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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/12/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M. dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6712/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 P.IVA_1
alla via Giambattista Pergolesi n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano Maria Russo (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._1
di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Napoli alla via
[...] C.F._2
Antonio Gramsci n. 21, presso lo studio degli avv.ti Emilio Boccia (c.f.
) e Gaetano del Giudice (c.f. ) dai quali è C.F._3 C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: restituzione somme
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società conveniva in giudizio i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
, deducendo: che con provvedimento del 18 maggio 2017 il GIP Parte_2
presso il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., ai fini della confisca ex art. 416 bis, comma 7, c.p., tra le altre, dei beni e delle quote sociali della 1 società che nell'ambito dell'attività di verifica, documentale e Parte_1
contabile, posta in essere dalla Amministrazione Giudiziaria, emergeva che la
[...]
era creditrice dei sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
per la somma di € 178.466,97, iscritta in bilancio alla voce “crediti ”; che, in CP_3
particolare, la con atto a rogito del notaio del Parte_1 Persona_1
10.10.2016, trasferiva ai sigg.ri e che Controparte_1 Controparte_2
acquistavano in parti uguali tra loro, il credito, del valore originario nominale di €
145.000,00, ridotto a € 101.500,00, del quale essa era titolare nei Parte_1
confronti del sig. ; che nel predetto atto si leggeva che la cessione Persona_2
veniva eseguita in parziale adempimento del debito della nei Parte_1
confronti dei sigg.ri , in virtù di presunte prestazioni professionali che sarebbero CP_1
state eseguite da questi ultimi;
che, tuttavia, agli atti della non vi Parte_1
era traccia dei contratti professionali stipulati tra le parti ovvero, in ogni caso, di documentazione in grado di dimostrare il conferimento effettivo di un incarico professionale, da parte della ai sigg.ri , delle fatture Parte_1 CP_1
emesse dai sigg.ri , riconducibili ai compensi, per prestazioni professionali CP_1
asseritamente svolte, né di documentazione, contabile ed amministrativa, dimostrativa della debenza di qualsivoglia somma nei riguardi di essi sigg.ri ; che inoltre, dai CP_1
riscontri contabili eseguiti, emergeva la sussistenza di un ulteriore credito della
[...]
nei confronti dei sigg.ri e , pari ad € Parte_1 CP_1 Controparte_2
76.966,97, riconducibile alla girata di effetti cambiari ricevuti dalla Parte_1
a fronte delle vendite effettuate.
[...]
Alla luce di quanto sopra, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti in solido tra loro alla restituzione della somma complessiva di € 178.466,97, oltre interessi a titolo di indebito oggettivo, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano i convenuti, i quali deducevano anzitutto l'inammissibilità della domanda quanto all'importo di euro 76.966,97 riconducibile alla girata di effetti cambiari per la sua assoluta genericità, posto che non indica né l'oggetto dei pagamenti, né i debitori ceduti,
né le cambiali cedute (data, importi, scadenze) e senza allegare una benché minima
2 documentazione, ed in ogni caso l'infondatezza dell'intera domanda attorea in quanto priva di qualsivoglia prova. Effettuata una diversa ricostruzione storia della vicenda chiedevano il rigetto della domanda.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che seguono.
La domanda formulata dall'attore va qualificata in termini di azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta,
derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi.
Quando è effettuato un pagamento non dovuto il debitore – secondo un principio che è
logico, prima ancora di essere giuridico - ha il diritto di ripetere la prestazione effettuata
(cioè di chiederne la restituzione), tramite un'azione che si chiama azione di ripetizione dell'indebito (detta anche condictio indebiti).In sostanza, nel caso in cui nessun debito esisteva tra le parti, ma un soggetto (il cosiddetto solvens) effettua una prestazione senza esservi tenuto, da questo momento nasce un'obbligazione in capo a chi ha ricevuto la prestazione (il cosiddetto accipiens), e precisamente l'obbligazione di restituire.
Il pagamento non dovuto, quindi, è una fonte di obbligazioni, e rientra tra gli "altri atti o
fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico" (art. 1173 c.c.).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a dire sia l'avvenuto pagamento, sia la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni” (v.
Cass. civile, 14.05.2012, n. 7501; Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010; Cassazione civile,
III sezione, 11 febbraio 1999, n.1170; Cass., 28 luglio 1997, n. 7027 in Nuova Giur. Comm.,
3 1998, I, 702; Cass., 22 aprile 1997, n. 3468 in Mass. Giur. It., 1997,327; Cass., 18 dicembre
1995, n. 12897, in Giur. It., 1996, I, 1, 1064 e sentenze ivi citate;
Pretura Taranto, 13
dicembre 1993, in Arch. Civ., 1994, II, 1182; Tribunale Roma, 1° febbraio 1988, in Foro Pad.,
1988, 453).
Il fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione risiede,
sostanzialmente, nella circostanza secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente.
Ebbene, nel caso di specie, premessa l'inammissibilità della domanda quanto all'importo di euro 76.966,97 riconducibile alla girata di effetti cambiari stante la sua assoluta genericità, non avendo l'attrice in alcun modo specificato i debitori ceduti, né le cambiali cedute (data, importi, scadenze) né allegato alcunché, si osserva in ogni caso che l'attrice non adempiuto al sopra descritto onere probatorio su esso incombente.
Dall'istruttoria svolta non riesce ad offrire alcuna prova in ordine all'assenza di una causa giustificativa dei pagamenti eseguiti dalla in favore dei . Pt_1 CP_1
Al contrario, i convenuti hanno documentalmente provato la narrazione degli eventi descritta in comparsa, la quale evidenzia la legittimità della cessione del credito effettuata dalla ai , che trova fondamento nel credito maturato dalla verso la Pt_1 CP_1 Pt_1
e da quest'ultima verso i . Parte_3 CP_1
Quanto all'asserito rinvenimento nel bilancio della relativo all'esercizio chiuso al Pt_1
31.12.2016 di un credito di euro 178.466,97 alla voce “Crediti V/st Giannella”, si osserva che trattasi non di un bilancio approvato e depositato ma di un progetto di bilancio, non idoneo ad offrire alcun tipo di prova.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6712/2020 RGAC, così provvede:
-rigetta la domanda;
4 -condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1
e , delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_2
14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Emilio Boccia
e Gaetano del Giudice, anticipatari.
Così deciso in Aversa, 28.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M. dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6712/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 P.IVA_1
alla via Giambattista Pergolesi n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano Maria Russo (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._1
di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Napoli alla via
[...] C.F._2
Antonio Gramsci n. 21, presso lo studio degli avv.ti Emilio Boccia (c.f.
) e Gaetano del Giudice (c.f. ) dai quali è C.F._3 C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: restituzione somme
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società conveniva in giudizio i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
, deducendo: che con provvedimento del 18 maggio 2017 il GIP Parte_2
presso il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., ai fini della confisca ex art. 416 bis, comma 7, c.p., tra le altre, dei beni e delle quote sociali della 1 società che nell'ambito dell'attività di verifica, documentale e Parte_1
contabile, posta in essere dalla Amministrazione Giudiziaria, emergeva che la
[...]
era creditrice dei sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
per la somma di € 178.466,97, iscritta in bilancio alla voce “crediti ”; che, in CP_3
particolare, la con atto a rogito del notaio del Parte_1 Persona_1
10.10.2016, trasferiva ai sigg.ri e che Controparte_1 Controparte_2
acquistavano in parti uguali tra loro, il credito, del valore originario nominale di €
145.000,00, ridotto a € 101.500,00, del quale essa era titolare nei Parte_1
confronti del sig. ; che nel predetto atto si leggeva che la cessione Persona_2
veniva eseguita in parziale adempimento del debito della nei Parte_1
confronti dei sigg.ri , in virtù di presunte prestazioni professionali che sarebbero CP_1
state eseguite da questi ultimi;
che, tuttavia, agli atti della non vi Parte_1
era traccia dei contratti professionali stipulati tra le parti ovvero, in ogni caso, di documentazione in grado di dimostrare il conferimento effettivo di un incarico professionale, da parte della ai sigg.ri , delle fatture Parte_1 CP_1
emesse dai sigg.ri , riconducibili ai compensi, per prestazioni professionali CP_1
asseritamente svolte, né di documentazione, contabile ed amministrativa, dimostrativa della debenza di qualsivoglia somma nei riguardi di essi sigg.ri ; che inoltre, dai CP_1
riscontri contabili eseguiti, emergeva la sussistenza di un ulteriore credito della
[...]
nei confronti dei sigg.ri e , pari ad € Parte_1 CP_1 Controparte_2
76.966,97, riconducibile alla girata di effetti cambiari ricevuti dalla Parte_1
a fronte delle vendite effettuate.
[...]
Alla luce di quanto sopra, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti in solido tra loro alla restituzione della somma complessiva di € 178.466,97, oltre interessi a titolo di indebito oggettivo, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano i convenuti, i quali deducevano anzitutto l'inammissibilità della domanda quanto all'importo di euro 76.966,97 riconducibile alla girata di effetti cambiari per la sua assoluta genericità, posto che non indica né l'oggetto dei pagamenti, né i debitori ceduti,
né le cambiali cedute (data, importi, scadenze) e senza allegare una benché minima
2 documentazione, ed in ogni caso l'infondatezza dell'intera domanda attorea in quanto priva di qualsivoglia prova. Effettuata una diversa ricostruzione storia della vicenda chiedevano il rigetto della domanda.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che seguono.
La domanda formulata dall'attore va qualificata in termini di azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta,
derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi.
Quando è effettuato un pagamento non dovuto il debitore – secondo un principio che è
logico, prima ancora di essere giuridico - ha il diritto di ripetere la prestazione effettuata
(cioè di chiederne la restituzione), tramite un'azione che si chiama azione di ripetizione dell'indebito (detta anche condictio indebiti).In sostanza, nel caso in cui nessun debito esisteva tra le parti, ma un soggetto (il cosiddetto solvens) effettua una prestazione senza esservi tenuto, da questo momento nasce un'obbligazione in capo a chi ha ricevuto la prestazione (il cosiddetto accipiens), e precisamente l'obbligazione di restituire.
Il pagamento non dovuto, quindi, è una fonte di obbligazioni, e rientra tra gli "altri atti o
fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico" (art. 1173 c.c.).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a dire sia l'avvenuto pagamento, sia la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni” (v.
Cass. civile, 14.05.2012, n. 7501; Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010; Cassazione civile,
III sezione, 11 febbraio 1999, n.1170; Cass., 28 luglio 1997, n. 7027 in Nuova Giur. Comm.,
3 1998, I, 702; Cass., 22 aprile 1997, n. 3468 in Mass. Giur. It., 1997,327; Cass., 18 dicembre
1995, n. 12897, in Giur. It., 1996, I, 1, 1064 e sentenze ivi citate;
Pretura Taranto, 13
dicembre 1993, in Arch. Civ., 1994, II, 1182; Tribunale Roma, 1° febbraio 1988, in Foro Pad.,
1988, 453).
Il fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione risiede,
sostanzialmente, nella circostanza secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente.
Ebbene, nel caso di specie, premessa l'inammissibilità della domanda quanto all'importo di euro 76.966,97 riconducibile alla girata di effetti cambiari stante la sua assoluta genericità, non avendo l'attrice in alcun modo specificato i debitori ceduti, né le cambiali cedute (data, importi, scadenze) né allegato alcunché, si osserva in ogni caso che l'attrice non adempiuto al sopra descritto onere probatorio su esso incombente.
Dall'istruttoria svolta non riesce ad offrire alcuna prova in ordine all'assenza di una causa giustificativa dei pagamenti eseguiti dalla in favore dei . Pt_1 CP_1
Al contrario, i convenuti hanno documentalmente provato la narrazione degli eventi descritta in comparsa, la quale evidenzia la legittimità della cessione del credito effettuata dalla ai , che trova fondamento nel credito maturato dalla verso la Pt_1 CP_1 Pt_1
e da quest'ultima verso i . Parte_3 CP_1
Quanto all'asserito rinvenimento nel bilancio della relativo all'esercizio chiuso al Pt_1
31.12.2016 di un credito di euro 178.466,97 alla voce “Crediti V/st Giannella”, si osserva che trattasi non di un bilancio approvato e depositato ma di un progetto di bilancio, non idoneo ad offrire alcun tipo di prova.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6712/2020 RGAC, così provvede:
-rigetta la domanda;
4 -condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1
e , delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_2
14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Emilio Boccia
e Gaetano del Giudice, anticipatari.
Così deciso in Aversa, 28.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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