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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI AR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 17/06/2025 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
DO CARLO, giusta procura in atti, nei confronti di
C.F. ), con i proc. dom. Controparte_1 C.F._2 avv. CHIESA GIULIO e avv. ADAMO ENZO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate come da nota scritta depositata in data 09/12/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Data la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle Parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data 09/12/2025, i procuratori hanno depositato una nota scritta congiunta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni oggetto dell'accordo raggiunto in corso di causa (v. nota del 09/12/2025).
1 Ebbene, meritano integrale accoglimento le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti volte a regolamentare gli oneri di mantenimento delle figlie e Per_1
, da tempo maggiorenni, nate dall'unione matrimoniale tra Per_2 Parte_1
e Controparte_1
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il
Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Considerato l'esito concordato del giudizio, le spese processuali debbono dichiararsi compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza divorzile resa da questo Tribunale n. 1222/2019, pubblicata in data
24/05/2019, passata in giudicato, omologa le seguenti condizioni:
A) Con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, il signor si Parte_1 obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contribuzione al CP_1 mantenimento delle due figlie e , maggiorenni e impiegate entrambe Per_2 Per_1 in attività lavorativa, la somma di Euro 200,00 mensili (di cui Euro 100,00 per la figlia ed Euro 100,00 per la figlia ), e ciò per n.° 10 mensilità (da Per_2 Per_1 dicembre 2025 a settembre 2026), e dunque per complessivi Euro 2.000,00. Tale importo verrà corrisposto dal signor con le seguenti modalità: - Euro Pt_1
1.000,00 entro e non oltre il giorno 16.12.2025 tramite bonifico bancario su c/c intestato a noto al debitore;
- Euro 1.000,00 entro e non oltre il CP_1 giorno 16.1.2026 tramite bonifico bancario su c/c intestato a noto CP_1 al debitore.
B) Con l'adempimento ed il buon fine dei pagamenti indicati alla precedente lettera
A), le Parti danno atto che la contribuzione paterna al mantenimento delle due figlie e , nonché la contribuzione pro quota alle loro spese straordinarie, Per_2 Per_1 come previste dal Protocollo orobico, sono da intendersi revocate: conseguentemente nulla sarà più dovuto per tali titoli e causali dal signor Pt_1 né alla signora né alle figlie maggiorenni della coppia. CP_1
2 C) Le Parti danno atto che rinuncia a ripetere da Parte_1 CP_1 quanto corrisposto fino alla data odierna a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie e e a titolo di contribuzione pro quota alle Per_2 Per_1 loro spese straordinarie, come previste dal Protocollo orobico.
D) Le Parti quantificano concordemente in Euro 1.000,00 la somma dovuta da a a saldo, stralcio e transazione di quanto Parte_1 CP_1 spettante a quest'ultima a titolo di adeguamenti Istat arretrati sugli assegni di mantenimento delle due figlie. Tale importo verrà corrisposto dal signor Pt_1 con le seguenti modalità: - Euro 1.000,00 entro e non oltre il giorno 16.2.2026 tramite bonifico bancario su c/c intestato a noto al debitore. CP_1
E) Con l'adempimento ed il buon fine del pagamento indicato alla precedente lettera
D), nonché dei pagamenti indicati alla precedente lettera A), CP_1 dichiara di non avere più nulla a che pretendere da per assegni di Parte_1 mantenimento, adeguamenti Istat e contribuzione pro quota alle spese straordinarie relativamente alle due figlie e Per_2 Persona_3
F) Spese legali integralmente compensate tra le Parti.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
NI AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI AR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 17/06/2025 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
DO CARLO, giusta procura in atti, nei confronti di
C.F. ), con i proc. dom. Controparte_1 C.F._2 avv. CHIESA GIULIO e avv. ADAMO ENZO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate come da nota scritta depositata in data 09/12/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Data la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle Parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data 09/12/2025, i procuratori hanno depositato una nota scritta congiunta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni oggetto dell'accordo raggiunto in corso di causa (v. nota del 09/12/2025).
1 Ebbene, meritano integrale accoglimento le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti volte a regolamentare gli oneri di mantenimento delle figlie e Per_1
, da tempo maggiorenni, nate dall'unione matrimoniale tra Per_2 Parte_1
e Controparte_1
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il
Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Considerato l'esito concordato del giudizio, le spese processuali debbono dichiararsi compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza divorzile resa da questo Tribunale n. 1222/2019, pubblicata in data
24/05/2019, passata in giudicato, omologa le seguenti condizioni:
A) Con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, il signor si Parte_1 obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contribuzione al CP_1 mantenimento delle due figlie e , maggiorenni e impiegate entrambe Per_2 Per_1 in attività lavorativa, la somma di Euro 200,00 mensili (di cui Euro 100,00 per la figlia ed Euro 100,00 per la figlia ), e ciò per n.° 10 mensilità (da Per_2 Per_1 dicembre 2025 a settembre 2026), e dunque per complessivi Euro 2.000,00. Tale importo verrà corrisposto dal signor con le seguenti modalità: - Euro Pt_1
1.000,00 entro e non oltre il giorno 16.12.2025 tramite bonifico bancario su c/c intestato a noto al debitore;
- Euro 1.000,00 entro e non oltre il CP_1 giorno 16.1.2026 tramite bonifico bancario su c/c intestato a noto CP_1 al debitore.
B) Con l'adempimento ed il buon fine dei pagamenti indicati alla precedente lettera
A), le Parti danno atto che la contribuzione paterna al mantenimento delle due figlie e , nonché la contribuzione pro quota alle loro spese straordinarie, Per_2 Per_1 come previste dal Protocollo orobico, sono da intendersi revocate: conseguentemente nulla sarà più dovuto per tali titoli e causali dal signor Pt_1 né alla signora né alle figlie maggiorenni della coppia. CP_1
2 C) Le Parti danno atto che rinuncia a ripetere da Parte_1 CP_1 quanto corrisposto fino alla data odierna a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie e e a titolo di contribuzione pro quota alle Per_2 Per_1 loro spese straordinarie, come previste dal Protocollo orobico.
D) Le Parti quantificano concordemente in Euro 1.000,00 la somma dovuta da a a saldo, stralcio e transazione di quanto Parte_1 CP_1 spettante a quest'ultima a titolo di adeguamenti Istat arretrati sugli assegni di mantenimento delle due figlie. Tale importo verrà corrisposto dal signor Pt_1 con le seguenti modalità: - Euro 1.000,00 entro e non oltre il giorno 16.2.2026 tramite bonifico bancario su c/c intestato a noto al debitore. CP_1
E) Con l'adempimento ed il buon fine del pagamento indicato alla precedente lettera
D), nonché dei pagamenti indicati alla precedente lettera A), CP_1 dichiara di non avere più nulla a che pretendere da per assegni di Parte_1 mantenimento, adeguamenti Istat e contribuzione pro quota alle spese straordinarie relativamente alle due figlie e Per_2 Persona_3
F) Spese legali integralmente compensate tra le Parti.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
NI AR
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