Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena. Peraltro, l'imputato, per far valere la precarietà delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato. (Nella specie la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza di patteggiamento con la quale si era sostituita la pena della reclusione con quella pecuniaria corrispondente, per omessa motivazione sia sulla sostituzione sia sulla rateizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/1999, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 9/12/2000
1. Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere SENTENZA
2. " Ilario S. MARTELLA " N. 4184
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio COLLA " N. 18190/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento
avverso la sentenza pronunciata il 31 marzo 1999, ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.I.P. del Tribunale di Trento nei confronti di
ID Monica, n. a Trento, il 29 ottobre 1977.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero - Sost. Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini - che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al primo giudice per il nuovo giudizio.
Osserva
Con sentenza in data 31 marzo 1999, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trento, sull'accordo delle parti, applicava a DA Monica, imputata del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 378, 379 c.p. - commessi in Trento il 6.11.1997 - , la pena richiesta di mesi tre di reclusione sostituiti dalla multa di lire 6.750.000 da pagare in n. 30 rate mensili di lire 225.000 ciascuna.
Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta conversione della pena detentiva in quella pecuniaria con successiva rateizzazione di quest'ultima.
Il ricorso è fondato.
Il tribunale, ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'applicazione della pena da esse richiesta;
ha quindi applicato la pena detentiva di "mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito", l'ha sostituita, poi con quella pecuniaria corrispondente di lire 6.750.000 di multa e ne ha rateizzato il relativo pagamento in 30 rate mensili di lire 225.000 "per le condizioni di reddito dell'imputata".
La decisione, tuttavia, proprio in punto sostituzione e rateizzazione della pena pecuniaria, come ha ben sottolineato il p.m. ricorrente, è del tutto priva di motivazione, apodittico essendo, in assenza di concreti elementi di riferimento, il mero richiamo alle condizioni precarie di reddito dell'imputata".
Occorre, invero, brevemente ricordare che la rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter c.p., secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena. Peraltro l'imputato per far valere la precarietà delle condizioni economiche deve produrre ogni utile documentazione del proprio stato economico (sez. VI - 24.08.93, La Torre, rv 194888) e il giudice di merito nel concedere o negare tale agevolazione deve motivare l'esercizio di tale potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 c.p. ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena inflitta e dall'altro le condizioni economiche del condannato (sez. I - 19.10.85, Passi, rv. 170757).
Nel caso di specie i giudici del merito, non si sono attenuti ai principi sopra enunciati. Essi, infatti, non danno contezza delle ragioni che giustificano la scelta di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria;
inoltre, non giustificano la disposta rateizzazione della pena pecuniaria sostituita, poiché manca qualsivoglia concreto riferimento alle condizioni reddituali della imputata.
La motivazione relativa alla rateizzazione del pagamento della multa si pone inoltre in stridente ed insanabile contrasto con la presunzione di cui all'art. 58, comma secondo legge n. 689/81 che deve sorreggere l'esercizio del potere discrezionale nella sostituzione della pena detentiva. Il tribunale, infatti, una volta definite precarie le condizioni economiche della DA non poteva più presumere, nella totale assenza di precise circostanze fattuali, che questa adempisse le prescrizioni ad essa imposte. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000