TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione monocratica nella persona del giudice on. dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 decies e ss c.p.c. nel procedimento ex artt. 99 DPR n. 115/2002 e 281 decies c.p.c iscritto al n. 5056/2024 R.G.
Promosso da
(CF ) nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Scansano (GR) Piazza del Popolo 18, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Pluchinotta e
Gastone Cesari, presso lo studio dei quali in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 54 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da ricorso introduttivo “Voglia: in via preliminare, revocare il decreto di inammissibilità/rigetto impugnato, nel merito ammettere il sig. al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato a far data dal giorno 26.01.2024. Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 99 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies c.p.c., depositato in data
19.04.2024, il Sig. ha tempestivamente impugnato il provvedimento emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze, sezione prima penale in data 28.03.2024, depositato il 29.03.2024 e in pari data notificato via PEC all'Avv. Gastone Cesari con il quale è stata rigettata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore dello stesso (CF Parte_1
), nato in [...] il [...], residente a [...]
Popolo 18, imputato nel procedimento penale n. 1623/2024 R.G.N.R, poiché ritenuta inammissibile.
Il ricorrente, nel chiedere la riforma del provvedimento impugnato, lamenta che il giudice ha ritenuto che "a corredo dell'istanza, il richiedente non ha addotto alcuna ragione che abbia impedito l'allegazione della certificazione di cui all'art. 79 comma 2 DPR 115/2002 e che
l'impossibilità a produrre la certificazione in esame non si evince neppure dalla documentazione allegata all'istanza" senza tenere conto del fatto che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato del 16.02.2024 già conteneva sia l'autodichiarazione dei propri redditi sia quella di impossidenza di beni immobili e mobili registrati (entrambe riferite a qualunque reddito ed a qualunque bene, sia in Italia che all'estero). Evidenzia inoltre di aver provveduto ad integrare la documentazione, prima della emissione del decreto di rigetto del Giudice, sia con la lettera e-mail contenente la richiesta di certificazione consolare inviata al , sia con una Parte_2
autodichiarazione in merito ai propri redditi e beni all'estero. Il ricorrente ritiene erroneo laddove il
Giudice di prime cure rileva“non si vede la ragione per la quale l'autorità interpellata avrebbe dovuto rilasciare informazioni sensibili ad un soggetto la cui fonte di legittimazione era rimasta indimostrata (si noti che nell'istanza l 'Avv. Cesari si definisce difensore del senza Pt_1 allegare un atto di nomina)”, atteso che la nomina a difensore di fiducia era già confermata proprio nell'istanza di ammissione a patrocinio.
Ha chiesto in definitiva di riformare il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze sezione prima penale del 28.02.2024 e per l'effetto di ammettere il Sig. al beneficio del Pt_1
patrocinio a spese dello Stato.
Il fascicolo, iscritto in data 19.04.2024 erroneamente al ruolo di volontaria giurisdizione, è stato successivamente, su disposizione della Presidente di sezione, iscritto al contenzioso.
Il pur regolarmente citato in giudizio non si è costituito e all'udienza del Controparte_1
30 ottobre 2024 il Giudice ne dichiarava la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 15 gennaio 2025 il ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso e discuteva la causa insistendo per l'accoglimento dello stesso.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Nel caso di specie infatti, la carenza di certificazione dell'autorità consolare non è elemento da solo sufficiente ad escludere l'istante dal beneficio richiesto. La Corte Costituzionale con sentenza n. 157 del 10 Giugno 2021 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 79 co. 2 del D.P.R 115/02 nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La Corte ha ritenuto irragionevole e in contrasto con l'effettività del diritto di difesa escludere il cittadino non UE dal patrocinio a spese dello Stato solo perché si trova nell'impossibilità di produrre la certificazione dell'autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all'estero. Peraltro, l'art. 94, comma 2, consente "In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".
La Cassazione ha statuito che “per integrare il requisito dell'impossibilità, tuttavia, non è necessaria l'assoluta impossibilità perché la sua dimostrazione comporta una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine, ricorrente per esempio nell'ipotesi del rifugiato politico. Resterebbero fuori da una simile restrittiva interpretazione tutte le ipotesi di inadempienza dello Stato interpellato, ancorché causati da motivazioni di mero ritardo, sinanco quando riferibile a motivi organizzativi. Si finirebbe così per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente, idonei ad ottenere il pronto adempimento. L'interpretazione restrittiva si pone, dunque, in contrasto con la ratio stessa della normativa che, soprattutto nell'ambito del procedimento penale, impone la tempestività dell'intervento statuale per assicurare congrua difesa al non abbiente, incompatibile con lungaggini burocratiche di Stati esteri, a svantaggio dell'istante. Deve, pertanto, concludersi affermando che l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di quell'art. 79 cit. (In questo senso Cfr. Cass. 26.2.2009 n. 21999, secondo cui "il concetto di impossibilità a produrre la documentazione in questione, di cui al richiamato art. 94, comma 2, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l'onere della relativa prova, come ha fatto il giudice del merito. Tale rigorosa interpretazione appare in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa")” (Cass. pen. Sez. IV, 22/02/2018, n. 8617).
Ebbene, nel caso di specie, dalla analisi della documentazione prodotta ed in particolare della PEC del 22.03.2024, risulta come l'istanza di ammissione beneficio fosse stata integrata non solo dalla richiesta inviata al , insieme a documentazione idonea a comprovare la nomina del Parte_2 difensore, ma anche dall'autodichiarzione a firma della parte in ordine alla insussistenza di redditi e beni all'estero.
Risulta inoltre documentata la corrispondenza intercorsa tra il difensore dell'istante e il Consolato della Repubblica del Gambia in Italia, che ha risposto al legale, di talché risulta provato il tentativo del ricorrente di ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 79 co.2 DPR 115/2002 essendosi effettivamente attivato per richiedere la certificazione dei propri redditi esteri alla Autorità
Consolare. Tuttavia è emerso che il Sig. non è persona “conosciuta dalla Cancelleria Pt_1
con conseguente impossibilità materiale di ottenere la certificazione richiesta. Tale Parte_3
circostanza, integrando una situazione di oggettiva impossibilità a reperire la certificazione di cui all'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, legittima, ai sensi della richiamata pronuncia costituzionale, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva della stessa, risultata presente agli atti.
Si rileva inoltre che, in base alla autocertificazione dei redditi prodotta per l'anno 2023, risulta che il reddito complessivo annuo percepito dal ricorrente non supera la soglia prevista dalla legge e che quindi sussistono le condizioni reddituali ai fini della ammissione al beneficio richiesto i cui effetti ai sensi dell'art. 109 DPR 115/2002 decorrono dal primo atto in cui è intervenuto il difensore nel procedimento penale n. 1623/2024 R.G.N.R., avendo l'interessato fatto riserva di presentare l'istanza che poi è stata presentata entro i venti giorni successivi.
In considerazione della materia del contendere e del fatto che il non si è costituito, si CP_1
ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze, sezione prima penale in data 28.03.2024, depositato il 29.03.2024 e in pari data notificato via PEC all'Avv. Gastone Cesari e per l'effetto ammette il Sig. Parte_1
(CF ), nato in [...] il [...], residente a [...]
Popolo 18, al patrocinio a spese dello Stato;
- Compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze in data 21.04.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione monocratica nella persona del giudice on. dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 decies e ss c.p.c. nel procedimento ex artt. 99 DPR n. 115/2002 e 281 decies c.p.c iscritto al n. 5056/2024 R.G.
Promosso da
(CF ) nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Scansano (GR) Piazza del Popolo 18, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Pluchinotta e
Gastone Cesari, presso lo studio dei quali in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 54 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da ricorso introduttivo “Voglia: in via preliminare, revocare il decreto di inammissibilità/rigetto impugnato, nel merito ammettere il sig. al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato a far data dal giorno 26.01.2024. Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 99 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies c.p.c., depositato in data
19.04.2024, il Sig. ha tempestivamente impugnato il provvedimento emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze, sezione prima penale in data 28.03.2024, depositato il 29.03.2024 e in pari data notificato via PEC all'Avv. Gastone Cesari con il quale è stata rigettata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore dello stesso (CF Parte_1
), nato in [...] il [...], residente a [...]
Popolo 18, imputato nel procedimento penale n. 1623/2024 R.G.N.R, poiché ritenuta inammissibile.
Il ricorrente, nel chiedere la riforma del provvedimento impugnato, lamenta che il giudice ha ritenuto che "a corredo dell'istanza, il richiedente non ha addotto alcuna ragione che abbia impedito l'allegazione della certificazione di cui all'art. 79 comma 2 DPR 115/2002 e che
l'impossibilità a produrre la certificazione in esame non si evince neppure dalla documentazione allegata all'istanza" senza tenere conto del fatto che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato del 16.02.2024 già conteneva sia l'autodichiarazione dei propri redditi sia quella di impossidenza di beni immobili e mobili registrati (entrambe riferite a qualunque reddito ed a qualunque bene, sia in Italia che all'estero). Evidenzia inoltre di aver provveduto ad integrare la documentazione, prima della emissione del decreto di rigetto del Giudice, sia con la lettera e-mail contenente la richiesta di certificazione consolare inviata al , sia con una Parte_2
autodichiarazione in merito ai propri redditi e beni all'estero. Il ricorrente ritiene erroneo laddove il
Giudice di prime cure rileva“non si vede la ragione per la quale l'autorità interpellata avrebbe dovuto rilasciare informazioni sensibili ad un soggetto la cui fonte di legittimazione era rimasta indimostrata (si noti che nell'istanza l 'Avv. Cesari si definisce difensore del senza Pt_1 allegare un atto di nomina)”, atteso che la nomina a difensore di fiducia era già confermata proprio nell'istanza di ammissione a patrocinio.
Ha chiesto in definitiva di riformare il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze sezione prima penale del 28.02.2024 e per l'effetto di ammettere il Sig. al beneficio del Pt_1
patrocinio a spese dello Stato.
Il fascicolo, iscritto in data 19.04.2024 erroneamente al ruolo di volontaria giurisdizione, è stato successivamente, su disposizione della Presidente di sezione, iscritto al contenzioso.
Il pur regolarmente citato in giudizio non si è costituito e all'udienza del Controparte_1
30 ottobre 2024 il Giudice ne dichiarava la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 15 gennaio 2025 il ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso e discuteva la causa insistendo per l'accoglimento dello stesso.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Nel caso di specie infatti, la carenza di certificazione dell'autorità consolare non è elemento da solo sufficiente ad escludere l'istante dal beneficio richiesto. La Corte Costituzionale con sentenza n. 157 del 10 Giugno 2021 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 79 co. 2 del D.P.R 115/02 nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La Corte ha ritenuto irragionevole e in contrasto con l'effettività del diritto di difesa escludere il cittadino non UE dal patrocinio a spese dello Stato solo perché si trova nell'impossibilità di produrre la certificazione dell'autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all'estero. Peraltro, l'art. 94, comma 2, consente "In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".
La Cassazione ha statuito che “per integrare il requisito dell'impossibilità, tuttavia, non è necessaria l'assoluta impossibilità perché la sua dimostrazione comporta una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine, ricorrente per esempio nell'ipotesi del rifugiato politico. Resterebbero fuori da una simile restrittiva interpretazione tutte le ipotesi di inadempienza dello Stato interpellato, ancorché causati da motivazioni di mero ritardo, sinanco quando riferibile a motivi organizzativi. Si finirebbe così per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente, idonei ad ottenere il pronto adempimento. L'interpretazione restrittiva si pone, dunque, in contrasto con la ratio stessa della normativa che, soprattutto nell'ambito del procedimento penale, impone la tempestività dell'intervento statuale per assicurare congrua difesa al non abbiente, incompatibile con lungaggini burocratiche di Stati esteri, a svantaggio dell'istante. Deve, pertanto, concludersi affermando che l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di quell'art. 79 cit. (In questo senso Cfr. Cass. 26.2.2009 n. 21999, secondo cui "il concetto di impossibilità a produrre la documentazione in questione, di cui al richiamato art. 94, comma 2, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l'onere della relativa prova, come ha fatto il giudice del merito. Tale rigorosa interpretazione appare in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa")” (Cass. pen. Sez. IV, 22/02/2018, n. 8617).
Ebbene, nel caso di specie, dalla analisi della documentazione prodotta ed in particolare della PEC del 22.03.2024, risulta come l'istanza di ammissione beneficio fosse stata integrata non solo dalla richiesta inviata al , insieme a documentazione idonea a comprovare la nomina del Parte_2 difensore, ma anche dall'autodichiarzione a firma della parte in ordine alla insussistenza di redditi e beni all'estero.
Risulta inoltre documentata la corrispondenza intercorsa tra il difensore dell'istante e il Consolato della Repubblica del Gambia in Italia, che ha risposto al legale, di talché risulta provato il tentativo del ricorrente di ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 79 co.2 DPR 115/2002 essendosi effettivamente attivato per richiedere la certificazione dei propri redditi esteri alla Autorità
Consolare. Tuttavia è emerso che il Sig. non è persona “conosciuta dalla Cancelleria Pt_1
con conseguente impossibilità materiale di ottenere la certificazione richiesta. Tale Parte_3
circostanza, integrando una situazione di oggettiva impossibilità a reperire la certificazione di cui all'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, legittima, ai sensi della richiamata pronuncia costituzionale, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva della stessa, risultata presente agli atti.
Si rileva inoltre che, in base alla autocertificazione dei redditi prodotta per l'anno 2023, risulta che il reddito complessivo annuo percepito dal ricorrente non supera la soglia prevista dalla legge e che quindi sussistono le condizioni reddituali ai fini della ammissione al beneficio richiesto i cui effetti ai sensi dell'art. 109 DPR 115/2002 decorrono dal primo atto in cui è intervenuto il difensore nel procedimento penale n. 1623/2024 R.G.N.R., avendo l'interessato fatto riserva di presentare l'istanza che poi è stata presentata entro i venti giorni successivi.
In considerazione della materia del contendere e del fatto che il non si è costituito, si CP_1
ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze, sezione prima penale in data 28.03.2024, depositato il 29.03.2024 e in pari data notificato via PEC all'Avv. Gastone Cesari e per l'effetto ammette il Sig. Parte_1
(CF ), nato in [...] il [...], residente a [...]
Popolo 18, al patrocinio a spese dello Stato;
- Compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze in data 21.04.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti