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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 17631/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carlo Giordano, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci n. 21;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._1
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2 P.IVA_2
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 23 febbraio 2024
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025, la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_3 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato Controparte_1 opposizione avverso la comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo n. 20220002067860716783040 del 18 marzo 2022, per l'importo di € 256,05, emessa a suo carico dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 dovuta alla Parte_2
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e ha annullato la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo in oggetto per l'omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è stato emesso l'atto impugnato, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. Inoltre, ha precisato che in assenza di opposizione al preavviso di fermo amministrativo, com'è accaduto nel caso di specie, il credito vantato dall'Ente impositore sarebbe divenuto definitivo e inoppugnabile e, per le medesime ragioni, ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per il rigetto della domanda di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
e la sebbene regolarmente citati, non si sono Controparte_1 Parte_2 costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti nei limiti massimi consentiti dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1 che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Parte_2
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
- 2 -
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo n. 20220002067860716783040 del 18 marzo 2022, per l'importo di € 256,05, emessa a suo carico dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 e dovuta alla L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento Parte_2 del provvedimento in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice
- 3 -
ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifico che la comunicazione di fermo amministrativo non ha natura esecutiva. Difatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno affermato, circa la controversa natura del preavviso di fermo e del fermo amministrativo, che non si tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva. Il fermo “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015).
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
- 4 -
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e della iscritta al n.
[...] Controparte_1 Parte_2
17631/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Parte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 17631/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carlo Giordano, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci n. 21;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._1
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2 P.IVA_2
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 23 febbraio 2024
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025, la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_3 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato Controparte_1 opposizione avverso la comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo n. 20220002067860716783040 del 18 marzo 2022, per l'importo di € 256,05, emessa a suo carico dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 dovuta alla Parte_2
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e ha annullato la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo in oggetto per l'omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è stato emesso l'atto impugnato, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. Inoltre, ha precisato che in assenza di opposizione al preavviso di fermo amministrativo, com'è accaduto nel caso di specie, il credito vantato dall'Ente impositore sarebbe divenuto definitivo e inoppugnabile e, per le medesime ragioni, ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per il rigetto della domanda di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
e la sebbene regolarmente citati, non si sono Controparte_1 Parte_2 costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti nei limiti massimi consentiti dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1 che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Parte_2
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
- 2 -
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo n. 20220002067860716783040 del 18 marzo 2022, per l'importo di € 256,05, emessa a suo carico dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 e dovuta alla L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento Parte_2 del provvedimento in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice
- 3 -
ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifico che la comunicazione di fermo amministrativo non ha natura esecutiva. Difatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno affermato, circa la controversa natura del preavviso di fermo e del fermo amministrativo, che non si tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva. Il fermo “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015).
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
- 4 -
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e della iscritta al n.
[...] Controparte_1 Parte_2
17631/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Parte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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