Articolo 4 della Legge 5 dicembre 1978, n. 834
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 gennaio 1979
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Versione
8 maggio 1981
Art. 4. Inquadramento

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti, viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Nella stessa qualifica di "assistenti" di cui all'allegata tabella I viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.
Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzioni dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.
Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianita' posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.
((Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1 gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1977 ai fini economici))
Entrata in vigore il 8 maggio 1981