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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1870/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 1870/2021 avente ad oggetto: opposizione ordinanza- ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 - appello ha pronunziato, dando lettura del dispositivo in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero r.g. 1870/2021 discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 30.4.2025 e vertente
TRA
N P E R S O N A D E L P R E S I D E N T E P R O Parte_1
T E M P O R E (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Marco Torelli ed el et tivam ente dom ici liat a i n al la vi a Pt_1
Costa 1
APPEL LANTE
E
P.I.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Scorpio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vairano Scalo (CE) alla via Napoli n. 28
APPEL LAT A
CONCLUS IONI: come da at ti introdutt i vi e da verbal e di udi enza del 30.04.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
La ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Giudi ce di Pace di C assino n. 2061/2020 pubblicata il 25.01.2020, non notificata, con l a qual e era accolto il ri corso proposto da avverso il verbale di contestazi one V575173, CP_1
el evato dalla Poli zia P rovinciale di , per viol azi one Pt_1 dell'art. 142 comma 8 CDS, per avere, il conducente del veicolo targato FJ 015ZT, ment re percorreva, in di rezi one Formia -
Cassi no – il Km. 26 +890 dell a S .R. 630 Ausoni a – Com une di
Spigno, superato di 15 km/h il l imit e di velocit à di 90 Km/h esist ente sul predetto tratt o di st rada (velocit à ril evat a
111Km/h).
A sostegno dell'appello parte appellante ha dedotto che il giudi ce di primo grado avrebbe erroneam ent e valut at o l a docum ent azione prodott a ed avrebbe accolto il ri corso ancorando il proprio convinci ment o ad un uni co capo di sent enza, nel rit enere che il dis positi vo autovel ox uti lizzato ai fi ni del rilevamento elettronico della velocità non fosse fornito di “… idonea taratura …”
Ed invero sul punto l'appellante ha dedotto: che il certi ficat o di t arat ura prodot to dall a P rovincia agli atti del giudi zio di primo grado reca l a data del 14.2.2018, di t alchè non
è revocabil e in dubbio, per cost ant e giurisprudenza, ex pl uri mis
Cass . Civ. 22499/2018, che l a veri fi ca del corret to
- 2 -
funzionamento del dispositivo si a avvenut a in conformi tà con quanto st atuit o dall a Suprem a Cort e, l a quale ha pi ù vol te ribadit o che è att a a garanti re il corretto funzionamento del dispositivo l a t aratura eseguit a ent ro i l range t emporal e di un anno solare rispetto all'accertamento; che n el caso di speci e il dispositi vo è stato sot toposto a tarat ura nel febbrai o del 2018, solo sett e mesi prim a dell a dat a dell'accertamento eseguito nel settembre dello stesso anno, in ass olut a conformit à con il consolidato ori ent am ento giurisprudenzi al e ri chiam ato;
che inoltre il dis posi tivo è st ato oggett o di veri fi ca dell a corrett a funzionalit à in dat a 30 agosto e 9 ottobre 2018; che, inol tre, il certifi cato di t aratura di cui al ril evat ore utili zzato è st ato rilasci ato dal C ent ro Lat n. 105, Centro accreditato da “ACCREDIA” Ente Italiano di accreditamento;
che i l Giudice di prim a istanza ha errato nel rit enere che il dispositivo non fos s e corredato da idonea taratura, att eso che il
Cent ro di Taratura di cui si è avvalsa l a Provinci a, proprio per ess ere accredi tat o da ACCREDIA, così come st atuit o dall a
Suprem a Corte (C as s. ci v. 1608/2021), doveva rit enersi societ à pienam ente l egitti mata a ril asci are l a certifi cazi one previ sta per
Legge; che, pert anto, il Gi udi ce di Pace avrebbe dovut o rigett are il ricorso proposto i n prim o grado nel rit enere che la Parte_1
avess e fornito adeguato ri scont ro probat ori o i n ordine all a corrett a funzional ità del disposit ivo di ril evam ento a dist anza dell a velocit à uti lizzato, i n quant o corredato da certi fi cato di taratura rilasciato da società accreditata da “ACCREDIA” in conformit à all e dis posi zioni di l egge vigenti, olt re che come stat uito dalla Suprema C ort e di C assazione.
- 3 -
Ha concluso chiedendo di accogliere l'appello e, in riforma della sent enza impugnat a, convalidare il verbal e. C on vitt ori a di spese e com pensi profes sionali di entrambi i gradi di giudi zio.
Si è costituita in giudizio l'appellata , in persona CP_1
del legale rappres ent ant e pro t empore, contestando la fondat ezza dei motivi d'appello e deducendo: che l'appello è tardivo in quanto l 'impugnata sentenza n.
2061/ 2020 è st at a deposit ata i n C ancell eri a in dat a 25/ 01/2020, ment re i l ri corso i n appell o è st ato deposit ato solo in dat a
03/06/2021, quindi ben olt re il t ermine l ungo previsto i n caso di mancata notifi cazione;
che nel corpo dell'atto di appello, l'appellante non ha specificatamente indicato i motivi dell'impugnazione; che la m otivazione dell a sent enza impugnata è in linea con l e interpretazi oni dell e norm e in m at eria nonché esausti va nell'analisi della documentazione versata in atti da parte convenut a;
che il Gi udi ce di P ace ha ritenuto che l a tarat ura dell'apparecchiatura utilizzata per rilevare la violazione non foss e adatt a perché non certi fi cata da centri S IT. Inolt re, non è stato esibito il libretto dell'apparecchiatura ove risultano le modalità di taratura e la periodicità. L'Ente appellante non ha dat o prova della corret ta e regolare manutenzione (alm eno annuale) dell'apparecchio autovelox nell'arco del periodo dall'installazione all'accertamento della presunta infrazione commessa dall'odierna appellata;
che l a documentazione al legat a all a produzione di part e convenut a e deposit at a nel fascicolo di prim o grado è i n copia fotost atica, priva di att est azione di conformit à e ciò è st ato eccepit o tempestivament e, per cui l a stessa non è idonea a
- 4 -
dimost rare al cunché.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “ -Rigett are l'appello proposto perché tar divo, inammissibil e oltre che infondat o in fatto e diritt o, per i moti vi di cui in premessa;
- confermare la sent enza n° 2061/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino
Dott. ; - Condannare l'appellant e al pagamento Persona_1
dell e spes e e compet enze del doppio grado di gi udizio da attribuirsi dir ett amente al sottoscritto procuratore antistatari o”.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
A t al e riguardo deve essere osservat o che part e appell ant e ha dedotto e cont roparte non ha cont estat o che la sent enza n.
2061/ 2020 oggetto di impugnazi one non è st at a notifi cat a tra le parti, ne cons egue che, al fine di valut are l a tem pesti vità dell'impugnazione deve farsi riferimento al termine c.d. lungo fissato dall'art. 327 c.p.c., il quale stabilisce che l'appello non può propors i decorsi s ei m esi dall a pubbl icazi one della sent enza.
E' noto che trattasi di un termine perentorio, stabilito a pena di decadenza dall'impugnazione.
Per espress o dett ato norm ati vo il di es a quo dal qual e ini zi a a decorrere il termine utile per l'impugnazione coincide con la dat a di pubbli cazi one dell a sent enza, rappresent ata, per i provvedim ent i pubblicati ancora in forma cart acea, in vi rtù dell'art. 133 c.p.c nella formulazione applicabile ratione tempori s, dal deposito della sent enza nell a cancel leri a del giudice che l'ha pronunciata, di cui il cancelliere dà atto in calce all a sent enza e vi appone l a dat a e l a firma.
Ciò posto, appli cando detti princi pi al caso di speci e deve essere ril evato che l a copia conforme dell a sent enza deposit at a i n atti dall'appellante reca quale data del deposito della sentenza
- 5 -
25.1.2020, com e peralt ro conferm ato nel ricorso in appell o;
ne consegue che il termine di sei mesi per l'impugnazione veniva a scadenza il 25.7.2020.
Dall'esame del fascicolo telematico risulta, invece, che il ricorso i n appell o è stat o deposit ato dall a in Parte_1
dat a 31.05.2021 ed i scritto a ruolo il 03.06.2021.
E' evidente, pertanto, la tardività dell'appello.
Deve, peraltro, essere rilevato che l'appello risulterebbe tardivo anche ris pet to all a dat a dell a l ett ura del dispositivo di sent enza del 09.10.2020, ri guardo all a qual e, in ogni caso, m ancherebbe la prova che la s entenza sia st at a deposit ata nell a medesi ma dat a;
i n ogni cas o s i osserva che al cuna contestazi one è st at a soll evata in ordine ad eventuali i nesat tezze e/ o errori sull a dat a del deposito dell a sentenza, l a qual e, in quanto atto proveni ente da pubbli co uffi ci al e, fa piena prova del fatto ex art. 2700 c.c. ed è s uperabile s olo con l a proposizione dell a querel a di fal so.
Ed invero sul punt o l a Corte di C assazione ha precisat o che
“L'att estazione con l a quale il cancelli ere, ai sensi dell 'art . 133, comma 2, c.p.c., dà atto del deposito del la sent enza cost ituisce atto pubbli co la cui ef ficacia probat ori a, ex art. 2700 c.c., può ess er e posta nel null a solo con la proposizione della querela di falso. Pertant o, ai fini dell a decorrenza del t ermine per
l'i mpugnaz ione, l a s ent enza deve ritenersi deposit ata nell a data indi cata, sia pur e er roneamente, dal cancelli ere, fino a che non sia atti vat a, con esit o positi vo, la suddet ta procedura di falso”
(cfr C ass . civ., S ez. VI - 2, Ordi nanza, 06/12/ 2018, n. 31581).
Per tali motivi l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Deve ri tenersi assorbita ogni ult eriore questione.
Le spes e del pres ent e grado di gi udi zio seguono l a soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i.,
- 6 -
applicando i val ori minimi dello scaglione di ri ferim ento (fi no ad euro 1.100,00), t enuto conto dell a natura della controversia, dei moti vi del la decisi one, della limit ata atti vit à processual e svolt a e dell a ass enza di questioni giuridi che num erose e com pless e, con es clusione dell a voce rel ativa all a fase ist rut toria con attribuzione in favore dell'avv.to Luigi Scorpio dichiaratosi anti statario.
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Cassi no, Sezione Civile, definiti vam ent e pronunzi ando s ull a controversi a r.g.n. 1870/2021, relat iva all'appello avverso la sentenza n. 2061/2020 del Giudice di Pace di C assi no com e innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
2061/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino;
2. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 232,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa con attribuzione in favore dell'avv.to Luigi Scorpio dichiaratosi antistatario.
- 7 -
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per fare applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino, 30.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 1870/2021 avente ad oggetto: opposizione ordinanza- ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 - appello ha pronunziato, dando lettura del dispositivo in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero r.g. 1870/2021 discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 30.4.2025 e vertente
TRA
N P E R S O N A D E L P R E S I D E N T E P R O Parte_1
T E M P O R E (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Marco Torelli ed el et tivam ente dom ici liat a i n al la vi a Pt_1
Costa 1
APPEL LANTE
E
P.I.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Scorpio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vairano Scalo (CE) alla via Napoli n. 28
APPEL LAT A
CONCLUS IONI: come da at ti introdutt i vi e da verbal e di udi enza del 30.04.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
La ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Giudi ce di Pace di C assino n. 2061/2020 pubblicata il 25.01.2020, non notificata, con l a qual e era accolto il ri corso proposto da avverso il verbale di contestazi one V575173, CP_1
el evato dalla Poli zia P rovinciale di , per viol azi one Pt_1 dell'art. 142 comma 8 CDS, per avere, il conducente del veicolo targato FJ 015ZT, ment re percorreva, in di rezi one Formia -
Cassi no – il Km. 26 +890 dell a S .R. 630 Ausoni a – Com une di
Spigno, superato di 15 km/h il l imit e di velocit à di 90 Km/h esist ente sul predetto tratt o di st rada (velocit à ril evat a
111Km/h).
A sostegno dell'appello parte appellante ha dedotto che il giudi ce di primo grado avrebbe erroneam ent e valut at o l a docum ent azione prodott a ed avrebbe accolto il ri corso ancorando il proprio convinci ment o ad un uni co capo di sent enza, nel rit enere che il dis positi vo autovel ox uti lizzato ai fi ni del rilevamento elettronico della velocità non fosse fornito di “… idonea taratura …”
Ed invero sul punto l'appellante ha dedotto: che il certi ficat o di t arat ura prodot to dall a P rovincia agli atti del giudi zio di primo grado reca l a data del 14.2.2018, di t alchè non
è revocabil e in dubbio, per cost ant e giurisprudenza, ex pl uri mis
Cass . Civ. 22499/2018, che l a veri fi ca del corret to
- 2 -
funzionamento del dispositivo si a avvenut a in conformi tà con quanto st atuit o dall a Suprem a Cort e, l a quale ha pi ù vol te ribadit o che è att a a garanti re il corretto funzionamento del dispositivo l a t aratura eseguit a ent ro i l range t emporal e di un anno solare rispetto all'accertamento; che n el caso di speci e il dispositi vo è stato sot toposto a tarat ura nel febbrai o del 2018, solo sett e mesi prim a dell a dat a dell'accertamento eseguito nel settembre dello stesso anno, in ass olut a conformit à con il consolidato ori ent am ento giurisprudenzi al e ri chiam ato;
che inoltre il dis posi tivo è st ato oggett o di veri fi ca dell a corrett a funzionalit à in dat a 30 agosto e 9 ottobre 2018; che, inol tre, il certifi cato di t aratura di cui al ril evat ore utili zzato è st ato rilasci ato dal C ent ro Lat n. 105, Centro accreditato da “ACCREDIA” Ente Italiano di accreditamento;
che i l Giudice di prim a istanza ha errato nel rit enere che il dispositivo non fos s e corredato da idonea taratura, att eso che il
Cent ro di Taratura di cui si è avvalsa l a Provinci a, proprio per ess ere accredi tat o da ACCREDIA, così come st atuit o dall a
Suprem a Corte (C as s. ci v. 1608/2021), doveva rit enersi societ à pienam ente l egitti mata a ril asci are l a certifi cazi one previ sta per
Legge; che, pert anto, il Gi udi ce di Pace avrebbe dovut o rigett are il ricorso proposto i n prim o grado nel rit enere che la Parte_1
avess e fornito adeguato ri scont ro probat ori o i n ordine all a corrett a funzional ità del disposit ivo di ril evam ento a dist anza dell a velocit à uti lizzato, i n quant o corredato da certi fi cato di taratura rilasciato da società accreditata da “ACCREDIA” in conformit à all e dis posi zioni di l egge vigenti, olt re che come stat uito dalla Suprema C ort e di C assazione.
- 3 -
Ha concluso chiedendo di accogliere l'appello e, in riforma della sent enza impugnat a, convalidare il verbal e. C on vitt ori a di spese e com pensi profes sionali di entrambi i gradi di giudi zio.
Si è costituita in giudizio l'appellata , in persona CP_1
del legale rappres ent ant e pro t empore, contestando la fondat ezza dei motivi d'appello e deducendo: che l'appello è tardivo in quanto l 'impugnata sentenza n.
2061/ 2020 è st at a deposit ata i n C ancell eri a in dat a 25/ 01/2020, ment re i l ri corso i n appell o è st ato deposit ato solo in dat a
03/06/2021, quindi ben olt re il t ermine l ungo previsto i n caso di mancata notifi cazione;
che nel corpo dell'atto di appello, l'appellante non ha specificatamente indicato i motivi dell'impugnazione; che la m otivazione dell a sent enza impugnata è in linea con l e interpretazi oni dell e norm e in m at eria nonché esausti va nell'analisi della documentazione versata in atti da parte convenut a;
che il Gi udi ce di P ace ha ritenuto che l a tarat ura dell'apparecchiatura utilizzata per rilevare la violazione non foss e adatt a perché non certi fi cata da centri S IT. Inolt re, non è stato esibito il libretto dell'apparecchiatura ove risultano le modalità di taratura e la periodicità. L'Ente appellante non ha dat o prova della corret ta e regolare manutenzione (alm eno annuale) dell'apparecchio autovelox nell'arco del periodo dall'installazione all'accertamento della presunta infrazione commessa dall'odierna appellata;
che l a documentazione al legat a all a produzione di part e convenut a e deposit at a nel fascicolo di prim o grado è i n copia fotost atica, priva di att est azione di conformit à e ciò è st ato eccepit o tempestivament e, per cui l a stessa non è idonea a
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dimost rare al cunché.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “ -Rigett are l'appello proposto perché tar divo, inammissibil e oltre che infondat o in fatto e diritt o, per i moti vi di cui in premessa;
- confermare la sent enza n° 2061/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino
Dott. ; - Condannare l'appellant e al pagamento Persona_1
dell e spes e e compet enze del doppio grado di gi udizio da attribuirsi dir ett amente al sottoscritto procuratore antistatari o”.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
A t al e riguardo deve essere osservat o che part e appell ant e ha dedotto e cont roparte non ha cont estat o che la sent enza n.
2061/ 2020 oggetto di impugnazi one non è st at a notifi cat a tra le parti, ne cons egue che, al fine di valut are l a tem pesti vità dell'impugnazione deve farsi riferimento al termine c.d. lungo fissato dall'art. 327 c.p.c., il quale stabilisce che l'appello non può propors i decorsi s ei m esi dall a pubbl icazi one della sent enza.
E' noto che trattasi di un termine perentorio, stabilito a pena di decadenza dall'impugnazione.
Per espress o dett ato norm ati vo il di es a quo dal qual e ini zi a a decorrere il termine utile per l'impugnazione coincide con la dat a di pubbli cazi one dell a sent enza, rappresent ata, per i provvedim ent i pubblicati ancora in forma cart acea, in vi rtù dell'art. 133 c.p.c nella formulazione applicabile ratione tempori s, dal deposito della sent enza nell a cancel leri a del giudice che l'ha pronunciata, di cui il cancelliere dà atto in calce all a sent enza e vi appone l a dat a e l a firma.
Ciò posto, appli cando detti princi pi al caso di speci e deve essere ril evato che l a copia conforme dell a sent enza deposit at a i n atti dall'appellante reca quale data del deposito della sentenza
- 5 -
25.1.2020, com e peralt ro conferm ato nel ricorso in appell o;
ne consegue che il termine di sei mesi per l'impugnazione veniva a scadenza il 25.7.2020.
Dall'esame del fascicolo telematico risulta, invece, che il ricorso i n appell o è stat o deposit ato dall a in Parte_1
dat a 31.05.2021 ed i scritto a ruolo il 03.06.2021.
E' evidente, pertanto, la tardività dell'appello.
Deve, peraltro, essere rilevato che l'appello risulterebbe tardivo anche ris pet to all a dat a dell a l ett ura del dispositivo di sent enza del 09.10.2020, ri guardo all a qual e, in ogni caso, m ancherebbe la prova che la s entenza sia st at a deposit ata nell a medesi ma dat a;
i n ogni cas o s i osserva che al cuna contestazi one è st at a soll evata in ordine ad eventuali i nesat tezze e/ o errori sull a dat a del deposito dell a sentenza, l a qual e, in quanto atto proveni ente da pubbli co uffi ci al e, fa piena prova del fatto ex art. 2700 c.c. ed è s uperabile s olo con l a proposizione dell a querel a di fal so.
Ed invero sul punt o l a Corte di C assazione ha precisat o che
“L'att estazione con l a quale il cancelli ere, ai sensi dell 'art . 133, comma 2, c.p.c., dà atto del deposito del la sent enza cost ituisce atto pubbli co la cui ef ficacia probat ori a, ex art. 2700 c.c., può ess er e posta nel null a solo con la proposizione della querela di falso. Pertant o, ai fini dell a decorrenza del t ermine per
l'i mpugnaz ione, l a s ent enza deve ritenersi deposit ata nell a data indi cata, sia pur e er roneamente, dal cancelli ere, fino a che non sia atti vat a, con esit o positi vo, la suddet ta procedura di falso”
(cfr C ass . civ., S ez. VI - 2, Ordi nanza, 06/12/ 2018, n. 31581).
Per tali motivi l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Deve ri tenersi assorbita ogni ult eriore questione.
Le spes e del pres ent e grado di gi udi zio seguono l a soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i.,
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applicando i val ori minimi dello scaglione di ri ferim ento (fi no ad euro 1.100,00), t enuto conto dell a natura della controversia, dei moti vi del la decisi one, della limit ata atti vit à processual e svolt a e dell a ass enza di questioni giuridi che num erose e com pless e, con es clusione dell a voce rel ativa all a fase ist rut toria con attribuzione in favore dell'avv.to Luigi Scorpio dichiaratosi anti statario.
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Cassi no, Sezione Civile, definiti vam ent e pronunzi ando s ull a controversi a r.g.n. 1870/2021, relat iva all'appello avverso la sentenza n. 2061/2020 del Giudice di Pace di C assi no com e innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
2061/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino;
2. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 232,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa con attribuzione in favore dell'avv.to Luigi Scorpio dichiaratosi antistatario.
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3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per fare applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino, 30.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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