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Articolo 2 della Legge 18 luglio 1956, n. 785
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Legge 18 luglio 1956, n. 785
Articolo 2 della Legge 18 luglio 1956, n. 785
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17 agosto 1956
Art. 2.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956, l'assegno medesimo viene elevato a 70 milioni di lire annue.
Entrata in vigore il 17 agosto 1956
Vedi fonte istituzionale