CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 47329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47329 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di OS con ordinanza del 27/04/2023 nel procedimento a carico di: • ET SA nato a [...] il [...] • DI PI EN nato ad [...] il [...] • ET OR nata a [...] il [...] • IN OR nata a [...] il [...] • IN IA nata a [...] il [...] visti gli atti e le memorie depositate dalle parti. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU CU, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di OS;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti EN Di NT, OR NI e IA NI, Avv. Sandro Salera, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di OS;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente OR ZE, Avv. Stefano Pellizzari, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di EC. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47329 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/09/2023 udite le conclusioni del difensore del ricorrente SA TI, Avv. Luca Luparia Donati, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di EC. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 29 settembre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di US AR ha dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 15 giugno 2018 dal Pubblico Ministero. Secondo il primo giudice sussisterebbe tra i reati contestati vincolo di connessione di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. con conseguente applicazione del criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 16 cod. proc. pen.; la competenza territoriale è stata, quindi, individuata nel luogo di commissione del reato di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen. in considerazione del fatto che il reato più grave di ricettazione è stato interamente commesso a Malta. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di OS, condividendo le argomentazioni contenute nella predetta sentenza, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di EC avanzata dalle difese degli imputati TI e ZE. 3. Il Tribunale di OS, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 27 aprile 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio nuovamente sollevata dai difensori degli imputati TI e ZE. A giudizio del Tribunale remittente, il rilievo difensivo secondo cui il giudice competente dovrebbe individuarsi in quello di EC non sarebbe destituito di fondamento;
in particolare l'approdo delle merci provenienti dall'estero alla sede operativa di OS non costituirebbe evenienza dirimente atteso che il reato di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti ha natura istantanea e si consuma nel momento e nel luogo, ignoto nella fattispecie, in cui i prodotti falsamente contrassegnati superano i confini nazionali. L'ultimo luogo in cui collocare parte dell'azione potrebbe essere ragionevolmente individuato nella città di EC, sede qualificata nell'imputazione come adibita al monitoraggio delle spedizioni e dunque all'organizzazione dell'introduzione delle merci in Italia. 2 5. In data 18 settembre 2023 i difensori degli imputati EN Di NT, OR NI e IA NI hanno depositato memoria con cui hanno chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di OS 5. In data 5 settembre 2023 il difensore dell'imputato SA TI ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Como. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'autorità giudiziaria competente va individuata nel Tribunale di OS. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di US AR ha ritenuto sussistente, tra i reati contestati, un vincolo di connessione ex art. 12, comma 2, lett. B), cod. proc. pen. in considerazione dell'unico contesto in cui gli imputati hanno realizzato le condotte criminose di cui al capo di imputazione ed ha rimarcato, con motivazione coerente con le risultanze processuali, che il reato più grave (la ricettazione dei telefoni di provenienza delittuosa) si è interamente consumato a Malta. La competenza è stata, quindi, correttamente determinata nel luogo di commissione del reato più grave commesso nel territorio nazionale (il delitto di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen.) in virtù del principio di diritto secondo cui «i criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazione al luogo del commesso reato, richiamato dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riferimento, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave» (Sez. 1, n. 13076 del 03/03/2020, Rv. 279327 — 01). Sulla base di questi princìpi il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di US AR prima ed il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di OS poi hanno ritenuto competente l'autorità giudiziaria di OS, nel cui circondario le imputate OR e IA NI, dipendenti della società Planet Technologies Ltd., ricevevano i telefoni contraffatti inviati da Malta e procedevano al loro confezionamento, al pagamento delle fatture ed al successivo recapito ai singoli acquirenti mediante lo spedizioniere S.D.A.; l'ulteriore condotta posta in essere dall'imputata RL ZE presso la sede di EC (monitoraggio delle spedizioni, gestione di giacenze e resi) è 3 stata correttamente, ritenuta irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale in quanto successiva alla consumazione del reato di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti. Detta valutazione, peraltro, risulta insindacabile, considerato che «la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuati° iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione» e che la competenza va attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene", e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione» (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione) Deve essere affermato, in conclusione, che la competenza per territorio per il reato di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso nel territorio nazionale;
nel caso di specie il luogo di consumazione della fattispecie, essendo rimaste ignote le modalità ed il luogo in cui la merce ha superato il confine nazionale, deve essere individuato in OS, primo luogo in cui i telefoni contraffatti fanno comparsa nel territorio nazionale per essere successivamente distribuiti ai singoli acquirenti dalle dipendenti della società Planet Technologies Ltd.
P.Q.M.
Decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di OS cui restituisce gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24 bis co. 4 cod. proc. pen. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Copsire estensore La Presidente
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU CU, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di OS;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti EN Di NT, OR NI e IA NI, Avv. Sandro Salera, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di OS;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente OR ZE, Avv. Stefano Pellizzari, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di EC. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47329 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/09/2023 udite le conclusioni del difensore del ricorrente SA TI, Avv. Luca Luparia Donati, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di EC. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 29 settembre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di US AR ha dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 15 giugno 2018 dal Pubblico Ministero. Secondo il primo giudice sussisterebbe tra i reati contestati vincolo di connessione di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. con conseguente applicazione del criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 16 cod. proc. pen.; la competenza territoriale è stata, quindi, individuata nel luogo di commissione del reato di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen. in considerazione del fatto che il reato più grave di ricettazione è stato interamente commesso a Malta. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di OS, condividendo le argomentazioni contenute nella predetta sentenza, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di EC avanzata dalle difese degli imputati TI e ZE. 3. Il Tribunale di OS, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 27 aprile 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio nuovamente sollevata dai difensori degli imputati TI e ZE. A giudizio del Tribunale remittente, il rilievo difensivo secondo cui il giudice competente dovrebbe individuarsi in quello di EC non sarebbe destituito di fondamento;
in particolare l'approdo delle merci provenienti dall'estero alla sede operativa di OS non costituirebbe evenienza dirimente atteso che il reato di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti ha natura istantanea e si consuma nel momento e nel luogo, ignoto nella fattispecie, in cui i prodotti falsamente contrassegnati superano i confini nazionali. L'ultimo luogo in cui collocare parte dell'azione potrebbe essere ragionevolmente individuato nella città di EC, sede qualificata nell'imputazione come adibita al monitoraggio delle spedizioni e dunque all'organizzazione dell'introduzione delle merci in Italia. 2 5. In data 18 settembre 2023 i difensori degli imputati EN Di NT, OR NI e IA NI hanno depositato memoria con cui hanno chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di OS 5. In data 5 settembre 2023 il difensore dell'imputato SA TI ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Como. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'autorità giudiziaria competente va individuata nel Tribunale di OS. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di US AR ha ritenuto sussistente, tra i reati contestati, un vincolo di connessione ex art. 12, comma 2, lett. B), cod. proc. pen. in considerazione dell'unico contesto in cui gli imputati hanno realizzato le condotte criminose di cui al capo di imputazione ed ha rimarcato, con motivazione coerente con le risultanze processuali, che il reato più grave (la ricettazione dei telefoni di provenienza delittuosa) si è interamente consumato a Malta. La competenza è stata, quindi, correttamente determinata nel luogo di commissione del reato più grave commesso nel territorio nazionale (il delitto di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen.) in virtù del principio di diritto secondo cui «i criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazione al luogo del commesso reato, richiamato dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riferimento, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave» (Sez. 1, n. 13076 del 03/03/2020, Rv. 279327 — 01). Sulla base di questi princìpi il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di US AR prima ed il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di OS poi hanno ritenuto competente l'autorità giudiziaria di OS, nel cui circondario le imputate OR e IA NI, dipendenti della società Planet Technologies Ltd., ricevevano i telefoni contraffatti inviati da Malta e procedevano al loro confezionamento, al pagamento delle fatture ed al successivo recapito ai singoli acquirenti mediante lo spedizioniere S.D.A.; l'ulteriore condotta posta in essere dall'imputata RL ZE presso la sede di EC (monitoraggio delle spedizioni, gestione di giacenze e resi) è 3 stata correttamente, ritenuta irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale in quanto successiva alla consumazione del reato di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti. Detta valutazione, peraltro, risulta insindacabile, considerato che «la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuati° iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione» e che la competenza va attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene", e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione» (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione) Deve essere affermato, in conclusione, che la competenza per territorio per il reato di cui agli artt. 474 e 474-ter cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso nel territorio nazionale;
nel caso di specie il luogo di consumazione della fattispecie, essendo rimaste ignote le modalità ed il luogo in cui la merce ha superato il confine nazionale, deve essere individuato in OS, primo luogo in cui i telefoni contraffatti fanno comparsa nel territorio nazionale per essere successivamente distribuiti ai singoli acquirenti dalle dipendenti della società Planet Technologies Ltd.
P.Q.M.
Decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di OS cui restituisce gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24 bis co. 4 cod. proc. pen. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Copsire estensore La Presidente