Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Silenzi e Gianluigi Mucciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione dal servizio prot. n. -OMISSIS- per inosservanza del dell’obbligo vaccinale;
- della determina di calcolo dei giorni di sospensione prot. n. -OMISSIS-
- della determina di rigetto del ricorso gerarchico prot. n. -OMISSIS-,
e per
il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Capitaneria di Porto di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, veniva sospeso dal servizio, in applicazione dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76/2021 e con decorrenza 15/12/2021 fino al 10/3/2022, per inosservanza dell’obbligo vaccinale. La sospensione comportava il mancato diritto alla retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati oltre ad altri benefici (previdenziali, di carriera, ecc.).
Avverso tali provvedimenti veniva proposto ricorso gerarchico successivamente respinto.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Le complesse ed articolate censure, in parte formulate anche in modo ripetitivo e ridondante, possono essere ricondotte alle seguenti due tematiche:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, poiché il ricorrente si trovava assente giustificato dal servizio per altre infermità temporanee contratte precedentemente (assenza in parte a titolo di aspettativa e in parte come ferie), e non era quindi tenuto a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SAR-CoV-2 non essendo obbligato a svolgere prestazioni lavorative, venendo quindi meno la “ratio” che aveva imposto l’obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale e altri comparti del pubblico impiego (primo motivo). Inoltre l’obbligo vaccinale ha avuto una durata molto limitata perché dal 25/3/2022 i militari sono potuti tornare in servizio con l’utilizzo del tampone antigienico a dimostrazione che l’obbligo vaccinale non aveva sortito gli effetti sperati. Al ricorrente sarebbe spettato almeno un assegno alimentare che non ha valore retributivo ma assistenziale (secondo motivo). Impossibilità di adempiere all’obbligo vaccinale per carenza di un vaccino sicuramente efficace contro la prevenzione dell’infezione dal virus Sars CoV 2 risultante invece più affidabile il tampone per diagnosticare l’assenza di contagio (terzo motivo);
b) Illegittimità dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 per contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: 32 (perché le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il trattamento sanitario obbligatorio, anzi depongono al contrario); 1, 2, 3, 4 e 35 (per disuguaglianza e disparità di trattamento, sotto plurimi aspetti, rispetto al militare sospesi dal servizio per motivi disciplinari o penali); 36 (violazione del diritto al lavoro e per mancato riconoscimento quanto meno dell’assegno alimentare che non ha valore retributivo ma assistenziale) come evidenziato nelle molteplici ordinanze adottate da alcuni TAR, tra cui il TAR Marche (quarto motivo).
2.1 Le censure sono infondate considerando l’evoluzione giurisprudenziale “medio tempore” intervenuta dalla quale l’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi.
2.2 Circa la tematica sub a), può ritenersi ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento per cui l'obbligo vaccinale e la correlata sospensione per il suo inadempimento trovi applicazione per tutti i lavoratori appartenenti alle classi individuate dall'art. 4-ter cit., ancorché fruiscano di congedi ordinari o straordinari (in relazione al congedo per malattia, cfr., tra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 2/2/2024 n. 284; TAR Liguria, Sez. I, 12/10/2023 n. 856; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 27/7/2022 n. 1114; id., 15/4/2022, nn. 508 e 509; TAR Friuli, 30/4/2022 n. 220; TAR Molise, 31/1/2022 n. 23).
Infatti, la legge, oltre a precisare che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, individua, quale unica causa di esonero dall'obbligo vaccinale, la sussistenza di certificate ragioni di salute ostative all'inoculazione del vaccino (cfr. art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 richiamato dall'art. 4-ter D.L. 44/2021).
Dunque, l'art. 4-ter del D.L. 44/2021 non lega la prescrizione dell'obbligo di vaccinazione al concreto e attuale svolgimento del servizio ma, al contrario, la àncora univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria e ciò, sia per la transitorietà dell'inabilità del dipendente, destinato comunque a rientrare in servizio una volta guarito (cfr. TAR Molise n. 23/2023 cit.), sia per l'esigenza di presidiare l'effettività dell'obbligo vaccinale, arginando ogni possibile condotta elusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14/9/2023 n. 8329). Del resto, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (su cui anche infra) la ratio delle norme relative all'obbligo vaccinale non è (solo) quella di prevenire il contagio nell'ambiente di lavoro e nei rapporti con il pubblico, bensì, più in generale, quella di assicurare la copertura vaccinale di interi comparti lavorativi, nell'ottica di massimizzare l'efficacia della strategia di contrasto dell'epidemia (cfr. Corte Cost., 5/10/2023, n. 185; id., 9/10/2023, n. 186).
Pertanto non ha alcun rilievo la circostanza che il ricorrente si trovasse, al momento della sospensione, in stato di malattia (cfr. altresì, TAR Sardegna, Sez. I, 22/4/2024 n. 319 e 318; id. n. 90/2024; TAR Basilicata 5/5/2023 n. 265; TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 17/1/2022 n. 269).
2.3 Circa la tematica sub b), la Corte Costituzionale, da ultimo, si è pronunciata in materia con le sentenze nn. 14 e 15 del 9 febbraio 2023, con le quali ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale qui dedotte. L’odierno Collegio non intravede quindi valide e sufficienti ragioni per riproporre, di nuovo, la questione di legittimità costituzionale.
Più in particolare, oltre ad affermare la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, va osservato che anche la giurisprudenza amministrativa si è infine orientata per affermare che la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti che hanno deciso di non vaccinarsi è legittima e rispettosa del principio di proporzionalità, in ragione della sua temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e del diritto alla conservazione del posto del lavoro, oltre che in sintonia con l’obbligo di sicurezza di cui agli artt. 2087 cod civ. e 18 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, in applicazione del principio generale di corrispettività, al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione, non spettano lo stipendio ed i corrispondenti contributi previdenziali. La richiamata disposizione esclude, inoltre, il versamento di un assegno alimentare, ossia di una provvidenza di natura assistenziale atta a garantire le esigenze di vita del prestatore d’opera inadempiente all’obbligo vaccinale e della sua famiglia. Tale previsione è stata giudicata costituzionalmente legittima dal Giudice delle leggi, perché la temporanea impossibilità della prestazione è conseguenza di una decisione unilaterale del dipendente, in ogni momento rivedibile, onde non è irragionevole l’opzione legislativa che esclude l’accollo al datore di lavoro di un’erogazione solidaristica (cfr. tra le ultime, TAR Lazio, Roma, Sez. I-Stralcio, 19/12/2024 n. 22972; TAR Umbria, 30/12/2024 n. 957; TAR Sardegna, Sez. I, 23/10/2024 n. 720; id. 18/10/2024 n. 715; e giurisprudenza ivi richiamata).
3. L’infondatezza della parte impugnatoria del ricorso esclude profili risarcitori.
4. Il gravame va quindi complessivamente respinto.
5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative e tenendo conto dell’evoluzione del quadro giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.