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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2288/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/006/OR/000000452/0/001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2916/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/06/2025 l'Avv. Ricorrente_1, come rappresentato da se stesso, si oppone all'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni indicato in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le di Palermo Uff. di Termini Imerese relativo all'imposta di registro dovuta ex art.8 della Tariffa allegata al DPR 131/1986 con riferimento all'Ordinanza n.452 del 30/11/2024 emessa dal giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese.
Afferma l'illegittimità della richiesta di pagamento avendo regolarmente assolto all'obbligazione tributaria mediante pagamento telematico in data 24/01/2025 giusta quietanza prodotta al fascicolo.
Si costituisce controparte riconoscendo l'avvenuto pagamento dell'imposta che per mero malfunzionamento del sistema non sarebbe stato registrato determinando in conseguenza l'invio dell'avviso di liquidazione.
Chiede pertanto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a mente dell'art.46 del D.Lgs.546/1992.
Invero, sussiste al fascicolo processuale la prova ( quietanza di pagamento mod.F24 prot. tel.
B0306234210240125-0000131 del 24/01/2025 ) dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
Si dispone la condanna alle spese stante che al pagamento asseritamente non registrato per malfunzionamento del sistema ha fatto seguito l'istanza di autotutela del 21/03/2025 alla quale veniva allegata la quietanza di pagamento del 24/01/2025.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov. le di Palermo -Ufficio di Termini Imerese al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2288/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/006/OR/000000452/0/001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2916/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/06/2025 l'Avv. Ricorrente_1, come rappresentato da se stesso, si oppone all'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni indicato in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le di Palermo Uff. di Termini Imerese relativo all'imposta di registro dovuta ex art.8 della Tariffa allegata al DPR 131/1986 con riferimento all'Ordinanza n.452 del 30/11/2024 emessa dal giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese.
Afferma l'illegittimità della richiesta di pagamento avendo regolarmente assolto all'obbligazione tributaria mediante pagamento telematico in data 24/01/2025 giusta quietanza prodotta al fascicolo.
Si costituisce controparte riconoscendo l'avvenuto pagamento dell'imposta che per mero malfunzionamento del sistema non sarebbe stato registrato determinando in conseguenza l'invio dell'avviso di liquidazione.
Chiede pertanto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a mente dell'art.46 del D.Lgs.546/1992.
Invero, sussiste al fascicolo processuale la prova ( quietanza di pagamento mod.F24 prot. tel.
B0306234210240125-0000131 del 24/01/2025 ) dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
Si dispone la condanna alle spese stante che al pagamento asseritamente non registrato per malfunzionamento del sistema ha fatto seguito l'istanza di autotutela del 21/03/2025 alla quale veniva allegata la quietanza di pagamento del 24/01/2025.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov. le di Palermo -Ufficio di Termini Imerese al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00