Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 39378/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 7 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 gennaio 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39378 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
– Avv. L. Pacella Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. T. Cignarelli CP_2
- resistente opposto -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p. t. – Avv. P. D'Avino
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9088580787/000 notificatale dall' con la quale le veniva ingiunto di pagare CP_4 la somma ivi indicata per omessa contribuzione e deducendo la mancata CP_2 CP_1 notifica degli atti presupposto (due avvisi addebito e tre cartelle esattoriali CP_1
e la conseguente prescrizione dei crediti, nonché la decadenza dal diritto alla CP_2 riscossione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973.
Si sono costituiti in giudizio l' l' e l' chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 CP_4 dell'avverso ricorso, deducendone tra l'altro l' l'inammissibilità per tardività, CP_4
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta nelle quali parte ricorrente contestava le produzioni documentali degli Enti in parte anche sotto il profilo della genuinità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività della proposta opposizione in quanto l'opposizione ad intimazione di pagamento, a differenza dell'opposizione ad atti impositivi quali l'avviso di addebito o la cartella esattoriale,
è un atto di accertamento negativo non sottoposto ad alcun termine decadenziale.
Nel merito, l'opposizione deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti, tranne che per le due cartelle esattoriali emesse dall' per le quali deve essere dichiarata CP_2 cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio, conformemente a quanto dedotto dall' stesso. CP_2
Gli Enti convenuti hanno dimostrato documentalmente di avere effettuato ritualmente nell'anno 2017 l' e negli anni 2022 e 2023 l' per le cartelle CP_1 CP_4 le notifiche alla ricorrente degli atti sottesi all'intimazione impugnata (all.ti CP_2 nn. 1, 1bis, 1ter, 2, 2 bis e 2 ter alla memoria e nn. 2, 3 e 4 alla memoria CP_1
); inoltre, l' ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione CP_4 CP_4 quinquennale dei crediti mediante l'intimazione n. 09720219032108923000 CP_1 notificata medio tempore alla ricorrente, precisamente in data 24.2.2022 (all. 5 alla memoria ). CP_4
Sul punto le contestazioni attoree non appaiono fondate, in quanto le notifiche via PEC effettuate dall' sono rituali, mentre la proposizione di querela CP_1 di falso avverso la firma sulle cartoline di ritorno delle cartelle esattoriali non CP_2
è ammissibile per assoluta genericità.
Pertanto, non è decorso alcun termine prescrizionale, avuto riguardo altresì alla sospensione ope legis dei termini di decorrenza della prescrizione dovuti alla legislazione emergenziale adottata in occasione della pandemia da Covid-19.
Da quanto sopra esposto discende che la decadenza dal diritto alla riscossione eccepita dalla ricorrente ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 non sussiste, attesa la puntuale notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, con conseguente preclusione di qualsiasi esame del merito della questione del credito.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto attiene alle cartelle esattoriali n. 097 2022 01249584 88 e n. 097 2022 01949828 42 emesse dall' CP_2 respinge per il resto il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 885,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 9 gennaio 2024
IL GIUDICE