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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/08/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
dr Sandra Levanti Giudice
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 549/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Carnemolla, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
e da
C.F. 2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...](C.F.
via Del Quarto n. 81, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angela Cannella, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 04.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 10.09.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 166, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
che dall'unione coniugale sono nati i figli PE (Vittoria, 04.04.2002) e Per_2 (Vittoria,
21.07.2004), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, anche all'estero;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
che l'udienza di comparizione del dì 04.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che non vi sono condizioni di separazione da omologare avendo le parti dichiarato che rinunciano reciprocamente al mantenimento;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria, in data 10.09.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 166, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
dr Sandra Levanti Giudice
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 549/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Carnemolla, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
e da
C.F. 2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...](C.F.
via Del Quarto n. 81, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angela Cannella, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 04.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 10.09.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 166, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
che dall'unione coniugale sono nati i figli PE (Vittoria, 04.04.2002) e Per_2 (Vittoria,
21.07.2004), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, anche all'estero;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
che l'udienza di comparizione del dì 04.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che non vi sono condizioni di separazione da omologare avendo le parti dichiarato che rinunciano reciprocamente al mantenimento;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria, in data 10.09.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 166, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti