Sentenza 4 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN N0 1 3 94 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE MA SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 8251/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 3715 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: NO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso 1'UFFICIO CENTRALE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI E FAM. CADUTI F.S. (Avv.to PAPADIA), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI BERARDINO EDOARDO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI SERVIZI FFSS S.P.A. - PER AZIONI, in persona del legale E TRASPORTI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 2001 in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326 rappresentato e 4023 -1- difeso dall'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 27/99 del Tribunale di BARI, depositata il 26/01/99 R.G.N. 202/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
delega udito 1'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO per } SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21.VII.1992, GI RU conveniva innanzi al Pretore di Bari l'Ente Ferrovie dello Stato, in persona del suo legale rappresentante p.t., esponendo che per effetto di attività logorante (assistente di stazione) svolta presso l'Ente convenuto, aveva contratto una patologia (ipertensione arteriosa) dipendente da causa di servizio, con maturazione del diritto ai conseguenti benefici di legge, e che tale riconoscimento era già stato richiesto, ma Instauratosi inutilmente, in sede amministrativa. l'Ente FF.SS. contestava il il contraddittorio, fondamento della pretesa. Disposta ed espletata C.T.U., l'adito Pretore, con sentenza del 21.XI.1996, dichiarava che il ricorrente era affetto da una menomazione della propria integrità fisica, dipendente da concausa di servizio, assimilabile alla Tabella B di cui al D.P.R. n. 834/1981, e per l'effetto condannava la s.p.a. Ferrovie dello Stato a liquidare le relative somme spettanti a titolo di provvidenze economiche, nonché al pagamento di spese e competenze di lite, distratte. Avverso detta pronuncia proponeva Ferrovie dello Stato, deducendoappello la s.p.a. 3 che acriticamente il Pretore si era adeguato alle conclusioni del C.T.U. senza spendere parola in ordine alle pur fondate controdeduzioni tecniche del sanitario dell'Ente; che la C.T.U. era incompleta e contraddittoria in quanto non aveva ) concausale) tra dimostrato il nesso causale 0 l'infarto e l'attività lavorativa, né il rischio generico aggravato;
che il C.T.U. non aveva approfondito il dato anamnestico della familiarità ipertensiva, la predisposizione costituzionale del RU, elementi da ritenere causa esclusiva della affezione, in quanto causa comune extralavorativa (attesa anche l'attività lavorativa di scarso impegno svolta dal soggetto). Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Resisteva al gravame l'appellato, il quale deducendone l'infondatezza ne chiedeva IIl'inammissibilità a sensi degli artt. 434, I e comma e 437, II comma del codice di rito e, nel merito, il rigetto con vittoria di spese del grado, da distrarre. All'udienza del 10. II.1998, l'appellato eccepiva la nullità dell'appello per irritualità della procura alla lite per difetto della rappresentanza sostanziale e processuale del 4 funzionario che l'aveva rilasciata ex artt. 420, 75 e 182 c.p.c. e per difetto di prova di cui alla indicata procura notarile. Il Tribunale di Bari, -sentenza n.27 del 12.1 26.1.1999, accoglieva con l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato e per l'effetto rigettava la domanda del RU avanzata con ricorso del 21.VII.1992, e compensava per intero le spese del doppio grado. Per la cassazione, con eventuale rinvio, di detta sentenza propone ricorso il RU sulla base di quattro motivi di censura. Resiste la s.p.a. Ferrovie dello Stato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si imputa alla sentenza impugnata violazione di legge (artt. 1703 e 1704 c.c.; artt. 75, 77, 83, 420 e 182 c.p.c., in relazione all'art. 360 punto 3 c.p.c.; difetto di legittimazione processuale;
nullità dell'atto di appello;
mancato deposito della procura notarile e dello statuto della società; omessa ed insufficiente motivazione sul punto in relazione all'art. 360, n.5 c.p.c.). Col secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione 5 all'art. 360, n. 5 c.p.c. Con la terza censura si imputa alla gravata sentenza violazione e falsa applicazione di legge, art. 2697 C.C., in relazione all'art. 360, punto 3 c.p.c.; nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia, nella ponderazione, negativa, dell'accertata connessione eziologica tra malattia e servizio, in riferimento all'art. 360, n.5 c.p.c.. Con la quarta ed ultima censura si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. e dell'art. 41 c.p. in relazione all'art. 360 c.p.c. punto 3; omessa motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.. Nella prima censura si sostiene che la società Ferrovie dello stato si costituì, nella fase d'appello innanzi al Tribunale di Bari, con un atto irregolare, in quanto la procura ad lites fu conferita al difensore dell'avv. Maria Bruna né è, il legaleCaprioli che non era, rappresentante della società FF.SS., ma solo "procuratore speciale" per effetto di una non meglio specificata procura notarile, non versata 6 agli atti. Con la seconda censura si imputano alla gravata sentenza i vizi di cui all'art. 360, n. 5 del codice di rito, in quanto senza motivazione, ○ con i motivazione insufficiente e contraddittoria, Tribunale di Bari da un lato giudici del riconoscono valore alle valutazioni dell'Ente FF.SS., dall'altro disattendono le risultanze dell'elaborato peritale disposto in primo grado, nonostante la sua esattezza, senza chiarire i motivi per cui fu disatteso e senza preoccuparsi di richiedere, quanto meno, chiarimenti al C.T.U. nominato in quel grado. Col il terzo motivo si sostiene che il complessa Tribunale omise di esaminare la atti dal documentazione prodotta e versata in ricorrente, negando che le infermità denunciate fossero dipendenti da 'cause di servizio" per una pretesa carenza di prova dell'attività svolta dal ricorrente e della sua esposizione a rischio, e (per altro verso) per una pretesa "familiarità" come dato di anamnesi, quasi che, essendo il padre del ricorrente deceduto per infarto miocardico, lo stesso ricorrente avrebbe dovuto necessariamente contrarre la lamentata patologia ipertensiva;
con 7 ciò omettendo di valutare in concreto, il caso sottoposto al suo esame. Con l'ultimo motivo si sostiene che il Tribunale non ritenne che il C.T.U. avesse evidenziato il rapporto di causa ad effetto tra il lavoro e la patologia, in contrasto con le stesse conclusioni raggiunte dall'ausiliare, né tenne conto del disposto di cui all'art. 2087 c.c., che costituisce fonte di un obbligo di sicurezza avente natura pubblicistica. Nessuna delle proposte censure appare meritevole di accoglimento. Infatti, quanto alla prima, Va riaffermato il principio secondo cui il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto а colui che sia investito anche di un potere di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio;
sicchè il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, ove tale delega sia disgiunta 8 dall'attribuzione di poteri di rappresentanza non è tuttavia necessariasostanziale;
la specificazione aprioristica dei singoli rapporti in relazione ai quali è attribuita la rappresentanza quali è perciò possibile sostanziale (e per i rappresentanza processuale), l'attribuzione di potendosi pervenire all'individuazione dei poteri sostanziali delegati anche per via indiretta o/e in relazione alla natura controversa dei rapporti "de quibus" ben essendo ipotizzabile un assetto organizzativo che preveda la preposizione istitoria di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di ed rapporti costituenti un settore dell'azienda aventi la caratteristica comune di essere oggetto di controversia (cfr. ex multis Cass. S.U. n.4666 dell'8.V.1998). In più semplici parole, Va detto che ancorchè la procura sia conferita per più rapporti, trattasi sempre di procura speciale. La mancanza poi agli atti di causa della procura non stata mai eccepita nei precedenti gradi di merito, e il Tribunale, stante l'acquiescenza della parte, non era tenuto а rilevare d'ufficio la carenza di poteri (sostanziali e processuali) conferiti alla procuratrice speciale. 9 Anche la seconda censura è destituita di fondamento: i giudici del Tribunale di Bari hanno esaurientemente motivato sul punto circa la pretesa dipendenza da cause di servizio della patologia che aveva colpito il RU, stabilendo che non era affiorato un rapporto di causa ad effetto tra l'ipertensione e l'attività svolta dal ricorrente alle dipendenze delle FF.SS., in quanto era un 11 assistente di stazione per cui espleta un lavoro particolare e gravosa che non comporta responsabilità". Infondata è anche la terza censura, in quanto rientra nella discrezionalità del giudice del merito esaminare e apprezzare le risultanze istruttorie secondo il suo libero convincimento, conferendo maggiore attendibilità all'una piuttosto che all'altra, e finendo per negare (per tornare al caso in esame) la dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità. Privo di pregio appare anche l'ultimo motivo: (secondo un noto brocardo)il Giudice infatti è peritus peritorum, per cui ben può disattendere il giudizio espresso dal suo ausiliare, esponendo come ha puntualmente fatto il Tribunale di Bari - i motivi del dissenso. Il richiamo poi all'art. 2087 10 C.C. del tutto nuovo e assolutamente inconferente. Il ricorso, alla luce di quanto esposto, va quindi rigettato. 152Per il principio di cui all'art. disposizioni di attuazione del codice di rito, non trattandosi di pretesa manifestamente infondata temeraria, non Occorre provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Roma 18.X.2001 il Presidente: Guglich fuall s. estensore:, allCon IL CANCELLIERE Depositate Cantelleria Oggi. 4 FEB. 2002. QERE IL CANCELLIERE 11