Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 09/06/2025, n. 11132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11132 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12487/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12487 del 2021, proposto da
Only Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Patrizio Gagliotti e Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, via G. Imperatrice n.28;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ministero Sviluppo Economico - Direzione Generale Servizi Radiodiffusione, non costituito in giudizio;
nei confronti
Teleregione S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale del MISE – Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali – Emittenza Radiotelevisiva n.129918 del 21.10.2021, con gli allegati elenchi delle emittenti radiotelevisive locali, relativamente alle televisioni commerciali, che possono presentare domanda di accesso al contributo straordinario 2021 “Fondo per emergenze relative alle emittenti locali”, con l’indicazione dei relativi importi spettanti, ivi compresi gli elenchi dei beneficiari pubblicati il 26.11.2021 sul sito MISE;
- degli atti in essi richiamati;
- ove occorra, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2021, pubblicato in G.U.n.249 del 18.10.2021 in parte qua nonché dei Decreti di liquidazione dei contributi di cui all’allegato A del D.D. n.129918/2021;
- ove occorra ed anche in ragione della interposta questione di pregiudizialità ex art.267 Trattato e di costituzionalità, del D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L. 77/2020 art.195, comma I, come modificato ex art.6 ter D.L. 22.03.2021 n.41, conv. in L. 69/2021 (cd. Decreto Sostegni);
di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto negli estremi;
per il risarcimento in via specifica;
in via gradata, per il risarcimento dei danni in via generica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione del 6 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto sottoscritto il 6 febbraio 2025 dall’Avvocato Gianluca Caporaso, difensore della Società ricorrente, e depositato in giudizio in pari data (successivamente all’assegnazione del ricorso a relatore avvenuta il 15 gennaio 2025), ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso, evidenziando che “stante il tempo intercorso e le ulteriori decisioni societarie nelle more assunte,” la ricorrente medesima “non ha più interesse ad una Pronuncia” ;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO