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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 12.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2789/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
in p.l.r.p.t. sig. , cf. p.iva , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Napoli, cap. 80126, alla via Zenone di Elea n. 55, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Monica Amirante, C.F.
e Gaetano Romeres C.F. , ed ai fini C.F._1 C.F._2 del presente giudizio elett. dom. in Napoli, alla via Diocleziano 442, presso lo studio dell'Avv. Monica Amirante, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, e che dichiara espressamente, unitamente ai suoi difensori, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 co. 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato
NONCHE'
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 elett.te dom.to presso la sede Ufficio Legale in Via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi cod.fisc. C.F._3
PEC: t fax n. 081 19926255 giusta Email_2 mandato generale alle liti per notar di IU ( RM) del 23.1.23, rep. Per_1
37590 racc. 7131
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°4980/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, nel giudizio iscritto al n° di RG 13249/2022, depositata il 12/09/2024, notificata il 01/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di I grado ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'originario ricorrente esponeva: di Controparte_1 essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della soc. in data 25/06/2021, con inquadramento al 4° livello del CCNL Parte_1
Commercio con mansioni di ottico presso la sede operativa Jean Pirò di Casoria (NA) Zona Commerciale San Salvatore;
di avere ricevuto dalla datrice a mezzo mail il 15/10/2021 la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda di accesso all'assegno ordinario FIS (Fondo Integrazione Salariale) a far data dal 03/10/2021 nella quale veniva indicata quale sua sede di lavoro quella di Napoli, via Giacomo Leopardi n.46-46/A presso l'esercizio commerciale “Ottica Di Mella” e non quella di Casoria;
di ritenere di non avere diritto all'assegno ordinario FIS perché assunto il 25.06.2021, in epoca successiva all'emanazione del decreto di istituzione del predetto istituto (c.d. Decreto Cura Italia n. 18/2020 emanato ed entrato in vigore il 17.03.2020 secondo il quale l'assegno FIS spetta solo agli assunti entro il 23/02/2020) per cui la domanda era irrimediabilmente inammissibile;
di avere richiesto alla datrice di lavoro informazioni sulla data di ripresa del servizio e sulle ragioni della mancata erogazione dell'assegno FIS da parte dell' , e di avere ricevuto in risposta con racc. a/r del 03.02.2022 CP_2
l'intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo “a far data 20/02/2022 ultimo giorno lavorato” per “la necessità di una riorganizzazione aziendale ed una conseguente riduzione del personale per motivi economici”; di ravvisare malafede nella condotta della datrice che, invece, aveva assunto nelle more nella stessa sede di Casoria un altro dipendente con le medesime mansioni di ottico, smentendo nei fatti la “riduzione del personale per motivi economici” addotta quale motivo oggettivo del comminato licenziamento;
di avere impugnato il provvedimento espulsivo con PEC del 09/02/2022 in quanto nullo e/o inefficace e comunque illegittimo, in quanto ritorsivo e comunque assolutamente privo di motivazioni;
di non avere percepito la retribuzione dal mese di settembre 2021, di non avere goduto né di ferie, né di festività contrattuali, né dell'indennità sostitutiva di preavviso, né delle competenze di fine rapporto salvo un bonifico di
€.827,03 del 11/03/2022 a titolo di TFR e di vantare complessivamente nei confronti della datrice un credito di importo pari ad €. 11.927.22 per i titoli e le causali di cui al presente ricorso ed ai conteggi allegati. Ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
- In via principale e per quanto esposto accertare e dichiarare la nullità, e/o l'inefficacia dell' impugnato licenziamento intimato dalla con Parte_1 lettera del 01/02/2022, pervenuta il 03/02/2022 e decorrente dal 20/02/2022, e per l'effetto Ordinare alla medesima in Parte_1 persona del l.r.p.t di reintegrare il ricorrente sig. nel proprio Controparte_1 posto di lavoro, con eguali mansioni e qualifica, con pagamento in favore dello stesso ricorrente a titolo di risarcimento del danno di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra con retribuzione ordinaria pari ad € 1.618,75 mensili ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi legali e maggior danno derivato al ricorrente dalla svalutazione monetaria del credito di lavoro, da calcolarsi dalla maturazione delle singole scadenze di pagamento al saldo, ovvero nella misura maggiore e/o inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia.-Sempre in via principale, condannare la convenuta in p.l.r.p.t., al pagamento nei Pt_1 confronti del ricorrente del complessivo importo pari ad €.11.927,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, in virtù dei titoli e le causali di cui al presente ricorso e come risulta dagli analitici conteggi allegati, o per la somma maggiore o minore che dovesse ritenere l'On.le Magistrato adito. In via subordinata per tutti i motivi sopra esposti accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare l' illegittimità del provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società resistente al ricorrente con missiva datata 01. 02. 2022 decorrente dal 20.02.2022 ricevuta in data 3.2.2022 ; sempre per l'effetto condannare la resistente in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata ad una mensilità pari ad € 1618,75, non assoggettata a contribuzione previdenziale, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, ovvero nella misura anche superiore o inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia il tutto oltre interessi legali e maggior danno derivato al ricorrente dalla svalutazione monetaria del credito di lavoro, da calcolarsi dalla maturazione delle singole scadenze di pagamento al saldo. In via subordinata per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto licenziamento comminato per violazione del requisito di motivazione e per l'effetto, condannare la , in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento di una indennità risarcitoria nei confronti del Sig. e, nella misura compresa tra un Controparte_1 minimo di 1 ed un massimo di 6 mensilità della retribuzione come sopra individuata;
ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia il tutto oltre interessi legali e maggior danno derivato al ricorrente dalla svalutazione monetaria del credito di lavoro, da calcolarsi dalla maturazione delle singole scadenze di pagamento al saldo
- Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa e quant'altro dovuto per legge. Si costituiva la soc. per eccepire, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree. Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimatio ad causam per CP_2 totale estraneità al rapporto in contestazione, non vantando parte ricorrente alcuna pretesa nei confronti dell'Istituto previdenziale. In via gradata, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, chiedeva condannare le società convenute alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro, con conseguente versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_2 assistenziali, dovuti e non prescritti, corrispondenti alle differenze retributive spettanti. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva integralmente il ricorso e previa declaratoria di nullità del licenziamento intimato dalla
[...]
, ordinava alla suddetta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di Pt_1 lavoro oltre al pagamento in favore dello stesso, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra, retribuzioni parametrate a €. 1.618,75 mensili (dedotto l'aliunde perceptum pari a complessivi €. 26.660) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dalle singole scadenze di pagamento al saldo;
condannava inoltre la al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 della somma di €. 10.697,19 per le causali di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
oltre al pagamento delle spese di lite , che invece venivano compensate nei confronti dell' CP_2
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 25/10/2024 deducendo:
1) L'erronea interpretazione dei fatti di causa;
2) L'errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali;
3) L'errata applicazione dei principi di diritto in materia di valutazione delle prove e, quindi, la complessiva erroneità della decisione del Tribunale per avere ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo addotto dalla società e Parte_1 sussistente la natura ritorsiva del licenziamento nonostante le carenze assertive sul punto, non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio cui era tenuto. Ha concluso chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva Signore . CP_1 Si costituiva invece l' che , dedotta l'inopponibilità dell'eventuale accordo CP_2 transattivo raggiunto , chiedeva la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ovvero integrale compensazione delle stesse .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 10.6.2025 , il procuratore dell'appellante instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese, in quanto la vertenza era stata regolarmente transatta innanzi al Sindacato C.C.I.L.S.I. in data 10.04.2025. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Deve darsi atto che unitamente alle richiamate “Note di trattazione scritta” la soc. ha depositato il “Verbale di conciliazione” sottoscritto il Parte_1
10.04.2025 nella sede C.I.S.L.I. di Napoli presenti le Parti, i difensori e il Delegato dell'Ufficio Conciliazioni della sigla sindacale, con il quale si dà atto che il lavoratore e la società datrice odierna Controparte_1 Parte_1 appellante, hanno transatto la lite oggetto del presente giudizio ai patti e alle condizioni ivi espressamente descritte ed accettate ,così regolando le parti i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado e compiendo le altre reciproche rinunce come risultanti dal verbale medesimo ed autorizzando all'uopo l'odierna appellante ad avanzare nel presente giudizio istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese (sub. n. 8 pag. 6 del citato verbale).
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno così definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse ,non solo all'impugnazione, bensì a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore dell'accordo intercorso , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione. Quanto alla posizione processuale dell' , che ha dichiarato di non aderire CP_2 all'accordo osserva la Corte, da una parte, che alla luce dell'autonomia dell'obbligo contributivo rispetto al rapporto lavorativo, il contenuto della transazione intervenuta tra datore e lavoratore è sicuramente irrilevante sotto il profilo del versamento dei contributi e, come tale, è inopponibile nei confronti dell' . ( v. Cass. n. 12652 del 13.05.2019; Cass. 19 giugno 2020, n. 12035). CP_2
Dall'altra parte –come innanzi detto –la pronuncia di cessazione della materia del contendere autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuove le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94). Alla luce di tali rilievi la posizione processuale dell' ha perso di rilievo per CP_2 sopravvenuta carenza di interesse;
per tali motivi le spese del doppio grado ben possono essere interamente compensate nei confronti dell' ( Controparte_3 come peraltro richiesto dallo stesso nella sua memoria difensiva di 2° CP_2 grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere tra la e Signore Parte_1
; CP_1
-compensa tra le parti tutte le spese di lite.
Così deciso in Napoli lì 12.6.2025
Il cons.est. rel. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 12.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2789/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
in p.l.r.p.t. sig. , cf. p.iva , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Napoli, cap. 80126, alla via Zenone di Elea n. 55, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Monica Amirante, C.F.
e Gaetano Romeres C.F. , ed ai fini C.F._1 C.F._2 del presente giudizio elett. dom. in Napoli, alla via Diocleziano 442, presso lo studio dell'Avv. Monica Amirante, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, e che dichiara espressamente, unitamente ai suoi difensori, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 co. 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato
NONCHE'
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 elett.te dom.to presso la sede Ufficio Legale in Via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi cod.fisc. C.F._3
PEC: t fax n. 081 19926255 giusta Email_2 mandato generale alle liti per notar di IU ( RM) del 23.1.23, rep. Per_1
37590 racc. 7131
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°4980/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, nel giudizio iscritto al n° di RG 13249/2022, depositata il 12/09/2024, notificata il 01/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di I grado ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'originario ricorrente esponeva: di Controparte_1 essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della soc. in data 25/06/2021, con inquadramento al 4° livello del CCNL Parte_1
Commercio con mansioni di ottico presso la sede operativa Jean Pirò di Casoria (NA) Zona Commerciale San Salvatore;
di avere ricevuto dalla datrice a mezzo mail il 15/10/2021 la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda di accesso all'assegno ordinario FIS (Fondo Integrazione Salariale) a far data dal 03/10/2021 nella quale veniva indicata quale sua sede di lavoro quella di Napoli, via Giacomo Leopardi n.46-46/A presso l'esercizio commerciale “Ottica Di Mella” e non quella di Casoria;
di ritenere di non avere diritto all'assegno ordinario FIS perché assunto il 25.06.2021, in epoca successiva all'emanazione del decreto di istituzione del predetto istituto (c.d. Decreto Cura Italia n. 18/2020 emanato ed entrato in vigore il 17.03.2020 secondo il quale l'assegno FIS spetta solo agli assunti entro il 23/02/2020) per cui la domanda era irrimediabilmente inammissibile;
di avere richiesto alla datrice di lavoro informazioni sulla data di ripresa del servizio e sulle ragioni della mancata erogazione dell'assegno FIS da parte dell' , e di avere ricevuto in risposta con racc. a/r del 03.02.2022 CP_2
l'intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo “a far data 20/02/2022 ultimo giorno lavorato” per “la necessità di una riorganizzazione aziendale ed una conseguente riduzione del personale per motivi economici”; di ravvisare malafede nella condotta della datrice che, invece, aveva assunto nelle more nella stessa sede di Casoria un altro dipendente con le medesime mansioni di ottico, smentendo nei fatti la “riduzione del personale per motivi economici” addotta quale motivo oggettivo del comminato licenziamento;
di avere impugnato il provvedimento espulsivo con PEC del 09/02/2022 in quanto nullo e/o inefficace e comunque illegittimo, in quanto ritorsivo e comunque assolutamente privo di motivazioni;
di non avere percepito la retribuzione dal mese di settembre 2021, di non avere goduto né di ferie, né di festività contrattuali, né dell'indennità sostitutiva di preavviso, né delle competenze di fine rapporto salvo un bonifico di
€.827,03 del 11/03/2022 a titolo di TFR e di vantare complessivamente nei confronti della datrice un credito di importo pari ad €. 11.927.22 per i titoli e le causali di cui al presente ricorso ed ai conteggi allegati. Ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
- In via principale e per quanto esposto accertare e dichiarare la nullità, e/o l'inefficacia dell' impugnato licenziamento intimato dalla con Parte_1 lettera del 01/02/2022, pervenuta il 03/02/2022 e decorrente dal 20/02/2022, e per l'effetto Ordinare alla medesima in Parte_1 persona del l.r.p.t di reintegrare il ricorrente sig. nel proprio Controparte_1 posto di lavoro, con eguali mansioni e qualifica, con pagamento in favore dello stesso ricorrente a titolo di risarcimento del danno di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra con retribuzione ordinaria pari ad € 1.618,75 mensili ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi legali e maggior danno derivato al ricorrente dalla svalutazione monetaria del credito di lavoro, da calcolarsi dalla maturazione delle singole scadenze di pagamento al saldo, ovvero nella misura maggiore e/o inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia.-Sempre in via principale, condannare la convenuta in p.l.r.p.t., al pagamento nei Pt_1 confronti del ricorrente del complessivo importo pari ad €.11.927,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, in virtù dei titoli e le causali di cui al presente ricorso e come risulta dagli analitici conteggi allegati, o per la somma maggiore o minore che dovesse ritenere l'On.le Magistrato adito. In via subordinata per tutti i motivi sopra esposti accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare l' illegittimità del provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società resistente al ricorrente con missiva datata 01. 02. 2022 decorrente dal 20.02.2022 ricevuta in data 3.2.2022 ; sempre per l'effetto condannare la resistente in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata ad una mensilità pari ad € 1618,75, non assoggettata a contribuzione previdenziale, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, ovvero nella misura anche superiore o inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia il tutto oltre interessi legali e maggior danno derivato al ricorrente dalla svalutazione monetaria del credito di lavoro, da calcolarsi dalla maturazione delle singole scadenze di pagamento al saldo. In via subordinata per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto licenziamento comminato per violazione del requisito di motivazione e per l'effetto, condannare la , in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento di una indennità risarcitoria nei confronti del Sig. e, nella misura compresa tra un Controparte_1 minimo di 1 ed un massimo di 6 mensilità della retribuzione come sopra individuata;
ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia il tutto oltre interessi legali e maggior danno derivato al ricorrente dalla svalutazione monetaria del credito di lavoro, da calcolarsi dalla maturazione delle singole scadenze di pagamento al saldo
- Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa e quant'altro dovuto per legge. Si costituiva la soc. per eccepire, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree. Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimatio ad causam per CP_2 totale estraneità al rapporto in contestazione, non vantando parte ricorrente alcuna pretesa nei confronti dell'Istituto previdenziale. In via gradata, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, chiedeva condannare le società convenute alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro, con conseguente versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_2 assistenziali, dovuti e non prescritti, corrispondenti alle differenze retributive spettanti. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva integralmente il ricorso e previa declaratoria di nullità del licenziamento intimato dalla
[...]
, ordinava alla suddetta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di Pt_1 lavoro oltre al pagamento in favore dello stesso, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra, retribuzioni parametrate a €. 1.618,75 mensili (dedotto l'aliunde perceptum pari a complessivi €. 26.660) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dalle singole scadenze di pagamento al saldo;
condannava inoltre la al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 della somma di €. 10.697,19 per le causali di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
oltre al pagamento delle spese di lite , che invece venivano compensate nei confronti dell' CP_2
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 25/10/2024 deducendo:
1) L'erronea interpretazione dei fatti di causa;
2) L'errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali;
3) L'errata applicazione dei principi di diritto in materia di valutazione delle prove e, quindi, la complessiva erroneità della decisione del Tribunale per avere ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo addotto dalla società e Parte_1 sussistente la natura ritorsiva del licenziamento nonostante le carenze assertive sul punto, non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio cui era tenuto. Ha concluso chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva Signore . CP_1 Si costituiva invece l' che , dedotta l'inopponibilità dell'eventuale accordo CP_2 transattivo raggiunto , chiedeva la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ovvero integrale compensazione delle stesse .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 10.6.2025 , il procuratore dell'appellante instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese, in quanto la vertenza era stata regolarmente transatta innanzi al Sindacato C.C.I.L.S.I. in data 10.04.2025. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Deve darsi atto che unitamente alle richiamate “Note di trattazione scritta” la soc. ha depositato il “Verbale di conciliazione” sottoscritto il Parte_1
10.04.2025 nella sede C.I.S.L.I. di Napoli presenti le Parti, i difensori e il Delegato dell'Ufficio Conciliazioni della sigla sindacale, con il quale si dà atto che il lavoratore e la società datrice odierna Controparte_1 Parte_1 appellante, hanno transatto la lite oggetto del presente giudizio ai patti e alle condizioni ivi espressamente descritte ed accettate ,così regolando le parti i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado e compiendo le altre reciproche rinunce come risultanti dal verbale medesimo ed autorizzando all'uopo l'odierna appellante ad avanzare nel presente giudizio istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese (sub. n. 8 pag. 6 del citato verbale).
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno così definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse ,non solo all'impugnazione, bensì a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore dell'accordo intercorso , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione. Quanto alla posizione processuale dell' , che ha dichiarato di non aderire CP_2 all'accordo osserva la Corte, da una parte, che alla luce dell'autonomia dell'obbligo contributivo rispetto al rapporto lavorativo, il contenuto della transazione intervenuta tra datore e lavoratore è sicuramente irrilevante sotto il profilo del versamento dei contributi e, come tale, è inopponibile nei confronti dell' . ( v. Cass. n. 12652 del 13.05.2019; Cass. 19 giugno 2020, n. 12035). CP_2
Dall'altra parte –come innanzi detto –la pronuncia di cessazione della materia del contendere autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuove le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94). Alla luce di tali rilievi la posizione processuale dell' ha perso di rilievo per CP_2 sopravvenuta carenza di interesse;
per tali motivi le spese del doppio grado ben possono essere interamente compensate nei confronti dell' ( Controparte_3 come peraltro richiesto dallo stesso nella sua memoria difensiva di 2° CP_2 grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere tra la e Signore Parte_1
; CP_1
-compensa tra le parti tutte le spese di lite.
Così deciso in Napoli lì 12.6.2025
Il cons.est. rel. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.