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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 9 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 378/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cefalù, piazza F. Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'avv. Salvatore Tamburo che lo rappresenta e difende, attore, contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in Gela, corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'avv. Geltrude Bonura che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
è presente l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Bonura la quale precisa le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa, e, du invito del giudice, discute la causa riportandosi alle note depositate telematicamente. Nessuno è comparso per parte attrice. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 5 marzo 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , premettendo Controparte_2 che: in data 16 gennaio 2019 alle ore 20:40 circa, nella bretella dell'autostrada A20 PA/ME e, precisamente, all'ingresso della porta telepass (direzione caselli Santo Stefano di Camastra), mentre era alla guida della propria autovettura Mercedes A 200, targata EP025HA, era rimasto coinvolto in un sinistro, a causa di una grata metallica divelta (non segnalata), posta a copertura di un tombino per la raccolta delle acque piovane;
a causa di ciò, il veicolo aveva riportato ingenti danni e, di conseguenza, era intervenuta la polstrada di Sant'Agata di TE
(opportunamente avvisata) che ne aveva constatato l'accaduto redigendo relativo rapporto;
sul luogo del sinistro, era sopraggiunta anche una squadra di manutentori per ripristinare lo stato dei luoghi ed, inoltre, era stato temporaneamente chiuso l'accesso nella corsia telepass e delimitata l'area con opportuna segnaletica di pericolo;
in conseguenza del suddetto sinistro, il proprio veicolo era stato rimosso con l'intervento del carro attrezzi, avendo riportato danni sia alla carrozzeria che alla parte meccanica nella parte sottostante.
Tanto premesso, , dopo aver esperito infruttuosamente il Parte_1 tentativo di negoziazione assistita, ha chiesto di accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per fatto e colpa di parte convenuta e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni per euro 5.744,28, oltre euro 328,00 per spese di soccorso stradale, ed oltre ancora il fermo tecnico con il danno da deprezzamento/svalutazione commerciale da liquidarsi equitativamente e gli onorari per la propedeutica attività tecnica e stragiudiziale, prestata dallo pari ad euro 600,00, o in quella minore Controparte_3
o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria. L'attore ha chiesto, inoltre, di riconoscere le spese per l'attività stragiudiziale espletata dallo
, con vittoria delle spese di lite. Controparte_3
Con comparsa di risposta, depositata in data 16 giugno 2021, si è costituito il , il quale ha, preliminarmente, Controparte_2 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e dedotto la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità tra i danni lamentati ed il sinistro descritto. L convenuto ha contestato, inoltre, la sussistenza CP_4 della propria responsabilità, deducendo che l'eventuale presenza sulla carreggiata della grata metallica configura un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile a responsabilità dell'ente gestore, per mancanza del tempo necessario affinché il prendesse conoscenza del pericolo e porvi CP_2 rimedio. Ha dedotto il concorso di colpa del conducente, il quale, sostenendo che se egli avesse tenuto una condotta commisurata alle circostanze del caso concreto, con un andamento a velocità moderata, avrebbe potuto avvedersi per tempo del pericolo e porre in essere le dovute manovre d'urgenza, evitando così il verificarsi dell'evento dannoso. Da ultimo, ha contestato la risarcibilità del danno da fermo tecnico, non supportato da prova alcuna, e il quantum debeautur, ritenuto eccessivo, chiedendone la riduzione in caso di ritenuta responsabilità dell'ente.
Tanto premesso, ha domandato: in via preliminare, di ritenere e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Messina;
in via principale, di rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata, non provata e, pertanto, di dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità del;
di ritenere e Controparte_1 dichiarare l'assenza di responsabilità del , Controparte_1 per caso fortuito e forza maggiore e, per l'effetto, di rigettare la domanda;
in subordine, di ritenere e dichiarare il prevalente concorso di colpa del conducente e, per l'effetto, ridurre il risarcimento del danno nella misura provata in giudizio, riducendolo per il dichiarando concorso;
di accertare e dichiarare non dovuti tutti i danni richiesti perché non provati e, in ogni caso, dichiararli eccessivi e speculativi e, per l'effetto, ricondurre la domanda a quanto effettivamente dovuto e provato;
di ritenere e dichiarare non dovuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali richiesti in citazione;
la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata la prova orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, il convenuto ha eccepito l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (il quale dispone:
“Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede”) ed ha chiesto, pertanto, di dichiarare la competenza in favore del Tribunale di
Messina. L'attore ha dedotto che, in forza di quanto previsto dall'art. 20 c.p.c., nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza può essere anche quella del luogo in cui è sorta o deve estinguersi l'obbligazione dedotta in giudizio.
L'art. 20 c.p.c. individua un ulteriore foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, foro che si aggiunge a quello generale delle persone fisiche e giuridiche, nonché delle associazioni non riconosciute (artt. 18 e 19), ed ai fori speciali previsti per le cause ereditarie, per le cause tra soci e tra condomini e per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali (artt.
22, 23, 24).
Tale previsione mira ad ottimizzare la direzione del processo da parte del giudice, assicurando, di regola, la prossimità dell'ufficio giudiziario al luogo ove vanno ricercati gli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione. L'art. 20 trova applicazione ogni volta che la domanda riguardi un rapporto di obbligazione: la norma non specifica al riguardo, sicché deve ritenersi estesa a tutte le obbligazioni indipendentemente dalla loro fonte, quindi sia contrattuali che extracontrattuali, sia da atto lecito che da atto illecito, comprese quelle di fonte legale. Il giudice deve scrutinare l'obbligazione così come dedotta in giudizio, identificando il luogo in cui essa è sorta o deve eseguirsi, indipendentemente da ogni indagine sull'esistenza dell'obbligazione medesima. In tema di domanda di risarcimento danni da fatto illecito, come nella specie, il luogo in cui è sorta l'obbligazione, locus commissi delicti, si identifica con quello in cui si è verificato il danno (Cass. n. 9780/2005; Cass.
n. 22586/2004; Cass. n. 9853/1998; Cass. n. 866/1995). La responsabilità aquiliana, infatti, presuppone il danno risarcibile, che non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (Cass. n. 6591/2002), con la conseguenza che ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da fatto illecito, il luogo in cui è sorta l'obbligazione si identifica con quello in cui si è verificato il danno (Cass. n. 9780/2005;
Cass. n. 6381/1991).
Il danno si è verificato sulla bretella dell'autostrada A20 PA/ME, all'ingresso della porta telepass direzione caselli Santo Stefano di Camastra, sicché la competenza territoriale è stata correttamente radicata dinnanzi a questo Tribunale;
la relativa eccezione di incompetenza va, pertanto, rigettata.
ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dalla propria Parte_1 autovettura, a seguito dell'impatto con una grata metallica divelta, posta a copertura di un tombino per la raccolta delle acque piovane.
La domanda va qualificata come azione risarcitoria ex art. 2051 c.c..
Ai sensi della norma da ultimo indicata, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando un soggetto, essendo nella disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte. L'orientamento ormai costante della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., Cass., n. 12899/2020; Cass., n. 16295/2019; Cass., n. 2487/2018).
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del proprietario o del concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio - ove previsto - si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio. Il pedaggio costituisce quindi una tassa che l'utente è tenuto a corrispondere per usufruire di un servizio pubblico, non invece una controprestazione contrattuale (Cass. civ., SS.UU, n. 10893/2001).
Inoltre, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (ex multis, Cass., 19 maggio 2011, n. 11016;
Cass., 25 luglio 2008, n. 20427, Cass., n. 11785/2017). In particolare, in relazione all'onere della prova, la Corte ha statuito il principio secondo il quale spetta al danneggiato il compito di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass., 8 maggio 2008, n. 11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass., 5 febbraio 2013, n.
2660; Cass., 19 maggio 2011, n. 110168).
Spetta, invece, al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660, cit.; Cass.,
13 luglio 2011, n. 15389).
Infatti, come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché
l'insufficienza o la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non valgono a dispensare l'attore dall'onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa che egli faccia valere (Cass., S.U., n. 1044/2000).
Venendo al caso di specie, la prova documentale (v. prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose, allegato al fascicolo di parte attrice) e la prova testimoniale hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti compatibilmente con la ricostruzione svolta nell'atto di citazione. Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre 2022, oltre a Testimone_1 confermare il contenuto del prontuario redatto, ha riconosciuto rispondenti al vero le circostanze di cui ai nn. 6 e 7 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice (“Vero che sul luogo del sinistro sopraggiungeva anche una squadra di manutentori per ripristinare lo stato dei luoghi ed, inoltre, veniva temporaneamente chiuso l'accesso nella corsia telepass e delimitata l'area con opportuna segnaletica di pericolo”; “Vero che, in seguito ed in conseguenza del suddetto sinistro, il veicolo di parte attrice veniva rimosso con l'intervento del carro attrezzi riportando danni sia alla carrozzeria che alla parte meccanica nella parte sottostante”). Ciò è sufficiente per dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e, di conseguenza, per far sorgere in capo all'Ente gestore l'onere di fornire la prova che il fatto si è, invece, verificato per caso fortuito che, come tale, fosse imprevedibile e inevitabile dall' stesso. CP_4
Sul punto, si condivide l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale il proprietario o il custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).
Nella specie, nessuna dimostrazione in tal senso è stata, tuttavia, offerta dall' convenuto, il quale si è limitato ad invocare la ricorrenza del caso CP_4 fortuito senza fornire la prova positiva dello stesso, ad esempio, articolando capitolati in ordine alla straordinarietà ed occasionalità della presenza della grata divelta sulla carreggiata e alla verificazione dei danni prima di un tempestivo intervento, nonché allegando e provando il compimento degli ordinari controlli ovvero degli interventi di manutenzione eseguiti per evitare il distaccamento della grata rinvenuta sulla carreggiata, non essendo a tal fine sufficiente il rapporto del centro radio prodotto, attinente alle sole segnalazioni e richieste di intervento.
Oltre alla prova del fatto storico, ai fini della responsabilità, il danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza e della quantificazione dei danni subiti. Come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). Nel caso di specie, ha prodotto le fatture rilasciategli dal Parte_1 soggetto che ha eseguito le riparazioni sul veicolo e quella per il recupero dello stesso (v. all.ti nn. 4 e 5 al fascicolo di parte attrice), dalle quali si evincono i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro oggetto del presente giudizio.
Va evidenziato, tuttavia, che della fattura n. 70 non può tenersi conto, in quanto risulta emessa in data 5 dicembre 2018 e, quindi, oltre un mese prima del lamentato sinistro (16 gennaio 2019) (v. pag. 2, all. n. 4 fasc. attore).
Della fattura n. 1/A del 18 febbraio 2019, invece, non v'è prova dell'avvenuto pagamento, sicché la stessa può essere valutata alla stregua di un preventivo di spesa (v. pag. 1, all. n. 4 fasc. attore).
In materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella liquidazione di danni relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci, ove riscontrati nel giudizio (Cass., n.
591/1995). Il preventivo può, dunque, fungere, se non da prova, quale argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In particolare, tale orientamento è stato ribadito, più recentemente dalla Suprema Corte, che ha precisato quanto segue: “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (Cass., n. 17670/2024, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).
Nella specie, i lavori indicati in detta fattura/preventivo di spesa appaiono compatibili rispetto ai danni visibili nella rappresentazione fotografica inerente alle condizioni del veicolo incidentato (v. all. n. 8 fasc. attore).
Inoltre, la fattura/preventivo è ulteriormente supportata dal prontuario di intervento redatto dagli agenti di polizia intervenuti la notte del sinistro (v. all. n. 6 fasc. attore, che riporta i danni del veicolo in coerenza con il preventivo).
In particolare, i pezzi di ricambio, così come i lavori di riparazione eseguiti sull'autovettura di proprietà di , indicati nella fattura n. Parte_1
1/A del 18 febbraio 2019, risultano coincidenti con la ricostruzione dei fatti operata nel corso del giudizio ed il preventivo può essere assunto ad elemento indiziario di prova unitamente al rapporto degli agenti e alle fotografie allegate.
Il convenuto ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.. L'eccezione appare infondata. La rilevabilità del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile, anche d'ufficio, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (Cass., n.
7965/2023).
Nella specie, nessun valido elemento in ordine al concorso di colpa del danneggiato risulta dalle prove escusse.
L'unico dato allegato dal convenuto attiene alla velocità del conducente che, però, non risulta dimostrata. L'ulteriore elemento allegato dal convenuto circa le condizioni di illuminazione e la scarsa entità del traffico, comunque, non vale, di per sé, ad attribuire alla condotta del danneggiato l'identità di concausa del pregiudizio subìto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell' convenuto per i danni riportati CP_4 dall'attore. Per quanto esposto, il va Controparte_2 condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di
, della somma pari ad euro 680,00, oltre ad euro 328,00 Parte_1 per le spese di soccorso stradale e rivalutazione ISTAT dalla data delle rispettive fatture ad oggi, trattandosi di debito di valore e, così, della complessiva somma pari ad euro 1.183,72.
Nessun altro importo può essere riconosciuto in assenza di validi documenti di riscontro.
Quanto agli interessi compensativi in aggiunta alla rivalutazione, occorre escludere la liquidazione degli stessi.
Tali interessi, infatti, costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, pertanto, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n.
19063/2023).
Sulla somma liquidata dal momento della decisione, subentrando un debito di valuta, si applicheranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Quanto, invece, alla somma richiesta a titolo di risarcimento per il danno da fermo tecnico, nulla ha dedotto, né tantomeno provato, in Parte_1 merito alla necessità di servirsi del mezzo, all'inesistenza di mezzi alternativi ovvero alle spese sostenute per noleggiare un'auto sostitutiva. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione. Ai fini della risarcibilità di tale danno, infatti, è necessaria la presenza di esplicita prova, non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario aveva necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che traeva dal mezzo: “Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cass., n. 7358/2023; Cass., n. 5447/2020; Cass., n. 20620/2015).
Pertanto, nella specie, mancando tale prova, nessuna somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento per il danno da fermo. La relativa istanza di CTU è apparsa, infatti, inammissibile. La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto, non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass., n. 31886/2019). Del pari, nessuna somma può essere riconosciuta per l'attività stragiudiziale espletata dallo , atteso che agli atti non vi è Controparte_3 prova degli importi effettivamente esborsati a tale fine.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022
(parametri minimi, attesa la riduzione delle somme richieste;
con attività istruttoria;
tenuto conto del valore della causa in base al decisum compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
378/2021 R.G., così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto;
- accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell' convenuto per i danni riportati dall'attore, condanna il CP_4 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 in favore di , della somma complessiva pari ad euro Parte_1
1.183,72, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- rigetta l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 1 c.p.c. proposta dal convenuto;
- condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi (c.u.) ed euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 9 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 378/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cefalù, piazza F. Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'avv. Salvatore Tamburo che lo rappresenta e difende, attore, contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in Gela, corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'avv. Geltrude Bonura che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
è presente l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Bonura la quale precisa le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa, e, du invito del giudice, discute la causa riportandosi alle note depositate telematicamente. Nessuno è comparso per parte attrice. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 5 marzo 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , premettendo Controparte_2 che: in data 16 gennaio 2019 alle ore 20:40 circa, nella bretella dell'autostrada A20 PA/ME e, precisamente, all'ingresso della porta telepass (direzione caselli Santo Stefano di Camastra), mentre era alla guida della propria autovettura Mercedes A 200, targata EP025HA, era rimasto coinvolto in un sinistro, a causa di una grata metallica divelta (non segnalata), posta a copertura di un tombino per la raccolta delle acque piovane;
a causa di ciò, il veicolo aveva riportato ingenti danni e, di conseguenza, era intervenuta la polstrada di Sant'Agata di TE
(opportunamente avvisata) che ne aveva constatato l'accaduto redigendo relativo rapporto;
sul luogo del sinistro, era sopraggiunta anche una squadra di manutentori per ripristinare lo stato dei luoghi ed, inoltre, era stato temporaneamente chiuso l'accesso nella corsia telepass e delimitata l'area con opportuna segnaletica di pericolo;
in conseguenza del suddetto sinistro, il proprio veicolo era stato rimosso con l'intervento del carro attrezzi, avendo riportato danni sia alla carrozzeria che alla parte meccanica nella parte sottostante.
Tanto premesso, , dopo aver esperito infruttuosamente il Parte_1 tentativo di negoziazione assistita, ha chiesto di accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per fatto e colpa di parte convenuta e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni per euro 5.744,28, oltre euro 328,00 per spese di soccorso stradale, ed oltre ancora il fermo tecnico con il danno da deprezzamento/svalutazione commerciale da liquidarsi equitativamente e gli onorari per la propedeutica attività tecnica e stragiudiziale, prestata dallo pari ad euro 600,00, o in quella minore Controparte_3
o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria. L'attore ha chiesto, inoltre, di riconoscere le spese per l'attività stragiudiziale espletata dallo
, con vittoria delle spese di lite. Controparte_3
Con comparsa di risposta, depositata in data 16 giugno 2021, si è costituito il , il quale ha, preliminarmente, Controparte_2 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e dedotto la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità tra i danni lamentati ed il sinistro descritto. L convenuto ha contestato, inoltre, la sussistenza CP_4 della propria responsabilità, deducendo che l'eventuale presenza sulla carreggiata della grata metallica configura un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile a responsabilità dell'ente gestore, per mancanza del tempo necessario affinché il prendesse conoscenza del pericolo e porvi CP_2 rimedio. Ha dedotto il concorso di colpa del conducente, il quale, sostenendo che se egli avesse tenuto una condotta commisurata alle circostanze del caso concreto, con un andamento a velocità moderata, avrebbe potuto avvedersi per tempo del pericolo e porre in essere le dovute manovre d'urgenza, evitando così il verificarsi dell'evento dannoso. Da ultimo, ha contestato la risarcibilità del danno da fermo tecnico, non supportato da prova alcuna, e il quantum debeautur, ritenuto eccessivo, chiedendone la riduzione in caso di ritenuta responsabilità dell'ente.
Tanto premesso, ha domandato: in via preliminare, di ritenere e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Messina;
in via principale, di rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata, non provata e, pertanto, di dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità del;
di ritenere e Controparte_1 dichiarare l'assenza di responsabilità del , Controparte_1 per caso fortuito e forza maggiore e, per l'effetto, di rigettare la domanda;
in subordine, di ritenere e dichiarare il prevalente concorso di colpa del conducente e, per l'effetto, ridurre il risarcimento del danno nella misura provata in giudizio, riducendolo per il dichiarando concorso;
di accertare e dichiarare non dovuti tutti i danni richiesti perché non provati e, in ogni caso, dichiararli eccessivi e speculativi e, per l'effetto, ricondurre la domanda a quanto effettivamente dovuto e provato;
di ritenere e dichiarare non dovuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali richiesti in citazione;
la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata la prova orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, il convenuto ha eccepito l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (il quale dispone:
“Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede”) ed ha chiesto, pertanto, di dichiarare la competenza in favore del Tribunale di
Messina. L'attore ha dedotto che, in forza di quanto previsto dall'art. 20 c.p.c., nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza può essere anche quella del luogo in cui è sorta o deve estinguersi l'obbligazione dedotta in giudizio.
L'art. 20 c.p.c. individua un ulteriore foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, foro che si aggiunge a quello generale delle persone fisiche e giuridiche, nonché delle associazioni non riconosciute (artt. 18 e 19), ed ai fori speciali previsti per le cause ereditarie, per le cause tra soci e tra condomini e per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali (artt.
22, 23, 24).
Tale previsione mira ad ottimizzare la direzione del processo da parte del giudice, assicurando, di regola, la prossimità dell'ufficio giudiziario al luogo ove vanno ricercati gli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione. L'art. 20 trova applicazione ogni volta che la domanda riguardi un rapporto di obbligazione: la norma non specifica al riguardo, sicché deve ritenersi estesa a tutte le obbligazioni indipendentemente dalla loro fonte, quindi sia contrattuali che extracontrattuali, sia da atto lecito che da atto illecito, comprese quelle di fonte legale. Il giudice deve scrutinare l'obbligazione così come dedotta in giudizio, identificando il luogo in cui essa è sorta o deve eseguirsi, indipendentemente da ogni indagine sull'esistenza dell'obbligazione medesima. In tema di domanda di risarcimento danni da fatto illecito, come nella specie, il luogo in cui è sorta l'obbligazione, locus commissi delicti, si identifica con quello in cui si è verificato il danno (Cass. n. 9780/2005; Cass.
n. 22586/2004; Cass. n. 9853/1998; Cass. n. 866/1995). La responsabilità aquiliana, infatti, presuppone il danno risarcibile, che non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (Cass. n. 6591/2002), con la conseguenza che ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da fatto illecito, il luogo in cui è sorta l'obbligazione si identifica con quello in cui si è verificato il danno (Cass. n. 9780/2005;
Cass. n. 6381/1991).
Il danno si è verificato sulla bretella dell'autostrada A20 PA/ME, all'ingresso della porta telepass direzione caselli Santo Stefano di Camastra, sicché la competenza territoriale è stata correttamente radicata dinnanzi a questo Tribunale;
la relativa eccezione di incompetenza va, pertanto, rigettata.
ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dalla propria Parte_1 autovettura, a seguito dell'impatto con una grata metallica divelta, posta a copertura di un tombino per la raccolta delle acque piovane.
La domanda va qualificata come azione risarcitoria ex art. 2051 c.c..
Ai sensi della norma da ultimo indicata, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando un soggetto, essendo nella disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte. L'orientamento ormai costante della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., Cass., n. 12899/2020; Cass., n. 16295/2019; Cass., n. 2487/2018).
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del proprietario o del concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio - ove previsto - si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio. Il pedaggio costituisce quindi una tassa che l'utente è tenuto a corrispondere per usufruire di un servizio pubblico, non invece una controprestazione contrattuale (Cass. civ., SS.UU, n. 10893/2001).
Inoltre, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (ex multis, Cass., 19 maggio 2011, n. 11016;
Cass., 25 luglio 2008, n. 20427, Cass., n. 11785/2017). In particolare, in relazione all'onere della prova, la Corte ha statuito il principio secondo il quale spetta al danneggiato il compito di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass., 8 maggio 2008, n. 11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass., 5 febbraio 2013, n.
2660; Cass., 19 maggio 2011, n. 110168).
Spetta, invece, al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660, cit.; Cass.,
13 luglio 2011, n. 15389).
Infatti, come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché
l'insufficienza o la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non valgono a dispensare l'attore dall'onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa che egli faccia valere (Cass., S.U., n. 1044/2000).
Venendo al caso di specie, la prova documentale (v. prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose, allegato al fascicolo di parte attrice) e la prova testimoniale hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti compatibilmente con la ricostruzione svolta nell'atto di citazione. Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre 2022, oltre a Testimone_1 confermare il contenuto del prontuario redatto, ha riconosciuto rispondenti al vero le circostanze di cui ai nn. 6 e 7 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice (“Vero che sul luogo del sinistro sopraggiungeva anche una squadra di manutentori per ripristinare lo stato dei luoghi ed, inoltre, veniva temporaneamente chiuso l'accesso nella corsia telepass e delimitata l'area con opportuna segnaletica di pericolo”; “Vero che, in seguito ed in conseguenza del suddetto sinistro, il veicolo di parte attrice veniva rimosso con l'intervento del carro attrezzi riportando danni sia alla carrozzeria che alla parte meccanica nella parte sottostante”). Ciò è sufficiente per dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e, di conseguenza, per far sorgere in capo all'Ente gestore l'onere di fornire la prova che il fatto si è, invece, verificato per caso fortuito che, come tale, fosse imprevedibile e inevitabile dall' stesso. CP_4
Sul punto, si condivide l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale il proprietario o il custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).
Nella specie, nessuna dimostrazione in tal senso è stata, tuttavia, offerta dall' convenuto, il quale si è limitato ad invocare la ricorrenza del caso CP_4 fortuito senza fornire la prova positiva dello stesso, ad esempio, articolando capitolati in ordine alla straordinarietà ed occasionalità della presenza della grata divelta sulla carreggiata e alla verificazione dei danni prima di un tempestivo intervento, nonché allegando e provando il compimento degli ordinari controlli ovvero degli interventi di manutenzione eseguiti per evitare il distaccamento della grata rinvenuta sulla carreggiata, non essendo a tal fine sufficiente il rapporto del centro radio prodotto, attinente alle sole segnalazioni e richieste di intervento.
Oltre alla prova del fatto storico, ai fini della responsabilità, il danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza e della quantificazione dei danni subiti. Come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). Nel caso di specie, ha prodotto le fatture rilasciategli dal Parte_1 soggetto che ha eseguito le riparazioni sul veicolo e quella per il recupero dello stesso (v. all.ti nn. 4 e 5 al fascicolo di parte attrice), dalle quali si evincono i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro oggetto del presente giudizio.
Va evidenziato, tuttavia, che della fattura n. 70 non può tenersi conto, in quanto risulta emessa in data 5 dicembre 2018 e, quindi, oltre un mese prima del lamentato sinistro (16 gennaio 2019) (v. pag. 2, all. n. 4 fasc. attore).
Della fattura n. 1/A del 18 febbraio 2019, invece, non v'è prova dell'avvenuto pagamento, sicché la stessa può essere valutata alla stregua di un preventivo di spesa (v. pag. 1, all. n. 4 fasc. attore).
In materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella liquidazione di danni relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci, ove riscontrati nel giudizio (Cass., n.
591/1995). Il preventivo può, dunque, fungere, se non da prova, quale argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In particolare, tale orientamento è stato ribadito, più recentemente dalla Suprema Corte, che ha precisato quanto segue: “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (Cass., n. 17670/2024, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).
Nella specie, i lavori indicati in detta fattura/preventivo di spesa appaiono compatibili rispetto ai danni visibili nella rappresentazione fotografica inerente alle condizioni del veicolo incidentato (v. all. n. 8 fasc. attore).
Inoltre, la fattura/preventivo è ulteriormente supportata dal prontuario di intervento redatto dagli agenti di polizia intervenuti la notte del sinistro (v. all. n. 6 fasc. attore, che riporta i danni del veicolo in coerenza con il preventivo).
In particolare, i pezzi di ricambio, così come i lavori di riparazione eseguiti sull'autovettura di proprietà di , indicati nella fattura n. Parte_1
1/A del 18 febbraio 2019, risultano coincidenti con la ricostruzione dei fatti operata nel corso del giudizio ed il preventivo può essere assunto ad elemento indiziario di prova unitamente al rapporto degli agenti e alle fotografie allegate.
Il convenuto ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.. L'eccezione appare infondata. La rilevabilità del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile, anche d'ufficio, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (Cass., n.
7965/2023).
Nella specie, nessun valido elemento in ordine al concorso di colpa del danneggiato risulta dalle prove escusse.
L'unico dato allegato dal convenuto attiene alla velocità del conducente che, però, non risulta dimostrata. L'ulteriore elemento allegato dal convenuto circa le condizioni di illuminazione e la scarsa entità del traffico, comunque, non vale, di per sé, ad attribuire alla condotta del danneggiato l'identità di concausa del pregiudizio subìto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell' convenuto per i danni riportati CP_4 dall'attore. Per quanto esposto, il va Controparte_2 condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di
, della somma pari ad euro 680,00, oltre ad euro 328,00 Parte_1 per le spese di soccorso stradale e rivalutazione ISTAT dalla data delle rispettive fatture ad oggi, trattandosi di debito di valore e, così, della complessiva somma pari ad euro 1.183,72.
Nessun altro importo può essere riconosciuto in assenza di validi documenti di riscontro.
Quanto agli interessi compensativi in aggiunta alla rivalutazione, occorre escludere la liquidazione degli stessi.
Tali interessi, infatti, costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, pertanto, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n.
19063/2023).
Sulla somma liquidata dal momento della decisione, subentrando un debito di valuta, si applicheranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Quanto, invece, alla somma richiesta a titolo di risarcimento per il danno da fermo tecnico, nulla ha dedotto, né tantomeno provato, in Parte_1 merito alla necessità di servirsi del mezzo, all'inesistenza di mezzi alternativi ovvero alle spese sostenute per noleggiare un'auto sostitutiva. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione. Ai fini della risarcibilità di tale danno, infatti, è necessaria la presenza di esplicita prova, non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario aveva necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che traeva dal mezzo: “Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cass., n. 7358/2023; Cass., n. 5447/2020; Cass., n. 20620/2015).
Pertanto, nella specie, mancando tale prova, nessuna somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento per il danno da fermo. La relativa istanza di CTU è apparsa, infatti, inammissibile. La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto, non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass., n. 31886/2019). Del pari, nessuna somma può essere riconosciuta per l'attività stragiudiziale espletata dallo , atteso che agli atti non vi è Controparte_3 prova degli importi effettivamente esborsati a tale fine.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022
(parametri minimi, attesa la riduzione delle somme richieste;
con attività istruttoria;
tenuto conto del valore della causa in base al decisum compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
378/2021 R.G., così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto;
- accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell' convenuto per i danni riportati dall'attore, condanna il CP_4 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 in favore di , della somma complessiva pari ad euro Parte_1
1.183,72, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- rigetta l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 1 c.p.c. proposta dal convenuto;
- condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi (c.u.) ed euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)