Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
Il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 quater, cod. pen., ha natura permanente, iniziando la sua consumazione nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessando nel momento in cui quest'ultimo ne perde la disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'individuazione, in sentenza, della data di commissione del reato in quella del suo accertamento, coinciso con il sequestro del materiale).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 15719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15719 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
1 5 7 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez..55f Composta da Aldo Fiale - Presidente - -U.P. 23/02/2016 Renato Grillo R.G.N. 8085/2015 Enrico Manzon Angelo Matteo Socci Gastone Andreazza - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO NI, n. a Casorate Primo il 19/04/1957; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 17/11/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. LO NI ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 17/11/2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vigevano di condanna per il reato di cui all'art. 600 quater c.p. di detenzione di materiale pedopornografico.
2. Con un primo motivo ha dedotto insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all'affermazione di consapevolezza della detenzione del materiale;
la corte territoriale ha sostanzialmente dedotto la consapevolezza sulla base della catalogazione del materiale (alcune immagini fotografiche accompagnate peraltro da un ingente numero di immagini lecite di carattere solo pornografico) in una apposita cartella;
e tuttavia non ha considerato : che il materiale pedopornografico è minimo rispetto alle immagini pornografiche;
che non vi è prova che l'imputato abbia visitato siti riconducibili alla pedopornografia così non potendosi escludere che l'acquisizione sia avvenuta in maniera del tutto indiscriminata.
3. Con un secondo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al disconoscimento della continuazione tra il fatto contestato e quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Vigevano del 12/01/2007 e del G.i.p. del Tribunale di Milano del 22/10/2009. In particolare la sentenza ha ritenuto di escludere il vincolo sulla base dell'affermata distanza temporale del reato rispetto a quelli già passati in giudicato ma ha omesso di riferire la data di commissione del reato stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo è inammissibile. La Corte milanese ha spiegato in maniera congrua e logica il motivo per il quale E l'imputato fosse del tutto consapevole del contenuto del materiale in oggetto di cui si procurava la disponibilità: ha infatti evidenziato in particolare come tutte le immagini fossero state raccolte e catalogate secondo un ordine logico fondato sull'argomento sessuale relativo alle stesse da ciò dunque potendosi evincere che l'imputato le ebbe a vedere e, in tal modo, ebbe anche valutare che le persone ritratte erano decisamente minorenni. Di contro, la censura svolta dal ricorrente ha dedotto circostanze fattuali, da cui pretenderebbe di desumere una negligente condotta dell'imputato, non attento ad evitare di "scaricare", accanto a lecite immagini pornografiche, immagini anche di contenuto pedopornografico, eccentriche rispetto all'asse argomentativo della sentenza impugnata e pertanto di per se stesse inammissibili.
5. Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata, dopo avere precisato che il fatto per il quale è giudizio è stato commesso prima del 23/03/2011, quale giorno dell'accertamento, e che i reati rispetto ai quali verrebbe invocato il vincolo della continuazione sono invece stati commessi negli anni 2004, 2005 e 2006, ha sottolineato la circostanza della distanza temporale tra i fatti quale elemento ostativo alla sussistenza di identità del disegno criminoso. 2 Ha così correttamente applicato il principio, in più occasioni affermato da questa Corte, secondo cui la distanza cronologica tra i fatti criminosi è sicuramente uno degli "indicatori" del fatto che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012, Gallo, Rv. 253846). Né è fondato l'argomento, che evidentemente renderebbe non pertinente il riferimento della sentenza alla distanza temporale e conseguentemente apparente la motivazione resa per confutare la richiesta difensiva, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe indicato la data di commissione del reato (verosimilmente, pare di potere comprendere, in ragione del fatto che in motivazione si è affermato che il fatto giudicato sarebbe "stato commesso prima del e poi accertato il 23/03/2011"); va infatti ribadito che il reato di cui all'art. 600 quater c.p. ha natura permanente, iniziando la sua consumazione nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessando nel momento in cui quest'ultimo ne perde la disponibilità (da ultimo, Sez. 3, n. 29721 del 24/06/2010, M., Rv. 248108); sicché, mediante il riferimento alla data di accertamento, coincisa con il decreto di sequestro operato, la sentenza ha chiaramente indicato la data di commissione sino al 23/03/2011. 6. Il ricorso va pertanto, in definitiva, rigettato con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016 Il Consignere estensore Il Presidente Gasto Aldo Fiale елоAerofale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 APR 2016 IL CANCALLIERE Luana MarianiLuang 3