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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1071/24
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1071/24 R.G. promossa con atto reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/03/2025
d a con il patrocinio dell'avv. BELLINI GIANPAOLO Parte_1
OGGETTO: reclamante Opposizione sentenza c o n t r o di apertura della
[...]
Controparte_1 Liquidazione giudiziale Controparte_2
Reclamati contumaci
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Cremona n. 40/24, pubblicata il 25.10.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante:
L'avv. Bellini insiste per l'accoglimento del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di Cremona dichiarava, su ricorso di l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Parte_1
Il Tribunale riteneva, in particolare, che l'odierna reclamante, in allora contumace, fosse da considerarsi imprenditore commerciale. Riteneva, altresì, che, dalla documentazione agli atti, risultasse lo stato di insolvenza della società.
proponeva reclamo, sulla base di un unico motivo. Parte_1
All'udienza del 26 febbraio 2025, la Corte rilevava che la notifica al curatore era stata fatta alla sua pec professionale e non a quella della liquidazione giudiziale e ritenuta, quindi, la nullità della notifica, assegnava 10 giorni per nuova notifica e rinviava all'udienza del 26/3/2025.
A tale udienza la Corte, verificata la regolarità delle notifiche poneva la causa in decisione.
.MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamante deduce unicamente il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa minore.
Fa presente, al riguardo, che la società possedeva Parte_1
“congiuntamente i seguenti requisiti:
❖ un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad
€ 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, come da prospetto che segue: al
31.12.2021 € 143.271,00 al 31.12.2022 € 29.770,00 al 31.12.2023 €
15.719,00 totale € 188.760,00;
❖ ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo medio non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, come da prospetto che segue al 31.12.2021 € 317.412,00 al 31.12.2022 €
147.143,00 al 31.12.2023 € 46.805,00 totale € 511.360,00;
❖ un ammontare di debiti - anche non scaduti - non superiore ad €
500.000,00: infatti la ha debiti verso il dipendente Sig. Parte_1
per € 11.500,00, verso l'Amministrazione Finanziaria Controparte_1 per € 60.000,00, e verso l'INPS per € 18.000,00. Sommano complessivamente € 89.500,00, somma di gran lunga inferiore al limite anzidetto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “che l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le declaratorie di ragione e di legge, accogliere le seguenti conclusioni: IN
VIA PRELIMINARE: disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione giudiziale de qua, ricorrendo i gravi e fondati i motivi esposti nel presente atto.”
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di in quanto Controparte_1
non costituito ed essendo la notifica a lui indirizzata regolare.
Ciò posto, il reclamo è infondato.
Ed infatti, il reclamante deduce unicamente il mancato superamento dei limiti dimensionali previsto dall'art. 2 comma 1 lett d) CCII.
E' bene ricordare che tale disposizione definisce l'impresa minore come quella che “presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La norma prevede, quindi, che, in ciascuna delle annualità considerate, non siano superati i limiti quantitativi indicati.
Ebbene, è lo stesso reclamante che, con riguardo ai ricavi, deduce che nell'esercizio chiuso al 31.12.2021 i ricavi sono stati pari a 317.412,00 euro e, quindi, superiori alla soglia prevista. A nulla rileva, infatti, che, nei tre esercizi considerati i ricavi, siano stati di un ammontare complessivo annuo medio non superiore a 200.000,00.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Con riguardo alle spese di lite, nulla deve essere disposto, dal momento che non vi sono parti resistenti.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso.
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1071/24
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1071/24 R.G. promossa con atto reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/03/2025
d a con il patrocinio dell'avv. BELLINI GIANPAOLO Parte_1
OGGETTO: reclamante Opposizione sentenza c o n t r o di apertura della
[...]
Controparte_1 Liquidazione giudiziale Controparte_2
Reclamati contumaci
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Cremona n. 40/24, pubblicata il 25.10.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante:
L'avv. Bellini insiste per l'accoglimento del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di Cremona dichiarava, su ricorso di l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Parte_1
Il Tribunale riteneva, in particolare, che l'odierna reclamante, in allora contumace, fosse da considerarsi imprenditore commerciale. Riteneva, altresì, che, dalla documentazione agli atti, risultasse lo stato di insolvenza della società.
proponeva reclamo, sulla base di un unico motivo. Parte_1
All'udienza del 26 febbraio 2025, la Corte rilevava che la notifica al curatore era stata fatta alla sua pec professionale e non a quella della liquidazione giudiziale e ritenuta, quindi, la nullità della notifica, assegnava 10 giorni per nuova notifica e rinviava all'udienza del 26/3/2025.
A tale udienza la Corte, verificata la regolarità delle notifiche poneva la causa in decisione.
.MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamante deduce unicamente il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa minore.
Fa presente, al riguardo, che la società possedeva Parte_1
“congiuntamente i seguenti requisiti:
❖ un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad
€ 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, come da prospetto che segue: al
31.12.2021 € 143.271,00 al 31.12.2022 € 29.770,00 al 31.12.2023 €
15.719,00 totale € 188.760,00;
❖ ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo medio non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, come da prospetto che segue al 31.12.2021 € 317.412,00 al 31.12.2022 €
147.143,00 al 31.12.2023 € 46.805,00 totale € 511.360,00;
❖ un ammontare di debiti - anche non scaduti - non superiore ad €
500.000,00: infatti la ha debiti verso il dipendente Sig. Parte_1
per € 11.500,00, verso l'Amministrazione Finanziaria Controparte_1 per € 60.000,00, e verso l'INPS per € 18.000,00. Sommano complessivamente € 89.500,00, somma di gran lunga inferiore al limite anzidetto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “che l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le declaratorie di ragione e di legge, accogliere le seguenti conclusioni: IN
VIA PRELIMINARE: disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione giudiziale de qua, ricorrendo i gravi e fondati i motivi esposti nel presente atto.”
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di in quanto Controparte_1
non costituito ed essendo la notifica a lui indirizzata regolare.
Ciò posto, il reclamo è infondato.
Ed infatti, il reclamante deduce unicamente il mancato superamento dei limiti dimensionali previsto dall'art. 2 comma 1 lett d) CCII.
E' bene ricordare che tale disposizione definisce l'impresa minore come quella che “presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La norma prevede, quindi, che, in ciascuna delle annualità considerate, non siano superati i limiti quantitativi indicati.
Ebbene, è lo stesso reclamante che, con riguardo ai ricavi, deduce che nell'esercizio chiuso al 31.12.2021 i ricavi sono stati pari a 317.412,00 euro e, quindi, superiori alla soglia prevista. A nulla rileva, infatti, che, nei tre esercizi considerati i ricavi, siano stati di un ammontare complessivo annuo medio non superiore a 200.000,00.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Con riguardo alle spese di lite, nulla deve essere disposto, dal momento che non vi sono parti resistenti.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso.
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti