Art. 2.
All'onere di lire 1.270 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quanto a lire 780 milioni, rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e, quanto a lire 490 milioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973, restando assorbito l'importo eventualmente erogato a favore della Stazione a valere sul capitolo stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.270 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quanto a lire 780 milioni, rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e, quanto a lire 490 milioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973, restando assorbito l'importo eventualmente erogato a favore della Stazione a valere sul capitolo stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.