiesta all' , non avrebbero potuto ottenere CP_2
l'allaccio alla rete idrica comunale in quanto l'impianto idrico presente non era sufficiente a fornire l'acqua al suddetto fabbricato;
pertanto l'immobile acquistato dagli attori, dal punto di vista idrico, doveva essere servito sempre dal pozzo privato di proprietà di terzi.
Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri Come si legge nella Pt_1 raccomandata del 12/05/2015, il potenziamento di detto impianto è consistito nel collocamento di una nuova pompa di sollevamento con portata tale da garantire la fornitura idrica per le nuove utenze. Detta pompa è stata posizionata all'interno del locale tecnico presente sui luoghi.”
Dunque, il CTU nominato ha confermato, ampliando le spiegazioni al riguardo, quanto riferito nella citata nota del 31.8.2012, e cioè che la possibilità di allaccio alla rete idrica non solo era CP_2 sicuramente preclusa al momento della stipula del contratto, ma era anche ostacolata dalla quota di altezza dell'immobile, tale che soltanto la installazione di una pompa di sollevamento ne avrebbe consentito la realizzazione.
Ora, oltre a formulare una mera illazione su un presunto interesse del funzionario che ha reso CP_2 le informazioni tecniche all'esperto nominato dal giudice, l'appellata eccepisce la nullità della CTU, assumendo che l'esperto avrebbe illegittimamente attinto notizie sulle condizioni del sistema idrico dall' , in assenza di documentazione e anche di allegazioni di parte, in tal modo eludendo le CP_2 preclusioni in tema di onere probatorio.
Tale eccezione è stata giudicata inammissibile dal primo giudice, in quanto tardiva, senza che l'appellante incidentale abbia in alcun modo censurato tale statuizione.
Già questo basterebbe per ritenere inammissibile il motivo con cui si ripropone l'eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per aspecificità. Comunque, essa è infondata, essendo sul punto sufficiente richiamare la motivazione della sentenza, pienamente condivisa dal Collegio, ove si chiarisce che Nel caso di specie, in applicazione del su riportato principio, essendovi già in atti la risposta fornita dall' ai nell'agosto 2012, il CP_2 Pt_1
Consulente non ha fatto altro che verificare presso l' – soggetto terzo rispetto al presente CP_2 giudizio – la veridicità di quanto affermato e documentato dagli attori, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche per vagliarne la fondatezza.
In altri termini, il CTU non ha arbitrariamente ampliato il tema dell'accertamento demandatogli, oltre quelle che erano state le allegazioni degli attori, ma si è limitato a verificare e approfondire le circostanze che già erano state documentate con la produzione attorea, attraverso la richiesta di riscontro all'ente che gestisce la rete idrica e che aveva fornito agli attori le informazioni contenute nella nota del 31.8.2012.
Non vi è pertanto dubbio che gli attori non abbiano potuto disporre per un certo periodo di tempo (su questo punto si tornerà esaminando il primo motivo di appello principale) della forniture idrica comunale, né che ciò abbia provocato loro un danno risarcibile, in quanto, come esattamente si legge in sentenza, “…sono stati costretti ad avere per circa due anni (dalla data della compravendita) un immobile privo di un flusso continuo e costante di acqua corrente, caratteristica idonea ad incidere sull'uso del bene, un immobile destinato ad abitazione…”.
Al riguardo, non può condividersi l'obiezione con cui la difesa della sostiene che la CP_1 controparte non avrebbe fornito alcuna prova del danno, giacché tale prova si ricava dalle stesse allegazioni degli attori, laddove essi precisano di avere ottenuto l'erogazione dell'acqua attraverso l'uso di un pozzo di terzi e utilizzando taniche e bidoni, circostanze non contestate da controparte e da considerare quindi dimostrate.
Così come infondata è la censura attinente alla liquidazione equitativa di tale danno, adottata in sentenza sulla base del rilievo che “Essi hanno comunque allegato di avere ottenuto l'erogazione dell'acqua attraverso l'uso di un pozzo di terzi e utilizzando taniche e bidoni, senza tuttavia allegare e provare le spese sostenute a tal fine.”.
La soluzione adottata dal giudice di primo grado è pienamente conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
Invero, la impossibilità di accedere direttamente alla condotta idrica comunale e la necessità di far ricorso al pozzo di un terzo e all'utilizzo di taniche e bidoni, con la conseguente condizione di precarietà in cui gli attori vennero a trovarsi rispetto all'esigenza primaria della disponibilità di acqua per la propria abitazione, costituisce certamente un disagio concreto e apprezzabile in quanto fonte di stress, come tale meritevole di risarcimento, sia pure in forma equitativa, non essendo stata data prova di specifiche spese sostenute.
Una volta disattesi tutti i motivi di appello incidentale riferibili alla stessa sussistenza del diritto al risarcimento dei danni, può ora passarsi all'analisi del primo motivo di appello principale, con il quale ci si duole per la quantificazione di tale danno operata in sentenza, ritenuta dagli appellanti riduttiva, per erroneo apprezzamento del parametro costituito dalla durata della situazione di indisponibilità della fornitura idrica.
Nello specifico, gli attori sostengono che il giudice – nello stabilire quando gli attori erano stati concretamente in grado di collegarsi alla rete idrica comunale - avrebbe erroneamente fatto riferimento alla data della stipula del contratto di fornitura da parte della per immobile situato CP_1 nelle vicinanze, avvenuto nel 2013, sebbene il CTU, nell'affermare che “Solo a seguito dell'installazione dell'impianto di sollevamento è stato possibile consentire l'allaccio alla rete idrica comunale degli immobili vicini a quello dei sig.ri , non avesse fatto assolutamente riferimento Pt_1 all'immobile degli appellanti, che, pur se “vicino”, è posizionato ad una quota più alta rispetto agli altri e anche rispetto a quello della per cui è stato fornito dell'acqua comunale in tempi CP_1 successivi, tanto che l'allaccio si è reso possibile solo nell'ottobre del 2018.
Il motivo è infondato.
Poiché la durata della situazione di indisponibilità della fornitura idrica costituiva uno dei parametri fondamentali utilizzati dalla sentenza per accertare e quantificare il danno subito dagli attori, era onere di costoro fornire la prova del protrarsi di tale impossibilità di allaccio fino a una determinata epoca.
Gli odierni appellanti si limitano ad asserire che il proprio immobile era situato a una quota più alta rispetto a quelli circostanti e anche a quello della stessa ma non documentano in alcun modo, CP_1
e neppure allegano, quali siano stati, in concreto, i fatti che ostacolarono la concreta realizzazione, anche per la loro abitazione, di allaccio analogo a quello collegato all'immobile della nel CP_1
2013: non spiegano, cioè, quali ulteriori lavori si siano resi necessari per far arrivare la fornitura idrica al loro immobile (ulteriore sollevamento, realizzazione di altre tubazioni etc.), tali da costringerli ad attendere per ulteriori cinque anni (dal 2013 al 2018) rispetto al momento in cui l'allaccio era divenuto attuale e agibile per l'appartamento della CP_1
Il motivo va quindi rigettato.
Prima di affrontare gli ultimi due motivi dell'appello principale, con cui si censura la sentenza in punto liquidazione delle spese, occorre esaminare l'ultimo motivo di appello incidentale con il quale l'appellata si duole per la revoca del decreto ingiuntivo, osservando che vi sarebbe contraddizione nel fatto di aver revocato il decreto ingiuntivo, che ammontava a € 20.000,00, e aver nel contempo condannato i al pagamento del residuo prezzo, quantificato in € 33.000,00 (che, anche tenendo Pt_1 conto della compensazione con il credito risarcitorio in loto favore, pari a € 4.000,00, resterebbe comunque superiore all'importo di € 20.000,00).
Il motivo è infondato, poiché il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso in relazione al mancato versamento delle rate, ammontanti a € 20.000,00, e il giudice ha ritenuto che tale somma dovesse essere ridotta a € 18.000,00, per l'avvenuto pagamento di una di tali rate, allegato dai Pt_1
e non contestato dalla mentre la condanna degli attori al pagamento dell'importo di € CP_1
33.000,00 (contestualmente fatto oggetto di compensazione con il credito risarcitorio di € 4.000,00) è stata pronunciata in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla nel CP_1 giudizio di ordinario intentato con atto di citazione dai per cui la differenza tra i due importi Pt_1 non costituiva oggetto della domanda proposta in sede monitoria.
E' dunque corretta la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base della riduzione dell'importo richiesto a € 18.000,00.
A questo punto, restano da vagliare i motivi di appello principale riguardanti la pronuncia sulle spese.
Con il primo di tali due motivi, gli appellanti si dolgono per il fatto che le spese siano state compensate per metà, con condanna nei loro confronti al pagamento della residua metà, e chiedono la riforma della sentenza, con condanna della controparte al rimborso delle spese di primo grado o, in subordine, con la compensazione integrale.
La sentenza motiva nei seguenti termini la decisione sulle spese:
L'esito della controversia – con la rinuncia dei alla domanda risolutoria che importa, in Pt_1 quanto tale, condanna alle spese (cfr. C. Cass., n. 18255/2004), l'accoglimento della loro domanda risarcitoria e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della - permette di compensare CP_1 per metà le spese di lite tra le parti, conseguentemente gli attori, in solido, sono condannati al pagamento della residua metà di dette spese, anche del giudizio monitorio, in favore della convenuta.
I si dolgono di tale decisione, rilevando che le loro domande (risoluzione del contratto di Pt_1 acquisto e restituzione somme versate in acconto prezzo) al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia (anno 2012) e fino all'ottobre 2018 erano perfettamente fondate e che la materia del contendere venne a cessare per fatti e circostanze assolutamente estranei alla loro volontà e non per solerzia o meriti della convenuta, ma dettati esclusivamente dall'attività di potenziamento dell'acquedotto comunale ( ), mentre il vizio era stato occultato dalla venditrice convenuta, CP_2 che al momento della vendita era ben cosciente della carenza del detto allaccio idrico e della impossibilità di realizzarlo.
Aggiungono che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta era infondata al momento della sua proposizione, così come sono state rigettate le altre richieste avanzate dalla stessa convenuta (le eccezioni di decadenza dell'azione degli attori ex artt. 1490 e 1495 c.c. e di nullità della C.T.U., nonché la condanna dei convenuti per lite temeraria, la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente e la costituzione di un deposito cauzionale per la somma oggetto del credito vantato, tutte richieste dalla convenuta sig.ra . Infine, rilevano CP_1 che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta. In conclusione, chiedono che. In riforma della sentenza impugnata, sia pronunciata condanna della al rimborso delle spese processuali. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
La stessa pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004, richiamata nella sentenza per dare corpo al principio che la rinuncia alla domanda comporta la condanna alle spese del rinunciante, precisa, però, che la liquidazione delle spese deve essere fatta tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
Nel caso in esame, non può essere trascurata la circostanza che la rinuncia (alla sola domanda di risoluzione, ma non a quella di risarcimento danni) fu dettata da un fatto sopravvenuto, costituto dalla acquisita possibilità di effettuare l'allaccio alla rete idrica, a seguito della predisposizione da parte del dell'impianto di sollevamento, senza che alcuna collaborazione sia stata prestata dalla CP_3 venditrice, sebbene ella fosse inadempiente per aver occultato agli acquirenti un vizio che rendeva l'abitazione inidonea all'uso cui era destinata, o comunque comportava indubbi disagi per l'approvvigionamento idrico.
Correttamente gli appellanti fanno rilevare che, secondo lo stesso argomentare della sentenza, al momento dell'introduzione del giudizio era fondata l'eccezione di inadempimento dagli stessi opposta rispetto al pagamento del prezzo residuo, il cui obbligo divenne attuale solo a seguito dell'avvenuto allaccio e della conseguente piena fruibilità dell'immobile oggetto di compravendita.
Attribuire peso preponderante alla rinuncia alla domanda, sotto il profilo della soccombenza, significherebbe assumere una decisione punitiva rispetto al comportamento processuale tenuto dagli attori, i quali, una volta provveduto autonomamente all'allaccio (divenuto realizzabile per cause indipendenti dalla collaborazione della , hanno inteso abbandonare la domanda di CP_1 risoluzione, che non avevano più interesse a coltivare, ma che era inizialmente fondata.
Così correttamente inquadrato il valore processuale di quella rinuncia, ritiene il Collegio che esso – unitamente al rigetto delle altre domande proposte dalla (le eccezioni di decadenza CP_1 dell'azione degli attori ex artt. 1490 e 1495 c.c. e di nullità della C.T.U., nonché la condanna dei convenuti per lite temeraria, la cancellazione delle frasi offensive, ingiuriose e gravemente lesive della personalità della resistente) – valga a controbilanciare, nell'apprezzamento complessivo dell'esito del giudizio ai fini della soccombenza, il fatto che la condanna dei al pagamento Pt_1 del prezzo (€ 33.000,00) sia ampiamente superiore a quello da loro ottenuta a titolo risarcitorio (€ 4.000,00), e ciò proprio perché tale condanna si è resa possibile solo a seguito della sopravvenuta, piena fruibilità dell'immobile.
Pertanto, in accoglimento del motivo subordinato, si ritiene che le spese avrebbero dovuto essere interamente compensate tra le parti.
Nella stessa misura andavano liquidate le spese relative alla CTU, in conformità all'esito complessivo del giudizio di primo grado, per cui sul punto la sentenza va esente da censure.
Poiché il presente giudizio di appello si è concluso con l'accoglimento dell'appello principale solo in riferimento alla pronuncia sulle spese, peraltro nella soluzione subordinata di integrale compensazione di quelle di primo grado, e il rigetto dei motivi di appello incidentale, si stima equo compensare integralmente anche le spese di questo grado.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico della dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del CP_1 medesimo articolo, stante l'avvenuto rigetto della sua impugnazione incidentale.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e OM BE contro Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 105/2022, emessa dal Tribunale di Messina il 21 gennaio 2022, nel
[...] giudizio iscritto al n. 7397/2012 R.G., e sull'appello incidentale proposto dalla disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, che nel resto rigetta, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente grado;
4) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente relatore
(dr. Massimo GULLINO)