Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1079
CS
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
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CS
Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza dell’accertamento, violazione e falsa degli artt. 54 e 55 Reg. CE n. 1206/2013 in combinato disposto con gli artt. 73, comma 5 del Regolamento CE 796/2004 e 86 del Regolamento CE n. 1122/2009. Eccesso di potere per decadenza dalla potestà di accertamento del credito. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo con riferimento alle annualità 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009, accertando la decadenza dell'AGEA dal potere di recupero dei contributi per decorso del termine decennale previsto dalla normativa europea. Per le annualità 2010 e 2020, il motivo è stato rigettato in quanto non applicabile la normativa invocata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. - Eccesso di potere per violazione immotivata del legittimo affidamento ingenerato per reiterato e lungo decorso del tempo in cui l’AGEA ha reso il ricorrente in assoluta buona fede sul legittimo incasso dei contributi in contestazione, compresi quelli relativi all’annualità 2020; carenza di interesse pubblico concreto che deve aggiungersi al mero ripristino della legalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. sotto il profilo del canone della correttezza buona fede a cui deve attenersi anche la P.A. Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 Reg. CE 1306/2013

    La Corte ha ritenuto che tale motivo non coglie nel segno in relazione alle annualità 2010 e 2020, in quanto la normativa applicabile non prevede forme di decadenza automatica dal potere di recupero fondate sul mero decorso del tempo.

  • Accolto
    La Politica Agricola Comune e il valore della prescrizione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 73, comma 5 del Reg. CE 796/2004

    La Corte ha chiarito che non può trovare applicazione l'istituto di diritto comune della prescrizione, ma occorre guardare alla normativa europea che disciplina specificamente la causa estintiva. Il motivo è stato accolto per le annualità 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009, ma rigettato per le annualità 2010 e 2020.

  • Rigettato
    Sulla riabilitazione del ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 67, comma 1 lett. f) del d.lgs. 159/2011

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la riabilitazione abbia efficacia ex nunc e che i contributi siano stati percepiti in un periodo antecedente al decreto di riabilitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1079
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1079
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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