Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5945/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dr. Antonio Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5945/2024, avente ad oggetto: Somministrazione, riservata in decisione all'udienza del
18.11.2024, promossa da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Napolano (CF:
[...]
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Kerbaker C.F._2
n.91 presso lo studio del predetto difensore
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(PI: Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in San P.IVA_1
Giorgio a Cremano (NA), alla Piazza Carlo di Borbone n. 2 presso lo
1 | P a g .
[...]
); C.F._3
PARTE RESISTENTE
E
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Campana n. 246 con gli Avv.ti
Nicola Galdiero (CF: ) Paolo Giannarini (CF: C.F._4 [...]
) e Raffaele Agliata (CF: ) C.F._5 C.F._6
ALTRA PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
2 | P a g . considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui
alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente Parte_1
opponeva la cartella esattoriale n. 07120240033517207000 notificata in data
15.06.2024, avente ad oggetto entrate patrimoniali anni 2013 -2014 -2015- 2016-
2017 del ed in particolare il presunto omesso pagamento Controparte_2
di canoni idrici iscritti illegittimamente a ruolo per la somma complessiva di €
2.935,07.
Deduceva la ricorrente la mancata notifica delle fatture portanti i crediti di cui alla cartella, la mancanza di titolo esecutivo giustificativo della riscossione,
l'intervenuto trasferimento presso il in data Controparte_3
17.6.2006, con conseguente inesistenza di consumi presso il CP_2
e, ancora, la mancanza nell'atto impugnato degli estremi identificativi
[...]
del contatore e del contratto di fornitura, con conseguente vizio motivazionale della cartella opposta, di cui chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità.
Si costituiva l che deduceva il difetto di Controparte_4
procura del difensore di parte ricorrente, l'incompetenza per valore del Tribunale
per essere invece competente il Giudice di Pace, la propria carenza di legittimazione rispetto alle censure mosse da parte ricorrente al merito della pretesa, e chiedeva quindi il rigetto della domanda di parte ricorrente.
3 | P a g . Si costituiva il che eccepiva l'incompetenza per Controparte_2
valore del Tribunale adito per essere invece competente il Giudice di Pace, nel merito deduceva di aver correttamente notificato gli atti prodromici alla cartella,
in particolare atto di accertamento in data 7 dicembre 2018, e relativamente al trasferimento della ricorrente presso il deduceva la mancata Controparte_3
disdetta del contratto di fornitura idrica, chiedeva quindi il rigetto della domanda di parte ricorrente.
Preliminarmente, essendo oggetto della controversia l'impugnazione della cartella esattoriale n. 07120240033517207000 emessa per la somma di €
2.935,07, dovuta per il presunto omesso versamento di canoni idrici, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore dell'Ufficio giudiziario adito in favore del
Giudice di Pace, stante il disposto dell'art. 7 co. 1 c.p.c. secondo cui “Il giudice
di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a
diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro
giudice”.
Risulta infatti inconferente il richiamo operato dalla ricorrente al disposto di cui all'art. 9 c.p.c., secondo cui “[…] Il tribunale è altresì esclusivamente
competente per le cause in materia di imposte e tasse […]”, considerato che i canoni idrici rappresentano, pacificamente, corrispettivo maturato nell'ambito di un rapporto contrattuale di tipo privatistico (contratto di somministrazione).
Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale di
Napoli Nord in favore del Giudice di Pace territorialmente competente.
4 | P a g . Le spese di lite, in ragione della limitata attività difensiva svolta, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e , così Controparte_4 Controparte_2
provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore della competenza del Giudice di Pace di territorialmente Controparte_3
competente e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. Assegna alle parti il termine di mesi tre, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Aversa, 28.1.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Caradonna
5 | P a g .