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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 7135/2025 R.G. promosso da
) (avv. ZANI MASSIMO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. ZANI MASSIMO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2) Il sig. continuerà a vivere presso la casa familiare, sita in Via Corsica n. Parte_2
313 di Brescia (scala B, int. 2), unitamente ai tre figli (tutti ancora non economicamente autosufficienti), che ivi manterranno la residenza anagrafica, di talché a favore del padre sarà emesso il relativo provvedimento di assegnazione;
3) La figlia (unica figlia, ad oggi, ancora minorenne) viene affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria tra essi, e con mantenimento della sua residenza anagrafica presso la casa familiare (come individuata ed assegnata nel superiore punto 2); i ricorrenti, con riferimento alla frequentazione della figlia minore, concordano che la medesima sia pressoché paritaria, come anche già indicato nel piano genitoriale (sub doc. 8 ricorso);
1 4) La sig.ra , si impegna a reperire una propria nuova soluzione abitativa (che Parte_1 verrà dalla medesima acquistata con accensione di mutuo fondiario), impegnandosi ad ivi trasferirsi (lasciando così la casa familiare), entro il termine massimo di tre mesi dal provvedimento di omologa della separazione consensuale. Si precisa che entro il medesimo termine (tre mesi dal provvedimento di omologa) i coniugi provvederanno anche alla estinzione/chiusura del conto corrente cointestato (con divisione al 50% della giacenza in esso presente) a beneficio di conti correnti intestati a loro singolarmente;
5) La sig.ra si impegna, fin da ora, a trasferire al sig. la Parte_1 Parte_2 quota del 50% della casa familiare (che diverrà pertanto di esclusiva proprietà del marito) entro i dodici mesi successivi al reperimento da parte sua della soluzione abitativa di cui al superiore punto 4, ed al corrispettivo e con le modalità che verranno dalle parti medesime concordate;
6) Le parti, in ragione delle diverse loro situazioni reddituali, convengono che il mantenimento Per dei figli ed AN (maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti) venga assolto integralmente al 100% da parte del padre, sia con riferimento alle spese ordinarie che straordinarie tutte (e come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia), mentre Per_ con riferimento alla figlia minore i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della medesima durante i periodi di rispettiva permanenza con essa (e ferma, per la sola precitata figlia minore, la suddivisione tra loro al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia);
7) Il sig. , in ragione delle differenti condizioni reddituali/economiche, ed in Parte_2 ragione dei benefici che trarrà dal provvedimento di assegnazione a suo favore della casa familiare, si impegna a versare a favore della moglie , a titolo di concorso Parte_1 nel suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00= (duecento/00) per 12 mesi/anno da versare alla medesima entro il giorno 5 del mese di competenza, e tale contributo al mantenimento decorrerà dal mese in cui la medesima lascerà la casa familiare a favore del nuovo alloggio (in via di reperimento, come indicato nel superiore punto 4) e sarà soggetto ad aggiornamento Istat annuale;
8) I coniugi concordano che le spese legali per la presente procedura di separazione personale siano integralmente compensate tra loro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/07/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 144 Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 7135/2025 R.G. promosso da
) (avv. ZANI MASSIMO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. ZANI MASSIMO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2) Il sig. continuerà a vivere presso la casa familiare, sita in Via Corsica n. Parte_2
313 di Brescia (scala B, int. 2), unitamente ai tre figli (tutti ancora non economicamente autosufficienti), che ivi manterranno la residenza anagrafica, di talché a favore del padre sarà emesso il relativo provvedimento di assegnazione;
3) La figlia (unica figlia, ad oggi, ancora minorenne) viene affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria tra essi, e con mantenimento della sua residenza anagrafica presso la casa familiare (come individuata ed assegnata nel superiore punto 2); i ricorrenti, con riferimento alla frequentazione della figlia minore, concordano che la medesima sia pressoché paritaria, come anche già indicato nel piano genitoriale (sub doc. 8 ricorso);
1 4) La sig.ra , si impegna a reperire una propria nuova soluzione abitativa (che Parte_1 verrà dalla medesima acquistata con accensione di mutuo fondiario), impegnandosi ad ivi trasferirsi (lasciando così la casa familiare), entro il termine massimo di tre mesi dal provvedimento di omologa della separazione consensuale. Si precisa che entro il medesimo termine (tre mesi dal provvedimento di omologa) i coniugi provvederanno anche alla estinzione/chiusura del conto corrente cointestato (con divisione al 50% della giacenza in esso presente) a beneficio di conti correnti intestati a loro singolarmente;
5) La sig.ra si impegna, fin da ora, a trasferire al sig. la Parte_1 Parte_2 quota del 50% della casa familiare (che diverrà pertanto di esclusiva proprietà del marito) entro i dodici mesi successivi al reperimento da parte sua della soluzione abitativa di cui al superiore punto 4, ed al corrispettivo e con le modalità che verranno dalle parti medesime concordate;
6) Le parti, in ragione delle diverse loro situazioni reddituali, convengono che il mantenimento Per dei figli ed AN (maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti) venga assolto integralmente al 100% da parte del padre, sia con riferimento alle spese ordinarie che straordinarie tutte (e come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia), mentre Per_ con riferimento alla figlia minore i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della medesima durante i periodi di rispettiva permanenza con essa (e ferma, per la sola precitata figlia minore, la suddivisione tra loro al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia);
7) Il sig. , in ragione delle differenti condizioni reddituali/economiche, ed in Parte_2 ragione dei benefici che trarrà dal provvedimento di assegnazione a suo favore della casa familiare, si impegna a versare a favore della moglie , a titolo di concorso Parte_1 nel suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00= (duecento/00) per 12 mesi/anno da versare alla medesima entro il giorno 5 del mese di competenza, e tale contributo al mantenimento decorrerà dal mese in cui la medesima lascerà la casa familiare a favore del nuovo alloggio (in via di reperimento, come indicato nel superiore punto 4) e sarà soggetto ad aggiornamento Istat annuale;
8) I coniugi concordano che le spese legali per la presente procedura di separazione personale siano integralmente compensate tra loro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/07/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 144 Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN TI
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