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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice CE CC, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 738/2023 R.G., avente ad oggetto “occupazione sine titulo di fondo e trasformazione;
usucapione”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), , nata a [...] il 4 C.F._2 Parte_3
marzo 1963 (C.F. e , nata a C.F._3 Parte_4
BU il 16 giugno 1964 (C.F. , elettivamente domiciliati in Gela in Vico C.F._4
Don Marco n. 20, presso lo studio dell'avv. Alessandro Giuliana, che li rappresenta e difende;
- TT -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in nella via Aldo Controparte_1 CP_1
Moro n. 5 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Gela, Piazza Roma n. 100, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Rocco La Placa, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo di essere comproprietario, con la madre e le Controparte_1 Parte_2 sorelle e di un'area urbana sita in accatastata al fg. Parte_3 Parte_4 CP_1
158 part. 289 e part. 309, esteso catastalmente 394 mq, comproprietà dichiarata dalla sentenza della
Corte di Appello di Caltanissetta n. 88/70 resa nel procedimento n. 179/63 R.G.
1 In fatto, assume che il terreno, ricompreso dallo strumento urbanistico (P.G.R.) in zona edificabile con destinazione zona “B”, alla fine degli anni '70, è stato occupato abusivamente dal convenuto, senza previa procedura espropriativa, e trasformato irreversibilmente per la CP_1
realizzazione della via Cristoforo Colombo e dei marciapiedi della via Caltanissetta in CP_1
In ragione di ciò, ha chiesto la restituzione del fondo illegittimamente occupato, previo ripristino dello stato quo ante, e il risarcimento del danno subito.
Con memoria del 13 settembre 2023, si è costituito il eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore di quello amministrativo.
Nel merito, ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto dalla citata sentenza della Corte
d'Appello di Caltanissetta, che costituisce il titolo di proprietà dell'attore, emergerebbe che marciapiedi sono stati realizzati dall'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta, a corredo dello stradale BU AR (oggi strada provinciale n. 8), come accertato dal CTU incaricato, nel procedimento in parola, di individuare i confini del fondo in questione;
- il difetto di legittimazione attiva da parte di , poiché, agendo Parte_1
individualmente, senza la partecipazione degli altri comproprietari, non potrebbe avanzare pretese relative all'intero immobile;
- la genericità delle domande attoree, in quanto, in assenza di allegazione di una planimetria, né di indicazione dei beni confinanti, non sarebbe possibile individuare l'area in questione, non essendo sufficiente in tal senso, la semplice indicazione dei dati catastali.
Fermo ciò, il Comune di ha spiegato domanda riconvenzionale di usucapione, essendo CP_1
maturato il termine ventennale già nel 1990, a fronte della totale inerzia, nel corso dei decenni intercorsi, dei proprietari dei fondi.
Con separati atti d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c., tutti depositati il 30 novembre 2023, si sono costituite , e Parte_2 Parte_3 [...]
altre comproprietarie dei terreni per cui è causa, aderendo integralmente alle Parte_4
deduzioni contenute nel libello introduttivo di parte attrice, dichiarando di intervenire per far valere il proprio diritto al ripristino della proprietà illegittimamente usurpata dal Comune con l'opera ivi realizzata e al risarcimento del danno.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., per il deposito di memorie integrative, è stata fissata per il 23 aprile 2025 l'udienza di rimessione in decisione, previo deposito, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie
2 di replica. Quindi, con ordinanza del 5 agosto 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
2. Giurisdizione del giudice ordinario.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Invero, secondo il costante ordinamento della Corte di Cassazione, l'occupazione e la trasformazione di un terreno da parte della pubblica amministrazione, in assenza di provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (così, da ultimo, SSUU n. 8237/2020; cfr., in terimini, SSUU 18272/2019, SSUU 25044/2016, SSUU 3723/2007).
Da tale orientamento, peraltro condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 1425/2017), non vi è ragione di discostarsi. Né a tale conclusione è di ostacolo il disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento e restituzione dei fondi occupati sine titulo.
3. Merito.
Avendo l'ente convenuto proposto in via riconvenzionale eccezione di usucapione per protratto possesso ultraventennale uti dominus, la fondatezza delle domanda principali sono logicamente subordinate all'esame dell'eccezione riconvenzionale.
Innanzitutto, va affermata la compatibilità tra usucapione a favore della P.A. e occupazione usurpativa, ovvero disancorata dall'esercizio dei poteri ablatori o in carenza dei presupposti per esercitarli in funzione della realizzazione di una procedura espropriativa per pubblica utilità, e ciò sul presupposto che, verificandosi tale situazione, la P.A. viene a trovarsi in una posizione paritetica con il privato proprietario dell'immobile, il quale - a fronte di un possesso di tal fatta da parte della stessa
P.A. - rimane legittimato ad esercitare le azioni di "restitutio in integrum" o di risarcimento danni, contestando la sussistenza delle necessarie condizioni imposte dall'art. 1158 c.c., per l'acquisto a titolo originario del bene controverso da parte della P.A..
Tale chiaro principio è stato enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11147/2012, con la quale, in maniera condivisibile, è stato ritenuto che l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta
3 occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, salvo il limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. Si è, inoltre, aggiunto che, a fronte di una mera condotta della P.A., illecita proprio perché avulsa dall'esercizio di poteri espropriativi, l'evocazione dell'art. 97 Cost. non può considerarsi pertinente, dovendo, nella situazione data, trovare applicazione la disciplina di diritto comune.
L'impianto argomentativo e l'approdo raggiunto dalla richiamata pronuncia risultano giustificati anche in conseguenza dei principi espressi dalle Sezioni unite con la precedente sentenza n. 21575/2011, con cui si è riconosciuto, in presenza di un'occupazione usurpativa della P.A.
(comunque idonea a fondare un possesso utile ad usucapionem), il diritto del proprietario dell'immobile illegittimamente occupato di esercitare l'azione recuperatoria o risarcitoria e, in difetto dell'instaurazione della prima ed in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della P.A., legittima, in favore di quest'ultima, la dichiarazione di acquisto per usucapione (cfr. da ulimo
Cassazione civile n. 18445/2023).
L'appena citata sentenza delle Sezioni Unite ha, in particolare, precisato, da un lato, che “non
è vero che la realizzazione abusiva (al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un'opera privata di pubblica utilità privi il proprietario del fondo del diritto alla "restituito in integrum" (in piena conformità, del resto, ai principi affermati dalla CEDU), e, dall'altro, che "l'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto”.
Ciò, acclarato, sempre in termini sistematici, va rammentato che l'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata – per il tempo necessario stabilito dalla legge - continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (cfr. Cass., 11 febbraio 2000 n.1530; Cass., 23 marzo
1998 n.3081).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile, in particolare, è richiesto che il possessore abbia esplicato con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto
4 corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (cfr. Cass. 25922/2005).
Ebbene, nella specie, sono le stesse parti attrici ad affermare che già dagli anni '70, i fondi oggetto di causa sono stati irreversibilmente trasformati in strada e marciapiedi e che, da allora il ha esercitato un potere di fatto sugli immobili analogo a quello del proprietario, Controparte_1
destinando le aree alla fruizione della pubblica utenza. Inoltre, le parti attrici hanno mai diffidato ovvero proposto azioni volte a richiedere la restituzione della porzione dei fondi in questione ove esistono la via Colombo e dei marciapiedi della via Caltanissetta.
Da ciò ne deriva che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il Controparte_1
va dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dei fondi per cui è causa, per effetto del possesso ultraventennale iniziato nel 1970, sicché, per le ragioni innanzi dette, la domanda di risarcimento del danno e quella di restituzione devono essere rigettate, con assorbimento delle altre eccezioni avanzate dall'ente convenuto, anche in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione,
Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
La presente sentenza deve essere trascritta nei pubblici registri Immobiliari dal Conservatore, che vi è tenuto, per legge, ai sensi dell'art. 2651 c.c., contenendo essa una pronuncia di usucapione.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Comune di e, per CP_1
l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà in favore degli stessi dei fondo sito nel Comune di Gela, accatastati al fg. 158 part. 289 e part. 309; rigetta le domande attrici;
5 ordina la trascrizione della presente sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, in relazione alla pronuncia di usucapione in essa contenuta, con esonero di responsabilità del Conservatore;
condanna le parti attrici, in solido, al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 7.616,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre al rimborso del CU pari a € 518,00
Gela, 27 novembre 2025
Il giudice
CE CC
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice CE CC, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 738/2023 R.G., avente ad oggetto “occupazione sine titulo di fondo e trasformazione;
usucapione”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), , nata a [...] il 4 C.F._2 Parte_3
marzo 1963 (C.F. e , nata a C.F._3 Parte_4
BU il 16 giugno 1964 (C.F. , elettivamente domiciliati in Gela in Vico C.F._4
Don Marco n. 20, presso lo studio dell'avv. Alessandro Giuliana, che li rappresenta e difende;
- TT -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in nella via Aldo Controparte_1 CP_1
Moro n. 5 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Gela, Piazza Roma n. 100, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Rocco La Placa, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo di essere comproprietario, con la madre e le Controparte_1 Parte_2 sorelle e di un'area urbana sita in accatastata al fg. Parte_3 Parte_4 CP_1
158 part. 289 e part. 309, esteso catastalmente 394 mq, comproprietà dichiarata dalla sentenza della
Corte di Appello di Caltanissetta n. 88/70 resa nel procedimento n. 179/63 R.G.
1 In fatto, assume che il terreno, ricompreso dallo strumento urbanistico (P.G.R.) in zona edificabile con destinazione zona “B”, alla fine degli anni '70, è stato occupato abusivamente dal convenuto, senza previa procedura espropriativa, e trasformato irreversibilmente per la CP_1
realizzazione della via Cristoforo Colombo e dei marciapiedi della via Caltanissetta in CP_1
In ragione di ciò, ha chiesto la restituzione del fondo illegittimamente occupato, previo ripristino dello stato quo ante, e il risarcimento del danno subito.
Con memoria del 13 settembre 2023, si è costituito il eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore di quello amministrativo.
Nel merito, ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto dalla citata sentenza della Corte
d'Appello di Caltanissetta, che costituisce il titolo di proprietà dell'attore, emergerebbe che marciapiedi sono stati realizzati dall'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta, a corredo dello stradale BU AR (oggi strada provinciale n. 8), come accertato dal CTU incaricato, nel procedimento in parola, di individuare i confini del fondo in questione;
- il difetto di legittimazione attiva da parte di , poiché, agendo Parte_1
individualmente, senza la partecipazione degli altri comproprietari, non potrebbe avanzare pretese relative all'intero immobile;
- la genericità delle domande attoree, in quanto, in assenza di allegazione di una planimetria, né di indicazione dei beni confinanti, non sarebbe possibile individuare l'area in questione, non essendo sufficiente in tal senso, la semplice indicazione dei dati catastali.
Fermo ciò, il Comune di ha spiegato domanda riconvenzionale di usucapione, essendo CP_1
maturato il termine ventennale già nel 1990, a fronte della totale inerzia, nel corso dei decenni intercorsi, dei proprietari dei fondi.
Con separati atti d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c., tutti depositati il 30 novembre 2023, si sono costituite , e Parte_2 Parte_3 [...]
altre comproprietarie dei terreni per cui è causa, aderendo integralmente alle Parte_4
deduzioni contenute nel libello introduttivo di parte attrice, dichiarando di intervenire per far valere il proprio diritto al ripristino della proprietà illegittimamente usurpata dal Comune con l'opera ivi realizzata e al risarcimento del danno.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., per il deposito di memorie integrative, è stata fissata per il 23 aprile 2025 l'udienza di rimessione in decisione, previo deposito, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie
2 di replica. Quindi, con ordinanza del 5 agosto 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
2. Giurisdizione del giudice ordinario.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Invero, secondo il costante ordinamento della Corte di Cassazione, l'occupazione e la trasformazione di un terreno da parte della pubblica amministrazione, in assenza di provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (così, da ultimo, SSUU n. 8237/2020; cfr., in terimini, SSUU 18272/2019, SSUU 25044/2016, SSUU 3723/2007).
Da tale orientamento, peraltro condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 1425/2017), non vi è ragione di discostarsi. Né a tale conclusione è di ostacolo il disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento e restituzione dei fondi occupati sine titulo.
3. Merito.
Avendo l'ente convenuto proposto in via riconvenzionale eccezione di usucapione per protratto possesso ultraventennale uti dominus, la fondatezza delle domanda principali sono logicamente subordinate all'esame dell'eccezione riconvenzionale.
Innanzitutto, va affermata la compatibilità tra usucapione a favore della P.A. e occupazione usurpativa, ovvero disancorata dall'esercizio dei poteri ablatori o in carenza dei presupposti per esercitarli in funzione della realizzazione di una procedura espropriativa per pubblica utilità, e ciò sul presupposto che, verificandosi tale situazione, la P.A. viene a trovarsi in una posizione paritetica con il privato proprietario dell'immobile, il quale - a fronte di un possesso di tal fatta da parte della stessa
P.A. - rimane legittimato ad esercitare le azioni di "restitutio in integrum" o di risarcimento danni, contestando la sussistenza delle necessarie condizioni imposte dall'art. 1158 c.c., per l'acquisto a titolo originario del bene controverso da parte della P.A..
Tale chiaro principio è stato enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11147/2012, con la quale, in maniera condivisibile, è stato ritenuto che l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta
3 occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, salvo il limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. Si è, inoltre, aggiunto che, a fronte di una mera condotta della P.A., illecita proprio perché avulsa dall'esercizio di poteri espropriativi, l'evocazione dell'art. 97 Cost. non può considerarsi pertinente, dovendo, nella situazione data, trovare applicazione la disciplina di diritto comune.
L'impianto argomentativo e l'approdo raggiunto dalla richiamata pronuncia risultano giustificati anche in conseguenza dei principi espressi dalle Sezioni unite con la precedente sentenza n. 21575/2011, con cui si è riconosciuto, in presenza di un'occupazione usurpativa della P.A.
(comunque idonea a fondare un possesso utile ad usucapionem), il diritto del proprietario dell'immobile illegittimamente occupato di esercitare l'azione recuperatoria o risarcitoria e, in difetto dell'instaurazione della prima ed in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della P.A., legittima, in favore di quest'ultima, la dichiarazione di acquisto per usucapione (cfr. da ulimo
Cassazione civile n. 18445/2023).
L'appena citata sentenza delle Sezioni Unite ha, in particolare, precisato, da un lato, che “non
è vero che la realizzazione abusiva (al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un'opera privata di pubblica utilità privi il proprietario del fondo del diritto alla "restituito in integrum" (in piena conformità, del resto, ai principi affermati dalla CEDU), e, dall'altro, che "l'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto”.
Ciò, acclarato, sempre in termini sistematici, va rammentato che l'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata – per il tempo necessario stabilito dalla legge - continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (cfr. Cass., 11 febbraio 2000 n.1530; Cass., 23 marzo
1998 n.3081).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile, in particolare, è richiesto che il possessore abbia esplicato con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto
4 corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (cfr. Cass. 25922/2005).
Ebbene, nella specie, sono le stesse parti attrici ad affermare che già dagli anni '70, i fondi oggetto di causa sono stati irreversibilmente trasformati in strada e marciapiedi e che, da allora il ha esercitato un potere di fatto sugli immobili analogo a quello del proprietario, Controparte_1
destinando le aree alla fruizione della pubblica utenza. Inoltre, le parti attrici hanno mai diffidato ovvero proposto azioni volte a richiedere la restituzione della porzione dei fondi in questione ove esistono la via Colombo e dei marciapiedi della via Caltanissetta.
Da ciò ne deriva che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il Controparte_1
va dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dei fondi per cui è causa, per effetto del possesso ultraventennale iniziato nel 1970, sicché, per le ragioni innanzi dette, la domanda di risarcimento del danno e quella di restituzione devono essere rigettate, con assorbimento delle altre eccezioni avanzate dall'ente convenuto, anche in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione,
Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
La presente sentenza deve essere trascritta nei pubblici registri Immobiliari dal Conservatore, che vi è tenuto, per legge, ai sensi dell'art. 2651 c.c., contenendo essa una pronuncia di usucapione.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Comune di e, per CP_1
l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà in favore degli stessi dei fondo sito nel Comune di Gela, accatastati al fg. 158 part. 289 e part. 309; rigetta le domande attrici;
5 ordina la trascrizione della presente sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, in relazione alla pronuncia di usucapione in essa contenuta, con esonero di responsabilità del Conservatore;
condanna le parti attrici, in solido, al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 7.616,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre al rimborso del CU pari a € 518,00
Gela, 27 novembre 2025
Il giudice
CE CC
6