Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 2
Agli effetti dell'art. 625, n. 7, cod. pen., devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare (Fattispecie in tema di furto di denaro commesso all'interno del botteghino di un teatro).
La circostanza aggravante del numero delle persone, prevista in tema di furto dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., sussiste anche se taluno dei compartecipi non sia stato identificato.
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- 1. Demansionamento: lecito se l’alternativa è il licenziamentoEleonora Contu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. Civ. Sez. Lavoro., 28 ottobre 2015, n. 22029 a cura di Eleonora Contu La S.C. ha stabilito la validità del patto di demansionamento qualora costituisca l'unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In questo caso prevale quindi l'interesse primario del lavoratore al mantenimento del proprio posto di lavoro rispetto a quello tutelato dal “vecchio testo” dell'art. 2103 c.c. La sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro) n. 22029/2015 depositata lo scorso 28 ottobre, pone nuovamente l'accento sulla possibilità, per il datore di lavoro, di assegnare un lavoratore a mansioni di livello inferiore, in deroga al vecchio disposto dell'art. 2103 c.c.. Sul …
Leggi di più… - 2. Art. 625 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2015, n. 22029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22029 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FO Giacomo - Presidente - del 13/01/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 69
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 28925/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO IP N. IL 02/11/1975;
GI GI DE N. IL 14/10/1962;
UC ON N. IL 25/01/1956;
avverso la sentenza n. 890/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito l'avv. Cerra Claudio, del foro di Roma, difensore di fiducia di OT FI, il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Udito, altresì, l'avv. De Stefano Giorgio, del foro di Roma, sostituto processuale dell'avv. Falango Domenico del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di CC IO, il quale si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, OT FI, EL IG DE e CC IO avverso la sentenza emessa in data 21.1.2014 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava quella in data 12.12.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, i predetti erano stati condannati alle rispettive pene di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno con sospensione condizionale (EL e OT) e di anni due mesi nove di reclusione ed Euro 667 di multa (CC), essendo stati riconosciuti colpevoli del delitto concorsuale di tentato furto pluriaggravato (artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 5 - contestata per esteso - e art. 7 c.p.) di quanto custodito nella cassaforte del teatro Cilea in flagranza del quale erano stati tratti in arresto (fatto del 9.11.2011).
2. Il fatto come ricostruito dalla sentenza impugnata che ha operato, rispetto a quella di primo grado, talune correzioni ed integrazioni (sotto rimarcate).
I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria apprendevano, nel corso di un'attività investigativa finalizzata all'individuazione di un'organizzazione dedita alla perpetrazione di furti, che l'8.11.2011 era prevista una trasferta in treno a Reggio Calabria di CC IO, noto pregiudicato per reati contro il patrimonio e, da alcune conversazioni intercettate, che ad attenderlo vi sarebbero stati EL IG DE e OT FI.
Sicché i militari, recatisi in abiti civili e con autovettura civetta con targhe di copertura presso la stazione ferroviaria di Reggio, notavano la presenza del OT e del EL, con le rispettive autovetture, una Ford Kuga ed una Mercedes classe "C". Durante l'attesa, il OT si recava nel parcheggio di piazza Garibaldi osservando le vetture ferme e soffermandosi in particolare nei pressi di quella del maresciallo Cardinale, da lui conosciuta per pregresse circostanze. Alle 17:15, veniva notato insieme ai due CC IO, che saliva a bordo del mezzo del OT. Mentre il EL si allontanava con la propria auto, il OT si soffermava a guardare il maresciallo Cardinale che, per evitare di compromettere le indagini, decideva di andare via, notando che subito dopo l'imputato si metteva a sua volta in movimento.
Il servizio di osservazione a quel punto predisposto consentiva di individuare, alle ore 19:50 (e non a seguito di continuativa osservazione dal 17,15, alle 19,50, come ritenuto dal G.M. del Tribunale), la Mercedes del EL parcheggiata in via San Francesco, di fronte all'ingresso di un esercizio di ristorazione e nelle immediate vicinanze dell'ufficio sede della ditta 2EFFE, di cui OT FI era titolare. All'interno dell'esercizio venivano notati lo stesso OT ed il CC che, alle successive 20:10, si allontanavano a bordo della Mercedes classe C, con alla guida EL IG.
Gli imputati interrompevano nuovamente la marcia in via Del Torrione ed entravano nella pizzeria "100 gusti", da cui uscivano alle 21:30, allorché si dirigevano verso la vettura, al cui interno EL lasciava qualcosa, e si portavano presso lo studio odontoiatrico di questi. Trascorsi dieci minuti, i tre tornavano alla macchina e parcheggiavano la stessa in via Aschenez. In seguito, lo stesso veicolo veniva visto nelle vie Aschenez e Campanella, nelle immediate vicinanze del teatro Cilea. Il OT, invece, veniva notato effettuare vari passaggi (a piedi e non in auto come ritenuto dal giudice di primo grado) nella zona che costeggia il teatro comunale e sostare in piazza Orange, in compagnia di un uomo alto di corporatura robusta e capelli molto corti di colore chiaro.
Il EL e il CC, a loro volta, venivano visti sostare sul marciapiede di via Campanella antistante la Banca San Paolo, di fronte alla parte laterale del teatro, intenti a guardare in direzione di questo.
L'autovettura Mercedes classe "C" del EL risultava nel frattempo parcheggiata in via Aschenez.
Posizionatisi in via Del Torrione, da cui godevano di una visuale perfetta, gli operanti constatavano che il EL e il CC sostavano davanti al cancello laterale del teatro Cilea e guardavano a lungo il cortile interno, chiuso, da cui si accede, attraverso un portone in legno, all'immobile.
Alle 23:00, i verbalizzanti notavano uscire dal teatro un ragazzo ed una ragazza che si allontanavano a bordo di un motociclo, ma non procedevano a fermare i due ritenendoli dipendenti della struttura (in effetti, dagli esperiti accertamenti, il veicolo era risultato intestato a RC FI, impiegato in lavori in corso presso il teatro e collegato da frequentazioni e rapporti professionali a OT FI).
Successivamente, una vettura Mercedes classe "M", cioè un SUV (dunque, non quella del EL, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado), transitava svariate volte sull'incrocio fra le vie Filippini e Fata Morgana e si arrestava vicino all'auto dei militari. Analoga manovra compiva allorché questi si spostavano nelle vie Aschenez e Giudecca.
Ad un certo punto, il EL raggiungeva tale veicolo, arrestatosi in via Del Torrione, e si fermava a parlare con i due soggetti che erano a bordo, rimanendo in piedi presso il lato guida. La vettura riprendeva la marcia ed effettuava vari passaggi nei pressi del teatro, mentre il EL e il CC si muovevano a piedi fra le vie Cattolica dei Greci e Tommaso Campanella, rimanendo costantemente osservati dai carabinieri. Alle ore 00:50, la Mercedes classe M veniva parcheggiata in via del Torrione ed un soggetto sceso dal lato passeggero si univa a EL, CC, OT e la persona in precedenza vista con quest'ultimo, percorrendo in discesa la via Cattolica dei Greci. Quindi, il CC e il OT si portavano in piazza Italia, rimanendo fuori dall'autovettura Ford Kuga del OT ivi parcheggiata, a circa cinquanta metri dal teatro.
Contestualmente, almeno due soggetti (ma non il EL, come inizialmente ritenuto dalla sentenza di primo grado), con altrettanti borsoni di colore scuro e di grosse dimensioni, si introducevano all'interno del teatro dalla porta laterale sita in via Cattolica dei Greci, su cui OT e CC mantenevano un'ottima visuale.
A questo punto, i Carabinieri decidevano di intervenire, determinando la reazione del OT che, parlando ad un auricolare, ripeteva testualmente "fuori tutti, fuori tutti". Gli altri operanti tentavano di introdursi nel teatro dalla stessa porta utilizzata dai malviventi, ma i soggetti che si trovavano all'interno dell'immobile la chiudevano dandosi alla fuga all'interno della struttura, da cui si udivano distintamente rumori e voci. I carabinieri si qualificavano ma non ricevevano alcuna risposta. Dopo pochi secondi, due individui, di cui uno con corporatura robusta e capelli molto corti di colore chiaro, aprivano una porta posta sul lato posteriore del teatro ma, alla vista di un operante che si qualificava come carabiniere, la richiudevano immediatamente introducendosi nuovamente nella struttura.
I carabinieri riuscivano, alla fine, ad entrare nell'immobile e notavano che all'interno del botteghino, ove era custodita la cassaforte la cui porta era stata forzata, con rimozione del maniglione anti panico, erano stati abbandonati due borsoni di grosse dimensioni di colore scuro contenenti una fiamma ossidrica professionale a gas e vari arnesi da scasso.
Si constatava, altresì, che i soggetti entrati nell'immobile erano riusciti a darsi alla fuga.
All'esito di perquisizione, il OT veniva trovato in possesso di una radio del tipo scanner con auricolare. Addosso al CC venivano invece rinvenute le chiavi della Mercedes utilizzata dal EL, parcheggiata vicino al teatro Cilea. Proprio il EL veniva rinvenuto mentre percorreva a piedi la via del Torrione, alle ore 08:15, dopo aver passato la notte fuori di casa, circostanza indicata come insolita dalla stessa moglie dell'imputato.
3. Nell'interesse di CC IO si deduce:
3.1. il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sua colpevolezza e al collegamento causale tra la sua condotta e la fattispecie criminosa.
Si evidenzia come, mentre il Tribunale, nel tentativo di collegare la presenza, di per sè neutra, del CC ed altro coimputato nei pressi dell'edificio ove era avvenuto il tentativo di furto, aveva affermato che un ignoto complice avrebbe lasciato "probabilmente" una porta aperta per consentire al predetto e agli altri imputati di penetrare all'interno, e completare l'azione delittuosa, la Corte d'appello, pur censurando tale ricostruzione nel senso che ammette l'erroneità dell'affermazione del primo giudice riguardo all'accesso all'interno del teatro del coimputato EL, che si sarebbe accompagnato agli ignoti per commettere il furto, lasciando CC e OT all'esterno col ruolo di "palo", perviene comunque ed immotivatamente (perché non fornisce una spiegazione coerente circa le prove residue del collegamento tra i soggetti fermati dalla Forze dell'ordine nei pressi dell'edificio e l'azione delittuosa svoltasi all'interno) ad una triplice affermazione di responsabilità. Del pari era venuta meno anche la presenza della Mercedes classe "M" (poi fermata e risultata appartenere a persona estranea, tale UR IO UA) che gl'inquirenti avevano scambiato per quella classe "C" del EL e, con essa, il collegamento del predetto all'azione di controllo all'esterno dell'edificio.
3.2. La violazione di legge in relazione alla mancata esclusione delle aggravanti del furto commesso su cose esistenti in edifici pubblici (tale non potendosi ritenere il teatro) e della violenza sulle cose (non essendovi prova che la porta fosse stata chiusa e fosse stata aperta fraudolentemente).
4. Nell'interesse di EL IG DE si rappresenta:
4.1. la violazione di legge in relazione al ritenuto coinvolgimento del EL del reato contestato, alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n.
7 - essendo l'oggetto del reato, il denaro, di pertinenza della società privata che aveva venduto i biglietti - e della violenza sulle cose, essendo lo scasso avvenuto dopo l'entrata dei ladri all'interno: occorreva quindi la querela, trattandosi di furto semplice;
4.2. la mancata concessione delle attenuanti generiche che la Corte aveva ritenuto non fossero state richieste dal EL;
4.3. l'omessa notifica del decreto di citazione in appello ritenuta sanata dai giudici del gravame;
4.4. la mancata trasmissione tempestiva (entro le 24 ore) dall'arresto del verbale di arresto in quasi flagranza al P.M.;
4.5. il vizio motivazionale in ordine al presunto scasso dall'interno, alla presenza del borsone ritrovato all'interno del reato, al mancato ritrovamento dell'altro scanner all'interno del teatro accoppiato a quello del OT;
4.6. l'insussistenza dell'aggravante del bene pubblico tutelato e del numero delle persone superiore a tre, mai identificate.
5. Nell'interesse di OT FI si deduce:
5.1. la violazione di legge in ordine ai criteri legali di valutazione della prova, dal momento dal tabulato telefonico acquisito agli atti emergeva chiaramente che il OT era estraneo ai fatti poiché dalle ore 20,43 alle ore 22,25 si trovava nella sua abitazione, assumendo che l'avvistamento e il riconoscimento del OT effettuato successivamente dai Carabinieri poteva essere stato frutto di uno scambio di persona;
5.2. la violazione di legge sulla valutazione della prova, il vizio motivazionale per manifesta illogicità e l'erronea ricostruzione delitto e della prova, ponendo in dubbio che sia stata proferita dal OT la frase "fuori tutti, fuori tutti" perché percepita dal solo ten. De Biasio. Inoltre non vi era prova che lo scanner IN e l'auricolare fossero funzionanti e se il OT avesse comunicato tramite il telefono, sottoposto ad intercettazione, sarebbe stato captato;
5.3. l'erronea valutazione di ulteriori prove a carico e la violazione di legge sui criteri legali di valutazione della prova, contestando le argomentazioni della sentenza impugnata in opposizione a quanto sostenuto dalla difesa circa il ruolo e il coinvolgimento del OT e la sua esperienza in campo elettronico nonché la funzionalità dell'auricolare e dell'apparecchio rinvenuto in suo possesso;
5.4. il vizio motivazionale circa la possibilità che il bottino potesse essere più consistente;
5.5. la violazione di legge circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5 (fatto commesso da più di tre persone), asseritamente non contestata nel capo d'imputazione;
5.6. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 2 e 7 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché in relazione alla misura della pena confermata;
5.7. il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Tutti i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.
7. Le censure sub 3.2. del CC, sub 4.1, 4.2, 4.5.e 4.6. del EL e sub 5.2, 5.3, 5.5. e 5.6. del OT sono aspecifiche avendo reiterato in questa sede le medesime doglianze rappresentate in grado di appello e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua e assolutamente plausibile (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Le censure del EL sub 4.3. e 4.4., relative a circostanze nemmeno menzionate nella sentenza impugnata, sono, la prima, del tutto generica non avendo indicato le peculiarità della dedotta omissione (se la notifica della citazione fosse stata effettivamente omessa o totale ovvero solo irrituale) e le ragioni sottese all'erroneità della dedotta decisione reiettiva della Corte nonché manifestamente infondata (attesa la correttezza del divisamento della Corte assunto all'udienza del 21.1.2014, allorché erano presenti sia l'imputato EL che il suo difensore che nulla rilevarono al riguardo) e la seconda, non consentita nella presente sede, poiché non risulta dedotta tempestivamente in primo grado, secondo quanto si evince dalla sentenza del Tribunale: ad ogni modo, si rammenta che l'omesso rispetto del termine delle 24 ore per la trasmissione del verbale di arresto, in assenza di autorizzata dilazione da parte del P.M. (di cui nel caso di specie s'ignora l'esistenza), non comporta alcuna nullità di ordine generale non essendo munita di sanzione processuale, ma solo, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, l'inefficacia dell'arresto (art. 386 c.p.p., u.c.) che ormai non ha rilevanza processuale atteso l'attuale stato di libertà dell'imputato.
Le rettifiche operate dalla Corte territoriale alla ricostruzione del fatto effettuata dal Giudice di primo grado, non sono tali da inficiare il coinvolgimento di tutti gli odierni ricorrenti nel tentativo di furto;
ne' la mancata identificazione dei complici introdottisi nel teatro e sfuggiti all'intervento dei Carabinieri, vale pregiudicare l'esito delle indagini nei confronti degli odierni imputati.
Il coinvolgimento del OT (che, giova sottolinearlo, fu arrestato in flagranza, sicché l'"alibi" addotto per le ore 20,43 alle ore 22,25 non ha alcuna efficacia contro probatoria ne' tanto meno è ragionevole ritenere il dedotto errore o confusione degli operanti in ordine al suo avvistamento e riconoscimento), indipendentemente dal lasso temporale in cui è stato perso di vista, è palesato inequivocabilmente dalla sua presenza in loco e dall'uso e rinvenimento in possesso del medesimo imputato (titolare di una ditta di riparazione di apparecchi radio) della radio-scanner (cioè capace di captare le frequenze della polizia, come dimostrato da una intercettazione dell'8.11.2011 che vedeva come uno degli interlocutori il OT: pag. 8 sent.): ne' può certo ritenersi indispensabile, ai fini della dimostrazione della funzionalità dell'apparecchio - pur essendone fondatamente presumibile l'esistenza - il reperimento di quello accoppiato ricevente che, trovandosi ovviamente in possesso degli autori materiali introdottisi all'interno del teatro, non fu possibile recuperare poiché i predetti si diedero alla fuga.
A ciò si aggiunga l'emblematica frase dal medesimo proferita nell'occasione "fuori tutti, fuori tutti" e percepita dal ten. De Blasio che non vi è motivo di ritenere abbia riferito il falso nell'ambito di un complotto ordito dai carabinieri ai danni del OT (come anche osservato dalla sentenza impugnata), o si sia confuso sul punto: tale frase, anzi, fu pronunciata, significativamente, allorché i carabinieri si risolsero ad interrompere le operazioni di appostamento che li avevano impegnati fino a quel momento ed ad intervenire uscendo allo scoperto. Nè si deve sottacere che successivamente a tale "allarme" seguì, con ciò disvelando lo stretto collegamento con il OT che fungeva nell'occasione da "palo" esterno, il fuggi-fuggi generale di coloro che era penetrati all'interno del teatro.
Ancora, i movimenti del OT dopo l'incontro, assieme al EL, del CC presso la Stazione ferroviaria, sono estremamente eloquenti del collegamento e della successiva partecipazione degli altri coimputati, la cui contemporanea presenza in loco presso il teatro e la cui condotta, in concomitanza del tentativo di furto perpetrato al suo interno in una a quella successivamente tenuta (specie del EL che non rientrò a casa per tutta la notte), rappresentano inequivocabili, gravi e convergenti indizi di colpevolezza a carico dei medesimi. Irrilevanti, e comunque non decisive, appaiono, poi, le discordanze tra le sentenze di primo e secondo grado segnalate con il motivo sub 3.1. del CC ma superate dalle ulteriori argomentazioni del Giudice a quo e dalla globale ricostruzione della vicenda con particolare riferimento allo stazionamento nei pressi del teatro del CC e ai suoi movimenti assieme al EL.
Correttamente è stata ritenuta l'integrazione delle aggravanti contestate ex art. 625 c.p., comma 1, nn. 2, 5 e 7 in quanto il denaro custodito nella cassaforte e quest'ultima sono comunque oggetti esistenti nell'edificio qualificato come pubblico, rientrando nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, gli stessi uffici amministrativi che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare (cfr. Cass. pen. Sez. 2, n. 1803 del 14.12.1965, Rv. 101002). La circostanza aggravante del numero delle persone, prevista, in tema di furto, dall'art. 625 c.p., n. 5, sussiste anche se alcuni dei compartecipi non siano stati identificati (Sez. 2, n. 1880 del 31.10.1972, Rv. 123462): la medesima è stata sufficientemente contestata in fatto nel primo periodo del capo d'imputazione ("con altri soggetti") e poi, per esteso, nel secondo periodo "nel numero delle persone superiore a tre".
La previsione di un bottino più consistente rispetto ai soli 1.600 Euro rinvenuti nella cassaforte (sulla scorta di informazioni sballate) è supposizione del tutto logica e comunque ininfluente. La rottura del maniglione antipanico della porta del vano adibito a botteghino nel quale era la cassaforte contenente la potenziale refurtiva, vale ad integrare comunque gli estremi dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 c.p., n. 2 contestata, oltre che in fatto, anche con esplicita locuzione finale nell'imputazione) che è configurabile quando l'opera posta dall'uomo a difesa o tutela del suo patrimonio sia stata manomessa in modo che per riportarla ad assolvere la sua normale funzione sia necessaria un'attività di ripristino.
Quanto alle attenuanti generiche invocate dal EL e dal OT (sub 4.2. e 5.6. già sopra richiamati), si rammenta che la concessione di tali attenuanti è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso" (Cass. pen. Sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163) e nel caso di specie è stata debitamente sottolineata, per tutti gl'imputati, la premeditazione e complessa e capillare attività organizzativa con attribuzione dei rispettivi compiti ai vari soggetti coinvolti.
Del pari, quanto alla doglianza relativa alla misura della pena inflitta dedotta nell'interesse del OT (sub 5.6.) giova rammentare che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, come nel caso di specie (in cui sono stati richiamati anche le predette connotazioni della capillare organizzazione del crimine), dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. 2, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754). Quanto al beneficio della non menzione della condanna, della cui mancata concessione si duole il OT, non risulta dalla sentenza impugnata che la relativa richiesta abbia formato oggetto dei motivi d'appello, tanto più che la sentenza di primo grado, che integra quella di appello, motivando sul punto, ha ritenuto espressamente di negare il detto beneficio per tutti gl'imputati, non ritenendoli meritevoli di esso: le specifiche ragioni del diniego sono, comunque, da collegare a quelle relative alla intrinseca gravità del fatto apprezzata già dal Tribunale ai fini della commisurazione della pena e di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. richiamati, al medesimo fine, dalla sentenza impugnata.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2015