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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7964/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 29/12/2022 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato in foglio separato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Doriana Casagrande (C.F. ) e dall'avv. Valentina Spinato (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Vittorio C.F._3
Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pierantonio Menapace (C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._5
il suo studio in Castelfranco Veneto;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da note scritte congiunte depositate telematicamente.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7964/2022 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, esponeva che in data 17/09/2005 contraeva Parte_1
Per_ matrimonio concordatario con;
che dall'unione dei coniugi nascevano in Controparte_1
data 23/08/2006 e in data 15/10/2010; che con sentenza parziale n. 1403/2019 veniva Per_2
pronunciata la separazione tra le parti e con sentenza n. 1777/2021 del 27/10/2021 venivano definite le relative condizioni;
che essendo risultati vani i tentativi di concordare condizioni consensuali di divorzio, si rendeva necessario adire l'intestato Tribunale in via giudiziale.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/03/2023, il resistente non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma esponeva la propria versione dei fatti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza presidenziale del 21/03/2023 comparivano personalmente le pari e, il Presidente, sentiti i coniugi, dava atto dell'impossibilità di riconciliazione e invitava gli stessi a concludere.
Assunti quindi i provvedimenti provvisori, il Presidente fissava l'udienza davanti al Giudice
Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e all'udienza del 25/05/2023 le stesse concordemente chiedevano di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia ai termini ex art. 190 cod. proc. civ. Pertanto, il Giudice, preso atto, mandava la causa al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni e si riservava di riferire al Collegio per la sentenza.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 924/2023 del 29/05/2023, pubblicata il 30/05/2023, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con contestuale ordinanza, veniva disposta la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Svoltasi quindi la fase probatoria del procedimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/09/2024, all'esito della quale le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse e chiedevano quindi un breve termine per rassegnare le conclusioni congiunte.
Veniva quindi fissata in trattazione scritta la successiva udienza del 02/10/2024, all'esito della quale
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7964/2022 il Giudice, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. del 21/01/2025, dato atto del deposito di note congiunte delle parti, tratteneva la causa in decisione alle conclusioni rassegnate.
1. Premesso che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 924/2023 del 29/05/2023, pubblicata il 30/05/2023, si osserva che nel merito la domanda relativa alle residue questioni controverse tra le parti, sulla quale le stesse hanno raggiunto un accordo, è fondata e deve essere accolta.
Infatti, le condizioni concordate dai coniugi rispondono al preminente interesse dei figli e Per_2
Per_ e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dispone l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali competenti per territorio;
Per_2
- dispone che le modalità di visita e di gestione della responsabilità genitoriale vengano assunte dal
Servizio Sociale affidatario stabilendo sin d'ora la previsione di spazio per l'esercizio del diritto di visita del padre;
- dà atto che la sig.ra ha reperito un'abitazione autonoma e che rilascerà la casa ex Pt_1
coniugale sita in Villorba, Via Centa n. 112/B entro il 15.01.2025;
- dispone che il padre versi entro il giorno 20 di ogni mese e sino al momento del rilascio della casa ex coniugale da parte della sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2
Per_
maggiorenne, studentessa, la somma mensile di € 300,00 (in ragione di € 150,00 ciascuno) e,
a decorrere dal mese successivo al rilascio, la somma di € 400,00 (in ragione di € 200,00 a figlio).
Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che il padre contribuisca al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del Tribunale di Treviso, nella misura del 50%;
- dispone che l'assegno unico venga suddiviso al 50% tra i genitori;
- nessun assegno divorzile tra i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Treviso, 21/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7964/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7964/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 29/12/2022 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato in foglio separato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Doriana Casagrande (C.F. ) e dall'avv. Valentina Spinato (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Vittorio C.F._3
Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pierantonio Menapace (C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._5
il suo studio in Castelfranco Veneto;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da note scritte congiunte depositate telematicamente.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7964/2022 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, esponeva che in data 17/09/2005 contraeva Parte_1
Per_ matrimonio concordatario con;
che dall'unione dei coniugi nascevano in Controparte_1
data 23/08/2006 e in data 15/10/2010; che con sentenza parziale n. 1403/2019 veniva Per_2
pronunciata la separazione tra le parti e con sentenza n. 1777/2021 del 27/10/2021 venivano definite le relative condizioni;
che essendo risultati vani i tentativi di concordare condizioni consensuali di divorzio, si rendeva necessario adire l'intestato Tribunale in via giudiziale.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/03/2023, il resistente non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma esponeva la propria versione dei fatti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza presidenziale del 21/03/2023 comparivano personalmente le pari e, il Presidente, sentiti i coniugi, dava atto dell'impossibilità di riconciliazione e invitava gli stessi a concludere.
Assunti quindi i provvedimenti provvisori, il Presidente fissava l'udienza davanti al Giudice
Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e all'udienza del 25/05/2023 le stesse concordemente chiedevano di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia ai termini ex art. 190 cod. proc. civ. Pertanto, il Giudice, preso atto, mandava la causa al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni e si riservava di riferire al Collegio per la sentenza.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 924/2023 del 29/05/2023, pubblicata il 30/05/2023, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con contestuale ordinanza, veniva disposta la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Svoltasi quindi la fase probatoria del procedimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/09/2024, all'esito della quale le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse e chiedevano quindi un breve termine per rassegnare le conclusioni congiunte.
Veniva quindi fissata in trattazione scritta la successiva udienza del 02/10/2024, all'esito della quale
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7964/2022 il Giudice, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. del 21/01/2025, dato atto del deposito di note congiunte delle parti, tratteneva la causa in decisione alle conclusioni rassegnate.
1. Premesso che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 924/2023 del 29/05/2023, pubblicata il 30/05/2023, si osserva che nel merito la domanda relativa alle residue questioni controverse tra le parti, sulla quale le stesse hanno raggiunto un accordo, è fondata e deve essere accolta.
Infatti, le condizioni concordate dai coniugi rispondono al preminente interesse dei figli e Per_2
Per_ e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dispone l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali competenti per territorio;
Per_2
- dispone che le modalità di visita e di gestione della responsabilità genitoriale vengano assunte dal
Servizio Sociale affidatario stabilendo sin d'ora la previsione di spazio per l'esercizio del diritto di visita del padre;
- dà atto che la sig.ra ha reperito un'abitazione autonoma e che rilascerà la casa ex Pt_1
coniugale sita in Villorba, Via Centa n. 112/B entro il 15.01.2025;
- dispone che il padre versi entro il giorno 20 di ogni mese e sino al momento del rilascio della casa ex coniugale da parte della sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2
Per_
maggiorenne, studentessa, la somma mensile di € 300,00 (in ragione di € 150,00 ciascuno) e,
a decorrere dal mese successivo al rilascio, la somma di € 400,00 (in ragione di € 200,00 a figlio).
Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che il padre contribuisca al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del Tribunale di Treviso, nella misura del 50%;
- dispone che l'assegno unico venga suddiviso al 50% tra i genitori;
- nessun assegno divorzile tra i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Treviso, 21/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7964/2022