Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1982, n. 159
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Sentenza 12 gennaio 1982

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Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di Invalidità a carico della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, il requisito dell'Esercizio della libera professione - richiesto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100 per l'iscrizione alla cassa di previdenza - non è qualificato da alcun particolare elemento relativo alla entità o intensità del lavoro concretamente svolto, ma resta unicamente legato alla pratica professionale, qualunque sia il volume della stessa. Ha, pertanto, diritto alla pensione di Invalidità il professionista che avendo esercitato la libera professione ed essendo stato iscritto all'albo professionale e quindi alla cassa di previdenza, abbia contribuito alla stessa cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta Invalidità.*

La produzione in grado di appello di documenti che avrebbero potuto essere prodotti in primo grado non impone al giudice di appello di derogare al principio della soccombenza, che regola l'Onere delle spese giudiziali, ma gli conferisce, relativamente a queste, soltanto un potere discrezionale di compensazione nell'ambito dell'art. 92 cod. proc. civ., il cui mancato Esercizio non può essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in Cassazione, ancorché non sorretta da alcuna motivazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1982, n. 159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 159
    Data del deposito : 12 gennaio 1982

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