Articolo 2 della Legge 30 luglio 1973, n. 487
Articolo 1
Versione
4 settembre 1973
Art. 2.
All'onere di lire 1.270 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quanto a lire 780 milioni, rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e, quanto a lire 490 milioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973, restando assorbito l'importo eventualmente erogato a favore della Stazione a valere sul capitolo stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 settembre 1973