Articolo 2 della Legge 5 luglio 1965, n. 890
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 agosto 1965
Art. 2.
E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), la concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni.
Entrata in vigore il 14 agosto 1965