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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 11.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1472/22 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello D'Aponte Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Francesco Sada, Marco A. Rugen e Dario Marra
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 16.6.22 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza 7199/21 del 22.12.21 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva giudicato il ricorso con il quale allegava un complesso rapporto alle dipendenze della resistente, avviato nell'aprile 2015 con una assunzione a chiamata ed inquadramento al quinto livello del ccnl terziario, presso la sede Napoli della datrice, esercente la vendita di abbigliamento;
ad ottobre 2015 avveniva la sua assunzione a tempo indeterminato, con assegnazione alla sede di Vibo Valentia;
qui rivendicava l'aver seguito un orario in fatto superiore al pattuito con pause di durata inferiore, assegnazione dei compiti, oltre che di commessa alla vendita, anche di controllo cassa (chiamato
COR : “cash office responsible”), della chiusura della gestione quotidiana, degli allestimenti di negozio, con la rivendicazione anche della sussumibilità di tali compiti al livello superiore, ovvero il terzo. Seguiva nell'ottobre 2016 l'assegnazione alla sede di Catanzaro, per la quale non vi era nessuna rivendicazione;
nel novembre 2016 avveniva il trasferimento alla sede di Campobasso, con la denuncia della prestazione di lavoro secondo orario di fatto superiore al contrattualizzato;
tra novembre 2018 e novembre 2019 veniva assegnata alla sede di Napoli, per il qual frangente denunciava orario superiore ed avanzava domande retributive conseguenti;
formulava anche una domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale patito per gli atteggiamenti offensivi subiti dalla responsabile del negozio in Vibo Valentia e, poi, per il danno derivante dallo stress lavorativo connesso alla quantità di lavoro ulteriore richiesto e per aver subito mortificante atteggiamento da altro superiore gerarchico in un episodio collocato nel periodo lavorativo in Napoli.
Il Tribunale premette che la rivendicazione di mansioni superiori va circoscritta al periodo in Vibo
Valentia, poiché documentalmente risultava l'inquadramento ufficiale nel livello superiore invocato, il terzo, dal novembre 2016, ovvero successivamente al trasferimento alla sede di Catanzaro. Per la esperienza lavorativa in Vibo Valentia non trova nella prova orale elementi a sostenere la pretesa di differenze per maggiore orario e mansioni superiori, evoca la teste collega della ricorrente e TE
ritiene che non sia sufficiente. Per il periodo lavorativo in Catanzaro rileva la mancanza di allegazioni, per quello in Campobasso la mancanza di testi indicati al riguardo. Per il periodo lavorativo finale , in Napoli, il Tribunale emette un giudizio di analogo difetto di prova su di un maggiore orario poiché la testimonianza viene giudicata insufficiente a fronte di dichiarazioni del tutto negative / Tes_2 contrarie dei testi e attendibili. Per altri istituti “indiretti” la rivendicazione Tes_3 Tes_4
dipendeva da quella, non provata, di maggiore orario;
per il tfr la prova documentale del pagamento risultava fornita dalla resistente. Per la rivendicazione inerente le festività non godute non emergeva nessuna specifica allegazione. Quanto all'aspetto risarcitorio: per il periodo di lavoro in Vibo Valentia il Tribunale ritiene insufficiente anche sul punto la teste e sottolinea come non emerge un TE pregiudizio “effettivo” stante la promozione successiva al livello superiore già invocato;
quanto al periodo in Napoli richiama le testimonianze e che portano il Tribunale a Tes_4 Tes_2 riconsiderare e delimitare l'episodio mortificante per come allegato dalla ricorrente. Per la domanda da “stress” lavorativo il rigetto viene basato sull'assenza di prova dello svolgimento di un maggior orario, con la emersione di mansioni conformi all'inquadramento ufficiale, ciò in base alle dichiarazioni dei testi e in particolare sulla non eccentricità delle mansioni Tes_3 Tes_4
assegnate alla ricorrente e, anche, in base alla inidoneità delle dichiarazioni del teste a Tes_2
sconfessare i primi due.
Parte appellante lamenta una errata valutazione delle proprie allegazioni e del risultato della prova orale, conclude per l'accoglimento delle sue pretese originarie.
L'impresa appellata in epigrafe si è costituita anche nel presente grado per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. L'esito di giudizio cui è pervenuto il primo Giudice risulta del tutto condivisibile. Ne deve seguire, per le motivazioni -anche integrative- di cui di seguito, il rigetto della impugnazione riassunta in narrativa.
E' del tutto condivisibile che dalle dichiarazioni della teste si siano tratte conclusioni negative TE
per la ricorrente, stante la emersione della prevalenza della mansione ufficiale, la poca rilevanza di quella di allestimento, la non dimostrata continuatività di quella inerente la cassa, così il primo
Giudice: “…….la teste fa riferimento allo svolgimento in via ordinaria da parte della ricorrente della mansioni di commessa addetta alla vendita, pur indicandola come commessa di maggiore esperienza…… Riguardo alle mansioni di addetta all'allestimento della merce va, del resto, evidenziato che le modalità di svolgimento riferite dalla teste inducono a ritenere che si sia trattato di compiti meramente esecutivi delle disposizioni impartite dalle manager addette all'allestimento……… Quanto ai compiti di controllo e chiusura delle casse va, poi, rilevato che la teste non riferisce in maniera specifica circa l'esercizio continuativo di essi e circa l'assunzione della responsabilità connessa e va considerato che non risulta lo svolgimento di alcun altro compito riferibile al livello III e in particolare alla figura del COR……”.
Altrettanto concludente l'esito di giudizio negativo circa la rivendicazione di un maggior orario svolto, riguardo al quale è stata giustamente stigmatizzata la affermazione della stessa, unica, teste come del tutto generica e inidonea a sostenere quantitativamente la rivendicazione e da cui emerge anche un profilo di autonomia/scelta nella regolazione dell'orario : “…la ricorrente spesso saltava le pause per completare un lavoro, ad esempio allestimento di una parete …...”. Così come non validamente contrastata dall'odierna appellante la valutazione della testimonianza generica Tes_2 sull' orario in più nella sede di Napoli, in parte de relato e non chiaramente affermativa del mancato godimento di pausa su cui interverrebbe gestione dei dipendenti: ” … Da notizie apprese in negozio dal personale addetto alla vendita, ho saputo che la ricorrente si tratteneva oltre l'orario di lavoro, come anche altri manager…”, per poi aggiungere che “Erano previste e lo sono ancora, delle pause una per la colazione, di mezz'ora, e un'altra, per il pranzo, di un'ora (…) l'ho incontrata a volte nella pausa pranzo, nella cucina aziendale (…) E' vero che alla ricorrente veniva richiesto di coprire le pause pranzo degli altri manager, si organizzavano in modo da alternare la pausa pranzo ………”.
Quanto alla rivendicazione dell'aver subito danno non patrimoniale da risarcire per effetto di condotte gerarchiche nocive in Vibo Valentia, il primo Giudice motivatamente ritiene trattarsi di episodi isolati e non particolarmente pregnanti, uno addirittura riferito non come di diretta percezione dalla teste
. Il primo riferito al comportamento della responsabile dell'allestimento merci, signora TE
, che “buttò a terra tutti i reggiseni appesi dalla ricorrente ad una parte e gliela fece CP_2 sistemare daccapo”; il secondo al ricordo per cui “…verso la fine dell'estate del 2016, la ricorrente fu convocata a mezzo degli altoparlanti nell'ufficio della direttrice, dove restò per almeno un paio di ore. Ricordo che la incrociai nel corridoio e quasi ci scontrammo perché lei era uscita di botto dall'ufficio. Notai che era sconvolta, con il viso rosso per il pianto…..“. Ne risulta in sentenza seguita la altrettanto condivisa e pregnante considerazione per cui :” … le allegazioni di cui al ricorso non fanno alcun riferimento specifico al danno patito e che, in senso contrario al peggioramento della condizione lavorativa, risulta che la ricorrente ha conseguito, dopo pochi mesi dai predetti episodi una promozione con attribuzione del livello III e le funzioni di COR, che inducono a presumere escluso alcun danno a suo carico. …”.
Ancora, la dimostrazione dell'essersi verificato un ulteriore episodio in suo danno di natura molesta e mortificante in Napoli è concludentemente escluso dal Tribunale : “…Il teste ha Tes_4 descritto compiutamente l'episodio, precisando di essersi recato presso la cabina insieme alla ricorrente, su segnalazione della dipendente , e di aver trovato un capo sporco che era Parte_2
stato alzato dalla ricorrente, su indicazione del teste, e messo in una busta, dopo aver staccato il cartellino del prezzo e l'antitaccheggio, con le mani protette da guanti e che poi entrambi ((la sottolineatura è di questa Corte ad evidenziare che il teste riferisce di una compartecipazione all'atto che la ricorrente allegava come impostole in via esclusiva, ovvero quando asseriva di esser stata richiesta della pulizia di un camerino di prova) provvidero a ripulire la cabina con l'attrezzatura delle pulizie, precisando che la cabina non recava tracce evidenti di feci ma si ritenne necessario pulire per questioni igieniche, escludendo in ogni caso la presenza di clienti, quali spettatori dell'intervento. Il teste ha riferito, più in generale, che nel periodo orario in cui non sono Tes_2
presenti gli addetti alle pulizie sono i manager che devono gestire e anche provvedere materialmente in caso analoghi e che anche a lui era capitato di dover ripulire una cabina sporca. Da quanto si evince dalle predette dichiarazioni testimoniali non emerge alcuna prova del contenuto denigratorio
o offensivo della condotta del direttore del negozio nei confronti della lavoratrice, né alcuna intenzione di umiliarla da parte di costui o di altri dipendenti della società datrice di lavoro. Si è trattato, invero, di un evento contemplato dalla tipologia dell'attività svolta presso il punto vendita, per il contatto con il pubblico, e per il quale risultano adottate indicazioni e comportamenti pienamente conformi alle prassi invalse in azienda, secondo quanto riferito anche dal teste
.”. Tes_5
Ancora del tutto ancorato a/ concludente con l'esito della prova orale il rigetto della domanda di danni da stress lavorativo, “sconfessata” da dichiarazioni nel senso della distribuzione a tutto il personale dei compiti invece allegati dalla ricorrente come imposti a lei: “..Il teste ha, inoltre, riferito Tes_2
circa lo svolgimento di ulteriori mansioni, quale quella di applicazione delle placche antitaccheggio e ingrucciamento dei capi e di supporto al personale addetto alle vendite, precisando che tali compiti erano svolti da tutto il personale, anche con ruoli manageriali diversi, senza tuttavia specificare la cadenza di tale impegno e le concrete modalità con cui si manifestava l'esigenza di tale svolgimento.
I tre testi citati hanno inoltre fatto riferimento all'episodio della richiesta di inventario delle chiavi del negozio e precisato che tale compito rientrava in quelli del COR, ma che- così i testi Tes_4
e di – la predetta attività non fu portata a compimento dalla ricorrente. ….”. Tes_3
A tali condivisibili conclusioni restano da unire le seguenti considerazioni.
In particolare quanto alla teste va aggiunta la emersione di un profilo di imprecisione quando TE esordisce con “abbiamo lavorato per circa due anni, dal novembre 2015 sino alla fine del 2017”, mentre è pacifico che la ricorrente abbia lavorato a Vibo Valentia solo tra ottobre 2015 ed ottobre
2016; si giustifica il rilievo dell'appellata sull'aver ricordato la teste un apprezzamento datoriale
(“….come commessa più esperta…”) della ricorrente scarsamente compatibile sia con il contesto avverso allegato sia con la successiva “promozione” sottolineata dal Tribunale;
la teste è poi contraddittoria perché dopo avere espresso una valutazione (“…era un poco una manager di fatto…”) riferisce il dato, già evidenziato dal Tribunale, che la agiva su direttiva della direzione del Pt_1
negozio quanto alla mansione di allestimento della merce valorizzata in ricorso quale presupposto delle mansioni superiori rivendicate;
sul versante del risarcimento la affermazione “rimproveravano la ricorrente con toni duri” è da un lato una valutazione peraltro contraddittoria con il ricordo fatto dalla stessa teste di una buona considerazione datoriale della ricorrente, d'altro lato è del tutto generica in fatto ed in tempo;
quanto ad inclinazione valutativa la teste, ancora, afferma senza meglio chiarire che -con riferimento all'episodio in cui ricorda la ricorrente uscire dalla stanza della direttrice- “…..di solito queste convocazioni servivano ad umiliare il dipendente, non tanto a rimproverare per non aver lavorato bene…”. Quanto al teste è da aggiungere a quanto Tes_2
ricavato dal Tribunale (circa il dato del coinvolgimento di tutti i dipendenti, non solo della ricorrente, nell'applicazione delle tacche antiplaccheggio e “ingrucciamento” dei capi) come lo stesso ricordi di aver adempiuto egli stesso alla pulizia di una cabina di prova in orario in cui ciò poteva essere richiesto ai “manager” ovvero in fascia oraria di assenza di addetti alle pulizie (questi ultimi presenti solo ad inizio e fine giornata di apertura dei locali), così confermandosi la concludenza del rilievo dell'appellata circa la valenza di tali dichiarazioni nel senso di escludere intenti datoriali retrostanti di scopo punitivo. Circa la teste : va confermato il giudizio di precisione e assenza di Tes_3
elementi indicativi di incoerenza o inattendibilità della teste, particolarmente quanto ad orario di lavoro e descrizione precisa delle mansioni osservate. La stessa teste, poi, riferisce puntualmente di non aver dato seguito alla richiesta fatta alla ricorrente dell'inventario delle chiavi del negozio di
Te Napoli. Come già rilevato dal Tribunale il teste è in termini analoghi alla teste su Tes_4 Tes_3 orari e mansioni;
addirittura, come già riportato sopra il brano pertinente, il teste partecipa all'episodio di pulizia nel negozio di Napoli e conferma quanto detto dal teste sulla Tes_2
ricorrenza della possibilità di dover provvedere alla pulizia urgente di camerini, in assenza di addetti specifici. Va pure sottolineato, in assenza di elementi di eccentricità, come il ruolo di store manager di testi quali e fonda la pregnanza descrittiva delle loro dichiarazioni circa la Tes_4 Tes_3
situazione lavorativa concreta all'epoca dei fatti.
A fronte della attività valutativa del primo Giudice, sopra richiamata, le difese della appellante risultano scontare una impostazione che poco si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.
La censura circa una errata valutazione delle proprie allegazioni e del risultato della prova orale, in particolare riferimento all'aspetto delle mansioni superiori asseritamente svolte presso la sede aziendale di Vibo Valentia semplicemente-apoditticamente si risolve nella affermazione secondo cui la testimonianza avrebbe fondato la relativa rivendicazione, ignorando le puntuali TE
considerazioni del primo Giudice sopra riportate circa la preponderanza del ruolo di commessa, e circa la eterodirezione nell'allestimento della merce e l'emergente profilo di autonomia nella gestione delle pause;
ciò anche per gli analoghi aspetti della vicenda riferiti al periodo di assegnazione alla sede di Napoli;
al riguardo l'appellante afferma che le dichiarazioni del costituiscano, con Tes_2 quelle della , “fatti concatenati e precisi” senza operare alcun confronto con il rilievo di TE
episodicità o quantomeno di difficoltà, se non impossibilità, di quantificazione degli episodi di pause
“lavorate” effettuato dal Tribunale all'esito della escussione di tali testi.
Quanto al profilo risarcitorio vi è una mera integrale riproposizione delle allegazioni in fatto del ricorso introduttivo del primo grado seguita da una apodittica affermazione della prova di ciò in giudizio, affermazione del tutto slegata dal contesto istruttorio ed espressiva di un rifiuto di confronto con le motivazioni della sentenza impugnata: dei fatti di Vibo Valentia solo due, delle tante, circostanze infatti risultano oggetto di testimonianza e poi di specifica valutazione da parte del primo
Giudice; va, dunque, sul punto richiamata la motivata sottolineatura fatta dalla parte appellante per cui la stessa teste indicata da ricorrente per il periodo Vibo Valentia ricorda anche una TE
consistente considerazione professionale della responsabile verso la . Circa, poi, i fatti CP_2 Pt_1
in Napoli vi è una vuota denuncia della mancata tutela giudiziale di una donna lavoratrice in assenza di critica e/o confronto con l'esame fatto dal Tribunale di testimonianze che negano gli aspetti negativi di quell'episodio (teste ) o lo inquadrano nell'ambito di una sorta di prassi ricadente Tes_4 anche sui manager di negozio (teste ; tutto ciò con espressioni davvero incontinenti (“C'E' Tes_2
SEMPRE CHI SCEGLIE LA PARTE DATORIALE DANNEGGIANDO IL POVERO LAVORATORE
TO . L'analisi dei fatti e delle prove addotte risultano completamente trasformate dal Giudice ,il quale, invece di esaminare in un unico contesto i fatti, li ha divisi e distinti per dare meno vigore alle problematiche indicate dalla lavoratrice e giungendo ad una sentenza penalizzante per la lavoratrice, creatrice di un nuovo grave nocumento nella stessa ”) e senza operare alcuna concreta accusa di inattendibilità, quantomeno, a tali testi.
Il confronto è, poi, del tutto mancato quanto al giudizio di genericità della quantificazione della domanda risarcitoria formulato dal Tribunale;
nessuna specifica censura è formulata per i capi di sentenza con cui le pretese inerenti le restanti voci retributive sono state rigettate.
Vi è da convenire con le difese di parte appellata anche riguardo una apoditticità della quantificazione della domanda risarcitoria e per la sottolineatura della assenza di aggancio al materiale probatorio- testimoniale delle critiche dell'appellante anche su tale versante. La prospettazione risarcitoria originaria già risultava assai esplorativa (“…mobbing/bossing/straining ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale..”). Gli episodi allegati per il periodo di lavoro di Vibo Valentia sono certamente inutili: uno (gettare a terra capi in vendita) è al massimo uno screzio, una reazione scomposta del superiore gerarchico di consistenza, di certo non giustificabile, ma neanche tale da poterla addossare in chiave risarcitoria al datore di lavoro;
altra è del tutto evanescente ed emersa solo in via indiretta (la teste vede piangere la ricorrente dopo che questa esce dalla stanza del TE responsabile di negozio ); l'episodio di Napoli analogamente qualificato come fonte di danno non patrimoniale è, come visto, negato dal teste e perde peso comunque in base alle richiamate Tes_4
dichiarazioni del teste Tes_2
Per tutte le suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso dell'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con la liquidazione definitiva di cui in dispositivo, preceduta da una compensazione delle spese di lite tra le parti per un terzo di esse in ragione delle integrazioni di motivazione apportate da questa Corte a quelle rese dal primo
Giudice.
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per un terzo tra le parti, in euro 3200,00 complessivi oltre accessori di legge in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli il 11.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 11.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1472/22 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello D'Aponte Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Francesco Sada, Marco A. Rugen e Dario Marra
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 16.6.22 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza 7199/21 del 22.12.21 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva giudicato il ricorso con il quale allegava un complesso rapporto alle dipendenze della resistente, avviato nell'aprile 2015 con una assunzione a chiamata ed inquadramento al quinto livello del ccnl terziario, presso la sede Napoli della datrice, esercente la vendita di abbigliamento;
ad ottobre 2015 avveniva la sua assunzione a tempo indeterminato, con assegnazione alla sede di Vibo Valentia;
qui rivendicava l'aver seguito un orario in fatto superiore al pattuito con pause di durata inferiore, assegnazione dei compiti, oltre che di commessa alla vendita, anche di controllo cassa (chiamato
COR : “cash office responsible”), della chiusura della gestione quotidiana, degli allestimenti di negozio, con la rivendicazione anche della sussumibilità di tali compiti al livello superiore, ovvero il terzo. Seguiva nell'ottobre 2016 l'assegnazione alla sede di Catanzaro, per la quale non vi era nessuna rivendicazione;
nel novembre 2016 avveniva il trasferimento alla sede di Campobasso, con la denuncia della prestazione di lavoro secondo orario di fatto superiore al contrattualizzato;
tra novembre 2018 e novembre 2019 veniva assegnata alla sede di Napoli, per il qual frangente denunciava orario superiore ed avanzava domande retributive conseguenti;
formulava anche una domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale patito per gli atteggiamenti offensivi subiti dalla responsabile del negozio in Vibo Valentia e, poi, per il danno derivante dallo stress lavorativo connesso alla quantità di lavoro ulteriore richiesto e per aver subito mortificante atteggiamento da altro superiore gerarchico in un episodio collocato nel periodo lavorativo in Napoli.
Il Tribunale premette che la rivendicazione di mansioni superiori va circoscritta al periodo in Vibo
Valentia, poiché documentalmente risultava l'inquadramento ufficiale nel livello superiore invocato, il terzo, dal novembre 2016, ovvero successivamente al trasferimento alla sede di Catanzaro. Per la esperienza lavorativa in Vibo Valentia non trova nella prova orale elementi a sostenere la pretesa di differenze per maggiore orario e mansioni superiori, evoca la teste collega della ricorrente e TE
ritiene che non sia sufficiente. Per il periodo lavorativo in Catanzaro rileva la mancanza di allegazioni, per quello in Campobasso la mancanza di testi indicati al riguardo. Per il periodo lavorativo finale , in Napoli, il Tribunale emette un giudizio di analogo difetto di prova su di un maggiore orario poiché la testimonianza viene giudicata insufficiente a fronte di dichiarazioni del tutto negative / Tes_2 contrarie dei testi e attendibili. Per altri istituti “indiretti” la rivendicazione Tes_3 Tes_4
dipendeva da quella, non provata, di maggiore orario;
per il tfr la prova documentale del pagamento risultava fornita dalla resistente. Per la rivendicazione inerente le festività non godute non emergeva nessuna specifica allegazione. Quanto all'aspetto risarcitorio: per il periodo di lavoro in Vibo Valentia il Tribunale ritiene insufficiente anche sul punto la teste e sottolinea come non emerge un TE pregiudizio “effettivo” stante la promozione successiva al livello superiore già invocato;
quanto al periodo in Napoli richiama le testimonianze e che portano il Tribunale a Tes_4 Tes_2 riconsiderare e delimitare l'episodio mortificante per come allegato dalla ricorrente. Per la domanda da “stress” lavorativo il rigetto viene basato sull'assenza di prova dello svolgimento di un maggior orario, con la emersione di mansioni conformi all'inquadramento ufficiale, ciò in base alle dichiarazioni dei testi e in particolare sulla non eccentricità delle mansioni Tes_3 Tes_4
assegnate alla ricorrente e, anche, in base alla inidoneità delle dichiarazioni del teste a Tes_2
sconfessare i primi due.
Parte appellante lamenta una errata valutazione delle proprie allegazioni e del risultato della prova orale, conclude per l'accoglimento delle sue pretese originarie.
L'impresa appellata in epigrafe si è costituita anche nel presente grado per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. L'esito di giudizio cui è pervenuto il primo Giudice risulta del tutto condivisibile. Ne deve seguire, per le motivazioni -anche integrative- di cui di seguito, il rigetto della impugnazione riassunta in narrativa.
E' del tutto condivisibile che dalle dichiarazioni della teste si siano tratte conclusioni negative TE
per la ricorrente, stante la emersione della prevalenza della mansione ufficiale, la poca rilevanza di quella di allestimento, la non dimostrata continuatività di quella inerente la cassa, così il primo
Giudice: “…….la teste fa riferimento allo svolgimento in via ordinaria da parte della ricorrente della mansioni di commessa addetta alla vendita, pur indicandola come commessa di maggiore esperienza…… Riguardo alle mansioni di addetta all'allestimento della merce va, del resto, evidenziato che le modalità di svolgimento riferite dalla teste inducono a ritenere che si sia trattato di compiti meramente esecutivi delle disposizioni impartite dalle manager addette all'allestimento……… Quanto ai compiti di controllo e chiusura delle casse va, poi, rilevato che la teste non riferisce in maniera specifica circa l'esercizio continuativo di essi e circa l'assunzione della responsabilità connessa e va considerato che non risulta lo svolgimento di alcun altro compito riferibile al livello III e in particolare alla figura del COR……”.
Altrettanto concludente l'esito di giudizio negativo circa la rivendicazione di un maggior orario svolto, riguardo al quale è stata giustamente stigmatizzata la affermazione della stessa, unica, teste come del tutto generica e inidonea a sostenere quantitativamente la rivendicazione e da cui emerge anche un profilo di autonomia/scelta nella regolazione dell'orario : “…la ricorrente spesso saltava le pause per completare un lavoro, ad esempio allestimento di una parete …...”. Così come non validamente contrastata dall'odierna appellante la valutazione della testimonianza generica Tes_2 sull' orario in più nella sede di Napoli, in parte de relato e non chiaramente affermativa del mancato godimento di pausa su cui interverrebbe gestione dei dipendenti: ” … Da notizie apprese in negozio dal personale addetto alla vendita, ho saputo che la ricorrente si tratteneva oltre l'orario di lavoro, come anche altri manager…”, per poi aggiungere che “Erano previste e lo sono ancora, delle pause una per la colazione, di mezz'ora, e un'altra, per il pranzo, di un'ora (…) l'ho incontrata a volte nella pausa pranzo, nella cucina aziendale (…) E' vero che alla ricorrente veniva richiesto di coprire le pause pranzo degli altri manager, si organizzavano in modo da alternare la pausa pranzo ………”.
Quanto alla rivendicazione dell'aver subito danno non patrimoniale da risarcire per effetto di condotte gerarchiche nocive in Vibo Valentia, il primo Giudice motivatamente ritiene trattarsi di episodi isolati e non particolarmente pregnanti, uno addirittura riferito non come di diretta percezione dalla teste
. Il primo riferito al comportamento della responsabile dell'allestimento merci, signora TE
, che “buttò a terra tutti i reggiseni appesi dalla ricorrente ad una parte e gliela fece CP_2 sistemare daccapo”; il secondo al ricordo per cui “…verso la fine dell'estate del 2016, la ricorrente fu convocata a mezzo degli altoparlanti nell'ufficio della direttrice, dove restò per almeno un paio di ore. Ricordo che la incrociai nel corridoio e quasi ci scontrammo perché lei era uscita di botto dall'ufficio. Notai che era sconvolta, con il viso rosso per il pianto…..“. Ne risulta in sentenza seguita la altrettanto condivisa e pregnante considerazione per cui :” … le allegazioni di cui al ricorso non fanno alcun riferimento specifico al danno patito e che, in senso contrario al peggioramento della condizione lavorativa, risulta che la ricorrente ha conseguito, dopo pochi mesi dai predetti episodi una promozione con attribuzione del livello III e le funzioni di COR, che inducono a presumere escluso alcun danno a suo carico. …”.
Ancora, la dimostrazione dell'essersi verificato un ulteriore episodio in suo danno di natura molesta e mortificante in Napoli è concludentemente escluso dal Tribunale : “…Il teste ha Tes_4 descritto compiutamente l'episodio, precisando di essersi recato presso la cabina insieme alla ricorrente, su segnalazione della dipendente , e di aver trovato un capo sporco che era Parte_2
stato alzato dalla ricorrente, su indicazione del teste, e messo in una busta, dopo aver staccato il cartellino del prezzo e l'antitaccheggio, con le mani protette da guanti e che poi entrambi ((la sottolineatura è di questa Corte ad evidenziare che il teste riferisce di una compartecipazione all'atto che la ricorrente allegava come impostole in via esclusiva, ovvero quando asseriva di esser stata richiesta della pulizia di un camerino di prova) provvidero a ripulire la cabina con l'attrezzatura delle pulizie, precisando che la cabina non recava tracce evidenti di feci ma si ritenne necessario pulire per questioni igieniche, escludendo in ogni caso la presenza di clienti, quali spettatori dell'intervento. Il teste ha riferito, più in generale, che nel periodo orario in cui non sono Tes_2
presenti gli addetti alle pulizie sono i manager che devono gestire e anche provvedere materialmente in caso analoghi e che anche a lui era capitato di dover ripulire una cabina sporca. Da quanto si evince dalle predette dichiarazioni testimoniali non emerge alcuna prova del contenuto denigratorio
o offensivo della condotta del direttore del negozio nei confronti della lavoratrice, né alcuna intenzione di umiliarla da parte di costui o di altri dipendenti della società datrice di lavoro. Si è trattato, invero, di un evento contemplato dalla tipologia dell'attività svolta presso il punto vendita, per il contatto con il pubblico, e per il quale risultano adottate indicazioni e comportamenti pienamente conformi alle prassi invalse in azienda, secondo quanto riferito anche dal teste
.”. Tes_5
Ancora del tutto ancorato a/ concludente con l'esito della prova orale il rigetto della domanda di danni da stress lavorativo, “sconfessata” da dichiarazioni nel senso della distribuzione a tutto il personale dei compiti invece allegati dalla ricorrente come imposti a lei: “..Il teste ha, inoltre, riferito Tes_2
circa lo svolgimento di ulteriori mansioni, quale quella di applicazione delle placche antitaccheggio e ingrucciamento dei capi e di supporto al personale addetto alle vendite, precisando che tali compiti erano svolti da tutto il personale, anche con ruoli manageriali diversi, senza tuttavia specificare la cadenza di tale impegno e le concrete modalità con cui si manifestava l'esigenza di tale svolgimento.
I tre testi citati hanno inoltre fatto riferimento all'episodio della richiesta di inventario delle chiavi del negozio e precisato che tale compito rientrava in quelli del COR, ma che- così i testi Tes_4
e di – la predetta attività non fu portata a compimento dalla ricorrente. ….”. Tes_3
A tali condivisibili conclusioni restano da unire le seguenti considerazioni.
In particolare quanto alla teste va aggiunta la emersione di un profilo di imprecisione quando TE esordisce con “abbiamo lavorato per circa due anni, dal novembre 2015 sino alla fine del 2017”, mentre è pacifico che la ricorrente abbia lavorato a Vibo Valentia solo tra ottobre 2015 ed ottobre
2016; si giustifica il rilievo dell'appellata sull'aver ricordato la teste un apprezzamento datoriale
(“….come commessa più esperta…”) della ricorrente scarsamente compatibile sia con il contesto avverso allegato sia con la successiva “promozione” sottolineata dal Tribunale;
la teste è poi contraddittoria perché dopo avere espresso una valutazione (“…era un poco una manager di fatto…”) riferisce il dato, già evidenziato dal Tribunale, che la agiva su direttiva della direzione del Pt_1
negozio quanto alla mansione di allestimento della merce valorizzata in ricorso quale presupposto delle mansioni superiori rivendicate;
sul versante del risarcimento la affermazione “rimproveravano la ricorrente con toni duri” è da un lato una valutazione peraltro contraddittoria con il ricordo fatto dalla stessa teste di una buona considerazione datoriale della ricorrente, d'altro lato è del tutto generica in fatto ed in tempo;
quanto ad inclinazione valutativa la teste, ancora, afferma senza meglio chiarire che -con riferimento all'episodio in cui ricorda la ricorrente uscire dalla stanza della direttrice- “…..di solito queste convocazioni servivano ad umiliare il dipendente, non tanto a rimproverare per non aver lavorato bene…”. Quanto al teste è da aggiungere a quanto Tes_2
ricavato dal Tribunale (circa il dato del coinvolgimento di tutti i dipendenti, non solo della ricorrente, nell'applicazione delle tacche antiplaccheggio e “ingrucciamento” dei capi) come lo stesso ricordi di aver adempiuto egli stesso alla pulizia di una cabina di prova in orario in cui ciò poteva essere richiesto ai “manager” ovvero in fascia oraria di assenza di addetti alle pulizie (questi ultimi presenti solo ad inizio e fine giornata di apertura dei locali), così confermandosi la concludenza del rilievo dell'appellata circa la valenza di tali dichiarazioni nel senso di escludere intenti datoriali retrostanti di scopo punitivo. Circa la teste : va confermato il giudizio di precisione e assenza di Tes_3
elementi indicativi di incoerenza o inattendibilità della teste, particolarmente quanto ad orario di lavoro e descrizione precisa delle mansioni osservate. La stessa teste, poi, riferisce puntualmente di non aver dato seguito alla richiesta fatta alla ricorrente dell'inventario delle chiavi del negozio di
Te Napoli. Come già rilevato dal Tribunale il teste è in termini analoghi alla teste su Tes_4 Tes_3 orari e mansioni;
addirittura, come già riportato sopra il brano pertinente, il teste partecipa all'episodio di pulizia nel negozio di Napoli e conferma quanto detto dal teste sulla Tes_2
ricorrenza della possibilità di dover provvedere alla pulizia urgente di camerini, in assenza di addetti specifici. Va pure sottolineato, in assenza di elementi di eccentricità, come il ruolo di store manager di testi quali e fonda la pregnanza descrittiva delle loro dichiarazioni circa la Tes_4 Tes_3
situazione lavorativa concreta all'epoca dei fatti.
A fronte della attività valutativa del primo Giudice, sopra richiamata, le difese della appellante risultano scontare una impostazione che poco si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.
La censura circa una errata valutazione delle proprie allegazioni e del risultato della prova orale, in particolare riferimento all'aspetto delle mansioni superiori asseritamente svolte presso la sede aziendale di Vibo Valentia semplicemente-apoditticamente si risolve nella affermazione secondo cui la testimonianza avrebbe fondato la relativa rivendicazione, ignorando le puntuali TE
considerazioni del primo Giudice sopra riportate circa la preponderanza del ruolo di commessa, e circa la eterodirezione nell'allestimento della merce e l'emergente profilo di autonomia nella gestione delle pause;
ciò anche per gli analoghi aspetti della vicenda riferiti al periodo di assegnazione alla sede di Napoli;
al riguardo l'appellante afferma che le dichiarazioni del costituiscano, con Tes_2 quelle della , “fatti concatenati e precisi” senza operare alcun confronto con il rilievo di TE
episodicità o quantomeno di difficoltà, se non impossibilità, di quantificazione degli episodi di pause
“lavorate” effettuato dal Tribunale all'esito della escussione di tali testi.
Quanto al profilo risarcitorio vi è una mera integrale riproposizione delle allegazioni in fatto del ricorso introduttivo del primo grado seguita da una apodittica affermazione della prova di ciò in giudizio, affermazione del tutto slegata dal contesto istruttorio ed espressiva di un rifiuto di confronto con le motivazioni della sentenza impugnata: dei fatti di Vibo Valentia solo due, delle tante, circostanze infatti risultano oggetto di testimonianza e poi di specifica valutazione da parte del primo
Giudice; va, dunque, sul punto richiamata la motivata sottolineatura fatta dalla parte appellante per cui la stessa teste indicata da ricorrente per il periodo Vibo Valentia ricorda anche una TE
consistente considerazione professionale della responsabile verso la . Circa, poi, i fatti CP_2 Pt_1
in Napoli vi è una vuota denuncia della mancata tutela giudiziale di una donna lavoratrice in assenza di critica e/o confronto con l'esame fatto dal Tribunale di testimonianze che negano gli aspetti negativi di quell'episodio (teste ) o lo inquadrano nell'ambito di una sorta di prassi ricadente Tes_4 anche sui manager di negozio (teste ; tutto ciò con espressioni davvero incontinenti (“C'E' Tes_2
SEMPRE CHI SCEGLIE LA PARTE DATORIALE DANNEGGIANDO IL POVERO LAVORATORE
TO . L'analisi dei fatti e delle prove addotte risultano completamente trasformate dal Giudice ,il quale, invece di esaminare in un unico contesto i fatti, li ha divisi e distinti per dare meno vigore alle problematiche indicate dalla lavoratrice e giungendo ad una sentenza penalizzante per la lavoratrice, creatrice di un nuovo grave nocumento nella stessa ”) e senza operare alcuna concreta accusa di inattendibilità, quantomeno, a tali testi.
Il confronto è, poi, del tutto mancato quanto al giudizio di genericità della quantificazione della domanda risarcitoria formulato dal Tribunale;
nessuna specifica censura è formulata per i capi di sentenza con cui le pretese inerenti le restanti voci retributive sono state rigettate.
Vi è da convenire con le difese di parte appellata anche riguardo una apoditticità della quantificazione della domanda risarcitoria e per la sottolineatura della assenza di aggancio al materiale probatorio- testimoniale delle critiche dell'appellante anche su tale versante. La prospettazione risarcitoria originaria già risultava assai esplorativa (“…mobbing/bossing/straining ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale..”). Gli episodi allegati per il periodo di lavoro di Vibo Valentia sono certamente inutili: uno (gettare a terra capi in vendita) è al massimo uno screzio, una reazione scomposta del superiore gerarchico di consistenza, di certo non giustificabile, ma neanche tale da poterla addossare in chiave risarcitoria al datore di lavoro;
altra è del tutto evanescente ed emersa solo in via indiretta (la teste vede piangere la ricorrente dopo che questa esce dalla stanza del TE responsabile di negozio ); l'episodio di Napoli analogamente qualificato come fonte di danno non patrimoniale è, come visto, negato dal teste e perde peso comunque in base alle richiamate Tes_4
dichiarazioni del teste Tes_2
Per tutte le suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso dell'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con la liquidazione definitiva di cui in dispositivo, preceduta da una compensazione delle spese di lite tra le parti per un terzo di esse in ragione delle integrazioni di motivazione apportate da questa Corte a quelle rese dal primo
Giudice.
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per un terzo tra le parti, in euro 3200,00 complessivi oltre accessori di legge in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli il 11.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone