Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/03/2025 nella causa n. 132/2023 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. CAVAGNARO ANTONIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Premesso che:
− con ricorso depositato in data 13.2.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 301 2022 0001402210000 formato il 24.11.2022 e notificatole in data 4.1.2023, con il quale l le ha intimato il pagamento della somma di CP_1
€ 24.555,42 a titolo di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti per l'anno 2016, oltre sanzioni e interessi, nonché spese di notifica;
a fondamento dell'opposizione ha rilevato come l'avviso di addebito opposto abbia tratto origine dall'accertamento fiscale n. dell'Agenzia delle Entrate, con il CodiceFiscale_1 quale era stato accertato, per l'anno 2016, un reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF
e IVA superiore a quello dichiarato, e che, tuttavia, tale accertamento era stato impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria, ancora pendente;
ha quindi riproposto le doglianze sollevate dinanzi agli organi di giustizia tributaria, con conseguente domanda di annullamento dell'avviso di addebito opposto, pur chiedendo, in via
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preliminare, disporsi la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento promosso dinanzi al giudice tributario;
− l , costituitosi in giudizio, ha in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa CP_1 della definizione del procedimento dinanzi al giudice tributario e, nel merito, ha sostenuto la fondatezza della pretesa contributiva, con richiesta di rigetto del ricorso e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto dello stesso;
− la causa è stata all'odierna udienza trattata e discussa ed è così decisa.
Ritenuto che:
− risulta documentalmente dimostrato ed è incontestato tra le parti che il titolo opposto, con cui si è richiesto alla ricorrente il pagamento di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale relativi all'anno 2016, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, trovi fondamento nell'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato per lo stesso anno redditi maggiori di quelli dichiarati;
− altrettanto pacifico e comunque emergente dalla documentazione prodotta dalle parti è il fatto che avverso il predetto avviso di accertamento la ricorrente abbia proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria in data anteriore alla notifica dell'avviso di addebito;
− in corso di causa è stata documentata l'estinzione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria per intervenuta definizione agevolata della causa ex artt. 197 e 198 L. 197/2022;
− nonostante l'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46 del 1999 preveda che, “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, la parte ricorrente non ha sollevato espressamente l'eccezione di illegittimità dell'atto opposto ai sensi della norma appena citata;
− in ogni caso, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esonererebbe il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi (v. Cass. n.17858/2018; nello stesso senso, Cass. n. 4032/2016 e Cass.
n.19469/2018);
− ciò premesso, occorre richiamare i principi anche di recente ribaditi dalla Corte di
Cassazione in merito al rapporto tra il giudizio tributario e quello instaurato per l'accertamento dei contributi dovuti nonché in ordine agli effetti della definizione agevolata delle liti fiscali sull'accertamento posto alla base (anche) della pretesa contributiva: “...
La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggiore CP_1
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reddito, rimane impregiudicata. 17. Ciò nondimeno l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio. 18. Questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato. 19. Come già chiarito da questa
Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. 20. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del
1996, art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi". 21. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi
1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei CP_ contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all . 22. In caso di CP_ mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n.
462 del 1997). 23. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all , nonché di assicurare CP_1
l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. CP_2
7, comma 2, lett. t). 24. Del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate. 25. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine
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alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del
2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 5 RG 13851/2014 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. 26. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c., e s.s.
e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010). 27. Va anche ricordato, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (così Cass. n. 9108 del 2012). 28. In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. 29. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto
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di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto. 30. Pertanto, una volta che l abbia invocato tale accertamento, del CP_1 quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario” (cfr. Cass. 20.1.2021, n. 950; id.
18.9.2019, n. 23301; Id. 20.8.2019, n. 21541);
− si aggiunge che il combinato disposto degli artt. 194, 197 e 198 L. 197/2022 stabilisce che l'estinzione del processo tributario venga dichiarata quando sia depositata l'attestazione del versamento della prima rata della dilazione, come avvenuto nel caso che ci occupa, con esplicita avvertenza che, in caso di successivo inadempimento del contribuente, l'ente esattore può iscrivere a ruolo le rate insolute in applicazione degli artt. 8, co. 4, D.Lgs.
218/1997 e 15ter, co. 5, D.P.R. 602/1973; ciò dimostra la perdurante efficacia dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (conf. Corte d'appello Torino n. 361/2024);
− applicando gli esposti principi al caso di specie, deve ritenersi che all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate vada riconosciuto un valore probatorio di carattere presuntivo che può essere vinto da eventuale prova contraria che, senza inversione dell'onere della prova, può essere data dalla parte ricorrente che intenda disconoscere tale accertamento;
− nel caso di specie, la parte ricorrente non ha sollevato rilievi attinenti al merito dell'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate né ha avanzato contestazioni specifiche con riguardo alla pretesa contributiva;
- la sufficienza, in tal caso, del richiamo dell'ente previdenziale all'atto di accertamento quando non resistito dal contribuente è stata oggetto di conferma anche da parte della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 950/2021 cit.);
- prive di pregio appaiono le doglianze sollevate dal difensore della parte ricorrente all'udienza odierna circa il rischio di duplicazione delle sanzioni, oggetto della definizione agevolata e oggetto dell'avviso di addebito opposto, posto che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, e consequenzialmente la definizione agevolata, nulla ha previsto in merito alle sanzioni applicabili dall ai sensi dell'art. 116, co. 8, L. 388/2000, CP_1 applicate, invece, solo con l'avviso di addebito opposto;
- altresì infondata, oltre che tardiva, è l'eccezione di inapplicabilità della L. 388/2000 in quanto entrata in vigore successivamente al fatto contestato dall'Agenzia delle Entrate, dal momento che nella specie l'omissione contributiva della ricorrente, conseguente all'infedele dichiarazione dei redditi accertata dall'Agenzia delle Entrate, è avvenuta con riguardo all'anno di imposta 2016;
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- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00 oltre accessori di legge.
Alessandria, 3.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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