Trib. Napoli Nord, sentenza 28/12/2025, n. 4562
TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità della domanda per genericità

    La domanda relativa all'importo di € 76.966,97 riconducibile alla girata di effetti cambiari è stata ritenuta inammissibile per assoluta genericità, non avendo l'attrice specificato i debitori ceduti, né le cambiali cedute (data, importi, scadenze) né allegato alcunché.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda per mancata prova

    L'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, non offrendo alcuna prova in ordine all'assenza di una causa giustificativa dei pagamenti eseguiti in favore dei convenuti. Al contrario, i convenuti hanno provato documentalmente la legittimità della cessione del credito.

  • Rigettato
    Irrilevanza del progetto di bilancio

    Quanto all'asserito rinvenimento nel bilancio della società di un credito di euro 178.466,97, si osserva che trattasi di un progetto di bilancio, non approvato e depositato, e quindi non idoneo ad offrire alcun tipo di prova.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 28/12/2025, n. 4562
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 4562
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

    Testo completo