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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 967 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
Avv. ( difeso da sé medesimo;
Parte_1 C.F._1
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 CodiceFiscale_2 da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti
Eleonora Grazia Di Buono e Maria Dorsa, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Spezzano Albanese, Via B. Croce, n. 12;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la Parte_1 parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) In via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione di prescrizione del diritto di risarcimento 2) Nel
1 merito rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata da 3) CP_1
Subordinatamente, accogliere la sollevata eccezione di nullità della Sentenza di primo grado 4) Ancora in subordine e in via istruttoria, ammettere anche i capitoli 2
e 3 della richiesta prova testimoniale e per interrogatorio formale di cui al primo grado 5) Ancora più subordinatamente ridurre la valutazione del danno ed eliminare la condanna alla svalutazione monetaria 7) Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio Si insiste, ai sensi degli artt.
283 e 351 cpc, che venga sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata CP_1 nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejiectis 1)
Rigettare la domanda di gravame proposta dall'Avv. in riforma Parte_1 della Sentenza n.110/2019 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 19.03.2019 e, per l'effetto,
2) Confermare in ogni suo assunto la prefata Sentenza di primo grado;
3) Con vittoria di spese e onorari di giudizio come per legge.”.
PREMESSA IN FATTO
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Rossano l'avvocato CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a cagione Parte_1 di una lamentata negligenza professionale.
Nello specifico, ha dedotto di aver ottenuto, nei confronti di tale CP_1 [...]
una sentenza favorevole in primo grado che condannava la controparte al Per_1 pagamento della somma di lire 4.500.000, oltre rivalutazione e interessi decorrenti dal 13.11.1979 sino al soddisfo e di aver conferito incarico all'avv. per la Parte_1 difesa nel giudizio di appello intrapreso dal Per_1
Tuttavia, quest'ultimo non avrebbe mai informato il cliente dell'esito del giudizio d'appello, conclusosi nel 1993 con la conferma della decisione favorevole.
Nonostante ripetute richieste di informazioni, avrebbe falsamente riferito Parte_1 che la causa fosse ancora pendente, situazione, questa, protrattasi sino al 2005, epoca in cui ricevette dall'avv. copia della sentenza di appello. Tanto avrebbe Parte_1 determinato l'impossibilità, per il , di agire in giudizio per il recupero del CP_1 credito, il quale, nel frattempo, era andato prescritto. Appreso, per il tramite di altro
2 difensore incaricato, dell'intervenuta prescrizione del credito e revocati, quindi, sia gli incarichi conferiti al convenuto sia la procura generale a questi rilasciata nel 1994,
ha adito, quindi, il Tribunale di Rossano (poi confluito nel Tribunale CP_1 di Castrovillari) al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 24.207,00 oltre rivalutazione e interessi, e del danno morale.
L'avv. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Ha sostenuto di aver provveduto tempestivamente alla consegna della sentenza in questione ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attore.
All'esito dell'istruttoria, espletata tramite prove orali e documentali, il Tribunale di
Castrovillari, con sentenza n. 110/2019 del 19.3.2019, pubblicata in pari data, ha così statuito: “-accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto condanna
al pagamento di € 2.324,00, oltre i danni da svalutazione da Parte_1 calcolarsi secondo i comuni dati ISTAT dal 13.11.1979 fino al soddisfo e gli interessi legali sulla somma così rivalutata con analoga decorrenza;
-compensa le spese di lite”.
Nello specifico, con riferimento all'eccezione di prescrizione, il Giudice di prime ha ritenuto che la prescrizione inizi a decorrere solo quando il danno è percepibile dal danneggiato e, quindi, nella fattispecie, il termine in questione avrebbe iniziato a decorrere non dal deposito della sentenza di appello ma da quando ne è venuto CP_1 effettivamente a conoscenza, presumibilmente solo dopo aver consultato un nuovo avvocato.
Nel merito e con riferimento al riparto dell'onere probatorio ha precisato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il cliente deve provare di aver conferito l'incarico; mentre l'avvocato deve dimostrare di aver adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176 co. 2 c.c.
Richiamati i principi e gli arresti di legittimità in punto di doveri informativi del difensore nei confronti del proprio assistito, il Tribunale, sulla scorta degli esiti istruttori acquisiti, ha ritenuto che, pacifica l'esistenza del rapporto di mandato professionale conferito dal all'avv. , il convenuto non avesse fornito CP_1 Parte_1 prova sufficiente del corretto adempimento degli obblighi professionali, in particolare, dell'obbligo di informare il cliente sull'esito del giudizio. Ciò in quanto, in mancanza di prova documentale a riguardo, i testimoni addotti dal convenuto ed escussi, a
3 giudizio del Tribunale, non avrebbero fornito elementi sufficienti a dimostrare l'adempimento, avendo, un teste ( ), riferito circostanze apprese Testimone_1 de relato e avendo, l'altro teste ( , riferito genericamente che Testimone_2
l'avvocato aveva informato il cliente, senza dettagli utili. Ha, peraltro, valorizzato il contegno serbato del convenuto nel corso dell'interrogatorio formale, in occasione del quale il professionista aveva riferito di aver informato il cliente ma si era rifiutato di indicare come ciò fosse avvenuto, con conseguente connotazione negativa di simile atteggiamento processuale.
Proseguendo il ragionamento, poi, il Tribunale ha evidenziato che il solo accertamento della negligenza del difensore non è sufficiente per fondare la condanna al risarcimento dei danni subiti. È necessaria, invece, la dimostrazione del danno effettivamente subito dal cliente nonché l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento scorretto dell'avvocato e tale danno.
Operando, quindi, un giudizio ipotetico onde valutare se, ove il difensore avesse correttamente adempiuto al proprio mandato, il cliente avrebbe ottenuto un risultato favorevole, il Tribunale ha ritenuto esistente un rapporto causale tra l'omissione del legale e il danno subito: se l'avvocato avesse comunicato per tempo la sentenza, il cliente avrebbe potuto agire per recuperare la somma;
di contro, in conseguenza della negligenza del difensore, il cliente ha perso il diritto di riscuotere quanto gli era stato riconosciuto.
Pertanto, il Tribunale:
- ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da , CP_1 quantificando il ristoro in euro 2.324,00 (pari all'importo stabilito dalla sentenza originaria), maggiorati di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi legali, entrambi con decorrenza dal 13.11.1979 fino al pagamento;
- ha rigettato la domanda di risarcimento con riferimento al danno rappresentato dalle spese legali oggetto di condanna, a carico del contenuta nella Per_1 sentenza di primo grado, non essendo stata offerta prova dell'intervenuto loro pagamento in favore dei legali incaricati e, quindi, dell'esborso costituente danno emergente;
- ha rigettato la domanda di risarcimento per i danni morali, non essendo ristorabile il mero disagio generico o un malessere psicologico;
4 - ha compensato le spese legali, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'avvocato , Parte_1 contestando sia il rigetto dell'eccezione di prescrizione sia il merito della decisione, tanto in relazione all'an tanto in relazione al quantum della condanna.
Nel dettaglio, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine iniziale decorresse da quando il cliente è stato informato dal nuovo legale.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato in quanto:
- ha applicato un criterio soggettivo, facendo decorrere la prescrizione dal momento in cui il cliente è stato informato dal nuovo avvocato, così individuando una decorrenza incerta e potenzialmente indefinita del termine di prescrizione e ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui la prescrizione inizia quando il danno può essere riconosciuto in modo oggettivo, indipendentemente dalla consapevolezza del danneggiato;
- ha omesso la valutazione della condotta del cliente, che, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto attivarsi ben prima per conoscere l'esito del giudizio d'appello;
- ha disapplicato i precedenti giurisprudenziali rilevanti, richiamandoli formalmente ma senza applicarne i principi fondamentali;
- non ha considerato la condotta negligente del cliente, incompatibile con buona fede e diligenza, e ostativa alla possibilità di invocare una decorrenza posticipata;
- ha violato il principio di certezza del diritto, rimettendo la decorrenza del termine a valutazioni soggettive e imprevedibili.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza in punto di ammissione, interpretazione e valutazione delle risultanze delle prove orali: il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto non ammissibili due dei tre capitoli di prova orale articolati da esso appellante e non avrebbe proceduto ad un reale bilanciamento tra le testimonianze e la condotta processuale delle parti. In particolare, ha lamentato che:
- le prove non ammesse avrebbero potuto contribuire a dipanare i dubbi sull'adempimento degli obblighi informativi da parte di esso appellante;
5 - il tribunale avrebbe ingiustamente obliterato i fatti riferiti dal teste e, Tes_1 quanto alla deposizione del teste non avrebbe considerato il lungo Tes_2 lasso di tempo trascorso, idoneo ad incidere sulla nitidezza del ricordo;
- il giudice avrebbe ingiustamente ritenuto non provata l'informazione data al cliente solo perché esso appellante, in sede di interrogatorio formale, non aveva indicato il mezzo con cui questa comunicazione sarebbe avvenuta;
- non sarebbe stato considerato il comportamento di , che aveva la possibilità CP_1 di informarsi da solo sull'esito della causa, ha atteso molto tempo prima di rivolgersi a un altro avvocato e ha persino firmato una procura generale davanti al notaio senza avvisare il legale al quale la procura era stata conferita.
Con ulteriore doglianza, l'appellante ha, poi, contestato l'avvenuto accoglimento della domanda risarcitoria, pur in assenza di efficace prova del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e il danno lamentato dal . In particolare, CP_1 non sarebbe stato dimostrato che, se l'avvocato lo avesse avvisato in tempo dell'esito della causa, avrebbe davvero potuto recuperare il credito e ciò in quanto CP_1 sarebbe rimasto indimostrato sia che il debitore sia deceduto sia Persona_1
l'esistenza di suoi eventuali eredi sia l'esistenza, nel patrimonio del o dei debitori, di mezzi idonei a soddisfare il credito. Inoltre, sarebbe stata assunta a fondamento della decisione la prescrizione del credito vantato dal nei confronti del senza CP_1 Per_1 che tale prescrizione sia mai stata eccepita. Non sarebbe stata, inoltre, valorizzata la condotta del presunto danneggiato che non si sarebbe attivato per seguire la pratica, non avrebbe controllato il lavoro dell'avvocato e avrebbe agito troppo tardi, interrompendo così ogni possibile nesso causale tra la condotta dell'avvocato e il danno.
In conclusione, secondo l'ordito difensivo, esso appellante non sarebbe responsabile poiché non vi sarebbe prova che il danno dipenda dal suo comportamento, considerata anche la responsabilità del cliente.
Infine, l'avv. impugna la sentenza anche in punto di quantificazione del Parte_1 danno, ritenendo ingiustificata l'applicazione della rivalutazione monetaria a partire dal 1979, considerata la natura di debito di valuta dell'obbligazione risarcitoria del difensore e considerato che detta obbligazione deriva da un rapporto del tutto autonomo rispetto a quello sussistente tra e il suo debitore CP_1 Per_1
6 Si è costituito in appello, con rituale comparsa, , il quale ha contestato CP_1 le deduzioni dell'appellante, ha argomentato in ordine alla correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto la conferma, con la condanna della controparte alla rifusione delle spese.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, come tale, merita di essere rigettato.
Va, in primo luogo, confermata la reiezione dell'eccezione di prescrizione, contestata dall'appellante con il primo motivo di gravame, ancorché la motivazione della sentenza di prime cure richieda talune rettifiche.
La questione controversa ruota intorno all'individuazione del dies a quo di decorso della prescrizione, individuato dal Tribunale nel momento – non meglio precisato – in cui l'attore si rivolse ad altro difensore che lo rese edotto dell'avvenuta CP_1 prescrizione del credito che egli vantava nei confronti di Persona_1
Appare opportuno prendere le mosse proprio dall'arresto della Suprema Corte (Cass.
n. 25613/2015) più volte invocato dall'appellante e in forza del quale può tarsi il principio per cui la prescrizione decorre da quando il danno si manifesta all'esterno, anche nella sua rilevanza giuridica e, dunque, diviene conoscibile dal danneggiato usando la normale diligenza, senza che possa darsi rilievo alla conoscibilità soggettiva o all'effettiva conoscenza del soggetto leso.
Per la verità, siffatto arresto non si pone in netto contrasto con quello (Cass.
16658/2007) posto dal Tribunale a fondamento della decisione, che ha fatto applicazione del principio di “conoscibilità effettiva del danno” (ampiamente accolto in giurisprudenza nei casi di responsabilità professionale legale: cfr. anche Cass. n.
25613/2015 e già Cass. n. 21026/2014), a mente del quale, ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione di un credito risarcitorio, pur essendo irrilevante la conoscenza soggettiva effettiva del danno da parte del danneggiato, tuttavia è necessario tenere conto della concreta conoscibilità del pregiudizio da parte del soggetto leso, conoscibilità che non può essere
7 automaticamente fatta coincidere con la data di produzione del danno (o, come vorrebbe l'appellante, con la data, nella fattispecie, di pubblicazione della sentenza della Corte di Appello). Sulla scorta di simile principio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria decorra dal momento in cui il danno si manifesta in modo oggettivamente percepibile dal soggetto danneggiato, utilizzando l'ordinaria diligenza.
Sennonché, pur aderendo all'impostazione ermeneutica (apparentemente) più rigorosa fatta propria da Cass. 25613/2015, è evidente che essa postula, innanzi tutto, che il danno si sia prodotto e ciò perché è proprio di tale danno (e non solo dell'inadempimento che vi è a monte) che deve verificarsi la manifestazione all'esterno e la conoscibilità attraverso l'impiego dell'ordinaria diligenza. L'evidenza di simile constatazione emerge anche alla luce delle deduzioni dell'appellante, il quale, nell'atto di appello, valorizza, in rapporto al danneggiato, la necessità di
“attivarsi in modo tale da verificare la natura e la portata dell'evento dannoso, nonché la sua riferibilità al danneggiante”.
Ebbene, applicando simili concetti al caso di specie, non può che rilevarsi che il danno lamentato dal (ossia la prescrizione del credito cristallizzato nella sentenza CP_1 depositata dalla Corte di Appello in data 20.1.1993, che aveva confermato la sentenza di primo grado), conseguente all'inadempimento che viene attribuito al legale (ossia il non avere informato l'attore della definizione del grado), si è prodotto solo alla data in cui il credito nei confronti di si è prescritto. Prima di detta data, Persona_1 infatti, è individuabile esclusivamente un inadempimento dell'avv. non Parte_1 foriero di danno alcuno (o, comunque, non foriero del danno specificamente lamentato). E se non vi è un danno non può neppure predicarsi una prescrizione del diritto ad ottenere il ristoro di quel danno, non ancora prodottosi.
Ne consegue che, pubblicata in data 20.1.1993 la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro che ha confermato la pronuncia condannatoria di primo grado, il credito lì consacrato si è prescritto, per decorso del termine ordinario decennale (trattandosi di credito derivante da responsabilità contrattuale), al più nel gennaio 2003 (o, più precisamente, nel marzo 2004, dovendo considerarsi anche il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza, tenuto conto che non consta che la pronuncia della Corte di Appello sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve per
8 proporre ricorso per cassazione) ed è, quindi, da tale data (e non prima) che si è prodotto il danno da inadempimento contrattuale conseguente alla lamentata condotta omissiva dell'avv. , protrattasi nel tempo in modo permanente. L'azione Parte_1 risarcitoria, poi, è stata intrapresa nel 2006 e, quindi, in tempo ampiamente utile ad evitare la prescrizione del credito risarcitorio invocato, e tanto anche a voler far decorrere la prescrizione proprio dalla data in cui il danno si è prodotto, indipendentemente dalla sua riconoscibilità, oggettiva o soggettiva che sia, e indipendentemente dalla data in cui il sia stato notiziato da altro legale CP_1 dell'intervenuta prescrizione del suo credito nei confronti del Per_1
Ne consegue che di alcuna utilità, allo scopo di sostenere l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, sono le osservazioni spese dall'appellante in ordine alla rilevanza della pubblicazione della sentenza quale evento cui ancorare la presunzione di conoscibilità del provvedimento giudiziale: con la pubblicazione della sentenza e alla data di essa nessun danno si era ancora prodotto, sicché il fatto della pubblicazione rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del credito lì riconosciuto (di verso , la quale prescrizione (essa soltanto) a sua volta CP_1 Per_1 segna – a tutto volere concedere – il dies a quo di decorrenza del (diverso) credito per risarcimento del danno.
In simile contesto, quindi, la condotta del nel corso del periodo che ha portato CP_1 alla prescrizione del suo credito nei confronti del o la conoscenza della Per_1 sentenza della Corte di Appello costituiscono fatti astrattamente idonei ad assumere rilevanza ma solo sotto il profilo della sussistenza o meno di un inadempimento dell'appellante ovvero dell'eventuale incidenza della condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno, secondo il disposto di cui all'art. 1227 co. 1 e 2 c.c. (sul punto si tornerà nel prosieguo), non già in relazione alla prescrizione del credito risarcitorio.
Inoltre, quand'anche l'eccezione di prescrizione (del credito risarcitorio vantato dal nei confronti dell'avvocato ) non fosse stata specificamente ed CP_1 Parte_1 adeguatamente contestata dalla controparte, certamente non per questo meriterebbe accoglimento, posto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., riguarda i fatti allegati, non già le argomentazioni giuridiche, che vanno sempre valutate dal giudice, anche se non efficacemente contrastate dalla controparte.
9 Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie offerta dal Tribunale. In particolare – al netto di plurimi passaggi argomentativi di difficile comprensione ovvero privi di concreto contenuto utile – egli, in sintesi, si duole del rigetto di una parte delle prove orali dal medesimo richieste
(due capitoli di prova su tre non vennero ammessi) e della valutazione della testimonianza del teste e del teste e dell'interrogatorio formale reso Tes_2 Tes_1 da esso convenuto.
Le ulteriori doglianze espresse nell'appello – al netto di plurime ripetizioni – attengono alla dedotta mancanza di prova del danno (sotto il profilo della mancanza di eccezione di prescrizione ad opera del debitore o dei suoi eredi, della Per_1 mancanza di prova della morte del di chi siano i suoi eredi e della loro Per_1 solvibilità) e all'omessa valutazione della condotta negligente del – che, a dire CP_1 dell'appellante, avrebbe potuto e dovuto conferire ben prima mandato ad altro legale affinché questi si accertasse dello stato della lite pendente innanzi alla Corte di
Appello – in termini di condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità.
Anche siffatte doglianze – che, afferendo tutte alla valutazione del merito della controversia, vengono trattate congiuntamente – non sono fondate.
Sotto il primo profilo – ossia il rigetto di parte delle richieste istruttorie (il Tribunale non ammise la prova per testi e per interpello sui capitoli 2 e 3 della memoria istruttoria dell'avv. , in quanto vertenti su fatti mai tempestivamente allegati) Parte_1
– non viene articolata alcuna specifica censura né si espongono le ragioni della presunta ingiustizia del provvedimento istruttorio: l'appello, in sostanza, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza e non la censura, allegando esclusivamente ragioni di opportunità che avrebbero consigliato l'ammissione delle prove (“se il giudice aveva dei dubbi....quanto meno doveva accettare l'offerta della prova ...che diventava rilevante e decisiva ai fini della decisione”: pag. 21 dell'appello), senza contestare la legittimità, sotto il profilo degli argomenti giuridici spesi, del provvedimento reiettivo. Pertanto, il motivo è, in parte qua, inammissibile.
Quanto al merito, il Tribunale è partito dalla corretta premessa per cui, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'onere della prova è così ripartito: incombe sul cliente l'onere di dimostrare il conferimento dell'incarico e, quindi,
l'esistenza del rapporto, mentre incombe sul professionista l'onere di dimostrare di
10 avere adempiuto la prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c..
A tal proposito, come correttamente ricordato dal Tribunale, la Suprema Corte ha chiarito che, in relazione alle obbligazioni gravanti sull'avvocato nell'ambito del contratto d'opera professionale (artt. 2230 e 2236 c.c.) - e, in particolare, nell'ipotesi in cui gli sia conferito l'incarico di assistere il cliente nell'instaurazione e nella gestione di un giudizio – trovano applicazione specifici doveri professionali.
L'avvocato è infatti tenuto, tanto al momento del conferimento del mandato quanto durante lo svolgimento dell'incarico, a osservare i doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione nei confronti del cliente. Egli deve rappresentare al proprio assistito ogni questione, di fatto o di diritto, che possa ostacolare il conseguimento del risultato perseguito ovvero comportare rischi di effetti pregiudizievoli;
è tenuto a informare il cliente sulle conseguenze derivanti dal compimento o dall'omissione degli atti processuali;
deve altresì sollecitare il cliente a fornire tutti gli elementi utili in suo possesso e dissuaderlo dal promuovere o proseguire iniziative giudiziarie con elevata probabilità di insuccesso. Incombe, inoltre, sul professionista l'onere di fornire prova della propria condotta conforme a tali obblighi, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera produzione delle procure alle liti, le quali non costituiscono prova univoca dell'avvenuta compiuta informazione circa tutti gli elementi necessari per consentire al cliente una decisione pienamente consapevole sull'opportunità di agire o resistere in giudizio (Cass. civ., sez. III, n. 14597/2004).
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente interpretato il complesso delle risultanze istruttorie (e, in particolare, delle testimonianze di e e Tes_2 Tes_1 dell'interrogatorio formale dell'appellante), giungendo condivisibilmente a ritenere che il convenuto non abbia assolto all'onere di dimostrare di aver adempiuto diligentemente alla propria prestazione professionale e, in particolare, non abbia fornito prova dell'avvenuta comunicazione al cliente dell'esito del giudizio oggetto di causa.
Analizzando nello specifico le prove la cui valutazione è oggetto di critica nell'appello, si evidenzia quanto segue.
La teste nell'udienza del 17 giugno 2008 ha dichiarato: “La Testimone_3 consegna della sentenza a l'ho effettuata io;
ne ho fatto una copia e Parte_2 gliel'ho consegnata. Preciso che, all'epoca dei fatti riferiti al , ovvero dal Tes_1
11 2003 al 2006, ero praticante presso lo studio dell'avv. . Il sig. si è Parte_1 Pt_2 rivolto a me, in assenza dell'avvocato, per chiedere una copia della sentenza. Io ne avevo una copia e da questa ho realizzato l'altra, non vedendo nulla di male, poiché
mi ha riferito che il sig. necessitava di una copia in quanto Pt_2 CP_1 aveva smarrito la propria.”
La testimonianza in argomento è stata giustamente qualificata dal Tribunale come testimonianza priva di rilievo probatorio, in quanto fondata su circostanze apprese per riferito e non direttamente percepite. A ben vedere, la testimonianza in parola non è nemmeno qualificabile come testimonianza de relato ex parte, la quale presuppone che la parte sia la fonte dichiarativa. Infatti, la teste non ha direttamente assistito al dichiarato smarrimento della copia della sentenza da parte del ma neppure ha CP_1 percepito direttamente una confessione stragiudiziale del in ordine a tale CP_1 smarrimento;
ella, piuttosto, ha appreso la notizia – a suo dire – dal , il quale, a Tes_1 sua volta, l'avrebbe appresa dal (quindi, il “riferito” è duplice). È, quindi, CP_1 evidente che la rilevanza probatoria della dichiarazione è nulla, in quanto oggetto della testimonianza è la dichiarazione che la teste ha ricevuto dal (cfr. Cass. n. 7746 Pt_2 del 08/04/2020), sicché la deposizione può, al più, provare che il ha reso quella Pt_2 dichiarazione alla teste ma non anche che il abbia effettivamente reso la Tes_1 CP_1 dichiarazione riferita dal , dalla cui deposizione, peraltro, non si trae alcuna Pt_2 conferma.
Peraltro, pur volendo applicare alla deposizione lo statuto giurisprudenziale della testimonianza de relato, deve rammentarsi che questa, pur non essendo giuridicamente priva di efficacia probatoria, è tradizionalmente considerata di minore spessore dimostrativo rispetto alla testimonianza diretta, e pertanto deve essere valutata con particolare prudenza, inserendola in un quadro probatorio complessivo e coerente, in cui possa trovare riscontro in altri elementi oggettivi o testimonianze convergenti (cfr.
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015 “i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” ; cfr ex multis Cass. n. 18352 del 31/07/2013; Cass. n. 8358 del
12 03/04/2007).
Tuttavia, nel caso di specie tale dichiarazione testimoniale non è supportata da altre risultanze probatorie e, dunque, in assenza di più pregnante dimostrazione dell'adempimento da parte dell'avvocato appellante, non può ritenersi sufficiente a fondare il rigetto della domanda attorea.
Parimenti infondato risulta il motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'asserita svalutazione della testimonianza resa da sostenendo che il Testimone_2
Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il tempo trascorso dai fatti e la presunta genericità dei capitoli di prova. Al contrario, dalla motivazione emerge con chiarezza che il giudice di prime cure ha operato una valutazione specifica e puntuale delle dichiarazioni rese dal teste, ritenendone l'irrilevanza al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'avv. , in mancanza Parte_1 dei necessari riferimenti a dati concreti e verificabili, quali date, luoghi, modalità o contenuti precisi della comunicazione tra l'avvocato e il cliente.
Nel contesto di un giudizio volto ad accertare l'adempimento degli obblighi informativi da parte del legale, non può ritenersi sufficiente l'affermazione generica per cui “l'avvocato ha informato il cliente”, soprattutto considerando che lo stesso teste ha anche chiarito “non ricordo a quale sentenza, se del Tribunale o Corte
d'appello, so che l'avv. ha rintracciato il e lo ha informato dell'esito Parte_1 CP_1 del giudizio intorno al 1990”: la deposizione, quindi, non è utile all'appellante, in quanto nel 1990 non era stata ancora emessa la sentenza della Corte di Appello ma solo, nel 1989, la sentenza di primo grado, sicché la deposizione non prova l'adempimento degli obblighi informativi su cui verte la causa.
L'insufficienza delle risultanze delle prove offerte dall'avv. – onerato della Parte_1 prova dell'esatto adempimento della propria prestazione – è già da sola sufficiente per ritenere fondata la domanda in punto di accertamento del fatto costitutivo del danno.
Ciò nondimeno, nel quadro istruttorio sin qui esaminato si innesta anche il contenuto dell'interrogatorio formale del convenuto, anch'esso adeguatamente valorizzato e interpretato dal Tribunale, contrariamente a quanto dedotto nell'appello.
Infatti, va evidenziato che, in sede di interrogatorio formale, le asserzioni rese dal convenuto non si sono limitate a risposte parziali – che, in astratto, potrebbero giustificarsi con il tempo trascorso dai fatti – ma si sono tradotte in un vero e proprio
13 rifiuto di fornire chiarimenti su aspetti essenziali.
In particolare, all'udienza dell'11 novembre 2008, l'avv. ha affermato di Parte_1 aver informato dell'avvenuto deposito della sentenza, ma ha dichiarato CP_1 espressamente di non voler riferire in merito allo strumento utilizzato per tale comunicazione (Nel verbale di udienza dell'11.11.2008 si legge specificatamente che l'avv. : “riferisce di aver informato il signor del deposito della Parte_1 CP_1 sentenza, ma non intende riferire circa lo strumento attraverso il quale l'ha informata”). Ha aggiunto di aver incontrato in una occasione a Rossano, CP_1 invitandolo a recarsi presso il proprio studio;
successivamente, non avrebbe più potuto contattarlo per via del trasferimento del medesimo in Germania e della mancanza di recapiti utili.
Ebbene, dal contesto probatorio suesposto non può revocarsi in dubbio che il
Tribunale ha correttamente valorizzato, in senso negativo, l'atteggiamento reticente dell'appellante.
Infatti, non si è in presenza di una mera difficoltà mnemonica ma di una condotta di consapevole rifiuto di collaborare all'accertamento della verità. In tale contesto, la mancata indicazione delle modalità con cui sarebbe stata effettuata la comunicazione dell'esito del giudizio non può essere addebitata al mero decorso del tempo, come vorrebbe sostenere il convenuto, ma integra una condotta omissiva incompatibile con il dovere di collaborazione processuale.
Con riferimento al valore probatorio dell'interrogatorio formale, si ricorda che esso non costituisce mezzo di prova in senso stretto, ma è volto a sollecitare una confessione della parte. In mancanza di tale confessione, quindi, le risposte fornite sono liberamente valutabili dal giudice.
Nella causa odierna, il Giudice di primo grado ha legittimamente attribuito rilievo al comportamento non collaborativo del convenuto, quale elemento sintomatico dell'assenza di un corretto adempimento dell'obbligazione informativa.
In definitiva, l'avv. non ha fornito adeguata prova di aver assolto agli Parte_1 obblighi informativi nei confronti del proprio assistito;
dunque, deve concludersi nel senso della correttezza della decisione assunta dal Tribunale.
A questo punto, occorre analizzare le censure relative alla prova del danno e al nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista e il danno.
14 Appare necessario, innanzi tutto, chiarire che, ai fini dell'accertamento del danno, al danneggiato non è richiesto di dimostrare con certezza che l'azione giudiziaria avrebbe avuto esito positivo, essendo, invece, sufficiente provare che vi fosse una concreta possibilità di agire giudizialmente, possibilità che è venuta meno a causa della condotta colposa del professionista. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che la responsabilità dell'avvocato – anche per omissioni come la mancata proposizione di impugnazione – non può fondarsi unicamente sull'inadempimento dell'obbligazione professionale, piuttosto si deve accertare se il pregiudizio lamentato dal cliente sia conseguenza della condotta del legale, se vi sia stato effettivamente un danno e se, applicando un criterio probabilistico, il cliente avrebbe avuto concrete possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni (cfr. Cass. 5/02/2013, n. 2638: “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
Applicando siffatti principi alla fattispecie concreta e premesso che il diritto del CP_1 nei confronti del era stato riconosciuto positivamente anche dalla Corte di Per_1
Appello, è corretto ritenere che, alla luce dei citati principi, non è necessario che ricorra la prova certa che, attivandosi tempestivamente, il avrebbe sicuramente CP_1 recuperato il credito e che il debitore sicuramente fosse solvibile. Ciò che rileva, ai fini della responsabilità, è la perdita della chance, ossia della concreta possibilità di esercitare il diritto. La giurisprudenza è costante nel riconoscere la risarcibilità del danno da perdita di chance, anche in assenza di esito favorevole certo, laddove la chance abbia una elevata possibilità di avveramento (Cass. 10/12/2012, n. 22376;
Cass. 9917/2010; Cass. 22026/2004).
Ebbene, considerato che, in linea di principio, il soggetto obbligato risponde del proprio debito con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2740 c.c., deve presumersi che, con elevata probabilità, il – il cui credito era definitivamente CP_1
15 accertato – avrebbe potuto ottenere il pagamento spontaneo da parte del o, Per_1 quantomeno, lo avrebbe potuto ottenere in via coattiva, aggredendo un qualsiasi elemento patrimoniale costituente la garanzia generica, tanto più che, dal contenuto delle sentenze di primo e di secondo grado, emerge che il non fosse certo un Per_1 soggetto nullatenente, trattandosi di costruttore e vertendo la causa proprio su una delle unità immobiliari (ossia il garage) che il aveva promesso in vendita al Per_1
. CP_1
Neppure può sostenersi – come ritiene l'appellante – che la prescrizione del credito portato dalla pronuncia giudiziale non risulta essere stata mai eccepita dal o Per_1 dai suoi eredi: la tesi confonde due piani distinti, quello sostanziale e quello processuale. Dal punto di vista sostanziale il decorso del termine prescrizionale estingue il diritto (art. 2946 c.c.), sicché essa opera in termini oggettivi come causa della definitiva perdita della situazione soggettiva attiva. Solo dal punto di vista meramente processuale, invece, la prescrizione deve essere eccepita ma ciò non toglie che il diritto prescritto è un diritto estinto e che, quindi, non vi è alcun obbligo del debitore di darvi adempimento. Ne consegue che, in mancanza di pagamento spontaneo del soggetto debitore (si rammenta che l'obbligazione avente ad oggetto un debito prescritto è annoverabile tra le obbligazioni naturali, insuscettibili di esecuzione coatta), non può certo attendersi che il creditore azioni ugualmente il titolo e si esponga alla reazione del debitore (peraltro, potenzialmente foriera di effetti pregiudizievoli quali il tempo necessario alla definizione dell'eventuale contenzioso giudiziale e la verosimile condanna alle spese ove sia eccepita la prescrizione del credito), atteso che quel titolo consacra un credito ormai oggettivamente non più esigibile.
Dunque, correttamente dal Tribunale è stato ritenuto sussistente il danno.
Non colgono nel segno neppure le osservazioni adombrate in punto di rilevanza della condotta del danneggiato nella causazione del danno, che, nella fattispecie, secondo l'ordito difensivo dell'appellante, sarebbe idonea ad interrompere il nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno.
Il riferimento normativo cui pare fare richiamo l'appellante – benché senza esplicitarlo chiaramente – è contenuto nell'art. 1227 co. 2 c.c., a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
16 diligenza.
Ebbene, la condotta cui il creditore può considerarsi tenuto per evitare il danno deve essere esigibile secondo canoni di ordinaria diligenza, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché
l'obbligo di informare il cliente dell'esito di un giudizio e delle conseguenze che possono discendere dal decorso del tempo senza che un diritto sia esercitato, trattandosi di questioni prettamente giuridiche, fanno parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientrano nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente, che non è tenuto né ad assumere personalmente informazioni presso gli uffici giudiziari né a conoscere il periodo di estinzione di un diritto. Piuttosto, la mancata sollecitazione scritta o la mancata richiesta autonoma della sentenza da parte del cliente costituiscono atteggiamenti del tutto coerenti con il legittimo affidamento riposto nel proprio difensore e con la natura fiduciaria dell'incarico.
Peraltro, nel caso di specie, la mancata autonoma attivazione del cliente risulta giustificata dalla condotta ingannevole e rassicurante del legale, che, in più occasioni, ha continuato a sostenere che il procedimento fosse ancora pendente. Tanto risulta dalle dichiarazioni rese personalmente dall'appellato sia in sede di interrogatorio libero che in sede di interrogatorio formale, nelle quali occasioni egli ha narrato di avere più volte richiesto notizie all'avv. sull'esito della lite, ricevendone la Parte_1 rassicurazione che il giudizio non era stato ancora definito e ha anche narrato, fornendone i dettagli, di un episodio, risalente al 1994/1995, in cui egli stesso, unitamente al legale, si recò presso la Corte di Appello e l'avvocato, dopo avere interloquito con un addetto alla cancelleria, gli riferì che la sentenza non era stata ancora emessa. Benché tali dichiarazioni siano liberamente apprezzabili e non costituiscano prova piena, tuttavia esse si collocano all'interno di un quadro probatorio in cui le ulteriori narrazioni e ricostruzioni dell'attore in primo grado hanno ricevuto piena conferma, supportando, così, un giudizio di complessiva attendibilità delle prospettazioni di fatto offerte dall'attore. Peraltro, tali specifici fatti non risultano essere mai stati chiaramente e specificamente negati e contestati dall'appellante, che si
17 è limitato a sostenerne la mancanza di prova.
Quindi, anche le censure sin qui scrutinate non meritano condivisione.
Infine, l'appellante contesta la quantificazione del danno, lamentando che il Tribunale lo abbia liquidato prendendo le mosse dalla richiesta stragiudiziale di pagamento inoltrata dal agli eredi del nonché che la condanna comporti il CP_1 Per_1 pagamento di una somma maggiorata di interessi e rivalutazione dal 1979 e, quindi, per quaranta anni e ciò nonostante il debito del professionista sia un debito di valuta fondato su un rapporto diverso da quello tra il cliente e il suo debitore rispetto Per_1 al quale esso appellante resta estraneo.
Anche gli argomenti in parola non meritano condivisione.
Il debito dell'avvocato per responsabilità contrattuale – ossia per inadempimento o non corretto adempimento della propria prestazione professionale – ha natura di debito di valore, al pari di tutti i debiti risarcitori.
Occorrendo, quindi, quantificare il danno, correttamente il Tribunale lo ha liquidato riportando lo stesso contenuto della condanna pronunciata dal Tribunale di Rossano in danno del Per_1
Difatti, il danno va individuato nella somma che il avrebbe potuto percepire in CP_1 forza della sentenza del Tribunale di Rossano, confermata dalla Corte di Appello, laddove l'appellante lo avesse adeguatamente e tempestivamente informato dell'esito del secondo grado e, quindi, della possibilità di portare ad esecuzione, stragiudizialmente ovvero giudizialmente, il titolo. Il danno, poi, va cristallizzato alla data della sua produzione e, successivamente, attualizzato, giacché, trattandosi di debito di valore, esso va determinato all'attualità.
Applicando simili criteri alla fattispecie in esame e premesso che la somma di euro
2.324,00 – di cui il ha stragiudizialmente richiesto il pagamento – altro non è CP_1 che la somma derivante dalla conversione in moneta corretta della sorte capitale oggetto di condanna nella sentenza del Tribunale di Rossano (lire 4.500.000), ne consegue che il danno derivante dall'inadempimento dell'appellante, al momento del suo verificarsi (ossia nel marzo 2004, quando il credito del nei confronti del CP_1 si è prescritto), era pari, a quella data, alla somma di euro 2.324,00, oltre Per_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 13.11.1979 sino a quella data e interessi legali sulla somma così rivalutata con analoga decorrenza (trattasi, quindi, dei
18 c.d. interessi graduali) sino alla medesima data e ciò in esecuzione di quanto disposto nella pronuncia del Tribunale di Rossano, non essendo avvenuto il “soddisfo” cui faceva riferimento la sentenza medesima. È questa la somma che, con l'avvenuta prescrizione del credito conseguente all'inadempimento dell'appellante, il ha CP_1 perso sicché è questo l'ammontare che il danno aveva al marzo 2004, ossia quando si
è prodotto. Poi, poiché il debito risarcitorio ha natura di debito di valuta e atteso che nella domanda il aveva espressamente richiesto rivalutazione e interessi, sulla CP_1 somma in quel modo cristallizzata andavano conteggiati la rivalutazione dal marzo
2004 alla data della sentenza del Tribunale di Castrovillari e gli interessi sulla somma via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat sino alla medesima data.
Questo sarebbe stato il calcolo corretto. Tuttavia, il non avere, il Tribunale, cristallizzato la sorte capitale del danno (data dalla sorte capitale contenuta nella sentenza del Tribunale di Rossano, maggiorata della rivalutazione a far data dal
13.11.1979 e degli interessi graduali con identica decorrenza) al marzo 2004 (data della produzione del danno), per poi applicarvi rivalutazione e interessi graduali sino alla sentenza costituisce un errore che si è tradotto in un vantaggio per l'appellante, in quanto la corretta statuizione avrebbe comportato la necessità di conteggiare, per il periodo dal marzo 2004 in poi, rivalutazione e interessi su una sorte capitale maggiore di euro 2324,00, in quanto incrementata anche di rivalutazione e interessi maturati sino al marzo 2004. Ne consegue che, non essendo stata fatta oggetto di appello incidentale e vigendo il divieto di reformatio in peius, la quantificazione del danno, anche se errata per difetto, va confermata.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma integrale della gravata pronuncia.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a €
26.000), in applicazione dei parametri medi, ridotti della metà (euro 567,00 per la fase di studio della controversia, euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13,
19 comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 110/2019 del 19.3.2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 967 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
Avv. ( difeso da sé medesimo;
Parte_1 C.F._1
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 CodiceFiscale_2 da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti
Eleonora Grazia Di Buono e Maria Dorsa, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Spezzano Albanese, Via B. Croce, n. 12;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la Parte_1 parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) In via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione di prescrizione del diritto di risarcimento 2) Nel
1 merito rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata da 3) CP_1
Subordinatamente, accogliere la sollevata eccezione di nullità della Sentenza di primo grado 4) Ancora in subordine e in via istruttoria, ammettere anche i capitoli 2
e 3 della richiesta prova testimoniale e per interrogatorio formale di cui al primo grado 5) Ancora più subordinatamente ridurre la valutazione del danno ed eliminare la condanna alla svalutazione monetaria 7) Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio Si insiste, ai sensi degli artt.
283 e 351 cpc, che venga sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata CP_1 nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejiectis 1)
Rigettare la domanda di gravame proposta dall'Avv. in riforma Parte_1 della Sentenza n.110/2019 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 19.03.2019 e, per l'effetto,
2) Confermare in ogni suo assunto la prefata Sentenza di primo grado;
3) Con vittoria di spese e onorari di giudizio come per legge.”.
PREMESSA IN FATTO
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Rossano l'avvocato CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a cagione Parte_1 di una lamentata negligenza professionale.
Nello specifico, ha dedotto di aver ottenuto, nei confronti di tale CP_1 [...]
una sentenza favorevole in primo grado che condannava la controparte al Per_1 pagamento della somma di lire 4.500.000, oltre rivalutazione e interessi decorrenti dal 13.11.1979 sino al soddisfo e di aver conferito incarico all'avv. per la Parte_1 difesa nel giudizio di appello intrapreso dal Per_1
Tuttavia, quest'ultimo non avrebbe mai informato il cliente dell'esito del giudizio d'appello, conclusosi nel 1993 con la conferma della decisione favorevole.
Nonostante ripetute richieste di informazioni, avrebbe falsamente riferito Parte_1 che la causa fosse ancora pendente, situazione, questa, protrattasi sino al 2005, epoca in cui ricevette dall'avv. copia della sentenza di appello. Tanto avrebbe Parte_1 determinato l'impossibilità, per il , di agire in giudizio per il recupero del CP_1 credito, il quale, nel frattempo, era andato prescritto. Appreso, per il tramite di altro
2 difensore incaricato, dell'intervenuta prescrizione del credito e revocati, quindi, sia gli incarichi conferiti al convenuto sia la procura generale a questi rilasciata nel 1994,
ha adito, quindi, il Tribunale di Rossano (poi confluito nel Tribunale CP_1 di Castrovillari) al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 24.207,00 oltre rivalutazione e interessi, e del danno morale.
L'avv. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Ha sostenuto di aver provveduto tempestivamente alla consegna della sentenza in questione ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attore.
All'esito dell'istruttoria, espletata tramite prove orali e documentali, il Tribunale di
Castrovillari, con sentenza n. 110/2019 del 19.3.2019, pubblicata in pari data, ha così statuito: “-accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto condanna
al pagamento di € 2.324,00, oltre i danni da svalutazione da Parte_1 calcolarsi secondo i comuni dati ISTAT dal 13.11.1979 fino al soddisfo e gli interessi legali sulla somma così rivalutata con analoga decorrenza;
-compensa le spese di lite”.
Nello specifico, con riferimento all'eccezione di prescrizione, il Giudice di prime ha ritenuto che la prescrizione inizi a decorrere solo quando il danno è percepibile dal danneggiato e, quindi, nella fattispecie, il termine in questione avrebbe iniziato a decorrere non dal deposito della sentenza di appello ma da quando ne è venuto CP_1 effettivamente a conoscenza, presumibilmente solo dopo aver consultato un nuovo avvocato.
Nel merito e con riferimento al riparto dell'onere probatorio ha precisato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il cliente deve provare di aver conferito l'incarico; mentre l'avvocato deve dimostrare di aver adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176 co. 2 c.c.
Richiamati i principi e gli arresti di legittimità in punto di doveri informativi del difensore nei confronti del proprio assistito, il Tribunale, sulla scorta degli esiti istruttori acquisiti, ha ritenuto che, pacifica l'esistenza del rapporto di mandato professionale conferito dal all'avv. , il convenuto non avesse fornito CP_1 Parte_1 prova sufficiente del corretto adempimento degli obblighi professionali, in particolare, dell'obbligo di informare il cliente sull'esito del giudizio. Ciò in quanto, in mancanza di prova documentale a riguardo, i testimoni addotti dal convenuto ed escussi, a
3 giudizio del Tribunale, non avrebbero fornito elementi sufficienti a dimostrare l'adempimento, avendo, un teste ( ), riferito circostanze apprese Testimone_1 de relato e avendo, l'altro teste ( , riferito genericamente che Testimone_2
l'avvocato aveva informato il cliente, senza dettagli utili. Ha, peraltro, valorizzato il contegno serbato del convenuto nel corso dell'interrogatorio formale, in occasione del quale il professionista aveva riferito di aver informato il cliente ma si era rifiutato di indicare come ciò fosse avvenuto, con conseguente connotazione negativa di simile atteggiamento processuale.
Proseguendo il ragionamento, poi, il Tribunale ha evidenziato che il solo accertamento della negligenza del difensore non è sufficiente per fondare la condanna al risarcimento dei danni subiti. È necessaria, invece, la dimostrazione del danno effettivamente subito dal cliente nonché l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento scorretto dell'avvocato e tale danno.
Operando, quindi, un giudizio ipotetico onde valutare se, ove il difensore avesse correttamente adempiuto al proprio mandato, il cliente avrebbe ottenuto un risultato favorevole, il Tribunale ha ritenuto esistente un rapporto causale tra l'omissione del legale e il danno subito: se l'avvocato avesse comunicato per tempo la sentenza, il cliente avrebbe potuto agire per recuperare la somma;
di contro, in conseguenza della negligenza del difensore, il cliente ha perso il diritto di riscuotere quanto gli era stato riconosciuto.
Pertanto, il Tribunale:
- ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da , CP_1 quantificando il ristoro in euro 2.324,00 (pari all'importo stabilito dalla sentenza originaria), maggiorati di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi legali, entrambi con decorrenza dal 13.11.1979 fino al pagamento;
- ha rigettato la domanda di risarcimento con riferimento al danno rappresentato dalle spese legali oggetto di condanna, a carico del contenuta nella Per_1 sentenza di primo grado, non essendo stata offerta prova dell'intervenuto loro pagamento in favore dei legali incaricati e, quindi, dell'esborso costituente danno emergente;
- ha rigettato la domanda di risarcimento per i danni morali, non essendo ristorabile il mero disagio generico o un malessere psicologico;
4 - ha compensato le spese legali, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'avvocato , Parte_1 contestando sia il rigetto dell'eccezione di prescrizione sia il merito della decisione, tanto in relazione all'an tanto in relazione al quantum della condanna.
Nel dettaglio, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine iniziale decorresse da quando il cliente è stato informato dal nuovo legale.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato in quanto:
- ha applicato un criterio soggettivo, facendo decorrere la prescrizione dal momento in cui il cliente è stato informato dal nuovo avvocato, così individuando una decorrenza incerta e potenzialmente indefinita del termine di prescrizione e ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui la prescrizione inizia quando il danno può essere riconosciuto in modo oggettivo, indipendentemente dalla consapevolezza del danneggiato;
- ha omesso la valutazione della condotta del cliente, che, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto attivarsi ben prima per conoscere l'esito del giudizio d'appello;
- ha disapplicato i precedenti giurisprudenziali rilevanti, richiamandoli formalmente ma senza applicarne i principi fondamentali;
- non ha considerato la condotta negligente del cliente, incompatibile con buona fede e diligenza, e ostativa alla possibilità di invocare una decorrenza posticipata;
- ha violato il principio di certezza del diritto, rimettendo la decorrenza del termine a valutazioni soggettive e imprevedibili.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza in punto di ammissione, interpretazione e valutazione delle risultanze delle prove orali: il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto non ammissibili due dei tre capitoli di prova orale articolati da esso appellante e non avrebbe proceduto ad un reale bilanciamento tra le testimonianze e la condotta processuale delle parti. In particolare, ha lamentato che:
- le prove non ammesse avrebbero potuto contribuire a dipanare i dubbi sull'adempimento degli obblighi informativi da parte di esso appellante;
5 - il tribunale avrebbe ingiustamente obliterato i fatti riferiti dal teste e, Tes_1 quanto alla deposizione del teste non avrebbe considerato il lungo Tes_2 lasso di tempo trascorso, idoneo ad incidere sulla nitidezza del ricordo;
- il giudice avrebbe ingiustamente ritenuto non provata l'informazione data al cliente solo perché esso appellante, in sede di interrogatorio formale, non aveva indicato il mezzo con cui questa comunicazione sarebbe avvenuta;
- non sarebbe stato considerato il comportamento di , che aveva la possibilità CP_1 di informarsi da solo sull'esito della causa, ha atteso molto tempo prima di rivolgersi a un altro avvocato e ha persino firmato una procura generale davanti al notaio senza avvisare il legale al quale la procura era stata conferita.
Con ulteriore doglianza, l'appellante ha, poi, contestato l'avvenuto accoglimento della domanda risarcitoria, pur in assenza di efficace prova del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e il danno lamentato dal . In particolare, CP_1 non sarebbe stato dimostrato che, se l'avvocato lo avesse avvisato in tempo dell'esito della causa, avrebbe davvero potuto recuperare il credito e ciò in quanto CP_1 sarebbe rimasto indimostrato sia che il debitore sia deceduto sia Persona_1
l'esistenza di suoi eventuali eredi sia l'esistenza, nel patrimonio del o dei debitori, di mezzi idonei a soddisfare il credito. Inoltre, sarebbe stata assunta a fondamento della decisione la prescrizione del credito vantato dal nei confronti del senza CP_1 Per_1 che tale prescrizione sia mai stata eccepita. Non sarebbe stata, inoltre, valorizzata la condotta del presunto danneggiato che non si sarebbe attivato per seguire la pratica, non avrebbe controllato il lavoro dell'avvocato e avrebbe agito troppo tardi, interrompendo così ogni possibile nesso causale tra la condotta dell'avvocato e il danno.
In conclusione, secondo l'ordito difensivo, esso appellante non sarebbe responsabile poiché non vi sarebbe prova che il danno dipenda dal suo comportamento, considerata anche la responsabilità del cliente.
Infine, l'avv. impugna la sentenza anche in punto di quantificazione del Parte_1 danno, ritenendo ingiustificata l'applicazione della rivalutazione monetaria a partire dal 1979, considerata la natura di debito di valuta dell'obbligazione risarcitoria del difensore e considerato che detta obbligazione deriva da un rapporto del tutto autonomo rispetto a quello sussistente tra e il suo debitore CP_1 Per_1
6 Si è costituito in appello, con rituale comparsa, , il quale ha contestato CP_1 le deduzioni dell'appellante, ha argomentato in ordine alla correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto la conferma, con la condanna della controparte alla rifusione delle spese.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, come tale, merita di essere rigettato.
Va, in primo luogo, confermata la reiezione dell'eccezione di prescrizione, contestata dall'appellante con il primo motivo di gravame, ancorché la motivazione della sentenza di prime cure richieda talune rettifiche.
La questione controversa ruota intorno all'individuazione del dies a quo di decorso della prescrizione, individuato dal Tribunale nel momento – non meglio precisato – in cui l'attore si rivolse ad altro difensore che lo rese edotto dell'avvenuta CP_1 prescrizione del credito che egli vantava nei confronti di Persona_1
Appare opportuno prendere le mosse proprio dall'arresto della Suprema Corte (Cass.
n. 25613/2015) più volte invocato dall'appellante e in forza del quale può tarsi il principio per cui la prescrizione decorre da quando il danno si manifesta all'esterno, anche nella sua rilevanza giuridica e, dunque, diviene conoscibile dal danneggiato usando la normale diligenza, senza che possa darsi rilievo alla conoscibilità soggettiva o all'effettiva conoscenza del soggetto leso.
Per la verità, siffatto arresto non si pone in netto contrasto con quello (Cass.
16658/2007) posto dal Tribunale a fondamento della decisione, che ha fatto applicazione del principio di “conoscibilità effettiva del danno” (ampiamente accolto in giurisprudenza nei casi di responsabilità professionale legale: cfr. anche Cass. n.
25613/2015 e già Cass. n. 21026/2014), a mente del quale, ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione di un credito risarcitorio, pur essendo irrilevante la conoscenza soggettiva effettiva del danno da parte del danneggiato, tuttavia è necessario tenere conto della concreta conoscibilità del pregiudizio da parte del soggetto leso, conoscibilità che non può essere
7 automaticamente fatta coincidere con la data di produzione del danno (o, come vorrebbe l'appellante, con la data, nella fattispecie, di pubblicazione della sentenza della Corte di Appello). Sulla scorta di simile principio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria decorra dal momento in cui il danno si manifesta in modo oggettivamente percepibile dal soggetto danneggiato, utilizzando l'ordinaria diligenza.
Sennonché, pur aderendo all'impostazione ermeneutica (apparentemente) più rigorosa fatta propria da Cass. 25613/2015, è evidente che essa postula, innanzi tutto, che il danno si sia prodotto e ciò perché è proprio di tale danno (e non solo dell'inadempimento che vi è a monte) che deve verificarsi la manifestazione all'esterno e la conoscibilità attraverso l'impiego dell'ordinaria diligenza. L'evidenza di simile constatazione emerge anche alla luce delle deduzioni dell'appellante, il quale, nell'atto di appello, valorizza, in rapporto al danneggiato, la necessità di
“attivarsi in modo tale da verificare la natura e la portata dell'evento dannoso, nonché la sua riferibilità al danneggiante”.
Ebbene, applicando simili concetti al caso di specie, non può che rilevarsi che il danno lamentato dal (ossia la prescrizione del credito cristallizzato nella sentenza CP_1 depositata dalla Corte di Appello in data 20.1.1993, che aveva confermato la sentenza di primo grado), conseguente all'inadempimento che viene attribuito al legale (ossia il non avere informato l'attore della definizione del grado), si è prodotto solo alla data in cui il credito nei confronti di si è prescritto. Prima di detta data, Persona_1 infatti, è individuabile esclusivamente un inadempimento dell'avv. non Parte_1 foriero di danno alcuno (o, comunque, non foriero del danno specificamente lamentato). E se non vi è un danno non può neppure predicarsi una prescrizione del diritto ad ottenere il ristoro di quel danno, non ancora prodottosi.
Ne consegue che, pubblicata in data 20.1.1993 la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro che ha confermato la pronuncia condannatoria di primo grado, il credito lì consacrato si è prescritto, per decorso del termine ordinario decennale (trattandosi di credito derivante da responsabilità contrattuale), al più nel gennaio 2003 (o, più precisamente, nel marzo 2004, dovendo considerarsi anche il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza, tenuto conto che non consta che la pronuncia della Corte di Appello sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve per
8 proporre ricorso per cassazione) ed è, quindi, da tale data (e non prima) che si è prodotto il danno da inadempimento contrattuale conseguente alla lamentata condotta omissiva dell'avv. , protrattasi nel tempo in modo permanente. L'azione Parte_1 risarcitoria, poi, è stata intrapresa nel 2006 e, quindi, in tempo ampiamente utile ad evitare la prescrizione del credito risarcitorio invocato, e tanto anche a voler far decorrere la prescrizione proprio dalla data in cui il danno si è prodotto, indipendentemente dalla sua riconoscibilità, oggettiva o soggettiva che sia, e indipendentemente dalla data in cui il sia stato notiziato da altro legale CP_1 dell'intervenuta prescrizione del suo credito nei confronti del Per_1
Ne consegue che di alcuna utilità, allo scopo di sostenere l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, sono le osservazioni spese dall'appellante in ordine alla rilevanza della pubblicazione della sentenza quale evento cui ancorare la presunzione di conoscibilità del provvedimento giudiziale: con la pubblicazione della sentenza e alla data di essa nessun danno si era ancora prodotto, sicché il fatto della pubblicazione rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del credito lì riconosciuto (di verso , la quale prescrizione (essa soltanto) a sua volta CP_1 Per_1 segna – a tutto volere concedere – il dies a quo di decorrenza del (diverso) credito per risarcimento del danno.
In simile contesto, quindi, la condotta del nel corso del periodo che ha portato CP_1 alla prescrizione del suo credito nei confronti del o la conoscenza della Per_1 sentenza della Corte di Appello costituiscono fatti astrattamente idonei ad assumere rilevanza ma solo sotto il profilo della sussistenza o meno di un inadempimento dell'appellante ovvero dell'eventuale incidenza della condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno, secondo il disposto di cui all'art. 1227 co. 1 e 2 c.c. (sul punto si tornerà nel prosieguo), non già in relazione alla prescrizione del credito risarcitorio.
Inoltre, quand'anche l'eccezione di prescrizione (del credito risarcitorio vantato dal nei confronti dell'avvocato ) non fosse stata specificamente ed CP_1 Parte_1 adeguatamente contestata dalla controparte, certamente non per questo meriterebbe accoglimento, posto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., riguarda i fatti allegati, non già le argomentazioni giuridiche, che vanno sempre valutate dal giudice, anche se non efficacemente contrastate dalla controparte.
9 Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie offerta dal Tribunale. In particolare – al netto di plurimi passaggi argomentativi di difficile comprensione ovvero privi di concreto contenuto utile – egli, in sintesi, si duole del rigetto di una parte delle prove orali dal medesimo richieste
(due capitoli di prova su tre non vennero ammessi) e della valutazione della testimonianza del teste e del teste e dell'interrogatorio formale reso Tes_2 Tes_1 da esso convenuto.
Le ulteriori doglianze espresse nell'appello – al netto di plurime ripetizioni – attengono alla dedotta mancanza di prova del danno (sotto il profilo della mancanza di eccezione di prescrizione ad opera del debitore o dei suoi eredi, della Per_1 mancanza di prova della morte del di chi siano i suoi eredi e della loro Per_1 solvibilità) e all'omessa valutazione della condotta negligente del – che, a dire CP_1 dell'appellante, avrebbe potuto e dovuto conferire ben prima mandato ad altro legale affinché questi si accertasse dello stato della lite pendente innanzi alla Corte di
Appello – in termini di condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità.
Anche siffatte doglianze – che, afferendo tutte alla valutazione del merito della controversia, vengono trattate congiuntamente – non sono fondate.
Sotto il primo profilo – ossia il rigetto di parte delle richieste istruttorie (il Tribunale non ammise la prova per testi e per interpello sui capitoli 2 e 3 della memoria istruttoria dell'avv. , in quanto vertenti su fatti mai tempestivamente allegati) Parte_1
– non viene articolata alcuna specifica censura né si espongono le ragioni della presunta ingiustizia del provvedimento istruttorio: l'appello, in sostanza, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza e non la censura, allegando esclusivamente ragioni di opportunità che avrebbero consigliato l'ammissione delle prove (“se il giudice aveva dei dubbi....quanto meno doveva accettare l'offerta della prova ...che diventava rilevante e decisiva ai fini della decisione”: pag. 21 dell'appello), senza contestare la legittimità, sotto il profilo degli argomenti giuridici spesi, del provvedimento reiettivo. Pertanto, il motivo è, in parte qua, inammissibile.
Quanto al merito, il Tribunale è partito dalla corretta premessa per cui, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'onere della prova è così ripartito: incombe sul cliente l'onere di dimostrare il conferimento dell'incarico e, quindi,
l'esistenza del rapporto, mentre incombe sul professionista l'onere di dimostrare di
10 avere adempiuto la prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c..
A tal proposito, come correttamente ricordato dal Tribunale, la Suprema Corte ha chiarito che, in relazione alle obbligazioni gravanti sull'avvocato nell'ambito del contratto d'opera professionale (artt. 2230 e 2236 c.c.) - e, in particolare, nell'ipotesi in cui gli sia conferito l'incarico di assistere il cliente nell'instaurazione e nella gestione di un giudizio – trovano applicazione specifici doveri professionali.
L'avvocato è infatti tenuto, tanto al momento del conferimento del mandato quanto durante lo svolgimento dell'incarico, a osservare i doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione nei confronti del cliente. Egli deve rappresentare al proprio assistito ogni questione, di fatto o di diritto, che possa ostacolare il conseguimento del risultato perseguito ovvero comportare rischi di effetti pregiudizievoli;
è tenuto a informare il cliente sulle conseguenze derivanti dal compimento o dall'omissione degli atti processuali;
deve altresì sollecitare il cliente a fornire tutti gli elementi utili in suo possesso e dissuaderlo dal promuovere o proseguire iniziative giudiziarie con elevata probabilità di insuccesso. Incombe, inoltre, sul professionista l'onere di fornire prova della propria condotta conforme a tali obblighi, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera produzione delle procure alle liti, le quali non costituiscono prova univoca dell'avvenuta compiuta informazione circa tutti gli elementi necessari per consentire al cliente una decisione pienamente consapevole sull'opportunità di agire o resistere in giudizio (Cass. civ., sez. III, n. 14597/2004).
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente interpretato il complesso delle risultanze istruttorie (e, in particolare, delle testimonianze di e e Tes_2 Tes_1 dell'interrogatorio formale dell'appellante), giungendo condivisibilmente a ritenere che il convenuto non abbia assolto all'onere di dimostrare di aver adempiuto diligentemente alla propria prestazione professionale e, in particolare, non abbia fornito prova dell'avvenuta comunicazione al cliente dell'esito del giudizio oggetto di causa.
Analizzando nello specifico le prove la cui valutazione è oggetto di critica nell'appello, si evidenzia quanto segue.
La teste nell'udienza del 17 giugno 2008 ha dichiarato: “La Testimone_3 consegna della sentenza a l'ho effettuata io;
ne ho fatto una copia e Parte_2 gliel'ho consegnata. Preciso che, all'epoca dei fatti riferiti al , ovvero dal Tes_1
11 2003 al 2006, ero praticante presso lo studio dell'avv. . Il sig. si è Parte_1 Pt_2 rivolto a me, in assenza dell'avvocato, per chiedere una copia della sentenza. Io ne avevo una copia e da questa ho realizzato l'altra, non vedendo nulla di male, poiché
mi ha riferito che il sig. necessitava di una copia in quanto Pt_2 CP_1 aveva smarrito la propria.”
La testimonianza in argomento è stata giustamente qualificata dal Tribunale come testimonianza priva di rilievo probatorio, in quanto fondata su circostanze apprese per riferito e non direttamente percepite. A ben vedere, la testimonianza in parola non è nemmeno qualificabile come testimonianza de relato ex parte, la quale presuppone che la parte sia la fonte dichiarativa. Infatti, la teste non ha direttamente assistito al dichiarato smarrimento della copia della sentenza da parte del ma neppure ha CP_1 percepito direttamente una confessione stragiudiziale del in ordine a tale CP_1 smarrimento;
ella, piuttosto, ha appreso la notizia – a suo dire – dal , il quale, a Tes_1 sua volta, l'avrebbe appresa dal (quindi, il “riferito” è duplice). È, quindi, CP_1 evidente che la rilevanza probatoria della dichiarazione è nulla, in quanto oggetto della testimonianza è la dichiarazione che la teste ha ricevuto dal (cfr. Cass. n. 7746 Pt_2 del 08/04/2020), sicché la deposizione può, al più, provare che il ha reso quella Pt_2 dichiarazione alla teste ma non anche che il abbia effettivamente reso la Tes_1 CP_1 dichiarazione riferita dal , dalla cui deposizione, peraltro, non si trae alcuna Pt_2 conferma.
Peraltro, pur volendo applicare alla deposizione lo statuto giurisprudenziale della testimonianza de relato, deve rammentarsi che questa, pur non essendo giuridicamente priva di efficacia probatoria, è tradizionalmente considerata di minore spessore dimostrativo rispetto alla testimonianza diretta, e pertanto deve essere valutata con particolare prudenza, inserendola in un quadro probatorio complessivo e coerente, in cui possa trovare riscontro in altri elementi oggettivi o testimonianze convergenti (cfr.
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015 “i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” ; cfr ex multis Cass. n. 18352 del 31/07/2013; Cass. n. 8358 del
12 03/04/2007).
Tuttavia, nel caso di specie tale dichiarazione testimoniale non è supportata da altre risultanze probatorie e, dunque, in assenza di più pregnante dimostrazione dell'adempimento da parte dell'avvocato appellante, non può ritenersi sufficiente a fondare il rigetto della domanda attorea.
Parimenti infondato risulta il motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'asserita svalutazione della testimonianza resa da sostenendo che il Testimone_2
Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il tempo trascorso dai fatti e la presunta genericità dei capitoli di prova. Al contrario, dalla motivazione emerge con chiarezza che il giudice di prime cure ha operato una valutazione specifica e puntuale delle dichiarazioni rese dal teste, ritenendone l'irrilevanza al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'avv. , in mancanza Parte_1 dei necessari riferimenti a dati concreti e verificabili, quali date, luoghi, modalità o contenuti precisi della comunicazione tra l'avvocato e il cliente.
Nel contesto di un giudizio volto ad accertare l'adempimento degli obblighi informativi da parte del legale, non può ritenersi sufficiente l'affermazione generica per cui “l'avvocato ha informato il cliente”, soprattutto considerando che lo stesso teste ha anche chiarito “non ricordo a quale sentenza, se del Tribunale o Corte
d'appello, so che l'avv. ha rintracciato il e lo ha informato dell'esito Parte_1 CP_1 del giudizio intorno al 1990”: la deposizione, quindi, non è utile all'appellante, in quanto nel 1990 non era stata ancora emessa la sentenza della Corte di Appello ma solo, nel 1989, la sentenza di primo grado, sicché la deposizione non prova l'adempimento degli obblighi informativi su cui verte la causa.
L'insufficienza delle risultanze delle prove offerte dall'avv. – onerato della Parte_1 prova dell'esatto adempimento della propria prestazione – è già da sola sufficiente per ritenere fondata la domanda in punto di accertamento del fatto costitutivo del danno.
Ciò nondimeno, nel quadro istruttorio sin qui esaminato si innesta anche il contenuto dell'interrogatorio formale del convenuto, anch'esso adeguatamente valorizzato e interpretato dal Tribunale, contrariamente a quanto dedotto nell'appello.
Infatti, va evidenziato che, in sede di interrogatorio formale, le asserzioni rese dal convenuto non si sono limitate a risposte parziali – che, in astratto, potrebbero giustificarsi con il tempo trascorso dai fatti – ma si sono tradotte in un vero e proprio
13 rifiuto di fornire chiarimenti su aspetti essenziali.
In particolare, all'udienza dell'11 novembre 2008, l'avv. ha affermato di Parte_1 aver informato dell'avvenuto deposito della sentenza, ma ha dichiarato CP_1 espressamente di non voler riferire in merito allo strumento utilizzato per tale comunicazione (Nel verbale di udienza dell'11.11.2008 si legge specificatamente che l'avv. : “riferisce di aver informato il signor del deposito della Parte_1 CP_1 sentenza, ma non intende riferire circa lo strumento attraverso il quale l'ha informata”). Ha aggiunto di aver incontrato in una occasione a Rossano, CP_1 invitandolo a recarsi presso il proprio studio;
successivamente, non avrebbe più potuto contattarlo per via del trasferimento del medesimo in Germania e della mancanza di recapiti utili.
Ebbene, dal contesto probatorio suesposto non può revocarsi in dubbio che il
Tribunale ha correttamente valorizzato, in senso negativo, l'atteggiamento reticente dell'appellante.
Infatti, non si è in presenza di una mera difficoltà mnemonica ma di una condotta di consapevole rifiuto di collaborare all'accertamento della verità. In tale contesto, la mancata indicazione delle modalità con cui sarebbe stata effettuata la comunicazione dell'esito del giudizio non può essere addebitata al mero decorso del tempo, come vorrebbe sostenere il convenuto, ma integra una condotta omissiva incompatibile con il dovere di collaborazione processuale.
Con riferimento al valore probatorio dell'interrogatorio formale, si ricorda che esso non costituisce mezzo di prova in senso stretto, ma è volto a sollecitare una confessione della parte. In mancanza di tale confessione, quindi, le risposte fornite sono liberamente valutabili dal giudice.
Nella causa odierna, il Giudice di primo grado ha legittimamente attribuito rilievo al comportamento non collaborativo del convenuto, quale elemento sintomatico dell'assenza di un corretto adempimento dell'obbligazione informativa.
In definitiva, l'avv. non ha fornito adeguata prova di aver assolto agli Parte_1 obblighi informativi nei confronti del proprio assistito;
dunque, deve concludersi nel senso della correttezza della decisione assunta dal Tribunale.
A questo punto, occorre analizzare le censure relative alla prova del danno e al nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista e il danno.
14 Appare necessario, innanzi tutto, chiarire che, ai fini dell'accertamento del danno, al danneggiato non è richiesto di dimostrare con certezza che l'azione giudiziaria avrebbe avuto esito positivo, essendo, invece, sufficiente provare che vi fosse una concreta possibilità di agire giudizialmente, possibilità che è venuta meno a causa della condotta colposa del professionista. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che la responsabilità dell'avvocato – anche per omissioni come la mancata proposizione di impugnazione – non può fondarsi unicamente sull'inadempimento dell'obbligazione professionale, piuttosto si deve accertare se il pregiudizio lamentato dal cliente sia conseguenza della condotta del legale, se vi sia stato effettivamente un danno e se, applicando un criterio probabilistico, il cliente avrebbe avuto concrete possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni (cfr. Cass. 5/02/2013, n. 2638: “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
Applicando siffatti principi alla fattispecie concreta e premesso che il diritto del CP_1 nei confronti del era stato riconosciuto positivamente anche dalla Corte di Per_1
Appello, è corretto ritenere che, alla luce dei citati principi, non è necessario che ricorra la prova certa che, attivandosi tempestivamente, il avrebbe sicuramente CP_1 recuperato il credito e che il debitore sicuramente fosse solvibile. Ciò che rileva, ai fini della responsabilità, è la perdita della chance, ossia della concreta possibilità di esercitare il diritto. La giurisprudenza è costante nel riconoscere la risarcibilità del danno da perdita di chance, anche in assenza di esito favorevole certo, laddove la chance abbia una elevata possibilità di avveramento (Cass. 10/12/2012, n. 22376;
Cass. 9917/2010; Cass. 22026/2004).
Ebbene, considerato che, in linea di principio, il soggetto obbligato risponde del proprio debito con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2740 c.c., deve presumersi che, con elevata probabilità, il – il cui credito era definitivamente CP_1
15 accertato – avrebbe potuto ottenere il pagamento spontaneo da parte del o, Per_1 quantomeno, lo avrebbe potuto ottenere in via coattiva, aggredendo un qualsiasi elemento patrimoniale costituente la garanzia generica, tanto più che, dal contenuto delle sentenze di primo e di secondo grado, emerge che il non fosse certo un Per_1 soggetto nullatenente, trattandosi di costruttore e vertendo la causa proprio su una delle unità immobiliari (ossia il garage) che il aveva promesso in vendita al Per_1
. CP_1
Neppure può sostenersi – come ritiene l'appellante – che la prescrizione del credito portato dalla pronuncia giudiziale non risulta essere stata mai eccepita dal o Per_1 dai suoi eredi: la tesi confonde due piani distinti, quello sostanziale e quello processuale. Dal punto di vista sostanziale il decorso del termine prescrizionale estingue il diritto (art. 2946 c.c.), sicché essa opera in termini oggettivi come causa della definitiva perdita della situazione soggettiva attiva. Solo dal punto di vista meramente processuale, invece, la prescrizione deve essere eccepita ma ciò non toglie che il diritto prescritto è un diritto estinto e che, quindi, non vi è alcun obbligo del debitore di darvi adempimento. Ne consegue che, in mancanza di pagamento spontaneo del soggetto debitore (si rammenta che l'obbligazione avente ad oggetto un debito prescritto è annoverabile tra le obbligazioni naturali, insuscettibili di esecuzione coatta), non può certo attendersi che il creditore azioni ugualmente il titolo e si esponga alla reazione del debitore (peraltro, potenzialmente foriera di effetti pregiudizievoli quali il tempo necessario alla definizione dell'eventuale contenzioso giudiziale e la verosimile condanna alle spese ove sia eccepita la prescrizione del credito), atteso che quel titolo consacra un credito ormai oggettivamente non più esigibile.
Dunque, correttamente dal Tribunale è stato ritenuto sussistente il danno.
Non colgono nel segno neppure le osservazioni adombrate in punto di rilevanza della condotta del danneggiato nella causazione del danno, che, nella fattispecie, secondo l'ordito difensivo dell'appellante, sarebbe idonea ad interrompere il nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno.
Il riferimento normativo cui pare fare richiamo l'appellante – benché senza esplicitarlo chiaramente – è contenuto nell'art. 1227 co. 2 c.c., a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
16 diligenza.
Ebbene, la condotta cui il creditore può considerarsi tenuto per evitare il danno deve essere esigibile secondo canoni di ordinaria diligenza, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché
l'obbligo di informare il cliente dell'esito di un giudizio e delle conseguenze che possono discendere dal decorso del tempo senza che un diritto sia esercitato, trattandosi di questioni prettamente giuridiche, fanno parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientrano nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente, che non è tenuto né ad assumere personalmente informazioni presso gli uffici giudiziari né a conoscere il periodo di estinzione di un diritto. Piuttosto, la mancata sollecitazione scritta o la mancata richiesta autonoma della sentenza da parte del cliente costituiscono atteggiamenti del tutto coerenti con il legittimo affidamento riposto nel proprio difensore e con la natura fiduciaria dell'incarico.
Peraltro, nel caso di specie, la mancata autonoma attivazione del cliente risulta giustificata dalla condotta ingannevole e rassicurante del legale, che, in più occasioni, ha continuato a sostenere che il procedimento fosse ancora pendente. Tanto risulta dalle dichiarazioni rese personalmente dall'appellato sia in sede di interrogatorio libero che in sede di interrogatorio formale, nelle quali occasioni egli ha narrato di avere più volte richiesto notizie all'avv. sull'esito della lite, ricevendone la Parte_1 rassicurazione che il giudizio non era stato ancora definito e ha anche narrato, fornendone i dettagli, di un episodio, risalente al 1994/1995, in cui egli stesso, unitamente al legale, si recò presso la Corte di Appello e l'avvocato, dopo avere interloquito con un addetto alla cancelleria, gli riferì che la sentenza non era stata ancora emessa. Benché tali dichiarazioni siano liberamente apprezzabili e non costituiscano prova piena, tuttavia esse si collocano all'interno di un quadro probatorio in cui le ulteriori narrazioni e ricostruzioni dell'attore in primo grado hanno ricevuto piena conferma, supportando, così, un giudizio di complessiva attendibilità delle prospettazioni di fatto offerte dall'attore. Peraltro, tali specifici fatti non risultano essere mai stati chiaramente e specificamente negati e contestati dall'appellante, che si
17 è limitato a sostenerne la mancanza di prova.
Quindi, anche le censure sin qui scrutinate non meritano condivisione.
Infine, l'appellante contesta la quantificazione del danno, lamentando che il Tribunale lo abbia liquidato prendendo le mosse dalla richiesta stragiudiziale di pagamento inoltrata dal agli eredi del nonché che la condanna comporti il CP_1 Per_1 pagamento di una somma maggiorata di interessi e rivalutazione dal 1979 e, quindi, per quaranta anni e ciò nonostante il debito del professionista sia un debito di valuta fondato su un rapporto diverso da quello tra il cliente e il suo debitore rispetto Per_1 al quale esso appellante resta estraneo.
Anche gli argomenti in parola non meritano condivisione.
Il debito dell'avvocato per responsabilità contrattuale – ossia per inadempimento o non corretto adempimento della propria prestazione professionale – ha natura di debito di valore, al pari di tutti i debiti risarcitori.
Occorrendo, quindi, quantificare il danno, correttamente il Tribunale lo ha liquidato riportando lo stesso contenuto della condanna pronunciata dal Tribunale di Rossano in danno del Per_1
Difatti, il danno va individuato nella somma che il avrebbe potuto percepire in CP_1 forza della sentenza del Tribunale di Rossano, confermata dalla Corte di Appello, laddove l'appellante lo avesse adeguatamente e tempestivamente informato dell'esito del secondo grado e, quindi, della possibilità di portare ad esecuzione, stragiudizialmente ovvero giudizialmente, il titolo. Il danno, poi, va cristallizzato alla data della sua produzione e, successivamente, attualizzato, giacché, trattandosi di debito di valore, esso va determinato all'attualità.
Applicando simili criteri alla fattispecie in esame e premesso che la somma di euro
2.324,00 – di cui il ha stragiudizialmente richiesto il pagamento – altro non è CP_1 che la somma derivante dalla conversione in moneta corretta della sorte capitale oggetto di condanna nella sentenza del Tribunale di Rossano (lire 4.500.000), ne consegue che il danno derivante dall'inadempimento dell'appellante, al momento del suo verificarsi (ossia nel marzo 2004, quando il credito del nei confronti del CP_1 si è prescritto), era pari, a quella data, alla somma di euro 2.324,00, oltre Per_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 13.11.1979 sino a quella data e interessi legali sulla somma così rivalutata con analoga decorrenza (trattasi, quindi, dei
18 c.d. interessi graduali) sino alla medesima data e ciò in esecuzione di quanto disposto nella pronuncia del Tribunale di Rossano, non essendo avvenuto il “soddisfo” cui faceva riferimento la sentenza medesima. È questa la somma che, con l'avvenuta prescrizione del credito conseguente all'inadempimento dell'appellante, il ha CP_1 perso sicché è questo l'ammontare che il danno aveva al marzo 2004, ossia quando si
è prodotto. Poi, poiché il debito risarcitorio ha natura di debito di valuta e atteso che nella domanda il aveva espressamente richiesto rivalutazione e interessi, sulla CP_1 somma in quel modo cristallizzata andavano conteggiati la rivalutazione dal marzo
2004 alla data della sentenza del Tribunale di Castrovillari e gli interessi sulla somma via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat sino alla medesima data.
Questo sarebbe stato il calcolo corretto. Tuttavia, il non avere, il Tribunale, cristallizzato la sorte capitale del danno (data dalla sorte capitale contenuta nella sentenza del Tribunale di Rossano, maggiorata della rivalutazione a far data dal
13.11.1979 e degli interessi graduali con identica decorrenza) al marzo 2004 (data della produzione del danno), per poi applicarvi rivalutazione e interessi graduali sino alla sentenza costituisce un errore che si è tradotto in un vantaggio per l'appellante, in quanto la corretta statuizione avrebbe comportato la necessità di conteggiare, per il periodo dal marzo 2004 in poi, rivalutazione e interessi su una sorte capitale maggiore di euro 2324,00, in quanto incrementata anche di rivalutazione e interessi maturati sino al marzo 2004. Ne consegue che, non essendo stata fatta oggetto di appello incidentale e vigendo il divieto di reformatio in peius, la quantificazione del danno, anche se errata per difetto, va confermata.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma integrale della gravata pronuncia.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a €
26.000), in applicazione dei parametri medi, ridotti della metà (euro 567,00 per la fase di studio della controversia, euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13,
19 comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 110/2019 del 19.3.2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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