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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1068/2020
promossa da:
in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti pro tempore, CP_1
sigg.ri e elettivamente domiciliata in Livorno presso lo Controparte_2 CP_3
studio dell'Avv. Nicola Minervini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Controparte_4
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Marco CP_5
Barbaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 3094/2019 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata, - in accoglimento del motivo di appello n. 1: accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c.; - in accoglimento del motivo di appello n. 2: condannare la appellata
[...] al pagamento in favore di della somma di €uro 358.305,07 Controparte_4 CP_1 per provvigioni residue come calcolate dalla CTU, ovvero, in subordine, di €uro
215.521,10 per provvigioni residue dovute, ovvero, in ulteriore subordine, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito dell'eventuale ulteriore istruttoria, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal D.lgs 231/2002; - in accoglimento del motivo di appello n. 3: a) condannare la appellata CP_4
al pagamento in favore di della indennità di mancato preavviso,
[...] CP_1 quantificata nella somma di €uro 45.115,82, ovvero in subordine di €uro 32.490,03, ovvero in ulteriore subordine di €uro 16.298,91, ovvero in estremo subordine nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito dell'eventuale ulteriore istruttoria, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal D.lgs 231/2002; b) condannare la appellata al pagamento in favore di Controparte_4 CP_1 della indennità di fine rapporto, quantificata nella somma di €uro 541.389,82, ovvero in subordine di €uro 385.625,48, ovvero in ulteriore subordine di €uro 195.586,95, ovvero in estremo subordine nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito dell'eventuale ulteriore istruttoria, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal
D.lgs 231/2002; - in accoglimento del motivo di appello n. 4: condannare la appellata al pagamento in favore di della somma di €uro Controparte_4 CP_1
24.751,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre al risarcimento del danno
d'immagine da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal D.lgs 231/2002; - in ogni caso condannare l'appellata al pagamento di tutte le spese processuali ed alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, compresa la fase di mediazione e del giudizio di primo grado in favore della . CP_1
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contariis reiectis, respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle reiterate richieste di ammissione delle prove testimoniali e richieste istruttorie di controparte, già respinte in primo grado, in quanto irrilevanti, inconferenti ed estranee alla materia del contendere, in assenza di
2 contratto di agenzia. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede ammettersi i testi a controprova indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n°3, c.p.c. Si insiste, comunque, anche per l'ammissione delle prove capitolate nella memoria ex art.
183, co. VI, n°2, c.p.c., anche al fine di non incorrere in decadenze”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito: ha CP_1 CP_1
proposto appello avverso la sentenza n. 3094/2019 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state decise le cause riunite nn. 6128/2013 RG e 8458/2013 RG, e, in particolare:
→ da un lato, erano state parzialmente accolte le domande avanzate dalla stessa nel giudizio di opposizione promosso da (di CP_1 Controparte_4
seguito: , società con sede in Francia) nei confronti del decreto ingiuntivo CP_4 europeo n. 884/2013, emesso su istanza di per l'importo di € 326.828,58; CP_1
→ dall'altro, erano state respinte le domande riconvenzionali di per il CP_4
pagamento del proprio dedotto controcredito.
1.1) Con il predetto decreto ingiuntivo europeo n. 884/2013, aveva infatti CP_1 addotto di aver svolto per attività di agente di commercio, in base all'accordo CP_4
intervenuto mediante scambio di e-mail nelle date del 28, 29 e 30 giugno 2011, maturando il credito predetto (oltre accessori).
1.1.1) aveva proposto opposizione nei confronti di tale decreto ingiuntivo CP_4
ed il Tribunale di Firenze aveva conseguentemente fissato udienza per la prima comparizione delle parti, concedendo termine alle parti per il deposito di comparse.
Nella comparsa di costituzione e risposta, aveva addotto: CP_4
• il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
• la mancanza di prova scritta del credito;
• l'inesistenza di un contratto di agenzia, essendo intercorso tra le parti un semplice accordo di procacciamento di affari, con conseguente necessità di rideterminazione degli importi spettanti a CP_1
• il fatto che era ad essere, in realtà, creditrice nei confronti di CP_4 CP_1 essendo quest'ultima obbligata alla restituzione delle merci fornite a titolo di campionario ed invece mai restituite, sì che, operata la compensazione tra le contrapposte ragioni di credito, non risultava titolare di alcun credito ma era CP_1 invece debitrice verso (per € 26.090,47). CP_4
1.1.1.1) aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_4
contrariis rejectis, in via principale accertare e dichiarare che tra le parti non è mai
3 intercorso alcun contratto di agenzia ma semmai un semplice rapporto di procacciamento
d'affari senza vincolo di territorialità né di fedeltà e per l'effetto respingere le domande attoree di indennità di mancato preavviso e indennità di fine rapporto in quanto relative al contratto di agenzia inesistente, giacché mai stipulato da parte attrice e quindi non dovute. Piaccia altresì all'Ill.mo Tribunale adito respingere la richiesta di risarcimento del danno anche di immagine, in quanto anch'essa riferita ad un contratto di agenzia mai esistito tra le parti e mai stipulato, nonché del tutto indimostrata e sfornita di qualsivoglia prova giuridica;
come pure conseguentemente respingere la richiesta di penale formulata ex art. 614 c.p.c. avente oltretutto conteggiato il ritardo nel pagamento di una somma non dovuta. Piaccia altresì all' Ill.mo Tribunale adito condannare parte attrice al pagamento della somma di € 60.000,00= o della minore e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia per l'esistenza del sopradetto danno all'immagine conseguente all'arbitraria intimazione formulata da ai clienti dell'esponente. Piaccia altresì all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito ritenere la somma riconosciuta come dovuta da parte convenuta, ovvero €
17.584,83 (€ 61.629,83- € 44.045,00) compensata e comunque non dovuta, in quanto equivalente all'ulteriore danno all'immagine subito da alla luce di quanto sopra CP_4
esposto ed emerso dalla inequivocabile documentazione scritta che ha determinato la brusca interruzione di rapporti commerciali tra le parti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande e eccezioni sopra formulate, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito compensare le somme eventualmente dovute a con quelle richieste CP_1 alla stessa per il duplice danno all'immagine subito. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni e domande sopra formulate, riconoscere a parte attrice il pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente procedimento”.
1.1.2) costituitasi, aveva contestato la fondatezza delle allegazioni e delle CP_1
domande di parte opponente, deducendo che:
o il contratto di agenzia era stato stipulato con le mail già menzionate nel ricorso monitorio, del 28, 29 e 30 giugno 2011;
o l'importo dovuto a era stato calcolato in modo aritmetico, moltiplicando CP_1
l'importo degli ordini complessivamente raccolti (detratti quelli annullati) per la percentuale della provvigione prevista (pari al 16%);
o a fronte dell'importo dovuto, pari ad € 464.261,50, aveva pagato solo € CP_4
137.969,03, con conseguente residua debenza dell'importo di € 326.292,47.
1.1.2.1) aveva quindi chiesto: a) la declaratoria del fatto che tra le parti era CP_1
intercorso un rapporto di agenzia, b) la conferma del decreto ingiuntivo opposto, c) la
4 condanna di al pagamento delle provvigioni nella misura richiesta o, in subordine, CP_4
in quella ritenuta di giustizia.
1.2) Nel corso del processo era stata disposta la riunione, alla causa iscritta al n.
6128/2013 RG, della causa iscritta al n. 8458/2013 RG.
1.2.1) La causa 7458/2013 RG era stata instaurata da nei confronti di CP_1
allegando che: CP_4
• aveva svolto attività di agente di commercio per conto di CP_4
• nonostante gli ottimi risultati dell'attività di aveva CP_1 CP_4
improvvisamente esercitato il recesso dal rapporto;
• aveva omesso di saldare quanto dovuto a titolo di provvigioni, motivo per CP_4
cui aveva instaurato una procedura per il rilascio di decreto ingiuntivo CP_1
europeo;
• RO era tuttavia debitrice anche degli importi dovuti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità c.d. “Europea” di fine rapporto, oltre che di quanto ascrivibile a titolo di risarcimento danni.
1.2.1.1) aveva pertanto chiesto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis CP_1
rejectis, in via principale accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia commerciale a tempo indeterminato;
che la convenuta ha risolto il contratto in violazione delle norme a tutela della buona fede e della correttezza nei rapporti commerciali, senza alcun termine di preavviso;
che la ha procurato nuovi clienti CP_1
alla convenuta, ha sensibilmente sviluppato i suoi affari sul territorio italiano e che la convenuta ha continuato a ricevere anche dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi dall'attività dell'agente e per l'effetto condannare la convenuta a pagare all'attrice l'indennità di mancato preavviso, indennità di fine mandato ed il risarcimento del danno per le causali e nella misura quantificata in narrativa ovvero in quella che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo pagamento;
in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa e delle competenze del difensore. Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. si chiede che il Giudice voglia stabilire una penale giornaliera a carico dell'attrice per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine impartito con la sentenza”.
1.2.2) costituitasi anche in tale causa, aveva contestato la fondatezza pure CP_4
di tali domande, eccependo parimenti in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed argomentando nel merito che:
o nessun contratto era mai intercorso tra le parti, tantomeno di agenzia;
o erano in ogni caso eccessivi i computi operati da controparte in ordine agli importi asseritamente dovuti;
5 o nulla era dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di fine rapporto, non vertendosi in tema di agenzia;
o era infondata la domanda di risarcimento danni, non sussistendone i presupposti.
1.2.2.1) Su tali basi, aveva chiesto, in via preliminare, che venisse CP_4
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, che fossero respinte le domande attoree.
1.3) Nel corso del giudizio di prime cure erano state altresì emesse due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. a favore di con le quali era stato ingiunto a il CP_1 CP_4 pagamento (dapprima, con ordinanza del 16.12.2014) di € 78.187,00 – a titolo di provvigioni residue dovute – e (poi, con ordinanza del 14.3.2018) di € 41.319,12 – sempre a titolo di provvigioni ancora dovute –.
1.4) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio contabile, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− era infondata “...la domanda proposta da tesa a qualificare il rapporto per CP_1 cui è causa come rapporto di agenzia tenuto conto che ai sensi dell''art. 1742 c.c., secondo comma, tale contratto deve essere provato per iscritto”;
− il rapporto intercorso tra le parti doveva dunque qualificarsi nei termini di un procacciamento di affari;
− il credito di poteva ritenersi sussistente “...nella misura determinata dalle CP_1
ordinanze ex art. 186 ter cpc rese in corso di causa in data 16 dicembre 2014
(euro 78.187,56) e in data 14 marzo 2018 (euro 41.319,12) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti in causa nel giugno 2011 e con cui le stesse si accordavano per quantificare la provvigione del 16% soltanto sugli ordini andati
a buon fine”;
− non potevano ritenersi fondate le ulteriori domande di CP_1
− la domanda riconvenzionale di non poteva trovare accoglimento “... CP_4
risultando la stessa sprovvista di qualsiasi allegazione probatoria come già precisato con l'ordinanza resa in data 16 dicembre 2014”.
1.4.1) Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Firenze aveva quindi reso la seguente statuizione: “1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da nei CP_1
confronti della nei limiti di cui alle ordinanze rese ex art. Controparte_6
186 ter cpc del 16 dicembre 2014 e 14 marzo 2018 che per l'effetto sono confermate;
2)
Rigetta per il resto le altre domande proposte da nonché la domanda CP_1
riconvenzionale proposta da 3) Dispone la compensazione delle CP_4 Controparte_4
spese di lite in ragione della reciproca soccombenza;
pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello in particolare CP_1 contro “...i capi ed i punti della sentenza di primo grado nei quali:
1) viene qualificato il rapporto intercorso tra le parti come mero procacciamento di affari, anziché come rapporto di agenzia;
2) vengono erroneamente quantificate le provvigioni spettanti a (e ciò CP_1 anche indipendentemente dall'accoglimento del motivo n. 1);
3) vengono rigettate le domande relative alle indennità di fine mandato e di mancato preavviso (e ciò anche indipendentemente dall'accoglimento del motivo n. 2);
4) viene rigettata la domanda risarcitoria avanzata da (e ciò anche CP_1 indipendentemente dall'accoglimento del motivo n. 2).
Quanto sopra, con la conseguente necessaria riforma del capo relativo alla refusione delle spese e competenze professionali”;
2.1) Il gravame risulta in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI COME
CONTRATTO DI AGENZIA: VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1742 E SS. C.C.”, contestando la decisione del giudice di prime cure di non ritenere dimostrata la stipulazione di un contratto di agenzia tra le parti, a causa della ritenuta assenza di una prova scritta al riguardo;
2°. “L'ENTITA' DELLE PROVVIGIONI SPETTANTI A ”, censurando (a CP_1 prescindere dall'accoglimento o meno del primo motivo di gravame) la quantificazione delle spettanze di operata dal Tribunale di Firenze, CP_1
oltretutto in contrasto con le risultanze emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio fatta espletare sul punto;
3°. “LE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E DI FINE RAPPORTO”, evidenziando come, all'esito della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti quale rapporto di agenzia (e dunque in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame, ma a prescindere dall'accoglimento del secondo), dovevano ritenersi dovuti a gli importi ascrivibili alle indennità di mancato preavviso CP_1
e di fine rapporto;
4°. “IL RISARCIMENTO DEL DANNO”, rilevando come spettasse a il CP_1 risarcimento del danno per l'interruzione improvvisa del rapporto da parte di
CP_4
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
7 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla CP_4
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo è stata lamentata l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure secondo cui nel caso di specie non era dato ravvisare l'intervenuta stipulazione di un contratto di agenzia, difettando la prova scritta dello stesso.
3.1.1) Il Tribunale di Firenze, sul punto, ha in effetti ritenuto che:
− la prova di un contratto di agenzia deve essere fornita per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, 2° comma, c.c.;
− “Nel caso in esame, dall'esito dell'attività istruttoria, non si individua alcuna iniziativa attraverso la quale abbia preteso dalla che il CP_1 CP_4 contenuto dell'accordo del giugno 2011 fosse regolamentato in un apposito documento firmato da quest'ultima”.
3.1.2) L'appellante ha anzitutto contestato tale valutazione, esponendo come il contratto fosse stato concluso mediante scambio di e-mail nelle date del 28, 29 e 30 giugno 2011, tra la stessa e (mai contestate da quest'ultima), nel cui ambito CP_1 CP_4
era chiaramente esposto che:
− si impegnava a promuovere le vendite dei prodotti di a marchio CP_1 CP_4
e su tutto il territorio italiano;
Parte_1 Parte_2
− si impegnava a pagare a una provvigione pari al 16% “con CP_4 CP_1 pagamento trimestrale sull'estratto conto al 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 DI
”. CP_7
ha quindi evidenziato come il giudice di prime cure avesse espressamente CP_1 ritenuto valido l'accordo stipulato in tal modo (avendo rilevato che “...la ha CP_1
offerto prova documentale a sostegno della propria pretesa creditoria nella misura determinata dalle ordinanze ex art. 186 ter cpc rese in corso di causa in data 16 dicembre
2014 (euro 78.187,56) e in data 14 marzo 2018 (euro 41.319,12) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti in causa nel giugno 2011 e con cui le stesse si accordavano per quantificare la provvigione del 16% soltanto sugli ordini andati a buon fine”) non ritenendo tuttavia che tale “accordo” potesse assurgere alla dimostrazione dell'esistenza di un contratto di agenzia, in assenza di prova scritta.
L'appellante ha poi richiamato sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'e-mail deve qualificarsi come atto in grado di fornire piena prova dei fatti rappresentati, in caso di mancato disconoscimento (così Cass. 11606/2018), oltre
8 che avente “forma scritta” (ad es, ai fini del licenziamento: così Cass. 29753/17), ricordando quindi anche la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sentenza 11402/2016), secondo cui il documento informatico deve ritenersi idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta.
3.1.2.1) La contestazione è, sotto questo aspetto, fondata.
3.1.2.1.1) Va in primo luogo rilevato come la Corte di Cassazione sia orientata nel senso che, ai fini della prova del contratto di agenzia, non sia strettamente necessaria la produzione di una scrittura formalmente costituente il testo del contratto, essendo a tal fine possibile fare ricorso anche a scritture diverse.
In questo senso è stato infatti indicato che “In tema di contratto di agenzia, l'art.
1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto” (così, da ultimo, Cass. 29422 del 24.10.2023, nella cui motivazione è dato leggere l'argomentazione per cui “La vicenda oggi in esame è largamente sovrapponibile a quella decisa da Cass. 18 maggio 2022, n. 15993, non massimata, nella quale questa Corte ha già avuto modo di rammentare che il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività svolta dall'agente, avente ad oggetto il promovimento della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, attraverso il quale si realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con
l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente (Cass. 20 aprile 1999, n. 3898; Cass. 5 giugno 1998, n. 5569;
Cass. 1 giugno 1998, n. 5372). Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2828; Cass. 24 giugno 2005, n. 13629). La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (Cass. 28 agosto 2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti. A tal fine, al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'articolo 1742, secondo comma, c.c., con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione del
9 primo comma dell'articolo 2725 c.c., che, in caso di forma ad probationem consente
l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dal numero 3 dell'articolo
2724 c.c., ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e del secondo comma dell'articolo 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale. Inoltre è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824;
Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto”.
Dunque, dall'impostazione interpretativa della Suprema Corte, emerge come non sia necessaria la produzione del contratto, in sé e per sé considerato, essendo sufficiente la produzione di scritture diverse che, però, abbiano direttamente ad oggetto il contenuto delle intese contrattuali e consentano dunque di stabilire quale tipo di figura contrattuale sia stata oggetto di stipulazione tra le parti.
3.1.2.1.2) Va quindi rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia recentemente avuto modo di indicare che “La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del
2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità” (così, Cass.
14406 del 21.5.2024).
Premesso che la fattispecie considerata nella pronuncia in questione aveva ad oggetto la tematica concernente l'attitudine di uno scambio di e-mail ad integrare la
“prova scritta” rilevante ex art. 1888 c.c. ai fini della prova del contratto di assicurazione
10 (ritenuta insussistente dalla corte territoriale anche in quanto le e-mail oggetto di causa erano “ordinarie”, e cioè non scambiate tramite posta elettronica certificata) la Suprema
Corte ha sul punto rilevato che:
− “il messaggio di posta elettronica è un documento informatico”;
− “Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all'epoca dei fatti di causa
(novembre 2009) dagli artt. 20 e 21 del d. lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”. Il nostro caso riguarda un documento con firma elettronica “semplice”.”;
− “Per questi documenti l'art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05 stabiliva: “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di [qualità,] sicurezza, integrità ed immodificabilità” (l'abrogazione del sostantivo “qualità”, sopravvenuta nelle more del giudizio, come accennato non muta la portata precettiva della norma).”;
− “La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta. Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare le “caratteristiche oggettive” menzionate nell'art. 20 cit..
Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi - in particolare - dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato;
dalle proprietà di esso;
dalla sintassi adottata;
dalla grafica.”;
− “Detto dei presupposti richiesti dalla legge affinché un messaggio di posta elettronica sottoscritto con “firma semplice” possa soddisfare il requisito della forma scritta, occorre passare ora alle regole stabilite dalla legge, affinché un documento informatico possa essere utilizzato come prova in giudizio. Queste regole all'epoca dei fatti erano dettate dall'art. 21, comma 1, d. lgs. 82/05 [nel testo applicabile ratione temporis, come s'è detto;
la norma oggi è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera b), del d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ma trasfusa nell'art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05]. Tale norma stabiliva che “il documento
11 informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. Il sistema della legge, in definitiva, all'epoca dei fatti - così come oggi - dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della “libera valutabilità” in base alle “caratteristiche oggettive” del documento. I princìpi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del
14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del
24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii]; (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.”;
− “Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suesposti princìpi la Corte d'appello non avrebbe potuto scartare in introitu, dal materiale probatorio, la e-mail inviata da al broker in base ai soli rilievi della pacifica CP_8 CP_9
carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati (ma certo non imposti appunto ad substantiam negotii). Avrebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, ma solo all'esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 d. lgs. 82/05 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo: a) della qualità; b) della sicurezza;
c) della integrità; d) della immodificabilità. In tal senso, del resto, si è - in modo, sul punto, condivisibile - espresso anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria, osservando che
“se c'è un vulnus [nella sentenza], può essere solo la mancata valutazione delle circostanze [sopra indicate] da parte del giudice di merito”. Ciò che, invece, non può condividersi è la conclusione della pretesa, non codificata in modo espresso
12 da alcuna disposizione di legge applicabile ratione temporis e così in via di mera interpretazione, di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell'assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti: tanto, in base all'assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l'inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata”.
3.1.2.1.3) Le considerazioni espresse dalla Suprema Corte nel contesto della pronuncia ora ricordata risultano suscettibili di essere estese anche alla presente causa, rilevando come in entrambe le ipotesi considerate venga in rilievo la questione concernente l'attitudine delle comunicazioni scambiate tramite e-mail ad assumere la valenza di “prova scritta” richiesta sia dall'art. 1742 c.c. che dall'art. 1888 c.c. al fine della prova, rispettivamente, del contratto di agenzia e del contratto di assicurazione.
Deve pertanto giungersi alla conclusione che le e-mail dimesse da parte di CP_1
in prime cure erano idonee a rappresentare la prova scritta suscettibile di essere valutata ai sensi dell'art. 1742, 2° comma, c.c.
Ed infatti, rinviando ad un secondo momento l'analisi del contenuto di tali comunicazioni digitali (e, cioè, della questione se esse siano idonee a dimostrare l'esistenza di un contratto di agenzia o, piuttosto, di altra tipologia contrattuale), preme qui evidenziare unicamente come le e-mail in questione abbiano effettivamente natura di documento suscettibile di essere qualificato come una “scrittura” (diversa dal contratto in sé considerato) che la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto idonea ad integrare la prova scritta richiesta dal citato art. 1742 c.c.
Anche nel caso di specie (come nella fattispecie presa in considerazione nella menzionata Cass. 14406 del 21.5.2024) la disciplina applicabile al documento informatico risulta quella di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/05, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, e, in particolare, dall'art. 20, comma 1 bis (vigente alla fine di giugno 2011) alla cui stregua “L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”.
13 Le e-mail oggetto di questa causa, in effetti, sono (analogamente a quelle prese in considerazione dalla Corte di Cassazione) messaggi di posta elettronica “semplice”, quindi non assistiti da firma elettronica nelle sue varie declinazioni.
Dunque, in base alle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, deve ritenersi che anche in questo caso le e-mail del giugno 2011 sono dei documenti informatici ex art. 2712 c.c., sì che le stesse “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
In quest'ottica, poi, deve essere evidenziato come non abbia mai sollevato CP_4
contestazioni di sorta con riferimento a tali messaggi di posta elettronica, in ordine alla loro provenienza ed al loro contenuto, limitandosi ad argomentare che quanto in esse previsto “...altro non è che la regolamentazione di un accordo commerciale che integra semmai i presupposti del procacciamento d'affari”.
Dunque, in assenza di contestazioni di sorta da parte di (che, anzi, ha CP_4
ammesso espressamente come tali comunicazioni abbiano avuto ad oggetto la regolamentazione di un accordo tra le parti) ed in considerazione dei rilievi in precedenza svolti, le e-mail predette devono ritenersi pienamente idonee ad integrare la prova scritta rilevante ex art. 1742, 2° comma, c.c.
3.1.2.1.4) Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, non può ritenersi suscettibile di essere condivisa la valutazione del giudice di prime cure secondo cui, nel caso di specie, non vi era prova scritta del rapporto di agenzia.
Ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che lo stesso Tribunale di Firenze ha comunque ritenuto proficuamente utilizzabili le e-mail stesse onde ritenere che
“... ha offerto prova documentale a sostegno della propria pretesa creditoria CP_1
nella misura determinata dalle ordinanze ex art. 186 ter cpc rese in corso di causa in data
16 dicembre 2014 (euro 78.187,56) e in data 14 marzo 2018 (euro 41.319,12) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti in causa nel giugno 2011 e con cui le stesse si accordavano per quantificare la provvigione del 16% soltanto sugli ordini andati a buon fine”, non constando quindi in forza di quale rilievo (non essendo ciò specificato nel contesto della sentenza impugnata) i messaggi di posta elettronica in questione non siano stati poi ritenuti efficaci ai fini dell'integrazione della “prova scritta” richiesta ex art. 1742, 2° comma, c.c.
3.1.3) Una volta preso atto che le e-mail di fine giugno 2011 possono qualificarsi come “prova scritta” nel senso sin qui indicato, deve procedersi a valutare se il loro contenuto possa costituire una prova dell'intervenuta stipula di un contratto di agenzia
(come sostenuto da o di mero procacciamento di affari (come ritenuto da ). CP_1 CP_4
14 3.1.3.1) In proposito va rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni” (così, in ultimo, Cass. 23214 del 28.8.2024, in aderenza all'orientamento già espresso da Cass. 19828 del 28.8.2013, nella cui motivazione è dato leggere che “Si richiama, sul punto, Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078 secondo cui: "Mentre l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 cod. civ.), il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia"; si veda in senso conforme Cass. 10 luglio 2001, n. 9327 nonché
Cass. 24 giugno 2005, n. 13629 secondo cui: "Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere
l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa".”).
Gli elementi differenziatori del rapporto di agenzia rispetto a quello di procacciamento di affari sono pertanto individuati dalla giurisprudenza ne:
a) la continuatività e stabilità del rapporto;
b) il carattere determinato della sfera territoriale in cui esplicare l'attività;
15 c) il rischio del risultato a carico del preposto;
d) l'obbligo di osservare le istruzioni del preponente.
Nel caso ricorrano gli elementi predetti si è al cospetto di un rapporto di agenzia, mentre se l'attività è sporadica ed occasionale, senza obblighi di sorta, con attività rimessa solo all'iniziativa del soggetto, si è in presenza di un procacciamento di affari.
3.1.3.2) E' pertanto in quest'ottica che deve procedersi a valutare il contenuto delle e-mail intercorse tra le parti a fine giugno del 2011.
Va premesso che la documentazione in atti consente di rilevare come le e-mail in questione (quantomeno alla stregua delle produzioni documentali menzionate: doc. 4 dimesso da in prime cure e nuovamente dimesso nel presente grado di giudizio) CP_1
attengano unicamente alle date del 29 e del 30 giugno 2011 (e non anche al 28), contrariamente alle indicazioni concernenti alla produzione documentale in oggetto (“e- mail dei giorni 28, 29 e 30 Giugno 2011 tra e ) CP_4 CP_1
Ciò precisato, occorre quindi osservare come dall'analisi di tali messaggi (presi in considerazione nella loro sequenza cronologica) emerga che:
− con e-mail del 29.6.2011, ore 17.55, inviata da (in persona di tale Marco, e CP_1
cioè della direzione commerciale di a (in persona Persona_1 CP_1 CP_4
di , e cioè , legale rappresentante di ), risulta Per_2 CP_5 CP_4
unicamente indicata (in lingua francese) la soddisfazione del mittente per aver conosciuto la controparte (in apparente risposta ad una qualche precedente comunicazione – non agli atti – con cui analoga soddisfazione era stata espressa da
; CP_4
− con e-mail del 29.6.2011, ore 18.35, inviata da (in persona del sig. CP_4
) a (in persona del predetto , risulta esposto un CP_5 CP_1 Persona_1
riepilogo (in lingua francese, ma con copia della comunicazione anche in lingua italiana) del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, preceduti dall'inciso
“Dunque, per conferma” e così indicati:
o “3 stock collections distribuzione settimana 28 costo – 50% MASSIMO
100/120 PEZZI PAGAMENTO IN DEDUZIONE DELLE CP_10
COMMISSIONI PER LA STAGIONE DI VENDITA DI RIFERIMENTO”;
o “Hubertes de stargeste si metterà in contatto con te per la sistemazione nel tuo ordine OK!”;
o “Commissione del 16% OK! CON PAGAMENTO TRIMESTRALE
SULL'ESTRATTO CONTO AL 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 DI CIASCUN
ANNO”;
16 o “Noi inviamo gli ordini tramite RT sui bancali, RT distribuisce ai clienti previo rimborso NON PER TUTTI I CLIENTI”;
o “Noi ti inviamo le fatture per e-mail, la ragazza nel tuo ufficio telefona al Contr cliente per comunicargli l'importo di ciascuno da preparare ;
o “Gli assegni ci costano 24 euro l'uno per l'incasso qui in Francia! C'è modo di fare diversamente?? VEDO QUELLO CHE POSSO FARE”;
o “I clienti che non pagano, l'importo dedotta la tua commissione??? SE TI
RIFERISCEI ALLE MERCI RITERREI GIUSTO DIVIDERE IL RISCHIO
AL 50% DEL COSTO NETTO INDUSTRIALE DI PRODUZIONE. SIAMO
AGENTI E NON DISTRIBUTORI”;
o “Estate 2012 per il momento mandata una fattura a -50% OK!
PAGAMENTO IN DEDUZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA
STAGIONE DI VENDITA DI RIFERIMENTO”;
o “Ci sono altri punti Marco?? IO PER LA PRIMA USCITA DELLE 3
VORREI PROVARE A NON CAMBIARE LA Controparte_11
REGOLA DEL PAGAMENTO IN ANTICIPO SULLE FATTURE
PROFORMA”;
− con e-mail del 30.6.2011, ore 12.24, inviata da (in persona del predetto CP_1
a (in persona del sig. ), risulta comunicata la Persona_1 CP_4 CP_5
risposta alla sopra menzionata e-mail del 29.6.2011, ore 18.35, allegata nella mail qui considerata e preceduta dall'inciso “Buongiorno , le mie considerazioni CP_5 in rosso subito sotto” (in lingua francese, ma con traduzione allegata in atti), osservando come la produzione documentale in oggetto sia in caratteri neri su fondo bianco, non consentendo quindi di individuare quali siano le considerazioni scritte con caratteri rossi;
− con e-mail del 30.6.2011, ore 16.12, inviata da (in persona del sig. CP_4
) a (in persona del sig. e ad altri soggetti riconducibili a CP_5 CP_1 Per_1
risulta comunicato a tali “ , et l'invito a leggere le CP_4 Per_3 Per_4 Per_5
comunicazioni allegate (e cioè tutte le e-mail sopra ricordate) con la precisazione:
“ecco come funzioneranno le cose con l'Italia” (in lingua inglese: “Please read below, this is how we will function with Italia”, con traduzione in italiano in atti).
3.1.3.3) Quale considerazione preliminare in ordine al contenuto delle comunicazioni predette è agevole osservare come la prima e-mail disponibile in atti
(quella del 29.6.2011, ore 17.55) si pone indubbiamente come risposta a qualche altra precedente e-mail, non presente in atti, con cui aveva verosimilmente manifestato CP_4
la propria soddisfazione per il contatto avuto con Ciò non è particolarmente CP_1
17 rilevante ai fini della decisione della causa se non sotto il profilo per cui risulta come le parti abbiano avuto anche altri contatti, non documentati in atti, il cui contenuto sfugge alla percezione dell'organo giudicante.
Analogamente, ma con maggior rilievo, è a dirsi per la sopra ricordata e-mail del
29.6.2011, ore 18.35, in cui l'elencazione delle previsioni regolatrici del rapporto tra le parti risulta preceduta dall'inciso “Dunque, per conferma” e che, plasticamente, evidenzia come tali previsioni fossero già state oggetto di trattativa tra le parti, sì che la e-mail in questione risulta assolvere alla funzione di formalizzare il contenuto delle previsioni in questione.
Occorre a questo punto rilevare come la menzionata e-mail del 29.6.2011, ore
18.35, risulti connotata da un contenuto in cui è dato ravvisare uno scambio di comunicazioni tra le parti in cui emergono:
→ da un lato, con scritte in caratteri minuscoli, la posizione di (ad es. attestata CP_4 dalla domanda: “Ci sono altri punti Marco”, che può avere un senso solo ove tale domanda risulti formulata da a;
CP_4 CP_1
→ dall'altro lato, con scritte in caratteri maiuscoli, la posizione di (per CP_1
esclusione).
Tale rilievo consente peraltro di individuare quali siano state le “considerazioni in rosso” espresse dal sig. nella e-mail del 30.6.2011, ore 12.24, sopra Persona_1
ricordata, in risposta alla e-mail del 29.6.2011, ore 18.35 (allegata nella mail di risposta).
3.1.3.4) Dunque, sulla base di quanto sin qui rilevato, risulta come gli accordi intercorsi tra le parti (e che possono assumere un ruolo saliente ai fini della decisione della causa) risultino così strutturati:
a) l'accordo ha avuto ad oggetto “3 stock collections distribuzione settimana 28 costo
– 50%”, come proposta da parte di , con la precisazione, da parte di CP_4 CP_1
che si trattava al massimo di 100/120 pezzi e che sarebbe avvenuto un
“PAGAMENTO IN DEDUZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA STAGIONE
DI VENDITA DI RIFERIMENTO”;
b) la misura della commissione era stabilita nella misura del 16%, con la precisazione
– inserita da – che il pagamento sarebbe avvenuto in modo trimestrale CP_1 sull'estratto conto relativo alle date del 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno di ciascun anno;
c) la merce di cui agli ordini sarebbe stata inviata tramite il corriere RT, con distribuzione previo rimborso, anche se non per tutti i clienti (con specificazione di
; CP_1
18 d) le fatture sarebbero state inviate da tramite e-mail a con CP_4 CP_1 comunicazione da parte di quest'ultima ai clienti;
e) sarebbe stato utile, per procedere a modalità di pagamento diverse CP_4 dall'assegno, stante l'eccessivo costo di incasso in Francia.
f) per l'estate del 2012 sarebbe stata mandata una fattura al 50%, con pagamento in deduzione delle commissioni dovute per la stagione di riferimento;
g) per la prima uscita (delle tre avrebbe preferito non Controparte_11 CP_1
cambiare la regola del pagamento anticipato sulle fatture proforma.
Quale nota conclusiva sul punto, deve ritenersi che si sia formato un consenso tra le parti avente ad oggetto la regolazione del rapporto alla stregua delle precisazioni indicate da dal momento che l'ultima delle e-mail sopra ricordate (quella del CP_1
30.6.2011, ore 16.12, con cui è stato indicato ai collaboratori di il modo in cui CP_4 sarebbero “funzionate” le cose con l'Italia, e cioè con risulta inviata anche alla CP_1
stessa assumendo quindi la funzione di risposta positiva alle precisazioni/richieste CP_1 avanzate da quest'ultima.
3.1.3.5) Per quanto poi concerne la qualificazione di tale rapporto, avendo a riferimento l'impostazione interpretativa esposta dalla giurisprudenza di legittimità e ricordata al pregresso paragrafo 3.1.3.1), va rilevato come lo stesso debba essere ricondotto alla figura del procacciamento di affari.
Gli accordi sopra ricordati, infatti, se pur lasciano individuare una certa limitata continuatività dei rapporti tra le parti, non contengono tuttavia altri elementi tipici del contratto di agenzia.
Anzitutto va osservato come anche la continuatività risulti, come detto, limitata nel tempo (tre stock ) senza riferimenti, peraltro, che garantiscano la stabilità del CP_11
rapporto.
In ogni caso non risulta operato alcun riferimento, neppure implicito, alla sfera territoriale in cui l'attività di avrebbe dovuto essere espletata. CP_1
Infine, ma soprattutto, non consta l'indicazione di alcuna istruzione da parte del preponente a carico di la cui attività appare sostanzialmente libera da CP_4 CP_1
vincoli di sorta.
Il quadro complessivo che emerge dagli accordi in questione, in effetti, è solo che l'attività di avrebbe avuto ad oggetto le tre stock collections predette, da gestire CP_1
nella più completa libertà, quanto a modalità di consegna, di pagamento, di ambito territoriale di svolgimento e di volume di affari, con l'unica predeterminazione della misura della commissione e senza prospettive di stabilizzazione.
19 In quest'ottica, dunque, il rapporto in oggetto non può in alcun modo essere qualificato come integrante un contratto di agenzia che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., è quello con cui “...una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” e che, già in forza della previsione normativa (ed al netto delle ulteriori precisazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità), appare dunque riferirsi ad una fattispecie diversa da quella qui considerata (sol che si prenda in considerazione l'assenza di una zona determinata e della stabilità).
3.1.4) Il motivo di gravame in analisi, in definitiva e complessivamente considerato, deve quindi essere respinto.
3.2) Con il secondo motivo di appello, ha contestato la quantificazione CP_1
operata dal giudice di prime cure in ordine alle spettanze della stessa odierna appellante, e ciò – come specificato da quest'ultima – a prescindere dalla fondatezza o meno del primo motivo di appello, “...facendo sin d'ora presente che l'aspetto principalmente problematico è costituito dai compensi relativi alla stagione Inverno 2012 (H12) ed in parte alla stagione estiva 2012 (E12), che ha visto riconosciuti soltanto in minima CP_1
parte. Con riferimento, invece, alla stagione inverno 2011 (H11) non vi è mai stata contestazione alcuna tra le parti. In totale, a fronte di una richiesta per i compensi provvigionali residui, contenuta nell'atto introduttivo di primo grado, pari complessivamente ad €uro €. 326.262,57 (ossia €uro 464.231,50 detratto quanto ricevuto stragiudizialmente per le stagioni H11 ed E12), ed a fronte di una quantificazione persino superiore effettuata dal CTU a seguito della valutazione e l'esame incrociato di tutto il materiale probatorio, il Giudice di prime cure ha erratamente accolto la domanda nei limiti delle due ordinanze ex art. 186 ter cpc del 16/12/2014 e del 14/03/2018, emesse rispettivamente per €. 78.187,00 ed €. 41.319,12.”.
3.2.1) ha in particolare esposto al riguardo che: CP_1
• non vi era mai stato contrasto tra le parti in ordine al pagamento delle provvigioni dovute per la stagione “Inverno 2011 (H11)”;
• per la stagione “Estate 2012 (E12)” erano stati raccolti ordini per € 885.289,61, precisando che:
a) “...una parte degli ordini (per €. 55.188,44) veniva annullata tempestivamente per scelte commerciali concordate, mentre un'altra parte
(per €. 130.949,90) veniva rifiutata dai clienti per colpa di ossia a CP_4 causa dell'eccessivo ritardo con il quale la stessa eseguiva le CP_4 consegne”;
20 b) erano dunque maturate provvigioni per € 132.816,19 (calcolate su tutti gli ordini raccolti, detratti esclusivamente quelli annullati consensualmente, ossia €. 885.289,61 - €. 55.188,44);
c) aveva pagato unicamente la minore somma di €. 111.864,21 CP_4
calcolando la provvigione solo sulla merce asseritamente consegnata e pagata dai clienti;
d) emetteva allora le fatture nn. 5/B 2012 di €. 65.860,72 e 22/B 2012 CP_1 di €. 46.003,59 per l'importo corrisposto (doc. 11_fatture emesse da CP_1 su venduto E12) ed una fattura proforma per il residuo credito pari ad €.
20.951,98 (doc. 12_fattura proforma E12).”;
• per la stagione “Inverno 2012 (H12)” erano stati raccolti ordini per €.
1.908.378,71, precisando quindi anche in questo caso che:
a) erano maturate provvigioni per € 305.340,59;
b) nulla era stato pagato da CP_4
• il totale delle provvigioni dovute a per il (residuo) relativo alla stagione E12 CP_1
e per (tutto) quello relativo alla stagione H12 era dunque pari ad € 326.262,57;
• nel corso del giudizio di primo grado erano state prodotte 799 fatture pro-forma emesse da ed inviate a “relativamente alle vendite della stagione CP_4 CP_1
H12 per €. 2.032.140,43”, e dunque attestanti un importo addirittura superiore a quello indicato da evidenziando che: CP_1
a) “...alcuni di questi ordini erano sicuramente andati a buon fine, dato che aveva addirittura trasmesso a l'elenco delle spedizioni di CP_4 CP_1
merce eseguite da e/o di copia dei bonifici eseguiti dai vari CP_4 clienti”;
b) “...alcuni ordini procurati dall'agente erano stati evasi da in CP_4
ritardo, giacché la data di emissione delle fatture pro-forma di era CP_4
successiva persino alla data (indicata nei rispettivi ordini) entro la quale i clienti avevano chiesto la consegna della merce. Tale circostanza è assai importante ed è confermata da quanto ripetutamente affermato da CP_4
secondo la quale LA MERCE VENIVA SPEDITA SOLO DOPO CHE
AVEVA RICEVUTO IL PAGAMENTO DELLA FATTURA PRO- CP_4
FORMA”;
• non era condivisibile l'impostazione difensiva di secondo cui CP_4 CP_1
avrebbe dovuto dimostrare, onde dimostrare il proprio credito, non solo la conclusione degli affari, ma anche il loro buon esito, ossia il pagamento della merce da parte dei clienti di , in quanto “In realtà, come vedremo, tale tesi CP_4
21 è contraria alla consolidata giurisprudenza successiva alla riforma della disciplina codicistica in materia di compenso provvigionale”;
• RO aveva ammesso che:
a) per la stagione H12, gli affari procurati da ed andati a buon fine CP_1
erano stati pari all'importo di € 384.783,98 “...con ciò riconoscendo la provvigione di almeno per la somma di €uro 61.565,43 (pari al 16% CP_1 di €uro 384.783,98)”;
b) vi erano ulteriori affari andati a buon fine, per la stagione H12, pari a complessivi € 962.222,95, ma le cui provvigioni sarebbero state di spettanza di tale soc. MRT ossia della società costituita Controparte_12
dal sig. (ex sub-agente e responsabile commerciale e Persona_1 CP_1 poi divenuta agente di all'indomani del recesso esercitato da CP_4
nel contratto con CP_4 CP_1
• le ulteriori produzioni documentali effettuate da in corso di causa CP_1
attestavano che gli ordini relativi alla stagione H12 (acquisiti dalla stessa odierna appellante) erano andati a buon fine quantomeno per l'importo di € 758.848,74, con un conseguente compenso provvigionale residuo pari ad € 122.232,56;
• dal contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure dal Dott. era emerso che: Persona_6
a) con riferimento alla stagione E12 Jaynet doveva ricevere un residuo pari ad
€ 37.478,02;
b) con riferimento alla stagione H12 Jaynet doveva ricevere € 320.827,50.
• a fronte di tale complesso di risultanze documentali e della correlata valutazione fornita dal CTU, il giudice di prime cure aveva invece ritenuto, in modo erroneo, che le provvigioni ancora spettanti a dovessero essere calcolato solo sulla CP_1 base degli ordini in relazione ai quali era stata raggiunta la prova del “buon fine”, ossia dell'effettivo pagamento da parte del cliente in favore di , e che, in CP_4 tale ottica, l'importo così calcolato era pari a quello complessivamente preso in considerazione nelle due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. rese nel corso del giudizio di primo grado;
• la decisione del Tribunale di Firenze era errata sotto molteplici profili, in quanto:
a) l'accordo intercorso tra le parti non conteneva alcun riferimento al fatto che le provvigioni avrebbero dovuto essere pagate solo con riferimento agli ordini andati a buon fine;
b) non poteva valorizzarsi a tal fine la previsione per cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in modo trimestrale “sull'estratto conto al 30/09,
22 31/12, 31/03, 30/06 di ciascun anno” (e cioè ritenendo che le provvigioni dovute dovessero calcolarsi solo dopo il pagamento dei clienti sul conto di
, atteso che una simile valutazione: CP_4
▪ “mortifica la disciplina sia del contratto di agenzia, sia del contratto di procacciamento d'affari”;
▪ contratto di agenzia e di procacciamento di affari erano caratterizzati dalla medesima disciplina, quanto al diritto alla provvigione;
▪ l'art. 1748. 1° comma, c.c. prevedeva che il diritto alla provvigione in capo all'agente doveva considerarsi sorto quando “...l'operazione
è stata conclusa per effetto del suo intervento”;
▪ l'art. 1749. 1° comma, c.c. prevedeva che il preponente dovesse comunicare all'agente “entro un termine ragionevole” la mancata accettazione dell'ordine, sì che, in mancanza di una espressa comunicazione, l'ordine doveva ritenersi accettato, con conseguente maturazione del diritto alla provvigione in favore dell'agente che lo aveva raccolto;
▪ l'art. 1748, 4° comma, c.c. prevedeva che il diritto alla provvigione sorgeva nel momento in cui il preponente aveva o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, o, al più tardi, quando il terzo aveva o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, mentre il 6° comma della medesima norma prevedeva che la provvigione avrebbe dovuto essere oggetto di restituzione, da parte dell'agente, solo nelle ipotesi in cui era certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non avrebbe avuto esecuzione per cause non imputabili a quest'ultimo, con l'espressa indicazione per cui “E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”;
▪ l'estratto conto preso in considerazione nell'ambito dell'accordo era dunque quello relativo alle provvigioni (come valorizzato dall'art. 1749 c.c.) e non quello relativo al conto corrente di CP_4
c) per poter andare esente dall'obbligo di pagamento delle provvigioni, avrebbe dovuto dimostrare: CP_4
▪ di non aver ricevuto il pagamento per gli ordini ricevuti;
▪ che tale mancato pagamento non dipendeva da causa imputabile a
CP_4
d) la giurisprudenza di legittimità era attestata nel senso che all'agente incombeva esclusivamente l'onere probatorio di dimostrare la conclusione
23 dell'affare, mentre sul preponente incombeva (onde esimersi dall'obbligo di pagamento della provvigione) quello di dimostrare il fatto estintivo;
e) dunque, non solo non esisteva alcun accordo in ordine al fatto che il diritto alla provvigione in capo a sarebbe sorto solo con riferimento agli CP_1
affari andati a buon fine ma, anche se fosse esistito, sarebbe stato nullo per contrarietà all'art. 1748, 6° comma, c.c.
• anche volendo disattendere tali rilievi, non era possibile trascurare il contenuto confessorio delle allegazioni di in prime cure, in ordine al fatturato CP_4 riconducibile all'attività svolta da rilevando peraltro come non fosse in CP_1 alcun modo plausibile l'assunto di secondo cui le provvigioni sarebbero CP_4
spettate alla soc. dal momento che le stesse attenevano Controparte_13
ad ordini già raccolti da CP_1
• in realtà, l'intera vicenda trovava spiegazione nel fatto che aveva inteso CP_4
lucrare sul notevole vantaggio derivante dalla sostituzione di con la predetta CP_1
(gestita dal sig. e cioè da colui che già aveva in Controparte_13 Per_1 precedenza seguito l'intera operazione), dal momento che la provvigione dovuta a quest'ultima era stata pattuita nella misura dell'8% (e dunque nella metà di quella riconosciuta a;
CP_1
• “Pertanto, in subordine rispetto al paragrafo 2.4, in forza della documentazione prodotta dalla stessa controparte e delle sue affermazioni, ha diritto alla CP_1 somma di €uro 215.521,10 (pari al 16% della somma degli ordini che la stessa afferma essere andati a buon fine per la stagione H12: €. 384.783,98 (doc. CP_4
6 RO) + €. 962.222,95 (doc. 66_ copia doc. 10 (€. 384.783,98 + €. CP_4
962.222,95=€. 1.347.006,93*16%= €. 215.521,10)”.
3.2.2) In subordine rispetto a quanto sopra dedotto, ha infine insistito: a) per CP_1
l'espletamento di attività istruttoria mediante assunzione di prova orale di tutti i clienti che avevano effettuato gli ordinativi in questione, inopinatamente respinta dal giudice di prime cure, e che avrebbe fornito adeguata dimostrazione del credito di e b) per CP_1
l'accoglimento dell'ordine di esibizione, a carico di dei libri contabili e delle CP_4 fatture rilevanti nella presente causa, oltre che dell'estratto dei conti correnti.
3.2.3) Il motivo è infondato.
3.2.3.1) Preliminarmente occorre rilevare, con notazione che trova peraltro valenza anche con riferimento alle deduzioni svolte in relazione al primo motivo di gravame (nella parte concernente l'individuazione di un rapporto di procacciamento d'affari tra le parti), come non possa essere preso in considerazione da questo organo giudicante il profilo concernente l'inammissibilità della domanda di pagamento ab origine avanzata da CP_14
[...] sulla scorta della dedotta ravvisabilità di un rapporto di agenzia che, in realtà, non è poi stato ritenuto sussistente (né in primo grado, né nel presente grado di giudizio).
In proposito va infatti ricordato come abbia avanzato la propria domanda di CP_1
pagamento adducendo unicamente, quale titolo, la sussistenza di un contratto di agenzia tra le parti.
In nessun punto delle proprie domande, infatti, ha – anche solo in via CP_1
subordinata – chiesto che le venisse riconosciuto un credito per provvigioni derivante da altro tipo di rapporto (nel caso, procacciamento di affari).
E' stata, piuttosto, ad allegare che nel caso di specie il rapporto intercorso CP_4
tra le parti doveva qualificarsi come procacciamento di affari, senza tuttavia – come detto
– che la domanda di sia mai stata estesa a tale profilo. CP_1
Con riferimento a tale ipotesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari comportano un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie (si vedano le sopra richiamate decisioni di questa Corte 8 febbraio 1999, n. 1078; 10 luglio 2001, n. 9327; 24 giugno 2005, n. 13629). Su tale diversità (che, nel caso in esame, è stata posta a base della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo dal non incide il fatto che al rapporto di procacciamento di Pt_3
affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni) dovendo anzi evidenziarsi che tale applicazione, essendo limitata a quelle disposizioni che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (essendo ad esempio esclusa l'applicazione in via analogica delle disposizioni - di legge o di contratto - che invece tale stabilità presuppongono, come ad esempio quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto), tanto più sottolinea la differenza delle due fattispecie. Ciò esclude, altresì, che si trattasse di una semplice diversa qualificazione giuridica, che il giudice di appello poteva effettuare anche di ufficio, in assenza di specifica domanda. Non può ritenersi, in sostanza, che la domanda tesa al riconoscimento di un compenso per l'attività di procacciatore di affari possa costituire un "minus" ricompreso nella (diversa) domanda di riconoscimento delle provvigioni, dell'indennità di fine rapporto, di versamento dei contributi previdenziali in relazione ad un preteso rapporto di agenzia” (così la già citata Cass. 19828 del
28.3.2013).
Dunque, se pur il giudice di prime cure non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione in questione (accogliendo quindi, sia pure in parte, la domanda di CP_1
ritenendo sussistente un rapporto di procacciamento di affari in luogo di un rapporto di
25 agenzia), la Corte deve arrestarsi alla constatazione che il Tribunale di Firenze ha invece proceduto in tal senso.
Nei confronti di tale statuizione avrebbe dovuto essere proposta specifica impugnazione da parte di se del caso nelle forme dell'appello incidentale, sì che CP_4
la mancata proposizione di gravame al riguardo comporta il passaggio in giudicato della statuizione in oggetto, con conseguente impossibilità di procedere a nuova decisione sul punto da parte di questa Corte.
3.2.3.2) Dunque, avendo a riferimento l'ambito concettuale del rapporto di procacciamento di affari, deve rilevarsi in primo luogo come il tenore dell'accordo intercorso tra le parti si connoti per, e risenta de, le modalità particolarmente farraginose secondo cui è stata delineata la volontà delle parti stesse.
Sul punto, si richiama quanto già esposto nel pregresso paragrafo 3.1.3.2) e successivi paragrafi.
In particolare, va riportata l'attenzione sulle previsioni concernenti la provvigione per cui, a fronte dell'indicazione della misura della commissione nella misura del 16%, risulta poi indicato come tale misura avrebbe dato luogo ad un pagamento trimestrale
“...sull'estratto conto al 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 di ciascun anno”.
Va rilevato come le stesse parti abbiano perimetrato la materia del contendere a tale aspetto, convergendo sul fatto che la misura e le modalità di pagamento delle provvigioni erano state regolate in tale sede, ma divergendo radicalmente in ordine alle conseguenze da trarre dalle espressioni utilizzate.
In quest'ottica va osservato come non possa condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui il riferimento all'estratto conto dovrebbe ritenersi operato al concetto di “estratto conto delle provvigioni dovute” espressamente preso in considerazione dall'art. 1749, 2° comma, c.c.
In proposito si ricorda come i contatti siano avvenuti tra una parte italiana ( CP_1
ed una società francese (RO) ed in lingua francese (vi è in atti una traduzione in lingua italiana, ma il contenuto originale dei messaggi è in francese e, in un caso, in inglese).
Ritenere, in tale contesto, che l'inciso “payment trimestriel sur extrait compte” significhi che entrambe le parti avevano inteso fare riferimento alla disciplina italiana concernente il rapporto di agenzia di cui all'art. 1749, 2° comma, c.c. (di cui non vi è menzione alcuna nel contesto delle comunicazioni intercorse tra le parti), appare porsi più come una petizione di principio che come l'esito di un percorso argomentativo imperniato sui fatti di causa.
D'altro canto, anche ritenere – in forza unicamente di tale inciso – che le parti abbiano inteso pattuire un compenso calcolato sulla base delle risultanze dell'estratto
26 conto (del conto corrente) di e quindi fare riferimento unicamente agli affari CP_4
concretamente seguiti da pagamento, appare frutto di una forzatura del testo.
In questo senso risulta dunque utile prendere in considerazione la condotta delle parti, successiva all'accordo, onde evidenziare come la stessa in prime cure, abbia CP_1
allegato che:
− le provvigioni sulle vendite relative alla stagione “inverno H11” (non in contestazione nella presente causa) erano state calcolate solo sugli ordini andati a buon fine;
− una parte delle provvigioni dovute per la stagione “Estate E12” erano state ritenute non dovute con riferimento agli ordini annullati consensualmente;
− le provvigioni relative agli ordini relativi, sempre, alla stagione “Estate E12” ma concernenti ordini “rifiutati dai clienti per conto della , erano state ritenute CP_4
dovute da CP_1
Una simile condotta non appare congruente con le allegazioni di CP_1
concernenti la debenza delle provvigioni su tutti gli ordini effettuati.
Una tale modulazione degli accordi intercorsi tra le parti, infatti, avrebbe impedito di calcolare le debenze per la stagione H11 solo sugli ordini andati a buon fine, così come non avrebbe consentito di ritenere non dovute le provvigioni per gli ordini risolti consensualmente e relativi alla stagione E12.
Il fatto, poi, che abbia ritenuto non dovute le provvigioni per gli ordini CP_1
risolti consensualmente, ma le abbia pretese per gli ordini risolti a causa di responsabilità di induce a ritenere come la stessa abbia ritenuto che le provvigioni in CP_4 CP_1
questione non dovessero essere calcolate su tutti gli ordini effettuati, ma solo:
1. su quelli andati a buon fine;
2. su quelli non andati a buon fine per colpa di CP_4
3.2.3.3) Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede inducono dunque, in primo luogo, a ritenere infondata la prospettazione di secondo cui gli accordi CP_1 intercorsi tra le parti erano nel senso che l'importo delle provvigioni spettanti alla stessa dovessero calcolarsi sul complesso degli ordini a prescindere dal loro esito. CP_1
In questo senso, in secondo luogo, deve rilevarsi come la dimostrazione concernente la debenza a comunque, della provvigione anche sugli ordini non CP_1
andati a buon fine per colpa di avrebbe dovuto essere fornita dalla stessa CP_4 CP_1
Una simile dimostrazione, tuttavia, non è stata fornita (né è stato chiesto di fornirla), e non è estrapolabile dal contenuto delle comunicazioni elettroniche intercorse tra le parti.
27 Dunque, allo stato dei riscontri disponibili, deve ritenersi che l'accordo intercorso tra le parti fosse nel senso che la provvigione in questione avrebbe dovuto essere calcolata solo sugli affari andati a buon fine, senza eccezioni di sorta.
3.2.3.4) Occorre poi rilevare come non possa condividersi l'assunto argomentativo, pur strutturato, prospettato da parte appellante secondo cui un simile accordo dovrebbe in ogni caso ritenersi nullo per violazione dell'art. 1749, 4° comma, c.c., ai sensi del quale sono gravati da nullità gli accordi che siano contrari alle previsioni di cui ai precedenti commi della norma medesima.
In proposito va infatti rilevato che, se pur vi sono varie pronunce della Suprema
Corte volte ad indicare che al rapporto di procacciamento di affari sono applicabili analogicamente le previsioni codicistiche concernenti il rapporto di agenzia (tra tante, cfr
Cass. 18489 del 4.9.2020) in materia di provvigioni, nondimeno non appare possibile procedere all'interpretazione analogica della previsione concernente la nullità in oggetto.
L'orientamento della Corte di Cassazione, in effetti, risulta unicamente volto ad indicare che anche al procacciamento di affari, quale contratto atipico, risultano applicabili analogicamente le previsioni concernenti il rapporto di agenzia (piuttosto che quelle relative alla mediazione) per quanto concerne il diritto alle provvigioni (quale contropartita economica non subordinata alla ravvisabilità dei profili di stabilità e continuatività tipici dell'agenzia).
Ciò non significa, tuttavia, che possa ritenersi applicabile tout court per analogia al rapporto di procacciamento di affari ogni singola previsione concernente il rapporto di agenzia e, in particolare, la previsione concernente la nullità sopra indicata.
Tale previsione, infatti, in quanto in contrasto con la libertà degli accordi contrattuali, appare integrare una norma di stretta interpretazione, insuscettibile di interpretazione analogica (ed anche estensiva) onde consentirne l'applicazione ad un contratto atipico come il procacciamento di affari.
3.2.4) Le considerazioni sin qui esposte, dunque, comportano la reiezione anche del secondo motivo di gravame, ivi compresa la richiesta di dare sfogo alle richiese istruttorie dell'appellante, trattandosi di profilo assorbito dai rilievi che precedono ed attenendo a circostanze che non inciderebbero sugli stessi.
3.3) Con il terzo motivo di appello ha lamentato il mancato riconoscimento CP_1
a proprio favore, da parte del Tribunale di Firenze, degli importi indicati come dovuti a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità di fine rapporto.
Parte appellante, correttamente, ha indicato come il motivo in questione “...è naturalmente conseguente all'accoglimento del motivo di appello n.1 e quindi alla corretta qualificazione del rapporto inter partes quale rapporto di agenzia, posto che
28 questa difesa è ben consapevole che al procacciatore d'affari non si applica la disciplina relativa alle indennità in oggetto”.
In considerazione della ritenuta infondatezza del primo motivo di appello, quindi, deve ritenersi infondato anche il motivo di gravame ora in analisi.
3.4) Con il quarto, ed ultimo, motivo di appello ha infine contestato la CP_1
decisione del giudice di prime cure di respingere la domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa CP_1
3.4.1) Tale domanda (originariamente avanzata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio rubricato al n. 8458/2013 RG) era stata fondata sulle seguenti allegazioni:
− “era nata” in concomitanza con il contratto intercorso con CP_1 CP_4 sostenendo costi che, all'esito del recesso esercitato da quest'ultima, si erano rivelati assolutamente inutili;
− aveva indotto ad impegnarsi in un'attività poi interrotta in modo CP_4 CP_1
repentino, approfittando della proposta (economicamente più appetibile) fatta dal sig. Persona_1
− il danno cagionato da a era quantificabile “...nel costo complessivo CP_4 CP_1 della fase di start up del nuovo business (personale, struttura, viaggi)” per complessivi € 97.500,00 e nel danno all'immagine della società, non quantificato.
3.4.2) Il Tribunale di Firenze ha respinto tale domanda senza espressamente indicare le motivazioni di tale reiezione, ma accomunando la domanda stessa alle altre di di cui non era stata ritenuta la fondatezza. CP_1
3.4.3) non ha posto a fondamento del motivo di gravame in oggetto CP_1
argomentazioni specifiche, limitandosi ad allegare la fondatezza della propria domanda di risarcimento e chiedendo quindi “la liquidazione del danno come quantificato dal CTU in
€uro 24.751,06 e di quello di immagine documentato dalle numerose email trasmesse dalla per conto della sia agli agenti che ai clienti, da determinarsi in via CP_13 CP_4 equitativa”.
3.4.4) Il particolare modularsi sia della pronuncia impugnata che del motivo di appello in oggetto impone alcune considerazioni.
3.4.4.1) Anzitutto va rilevato come la pronuncia impugnata contenga una pronuncia sulla domanda in questione (oggetto di reiezione al pari di tutte le altre domande non accolte e proposte da e, dunque, non possa ravvisarsi il vizio di CP_1
omessa pronuncia.
Nella sentenza, tuttavia, non è dato individuare una motivazione in base alla quale sia stato dato corso alla reiezione della domanda risarcitoria in oggetto e, dunque, sarebbe astrattamente ravvisabile il vizio di omessa motivazione.
29 Va peraltro rilevato come l'appellante non abbia sollevato alcuna contestazione sotto tale aspetto, di fatto anzi non sollevando censure di sorta, limitandosi a riproporre la domanda di risarcimento e ad indicare i motivi della sua fondatezza.
Tale contesto, da un lato, preclude di poter prendere in considerazione l'invalidità della sentenza sotto il profilo della predetta omissione della motivazione, dall'altro non consente di ritenere che le argomentazioni dell'appellante in ordine alla fondatezza della propria domanda risarcitoria dovessero confrontarsi con le valutazioni del Tribunale di
Firenze a fondamento della sua reiezione (non essendo state esplicitate).
3.4.4.2) Ciò premesso, deve rilevarsi come il motivo non possa trovare accoglimento.
Si è detto supra come la domanda risarcitoria in oggetto abbia a riferimento, da un lato, l'inutilità dei costi sostenuti da per la gestione del rapporto con e, CP_1 CP_4 dall'altro, il danno all'immagine derivante dall'interruzione del rapporto.
Il presupposto logico-giuridico di una siffatta domanda risarcitoria risulta attenere alla implicitamente postulata stabilità del rapporto in oggetto, non essendo altrimenti immaginabile una doglianza fondata sull'interruzione “brutale” dello stesso, o sull'inutilità del costi sostenuti per gestire tale rapporto o, infine, per le ricadute derivanti sull'immagine commerciale sempre a causa della mancata protrazione del rapporto.
In definitiva, cioè, tale domanda presuppone che il rapporto tra le parti fosse qualificabile in termini di rapporto di agenzia.
Il fatto che, invece, il rapporto in questione risulti qualificato come procacciamento di affari destituisce in radice le richieste risarcitorie in questione, trattandosi di rapporto per sua natura non contraddistinto da stabilità e da continuatività.
Gli stessi accordi intercorsi tra le parti, nei termini in precedenza ricordati, non risultano del resto aver previsto un orizzonte temporale che si estendesse al di là delle tre stagioni sopra più volte ricordate, sì che non è dato individuare alcun danno per il fatto che, dopo le stesse, il rapporto non è continuato.
3.5) In ultimo va rilevato come l'odierna appellante abbia, negli scritti conclusionali, lamentato la non condivisibilità della decisione del Tribunale di Firenze di procedere alla compensazione integrale delle spese in conseguenza della soccombenza reciproca tra le parti.
La censura non è suscettibile di essere presa in considerazione, trattandosi di profilo non oggetto dei motivi di appello.
4) Il gravame deve dunque essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla
30 scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,01 ed €
1.000,00 (in considerazione del valore della causa, con riferimento al criterio del petitum ed in applicazione dell'art. 10, 2° comma, c.p.c., con conseguente sommatoria degli importi relativi alle varie domande proposte da nei confronti di ) di cui alla CP_1 CP_4
tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa, e comprendendosi invece anche i compensi per la mediazione disposta dalla Corte d'Appello, trattandosi di spese assimilabili alle spese processuali (cfr Corte Cassazione n. 32306 del 21.11.2023) che vanno liquidate in aderenza al principio di soccombenza (cfr Cass. 5389 del 29.2.2024) ed essendo stata avanzata specifica istanza di rimborso da parte dell'appellata, la cui misura viene determinata in aderenza alle indicazioni contenute nella nota spese dell'appellata, ritenute congrue con il valore della causa ed il numero degli incontri (tre).
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3094/2019 del Tribunale di Firenze, così statuisce: CP_1
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere a parte appellata le CP_1 Controparte_4
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 20.211,00 per compenso, di cui €
5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 9.487,00 per la fase decisoria, € 1.700,00 per la fase di mediazione, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
31 Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1068/2020
promossa da:
in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti pro tempore, CP_1
sigg.ri e elettivamente domiciliata in Livorno presso lo Controparte_2 CP_3
studio dell'Avv. Nicola Minervini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Controparte_4
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Marco CP_5
Barbaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 3094/2019 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata, - in accoglimento del motivo di appello n. 1: accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c.; - in accoglimento del motivo di appello n. 2: condannare la appellata
[...] al pagamento in favore di della somma di €uro 358.305,07 Controparte_4 CP_1 per provvigioni residue come calcolate dalla CTU, ovvero, in subordine, di €uro
215.521,10 per provvigioni residue dovute, ovvero, in ulteriore subordine, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito dell'eventuale ulteriore istruttoria, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal D.lgs 231/2002; - in accoglimento del motivo di appello n. 3: a) condannare la appellata CP_4
al pagamento in favore di della indennità di mancato preavviso,
[...] CP_1 quantificata nella somma di €uro 45.115,82, ovvero in subordine di €uro 32.490,03, ovvero in ulteriore subordine di €uro 16.298,91, ovvero in estremo subordine nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito dell'eventuale ulteriore istruttoria, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal D.lgs 231/2002; b) condannare la appellata al pagamento in favore di Controparte_4 CP_1 della indennità di fine rapporto, quantificata nella somma di €uro 541.389,82, ovvero in subordine di €uro 385.625,48, ovvero in ulteriore subordine di €uro 195.586,95, ovvero in estremo subordine nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito dell'eventuale ulteriore istruttoria, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal
D.lgs 231/2002; - in accoglimento del motivo di appello n. 4: condannare la appellata al pagamento in favore di della somma di €uro Controparte_4 CP_1
24.751,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre al risarcimento del danno
d'immagine da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali di mora nella misura prevista dal D.lgs 231/2002; - in ogni caso condannare l'appellata al pagamento di tutte le spese processuali ed alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, compresa la fase di mediazione e del giudizio di primo grado in favore della . CP_1
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contariis reiectis, respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle reiterate richieste di ammissione delle prove testimoniali e richieste istruttorie di controparte, già respinte in primo grado, in quanto irrilevanti, inconferenti ed estranee alla materia del contendere, in assenza di
2 contratto di agenzia. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede ammettersi i testi a controprova indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n°3, c.p.c. Si insiste, comunque, anche per l'ammissione delle prove capitolate nella memoria ex art.
183, co. VI, n°2, c.p.c., anche al fine di non incorrere in decadenze”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito: ha CP_1 CP_1
proposto appello avverso la sentenza n. 3094/2019 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state decise le cause riunite nn. 6128/2013 RG e 8458/2013 RG, e, in particolare:
→ da un lato, erano state parzialmente accolte le domande avanzate dalla stessa nel giudizio di opposizione promosso da (di CP_1 Controparte_4
seguito: , società con sede in Francia) nei confronti del decreto ingiuntivo CP_4 europeo n. 884/2013, emesso su istanza di per l'importo di € 326.828,58; CP_1
→ dall'altro, erano state respinte le domande riconvenzionali di per il CP_4
pagamento del proprio dedotto controcredito.
1.1) Con il predetto decreto ingiuntivo europeo n. 884/2013, aveva infatti CP_1 addotto di aver svolto per attività di agente di commercio, in base all'accordo CP_4
intervenuto mediante scambio di e-mail nelle date del 28, 29 e 30 giugno 2011, maturando il credito predetto (oltre accessori).
1.1.1) aveva proposto opposizione nei confronti di tale decreto ingiuntivo CP_4
ed il Tribunale di Firenze aveva conseguentemente fissato udienza per la prima comparizione delle parti, concedendo termine alle parti per il deposito di comparse.
Nella comparsa di costituzione e risposta, aveva addotto: CP_4
• il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
• la mancanza di prova scritta del credito;
• l'inesistenza di un contratto di agenzia, essendo intercorso tra le parti un semplice accordo di procacciamento di affari, con conseguente necessità di rideterminazione degli importi spettanti a CP_1
• il fatto che era ad essere, in realtà, creditrice nei confronti di CP_4 CP_1 essendo quest'ultima obbligata alla restituzione delle merci fornite a titolo di campionario ed invece mai restituite, sì che, operata la compensazione tra le contrapposte ragioni di credito, non risultava titolare di alcun credito ma era CP_1 invece debitrice verso (per € 26.090,47). CP_4
1.1.1.1) aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_4
contrariis rejectis, in via principale accertare e dichiarare che tra le parti non è mai
3 intercorso alcun contratto di agenzia ma semmai un semplice rapporto di procacciamento
d'affari senza vincolo di territorialità né di fedeltà e per l'effetto respingere le domande attoree di indennità di mancato preavviso e indennità di fine rapporto in quanto relative al contratto di agenzia inesistente, giacché mai stipulato da parte attrice e quindi non dovute. Piaccia altresì all'Ill.mo Tribunale adito respingere la richiesta di risarcimento del danno anche di immagine, in quanto anch'essa riferita ad un contratto di agenzia mai esistito tra le parti e mai stipulato, nonché del tutto indimostrata e sfornita di qualsivoglia prova giuridica;
come pure conseguentemente respingere la richiesta di penale formulata ex art. 614 c.p.c. avente oltretutto conteggiato il ritardo nel pagamento di una somma non dovuta. Piaccia altresì all' Ill.mo Tribunale adito condannare parte attrice al pagamento della somma di € 60.000,00= o della minore e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia per l'esistenza del sopradetto danno all'immagine conseguente all'arbitraria intimazione formulata da ai clienti dell'esponente. Piaccia altresì all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito ritenere la somma riconosciuta come dovuta da parte convenuta, ovvero €
17.584,83 (€ 61.629,83- € 44.045,00) compensata e comunque non dovuta, in quanto equivalente all'ulteriore danno all'immagine subito da alla luce di quanto sopra CP_4
esposto ed emerso dalla inequivocabile documentazione scritta che ha determinato la brusca interruzione di rapporti commerciali tra le parti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande e eccezioni sopra formulate, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito compensare le somme eventualmente dovute a con quelle richieste CP_1 alla stessa per il duplice danno all'immagine subito. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni e domande sopra formulate, riconoscere a parte attrice il pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente procedimento”.
1.1.2) costituitasi, aveva contestato la fondatezza delle allegazioni e delle CP_1
domande di parte opponente, deducendo che:
o il contratto di agenzia era stato stipulato con le mail già menzionate nel ricorso monitorio, del 28, 29 e 30 giugno 2011;
o l'importo dovuto a era stato calcolato in modo aritmetico, moltiplicando CP_1
l'importo degli ordini complessivamente raccolti (detratti quelli annullati) per la percentuale della provvigione prevista (pari al 16%);
o a fronte dell'importo dovuto, pari ad € 464.261,50, aveva pagato solo € CP_4
137.969,03, con conseguente residua debenza dell'importo di € 326.292,47.
1.1.2.1) aveva quindi chiesto: a) la declaratoria del fatto che tra le parti era CP_1
intercorso un rapporto di agenzia, b) la conferma del decreto ingiuntivo opposto, c) la
4 condanna di al pagamento delle provvigioni nella misura richiesta o, in subordine, CP_4
in quella ritenuta di giustizia.
1.2) Nel corso del processo era stata disposta la riunione, alla causa iscritta al n.
6128/2013 RG, della causa iscritta al n. 8458/2013 RG.
1.2.1) La causa 7458/2013 RG era stata instaurata da nei confronti di CP_1
allegando che: CP_4
• aveva svolto attività di agente di commercio per conto di CP_4
• nonostante gli ottimi risultati dell'attività di aveva CP_1 CP_4
improvvisamente esercitato il recesso dal rapporto;
• aveva omesso di saldare quanto dovuto a titolo di provvigioni, motivo per CP_4
cui aveva instaurato una procedura per il rilascio di decreto ingiuntivo CP_1
europeo;
• RO era tuttavia debitrice anche degli importi dovuti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità c.d. “Europea” di fine rapporto, oltre che di quanto ascrivibile a titolo di risarcimento danni.
1.2.1.1) aveva pertanto chiesto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis CP_1
rejectis, in via principale accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia commerciale a tempo indeterminato;
che la convenuta ha risolto il contratto in violazione delle norme a tutela della buona fede e della correttezza nei rapporti commerciali, senza alcun termine di preavviso;
che la ha procurato nuovi clienti CP_1
alla convenuta, ha sensibilmente sviluppato i suoi affari sul territorio italiano e che la convenuta ha continuato a ricevere anche dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi dall'attività dell'agente e per l'effetto condannare la convenuta a pagare all'attrice l'indennità di mancato preavviso, indennità di fine mandato ed il risarcimento del danno per le causali e nella misura quantificata in narrativa ovvero in quella che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo pagamento;
in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa e delle competenze del difensore. Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. si chiede che il Giudice voglia stabilire una penale giornaliera a carico dell'attrice per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine impartito con la sentenza”.
1.2.2) costituitasi anche in tale causa, aveva contestato la fondatezza pure CP_4
di tali domande, eccependo parimenti in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed argomentando nel merito che:
o nessun contratto era mai intercorso tra le parti, tantomeno di agenzia;
o erano in ogni caso eccessivi i computi operati da controparte in ordine agli importi asseritamente dovuti;
5 o nulla era dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di fine rapporto, non vertendosi in tema di agenzia;
o era infondata la domanda di risarcimento danni, non sussistendone i presupposti.
1.2.2.1) Su tali basi, aveva chiesto, in via preliminare, che venisse CP_4
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, che fossero respinte le domande attoree.
1.3) Nel corso del giudizio di prime cure erano state altresì emesse due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. a favore di con le quali era stato ingiunto a il CP_1 CP_4 pagamento (dapprima, con ordinanza del 16.12.2014) di € 78.187,00 – a titolo di provvigioni residue dovute – e (poi, con ordinanza del 14.3.2018) di € 41.319,12 – sempre a titolo di provvigioni ancora dovute –.
1.4) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio contabile, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− era infondata “...la domanda proposta da tesa a qualificare il rapporto per CP_1 cui è causa come rapporto di agenzia tenuto conto che ai sensi dell''art. 1742 c.c., secondo comma, tale contratto deve essere provato per iscritto”;
− il rapporto intercorso tra le parti doveva dunque qualificarsi nei termini di un procacciamento di affari;
− il credito di poteva ritenersi sussistente “...nella misura determinata dalle CP_1
ordinanze ex art. 186 ter cpc rese in corso di causa in data 16 dicembre 2014
(euro 78.187,56) e in data 14 marzo 2018 (euro 41.319,12) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti in causa nel giugno 2011 e con cui le stesse si accordavano per quantificare la provvigione del 16% soltanto sugli ordini andati
a buon fine”;
− non potevano ritenersi fondate le ulteriori domande di CP_1
− la domanda riconvenzionale di non poteva trovare accoglimento “... CP_4
risultando la stessa sprovvista di qualsiasi allegazione probatoria come già precisato con l'ordinanza resa in data 16 dicembre 2014”.
1.4.1) Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Firenze aveva quindi reso la seguente statuizione: “1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da nei CP_1
confronti della nei limiti di cui alle ordinanze rese ex art. Controparte_6
186 ter cpc del 16 dicembre 2014 e 14 marzo 2018 che per l'effetto sono confermate;
2)
Rigetta per il resto le altre domande proposte da nonché la domanda CP_1
riconvenzionale proposta da 3) Dispone la compensazione delle CP_4 Controparte_4
spese di lite in ragione della reciproca soccombenza;
pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello in particolare CP_1 contro “...i capi ed i punti della sentenza di primo grado nei quali:
1) viene qualificato il rapporto intercorso tra le parti come mero procacciamento di affari, anziché come rapporto di agenzia;
2) vengono erroneamente quantificate le provvigioni spettanti a (e ciò CP_1 anche indipendentemente dall'accoglimento del motivo n. 1);
3) vengono rigettate le domande relative alle indennità di fine mandato e di mancato preavviso (e ciò anche indipendentemente dall'accoglimento del motivo n. 2);
4) viene rigettata la domanda risarcitoria avanzata da (e ciò anche CP_1 indipendentemente dall'accoglimento del motivo n. 2).
Quanto sopra, con la conseguente necessaria riforma del capo relativo alla refusione delle spese e competenze professionali”;
2.1) Il gravame risulta in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI COME
CONTRATTO DI AGENZIA: VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1742 E SS. C.C.”, contestando la decisione del giudice di prime cure di non ritenere dimostrata la stipulazione di un contratto di agenzia tra le parti, a causa della ritenuta assenza di una prova scritta al riguardo;
2°. “L'ENTITA' DELLE PROVVIGIONI SPETTANTI A ”, censurando (a CP_1 prescindere dall'accoglimento o meno del primo motivo di gravame) la quantificazione delle spettanze di operata dal Tribunale di Firenze, CP_1
oltretutto in contrasto con le risultanze emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio fatta espletare sul punto;
3°. “LE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E DI FINE RAPPORTO”, evidenziando come, all'esito della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti quale rapporto di agenzia (e dunque in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame, ma a prescindere dall'accoglimento del secondo), dovevano ritenersi dovuti a gli importi ascrivibili alle indennità di mancato preavviso CP_1
e di fine rapporto;
4°. “IL RISARCIMENTO DEL DANNO”, rilevando come spettasse a il CP_1 risarcimento del danno per l'interruzione improvvisa del rapporto da parte di
CP_4
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
7 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla CP_4
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo è stata lamentata l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure secondo cui nel caso di specie non era dato ravvisare l'intervenuta stipulazione di un contratto di agenzia, difettando la prova scritta dello stesso.
3.1.1) Il Tribunale di Firenze, sul punto, ha in effetti ritenuto che:
− la prova di un contratto di agenzia deve essere fornita per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, 2° comma, c.c.;
− “Nel caso in esame, dall'esito dell'attività istruttoria, non si individua alcuna iniziativa attraverso la quale abbia preteso dalla che il CP_1 CP_4 contenuto dell'accordo del giugno 2011 fosse regolamentato in un apposito documento firmato da quest'ultima”.
3.1.2) L'appellante ha anzitutto contestato tale valutazione, esponendo come il contratto fosse stato concluso mediante scambio di e-mail nelle date del 28, 29 e 30 giugno 2011, tra la stessa e (mai contestate da quest'ultima), nel cui ambito CP_1 CP_4
era chiaramente esposto che:
− si impegnava a promuovere le vendite dei prodotti di a marchio CP_1 CP_4
e su tutto il territorio italiano;
Parte_1 Parte_2
− si impegnava a pagare a una provvigione pari al 16% “con CP_4 CP_1 pagamento trimestrale sull'estratto conto al 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 DI
”. CP_7
ha quindi evidenziato come il giudice di prime cure avesse espressamente CP_1 ritenuto valido l'accordo stipulato in tal modo (avendo rilevato che “...la ha CP_1
offerto prova documentale a sostegno della propria pretesa creditoria nella misura determinata dalle ordinanze ex art. 186 ter cpc rese in corso di causa in data 16 dicembre
2014 (euro 78.187,56) e in data 14 marzo 2018 (euro 41.319,12) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti in causa nel giugno 2011 e con cui le stesse si accordavano per quantificare la provvigione del 16% soltanto sugli ordini andati a buon fine”) non ritenendo tuttavia che tale “accordo” potesse assurgere alla dimostrazione dell'esistenza di un contratto di agenzia, in assenza di prova scritta.
L'appellante ha poi richiamato sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'e-mail deve qualificarsi come atto in grado di fornire piena prova dei fatti rappresentati, in caso di mancato disconoscimento (così Cass. 11606/2018), oltre
8 che avente “forma scritta” (ad es, ai fini del licenziamento: così Cass. 29753/17), ricordando quindi anche la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sentenza 11402/2016), secondo cui il documento informatico deve ritenersi idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta.
3.1.2.1) La contestazione è, sotto questo aspetto, fondata.
3.1.2.1.1) Va in primo luogo rilevato come la Corte di Cassazione sia orientata nel senso che, ai fini della prova del contratto di agenzia, non sia strettamente necessaria la produzione di una scrittura formalmente costituente il testo del contratto, essendo a tal fine possibile fare ricorso anche a scritture diverse.
In questo senso è stato infatti indicato che “In tema di contratto di agenzia, l'art.
1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto” (così, da ultimo, Cass. 29422 del 24.10.2023, nella cui motivazione è dato leggere l'argomentazione per cui “La vicenda oggi in esame è largamente sovrapponibile a quella decisa da Cass. 18 maggio 2022, n. 15993, non massimata, nella quale questa Corte ha già avuto modo di rammentare che il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività svolta dall'agente, avente ad oggetto il promovimento della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, attraverso il quale si realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con
l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente (Cass. 20 aprile 1999, n. 3898; Cass. 5 giugno 1998, n. 5569;
Cass. 1 giugno 1998, n. 5372). Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2828; Cass. 24 giugno 2005, n. 13629). La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (Cass. 28 agosto 2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti. A tal fine, al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'articolo 1742, secondo comma, c.c., con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione del
9 primo comma dell'articolo 2725 c.c., che, in caso di forma ad probationem consente
l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dal numero 3 dell'articolo
2724 c.c., ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e del secondo comma dell'articolo 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale. Inoltre è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824;
Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto”.
Dunque, dall'impostazione interpretativa della Suprema Corte, emerge come non sia necessaria la produzione del contratto, in sé e per sé considerato, essendo sufficiente la produzione di scritture diverse che, però, abbiano direttamente ad oggetto il contenuto delle intese contrattuali e consentano dunque di stabilire quale tipo di figura contrattuale sia stata oggetto di stipulazione tra le parti.
3.1.2.1.2) Va quindi rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia recentemente avuto modo di indicare che “La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del
2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità” (così, Cass.
14406 del 21.5.2024).
Premesso che la fattispecie considerata nella pronuncia in questione aveva ad oggetto la tematica concernente l'attitudine di uno scambio di e-mail ad integrare la
“prova scritta” rilevante ex art. 1888 c.c. ai fini della prova del contratto di assicurazione
10 (ritenuta insussistente dalla corte territoriale anche in quanto le e-mail oggetto di causa erano “ordinarie”, e cioè non scambiate tramite posta elettronica certificata) la Suprema
Corte ha sul punto rilevato che:
− “il messaggio di posta elettronica è un documento informatico”;
− “Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all'epoca dei fatti di causa
(novembre 2009) dagli artt. 20 e 21 del d. lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”. Il nostro caso riguarda un documento con firma elettronica “semplice”.”;
− “Per questi documenti l'art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05 stabiliva: “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di [qualità,] sicurezza, integrità ed immodificabilità” (l'abrogazione del sostantivo “qualità”, sopravvenuta nelle more del giudizio, come accennato non muta la portata precettiva della norma).”;
− “La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta. Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare le “caratteristiche oggettive” menzionate nell'art. 20 cit..
Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi - in particolare - dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato;
dalle proprietà di esso;
dalla sintassi adottata;
dalla grafica.”;
− “Detto dei presupposti richiesti dalla legge affinché un messaggio di posta elettronica sottoscritto con “firma semplice” possa soddisfare il requisito della forma scritta, occorre passare ora alle regole stabilite dalla legge, affinché un documento informatico possa essere utilizzato come prova in giudizio. Queste regole all'epoca dei fatti erano dettate dall'art. 21, comma 1, d. lgs. 82/05 [nel testo applicabile ratione temporis, come s'è detto;
la norma oggi è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera b), del d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ma trasfusa nell'art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05]. Tale norma stabiliva che “il documento
11 informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. Il sistema della legge, in definitiva, all'epoca dei fatti - così come oggi - dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della “libera valutabilità” in base alle “caratteristiche oggettive” del documento. I princìpi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del
14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del
24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii]; (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.”;
− “Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suesposti princìpi la Corte d'appello non avrebbe potuto scartare in introitu, dal materiale probatorio, la e-mail inviata da al broker in base ai soli rilievi della pacifica CP_8 CP_9
carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati (ma certo non imposti appunto ad substantiam negotii). Avrebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, ma solo all'esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 d. lgs. 82/05 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo: a) della qualità; b) della sicurezza;
c) della integrità; d) della immodificabilità. In tal senso, del resto, si è - in modo, sul punto, condivisibile - espresso anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria, osservando che
“se c'è un vulnus [nella sentenza], può essere solo la mancata valutazione delle circostanze [sopra indicate] da parte del giudice di merito”. Ciò che, invece, non può condividersi è la conclusione della pretesa, non codificata in modo espresso
12 da alcuna disposizione di legge applicabile ratione temporis e così in via di mera interpretazione, di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell'assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti: tanto, in base all'assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l'inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata”.
3.1.2.1.3) Le considerazioni espresse dalla Suprema Corte nel contesto della pronuncia ora ricordata risultano suscettibili di essere estese anche alla presente causa, rilevando come in entrambe le ipotesi considerate venga in rilievo la questione concernente l'attitudine delle comunicazioni scambiate tramite e-mail ad assumere la valenza di “prova scritta” richiesta sia dall'art. 1742 c.c. che dall'art. 1888 c.c. al fine della prova, rispettivamente, del contratto di agenzia e del contratto di assicurazione.
Deve pertanto giungersi alla conclusione che le e-mail dimesse da parte di CP_1
in prime cure erano idonee a rappresentare la prova scritta suscettibile di essere valutata ai sensi dell'art. 1742, 2° comma, c.c.
Ed infatti, rinviando ad un secondo momento l'analisi del contenuto di tali comunicazioni digitali (e, cioè, della questione se esse siano idonee a dimostrare l'esistenza di un contratto di agenzia o, piuttosto, di altra tipologia contrattuale), preme qui evidenziare unicamente come le e-mail in questione abbiano effettivamente natura di documento suscettibile di essere qualificato come una “scrittura” (diversa dal contratto in sé considerato) che la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto idonea ad integrare la prova scritta richiesta dal citato art. 1742 c.c.
Anche nel caso di specie (come nella fattispecie presa in considerazione nella menzionata Cass. 14406 del 21.5.2024) la disciplina applicabile al documento informatico risulta quella di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/05, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, e, in particolare, dall'art. 20, comma 1 bis (vigente alla fine di giugno 2011) alla cui stregua “L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”.
13 Le e-mail oggetto di questa causa, in effetti, sono (analogamente a quelle prese in considerazione dalla Corte di Cassazione) messaggi di posta elettronica “semplice”, quindi non assistiti da firma elettronica nelle sue varie declinazioni.
Dunque, in base alle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, deve ritenersi che anche in questo caso le e-mail del giugno 2011 sono dei documenti informatici ex art. 2712 c.c., sì che le stesse “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
In quest'ottica, poi, deve essere evidenziato come non abbia mai sollevato CP_4
contestazioni di sorta con riferimento a tali messaggi di posta elettronica, in ordine alla loro provenienza ed al loro contenuto, limitandosi ad argomentare che quanto in esse previsto “...altro non è che la regolamentazione di un accordo commerciale che integra semmai i presupposti del procacciamento d'affari”.
Dunque, in assenza di contestazioni di sorta da parte di (che, anzi, ha CP_4
ammesso espressamente come tali comunicazioni abbiano avuto ad oggetto la regolamentazione di un accordo tra le parti) ed in considerazione dei rilievi in precedenza svolti, le e-mail predette devono ritenersi pienamente idonee ad integrare la prova scritta rilevante ex art. 1742, 2° comma, c.c.
3.1.2.1.4) Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, non può ritenersi suscettibile di essere condivisa la valutazione del giudice di prime cure secondo cui, nel caso di specie, non vi era prova scritta del rapporto di agenzia.
Ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che lo stesso Tribunale di Firenze ha comunque ritenuto proficuamente utilizzabili le e-mail stesse onde ritenere che
“... ha offerto prova documentale a sostegno della propria pretesa creditoria CP_1
nella misura determinata dalle ordinanze ex art. 186 ter cpc rese in corso di causa in data
16 dicembre 2014 (euro 78.187,56) e in data 14 marzo 2018 (euro 41.319,12) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti in causa nel giugno 2011 e con cui le stesse si accordavano per quantificare la provvigione del 16% soltanto sugli ordini andati a buon fine”, non constando quindi in forza di quale rilievo (non essendo ciò specificato nel contesto della sentenza impugnata) i messaggi di posta elettronica in questione non siano stati poi ritenuti efficaci ai fini dell'integrazione della “prova scritta” richiesta ex art. 1742, 2° comma, c.c.
3.1.3) Una volta preso atto che le e-mail di fine giugno 2011 possono qualificarsi come “prova scritta” nel senso sin qui indicato, deve procedersi a valutare se il loro contenuto possa costituire una prova dell'intervenuta stipula di un contratto di agenzia
(come sostenuto da o di mero procacciamento di affari (come ritenuto da ). CP_1 CP_4
14 3.1.3.1) In proposito va rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni” (così, in ultimo, Cass. 23214 del 28.8.2024, in aderenza all'orientamento già espresso da Cass. 19828 del 28.8.2013, nella cui motivazione è dato leggere che “Si richiama, sul punto, Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078 secondo cui: "Mentre l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 cod. civ.), il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia"; si veda in senso conforme Cass. 10 luglio 2001, n. 9327 nonché
Cass. 24 giugno 2005, n. 13629 secondo cui: "Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere
l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa".”).
Gli elementi differenziatori del rapporto di agenzia rispetto a quello di procacciamento di affari sono pertanto individuati dalla giurisprudenza ne:
a) la continuatività e stabilità del rapporto;
b) il carattere determinato della sfera territoriale in cui esplicare l'attività;
15 c) il rischio del risultato a carico del preposto;
d) l'obbligo di osservare le istruzioni del preponente.
Nel caso ricorrano gli elementi predetti si è al cospetto di un rapporto di agenzia, mentre se l'attività è sporadica ed occasionale, senza obblighi di sorta, con attività rimessa solo all'iniziativa del soggetto, si è in presenza di un procacciamento di affari.
3.1.3.2) E' pertanto in quest'ottica che deve procedersi a valutare il contenuto delle e-mail intercorse tra le parti a fine giugno del 2011.
Va premesso che la documentazione in atti consente di rilevare come le e-mail in questione (quantomeno alla stregua delle produzioni documentali menzionate: doc. 4 dimesso da in prime cure e nuovamente dimesso nel presente grado di giudizio) CP_1
attengano unicamente alle date del 29 e del 30 giugno 2011 (e non anche al 28), contrariamente alle indicazioni concernenti alla produzione documentale in oggetto (“e- mail dei giorni 28, 29 e 30 Giugno 2011 tra e ) CP_4 CP_1
Ciò precisato, occorre quindi osservare come dall'analisi di tali messaggi (presi in considerazione nella loro sequenza cronologica) emerga che:
− con e-mail del 29.6.2011, ore 17.55, inviata da (in persona di tale Marco, e CP_1
cioè della direzione commerciale di a (in persona Persona_1 CP_1 CP_4
di , e cioè , legale rappresentante di ), risulta Per_2 CP_5 CP_4
unicamente indicata (in lingua francese) la soddisfazione del mittente per aver conosciuto la controparte (in apparente risposta ad una qualche precedente comunicazione – non agli atti – con cui analoga soddisfazione era stata espressa da
; CP_4
− con e-mail del 29.6.2011, ore 18.35, inviata da (in persona del sig. CP_4
) a (in persona del predetto , risulta esposto un CP_5 CP_1 Persona_1
riepilogo (in lingua francese, ma con copia della comunicazione anche in lingua italiana) del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, preceduti dall'inciso
“Dunque, per conferma” e così indicati:
o “3 stock collections distribuzione settimana 28 costo – 50% MASSIMO
100/120 PEZZI PAGAMENTO IN DEDUZIONE DELLE CP_10
COMMISSIONI PER LA STAGIONE DI VENDITA DI RIFERIMENTO”;
o “Hubertes de stargeste si metterà in contatto con te per la sistemazione nel tuo ordine OK!”;
o “Commissione del 16% OK! CON PAGAMENTO TRIMESTRALE
SULL'ESTRATTO CONTO AL 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 DI CIASCUN
ANNO”;
16 o “Noi inviamo gli ordini tramite RT sui bancali, RT distribuisce ai clienti previo rimborso NON PER TUTTI I CLIENTI”;
o “Noi ti inviamo le fatture per e-mail, la ragazza nel tuo ufficio telefona al Contr cliente per comunicargli l'importo di ciascuno da preparare ;
o “Gli assegni ci costano 24 euro l'uno per l'incasso qui in Francia! C'è modo di fare diversamente?? VEDO QUELLO CHE POSSO FARE”;
o “I clienti che non pagano, l'importo dedotta la tua commissione??? SE TI
RIFERISCEI ALLE MERCI RITERREI GIUSTO DIVIDERE IL RISCHIO
AL 50% DEL COSTO NETTO INDUSTRIALE DI PRODUZIONE. SIAMO
AGENTI E NON DISTRIBUTORI”;
o “Estate 2012 per il momento mandata una fattura a -50% OK!
PAGAMENTO IN DEDUZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA
STAGIONE DI VENDITA DI RIFERIMENTO”;
o “Ci sono altri punti Marco?? IO PER LA PRIMA USCITA DELLE 3
VORREI PROVARE A NON CAMBIARE LA Controparte_11
REGOLA DEL PAGAMENTO IN ANTICIPO SULLE FATTURE
PROFORMA”;
− con e-mail del 30.6.2011, ore 12.24, inviata da (in persona del predetto CP_1
a (in persona del sig. ), risulta comunicata la Persona_1 CP_4 CP_5
risposta alla sopra menzionata e-mail del 29.6.2011, ore 18.35, allegata nella mail qui considerata e preceduta dall'inciso “Buongiorno , le mie considerazioni CP_5 in rosso subito sotto” (in lingua francese, ma con traduzione allegata in atti), osservando come la produzione documentale in oggetto sia in caratteri neri su fondo bianco, non consentendo quindi di individuare quali siano le considerazioni scritte con caratteri rossi;
− con e-mail del 30.6.2011, ore 16.12, inviata da (in persona del sig. CP_4
) a (in persona del sig. e ad altri soggetti riconducibili a CP_5 CP_1 Per_1
risulta comunicato a tali “ , et l'invito a leggere le CP_4 Per_3 Per_4 Per_5
comunicazioni allegate (e cioè tutte le e-mail sopra ricordate) con la precisazione:
“ecco come funzioneranno le cose con l'Italia” (in lingua inglese: “Please read below, this is how we will function with Italia”, con traduzione in italiano in atti).
3.1.3.3) Quale considerazione preliminare in ordine al contenuto delle comunicazioni predette è agevole osservare come la prima e-mail disponibile in atti
(quella del 29.6.2011, ore 17.55) si pone indubbiamente come risposta a qualche altra precedente e-mail, non presente in atti, con cui aveva verosimilmente manifestato CP_4
la propria soddisfazione per il contatto avuto con Ciò non è particolarmente CP_1
17 rilevante ai fini della decisione della causa se non sotto il profilo per cui risulta come le parti abbiano avuto anche altri contatti, non documentati in atti, il cui contenuto sfugge alla percezione dell'organo giudicante.
Analogamente, ma con maggior rilievo, è a dirsi per la sopra ricordata e-mail del
29.6.2011, ore 18.35, in cui l'elencazione delle previsioni regolatrici del rapporto tra le parti risulta preceduta dall'inciso “Dunque, per conferma” e che, plasticamente, evidenzia come tali previsioni fossero già state oggetto di trattativa tra le parti, sì che la e-mail in questione risulta assolvere alla funzione di formalizzare il contenuto delle previsioni in questione.
Occorre a questo punto rilevare come la menzionata e-mail del 29.6.2011, ore
18.35, risulti connotata da un contenuto in cui è dato ravvisare uno scambio di comunicazioni tra le parti in cui emergono:
→ da un lato, con scritte in caratteri minuscoli, la posizione di (ad es. attestata CP_4 dalla domanda: “Ci sono altri punti Marco”, che può avere un senso solo ove tale domanda risulti formulata da a;
CP_4 CP_1
→ dall'altro lato, con scritte in caratteri maiuscoli, la posizione di (per CP_1
esclusione).
Tale rilievo consente peraltro di individuare quali siano state le “considerazioni in rosso” espresse dal sig. nella e-mail del 30.6.2011, ore 12.24, sopra Persona_1
ricordata, in risposta alla e-mail del 29.6.2011, ore 18.35 (allegata nella mail di risposta).
3.1.3.4) Dunque, sulla base di quanto sin qui rilevato, risulta come gli accordi intercorsi tra le parti (e che possono assumere un ruolo saliente ai fini della decisione della causa) risultino così strutturati:
a) l'accordo ha avuto ad oggetto “3 stock collections distribuzione settimana 28 costo
– 50%”, come proposta da parte di , con la precisazione, da parte di CP_4 CP_1
che si trattava al massimo di 100/120 pezzi e che sarebbe avvenuto un
“PAGAMENTO IN DEDUZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA STAGIONE
DI VENDITA DI RIFERIMENTO”;
b) la misura della commissione era stabilita nella misura del 16%, con la precisazione
– inserita da – che il pagamento sarebbe avvenuto in modo trimestrale CP_1 sull'estratto conto relativo alle date del 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno di ciascun anno;
c) la merce di cui agli ordini sarebbe stata inviata tramite il corriere RT, con distribuzione previo rimborso, anche se non per tutti i clienti (con specificazione di
; CP_1
18 d) le fatture sarebbero state inviate da tramite e-mail a con CP_4 CP_1 comunicazione da parte di quest'ultima ai clienti;
e) sarebbe stato utile, per procedere a modalità di pagamento diverse CP_4 dall'assegno, stante l'eccessivo costo di incasso in Francia.
f) per l'estate del 2012 sarebbe stata mandata una fattura al 50%, con pagamento in deduzione delle commissioni dovute per la stagione di riferimento;
g) per la prima uscita (delle tre avrebbe preferito non Controparte_11 CP_1
cambiare la regola del pagamento anticipato sulle fatture proforma.
Quale nota conclusiva sul punto, deve ritenersi che si sia formato un consenso tra le parti avente ad oggetto la regolazione del rapporto alla stregua delle precisazioni indicate da dal momento che l'ultima delle e-mail sopra ricordate (quella del CP_1
30.6.2011, ore 16.12, con cui è stato indicato ai collaboratori di il modo in cui CP_4 sarebbero “funzionate” le cose con l'Italia, e cioè con risulta inviata anche alla CP_1
stessa assumendo quindi la funzione di risposta positiva alle precisazioni/richieste CP_1 avanzate da quest'ultima.
3.1.3.5) Per quanto poi concerne la qualificazione di tale rapporto, avendo a riferimento l'impostazione interpretativa esposta dalla giurisprudenza di legittimità e ricordata al pregresso paragrafo 3.1.3.1), va rilevato come lo stesso debba essere ricondotto alla figura del procacciamento di affari.
Gli accordi sopra ricordati, infatti, se pur lasciano individuare una certa limitata continuatività dei rapporti tra le parti, non contengono tuttavia altri elementi tipici del contratto di agenzia.
Anzitutto va osservato come anche la continuatività risulti, come detto, limitata nel tempo (tre stock ) senza riferimenti, peraltro, che garantiscano la stabilità del CP_11
rapporto.
In ogni caso non risulta operato alcun riferimento, neppure implicito, alla sfera territoriale in cui l'attività di avrebbe dovuto essere espletata. CP_1
Infine, ma soprattutto, non consta l'indicazione di alcuna istruzione da parte del preponente a carico di la cui attività appare sostanzialmente libera da CP_4 CP_1
vincoli di sorta.
Il quadro complessivo che emerge dagli accordi in questione, in effetti, è solo che l'attività di avrebbe avuto ad oggetto le tre stock collections predette, da gestire CP_1
nella più completa libertà, quanto a modalità di consegna, di pagamento, di ambito territoriale di svolgimento e di volume di affari, con l'unica predeterminazione della misura della commissione e senza prospettive di stabilizzazione.
19 In quest'ottica, dunque, il rapporto in oggetto non può in alcun modo essere qualificato come integrante un contratto di agenzia che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., è quello con cui “...una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” e che, già in forza della previsione normativa (ed al netto delle ulteriori precisazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità), appare dunque riferirsi ad una fattispecie diversa da quella qui considerata (sol che si prenda in considerazione l'assenza di una zona determinata e della stabilità).
3.1.4) Il motivo di gravame in analisi, in definitiva e complessivamente considerato, deve quindi essere respinto.
3.2) Con il secondo motivo di appello, ha contestato la quantificazione CP_1
operata dal giudice di prime cure in ordine alle spettanze della stessa odierna appellante, e ciò – come specificato da quest'ultima – a prescindere dalla fondatezza o meno del primo motivo di appello, “...facendo sin d'ora presente che l'aspetto principalmente problematico è costituito dai compensi relativi alla stagione Inverno 2012 (H12) ed in parte alla stagione estiva 2012 (E12), che ha visto riconosciuti soltanto in minima CP_1
parte. Con riferimento, invece, alla stagione inverno 2011 (H11) non vi è mai stata contestazione alcuna tra le parti. In totale, a fronte di una richiesta per i compensi provvigionali residui, contenuta nell'atto introduttivo di primo grado, pari complessivamente ad €uro €. 326.262,57 (ossia €uro 464.231,50 detratto quanto ricevuto stragiudizialmente per le stagioni H11 ed E12), ed a fronte di una quantificazione persino superiore effettuata dal CTU a seguito della valutazione e l'esame incrociato di tutto il materiale probatorio, il Giudice di prime cure ha erratamente accolto la domanda nei limiti delle due ordinanze ex art. 186 ter cpc del 16/12/2014 e del 14/03/2018, emesse rispettivamente per €. 78.187,00 ed €. 41.319,12.”.
3.2.1) ha in particolare esposto al riguardo che: CP_1
• non vi era mai stato contrasto tra le parti in ordine al pagamento delle provvigioni dovute per la stagione “Inverno 2011 (H11)”;
• per la stagione “Estate 2012 (E12)” erano stati raccolti ordini per € 885.289,61, precisando che:
a) “...una parte degli ordini (per €. 55.188,44) veniva annullata tempestivamente per scelte commerciali concordate, mentre un'altra parte
(per €. 130.949,90) veniva rifiutata dai clienti per colpa di ossia a CP_4 causa dell'eccessivo ritardo con il quale la stessa eseguiva le CP_4 consegne”;
20 b) erano dunque maturate provvigioni per € 132.816,19 (calcolate su tutti gli ordini raccolti, detratti esclusivamente quelli annullati consensualmente, ossia €. 885.289,61 - €. 55.188,44);
c) aveva pagato unicamente la minore somma di €. 111.864,21 CP_4
calcolando la provvigione solo sulla merce asseritamente consegnata e pagata dai clienti;
d) emetteva allora le fatture nn. 5/B 2012 di €. 65.860,72 e 22/B 2012 CP_1 di €. 46.003,59 per l'importo corrisposto (doc. 11_fatture emesse da CP_1 su venduto E12) ed una fattura proforma per il residuo credito pari ad €.
20.951,98 (doc. 12_fattura proforma E12).”;
• per la stagione “Inverno 2012 (H12)” erano stati raccolti ordini per €.
1.908.378,71, precisando quindi anche in questo caso che:
a) erano maturate provvigioni per € 305.340,59;
b) nulla era stato pagato da CP_4
• il totale delle provvigioni dovute a per il (residuo) relativo alla stagione E12 CP_1
e per (tutto) quello relativo alla stagione H12 era dunque pari ad € 326.262,57;
• nel corso del giudizio di primo grado erano state prodotte 799 fatture pro-forma emesse da ed inviate a “relativamente alle vendite della stagione CP_4 CP_1
H12 per €. 2.032.140,43”, e dunque attestanti un importo addirittura superiore a quello indicato da evidenziando che: CP_1
a) “...alcuni di questi ordini erano sicuramente andati a buon fine, dato che aveva addirittura trasmesso a l'elenco delle spedizioni di CP_4 CP_1
merce eseguite da e/o di copia dei bonifici eseguiti dai vari CP_4 clienti”;
b) “...alcuni ordini procurati dall'agente erano stati evasi da in CP_4
ritardo, giacché la data di emissione delle fatture pro-forma di era CP_4
successiva persino alla data (indicata nei rispettivi ordini) entro la quale i clienti avevano chiesto la consegna della merce. Tale circostanza è assai importante ed è confermata da quanto ripetutamente affermato da CP_4
secondo la quale LA MERCE VENIVA SPEDITA SOLO DOPO CHE
AVEVA RICEVUTO IL PAGAMENTO DELLA FATTURA PRO- CP_4
FORMA”;
• non era condivisibile l'impostazione difensiva di secondo cui CP_4 CP_1
avrebbe dovuto dimostrare, onde dimostrare il proprio credito, non solo la conclusione degli affari, ma anche il loro buon esito, ossia il pagamento della merce da parte dei clienti di , in quanto “In realtà, come vedremo, tale tesi CP_4
21 è contraria alla consolidata giurisprudenza successiva alla riforma della disciplina codicistica in materia di compenso provvigionale”;
• RO aveva ammesso che:
a) per la stagione H12, gli affari procurati da ed andati a buon fine CP_1
erano stati pari all'importo di € 384.783,98 “...con ciò riconoscendo la provvigione di almeno per la somma di €uro 61.565,43 (pari al 16% CP_1 di €uro 384.783,98)”;
b) vi erano ulteriori affari andati a buon fine, per la stagione H12, pari a complessivi € 962.222,95, ma le cui provvigioni sarebbero state di spettanza di tale soc. MRT ossia della società costituita Controparte_12
dal sig. (ex sub-agente e responsabile commerciale e Persona_1 CP_1 poi divenuta agente di all'indomani del recesso esercitato da CP_4
nel contratto con CP_4 CP_1
• le ulteriori produzioni documentali effettuate da in corso di causa CP_1
attestavano che gli ordini relativi alla stagione H12 (acquisiti dalla stessa odierna appellante) erano andati a buon fine quantomeno per l'importo di € 758.848,74, con un conseguente compenso provvigionale residuo pari ad € 122.232,56;
• dal contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure dal Dott. era emerso che: Persona_6
a) con riferimento alla stagione E12 Jaynet doveva ricevere un residuo pari ad
€ 37.478,02;
b) con riferimento alla stagione H12 Jaynet doveva ricevere € 320.827,50.
• a fronte di tale complesso di risultanze documentali e della correlata valutazione fornita dal CTU, il giudice di prime cure aveva invece ritenuto, in modo erroneo, che le provvigioni ancora spettanti a dovessero essere calcolato solo sulla CP_1 base degli ordini in relazione ai quali era stata raggiunta la prova del “buon fine”, ossia dell'effettivo pagamento da parte del cliente in favore di , e che, in CP_4 tale ottica, l'importo così calcolato era pari a quello complessivamente preso in considerazione nelle due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. rese nel corso del giudizio di primo grado;
• la decisione del Tribunale di Firenze era errata sotto molteplici profili, in quanto:
a) l'accordo intercorso tra le parti non conteneva alcun riferimento al fatto che le provvigioni avrebbero dovuto essere pagate solo con riferimento agli ordini andati a buon fine;
b) non poteva valorizzarsi a tal fine la previsione per cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in modo trimestrale “sull'estratto conto al 30/09,
22 31/12, 31/03, 30/06 di ciascun anno” (e cioè ritenendo che le provvigioni dovute dovessero calcolarsi solo dopo il pagamento dei clienti sul conto di
, atteso che una simile valutazione: CP_4
▪ “mortifica la disciplina sia del contratto di agenzia, sia del contratto di procacciamento d'affari”;
▪ contratto di agenzia e di procacciamento di affari erano caratterizzati dalla medesima disciplina, quanto al diritto alla provvigione;
▪ l'art. 1748. 1° comma, c.c. prevedeva che il diritto alla provvigione in capo all'agente doveva considerarsi sorto quando “...l'operazione
è stata conclusa per effetto del suo intervento”;
▪ l'art. 1749. 1° comma, c.c. prevedeva che il preponente dovesse comunicare all'agente “entro un termine ragionevole” la mancata accettazione dell'ordine, sì che, in mancanza di una espressa comunicazione, l'ordine doveva ritenersi accettato, con conseguente maturazione del diritto alla provvigione in favore dell'agente che lo aveva raccolto;
▪ l'art. 1748, 4° comma, c.c. prevedeva che il diritto alla provvigione sorgeva nel momento in cui il preponente aveva o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, o, al più tardi, quando il terzo aveva o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, mentre il 6° comma della medesima norma prevedeva che la provvigione avrebbe dovuto essere oggetto di restituzione, da parte dell'agente, solo nelle ipotesi in cui era certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non avrebbe avuto esecuzione per cause non imputabili a quest'ultimo, con l'espressa indicazione per cui “E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”;
▪ l'estratto conto preso in considerazione nell'ambito dell'accordo era dunque quello relativo alle provvigioni (come valorizzato dall'art. 1749 c.c.) e non quello relativo al conto corrente di CP_4
c) per poter andare esente dall'obbligo di pagamento delle provvigioni, avrebbe dovuto dimostrare: CP_4
▪ di non aver ricevuto il pagamento per gli ordini ricevuti;
▪ che tale mancato pagamento non dipendeva da causa imputabile a
CP_4
d) la giurisprudenza di legittimità era attestata nel senso che all'agente incombeva esclusivamente l'onere probatorio di dimostrare la conclusione
23 dell'affare, mentre sul preponente incombeva (onde esimersi dall'obbligo di pagamento della provvigione) quello di dimostrare il fatto estintivo;
e) dunque, non solo non esisteva alcun accordo in ordine al fatto che il diritto alla provvigione in capo a sarebbe sorto solo con riferimento agli CP_1
affari andati a buon fine ma, anche se fosse esistito, sarebbe stato nullo per contrarietà all'art. 1748, 6° comma, c.c.
• anche volendo disattendere tali rilievi, non era possibile trascurare il contenuto confessorio delle allegazioni di in prime cure, in ordine al fatturato CP_4 riconducibile all'attività svolta da rilevando peraltro come non fosse in CP_1 alcun modo plausibile l'assunto di secondo cui le provvigioni sarebbero CP_4
spettate alla soc. dal momento che le stesse attenevano Controparte_13
ad ordini già raccolti da CP_1
• in realtà, l'intera vicenda trovava spiegazione nel fatto che aveva inteso CP_4
lucrare sul notevole vantaggio derivante dalla sostituzione di con la predetta CP_1
(gestita dal sig. e cioè da colui che già aveva in Controparte_13 Per_1 precedenza seguito l'intera operazione), dal momento che la provvigione dovuta a quest'ultima era stata pattuita nella misura dell'8% (e dunque nella metà di quella riconosciuta a;
CP_1
• “Pertanto, in subordine rispetto al paragrafo 2.4, in forza della documentazione prodotta dalla stessa controparte e delle sue affermazioni, ha diritto alla CP_1 somma di €uro 215.521,10 (pari al 16% della somma degli ordini che la stessa afferma essere andati a buon fine per la stagione H12: €. 384.783,98 (doc. CP_4
6 RO) + €. 962.222,95 (doc. 66_ copia doc. 10 (€. 384.783,98 + €. CP_4
962.222,95=€. 1.347.006,93*16%= €. 215.521,10)”.
3.2.2) In subordine rispetto a quanto sopra dedotto, ha infine insistito: a) per CP_1
l'espletamento di attività istruttoria mediante assunzione di prova orale di tutti i clienti che avevano effettuato gli ordinativi in questione, inopinatamente respinta dal giudice di prime cure, e che avrebbe fornito adeguata dimostrazione del credito di e b) per CP_1
l'accoglimento dell'ordine di esibizione, a carico di dei libri contabili e delle CP_4 fatture rilevanti nella presente causa, oltre che dell'estratto dei conti correnti.
3.2.3) Il motivo è infondato.
3.2.3.1) Preliminarmente occorre rilevare, con notazione che trova peraltro valenza anche con riferimento alle deduzioni svolte in relazione al primo motivo di gravame (nella parte concernente l'individuazione di un rapporto di procacciamento d'affari tra le parti), come non possa essere preso in considerazione da questo organo giudicante il profilo concernente l'inammissibilità della domanda di pagamento ab origine avanzata da CP_14
[...] sulla scorta della dedotta ravvisabilità di un rapporto di agenzia che, in realtà, non è poi stato ritenuto sussistente (né in primo grado, né nel presente grado di giudizio).
In proposito va infatti ricordato come abbia avanzato la propria domanda di CP_1
pagamento adducendo unicamente, quale titolo, la sussistenza di un contratto di agenzia tra le parti.
In nessun punto delle proprie domande, infatti, ha – anche solo in via CP_1
subordinata – chiesto che le venisse riconosciuto un credito per provvigioni derivante da altro tipo di rapporto (nel caso, procacciamento di affari).
E' stata, piuttosto, ad allegare che nel caso di specie il rapporto intercorso CP_4
tra le parti doveva qualificarsi come procacciamento di affari, senza tuttavia – come detto
– che la domanda di sia mai stata estesa a tale profilo. CP_1
Con riferimento a tale ipotesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari comportano un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie (si vedano le sopra richiamate decisioni di questa Corte 8 febbraio 1999, n. 1078; 10 luglio 2001, n. 9327; 24 giugno 2005, n. 13629). Su tale diversità (che, nel caso in esame, è stata posta a base della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo dal non incide il fatto che al rapporto di procacciamento di Pt_3
affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni) dovendo anzi evidenziarsi che tale applicazione, essendo limitata a quelle disposizioni che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (essendo ad esempio esclusa l'applicazione in via analogica delle disposizioni - di legge o di contratto - che invece tale stabilità presuppongono, come ad esempio quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto), tanto più sottolinea la differenza delle due fattispecie. Ciò esclude, altresì, che si trattasse di una semplice diversa qualificazione giuridica, che il giudice di appello poteva effettuare anche di ufficio, in assenza di specifica domanda. Non può ritenersi, in sostanza, che la domanda tesa al riconoscimento di un compenso per l'attività di procacciatore di affari possa costituire un "minus" ricompreso nella (diversa) domanda di riconoscimento delle provvigioni, dell'indennità di fine rapporto, di versamento dei contributi previdenziali in relazione ad un preteso rapporto di agenzia” (così la già citata Cass. 19828 del
28.3.2013).
Dunque, se pur il giudice di prime cure non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione in questione (accogliendo quindi, sia pure in parte, la domanda di CP_1
ritenendo sussistente un rapporto di procacciamento di affari in luogo di un rapporto di
25 agenzia), la Corte deve arrestarsi alla constatazione che il Tribunale di Firenze ha invece proceduto in tal senso.
Nei confronti di tale statuizione avrebbe dovuto essere proposta specifica impugnazione da parte di se del caso nelle forme dell'appello incidentale, sì che CP_4
la mancata proposizione di gravame al riguardo comporta il passaggio in giudicato della statuizione in oggetto, con conseguente impossibilità di procedere a nuova decisione sul punto da parte di questa Corte.
3.2.3.2) Dunque, avendo a riferimento l'ambito concettuale del rapporto di procacciamento di affari, deve rilevarsi in primo luogo come il tenore dell'accordo intercorso tra le parti si connoti per, e risenta de, le modalità particolarmente farraginose secondo cui è stata delineata la volontà delle parti stesse.
Sul punto, si richiama quanto già esposto nel pregresso paragrafo 3.1.3.2) e successivi paragrafi.
In particolare, va riportata l'attenzione sulle previsioni concernenti la provvigione per cui, a fronte dell'indicazione della misura della commissione nella misura del 16%, risulta poi indicato come tale misura avrebbe dato luogo ad un pagamento trimestrale
“...sull'estratto conto al 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 di ciascun anno”.
Va rilevato come le stesse parti abbiano perimetrato la materia del contendere a tale aspetto, convergendo sul fatto che la misura e le modalità di pagamento delle provvigioni erano state regolate in tale sede, ma divergendo radicalmente in ordine alle conseguenze da trarre dalle espressioni utilizzate.
In quest'ottica va osservato come non possa condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui il riferimento all'estratto conto dovrebbe ritenersi operato al concetto di “estratto conto delle provvigioni dovute” espressamente preso in considerazione dall'art. 1749, 2° comma, c.c.
In proposito si ricorda come i contatti siano avvenuti tra una parte italiana ( CP_1
ed una società francese (RO) ed in lingua francese (vi è in atti una traduzione in lingua italiana, ma il contenuto originale dei messaggi è in francese e, in un caso, in inglese).
Ritenere, in tale contesto, che l'inciso “payment trimestriel sur extrait compte” significhi che entrambe le parti avevano inteso fare riferimento alla disciplina italiana concernente il rapporto di agenzia di cui all'art. 1749, 2° comma, c.c. (di cui non vi è menzione alcuna nel contesto delle comunicazioni intercorse tra le parti), appare porsi più come una petizione di principio che come l'esito di un percorso argomentativo imperniato sui fatti di causa.
D'altro canto, anche ritenere – in forza unicamente di tale inciso – che le parti abbiano inteso pattuire un compenso calcolato sulla base delle risultanze dell'estratto
26 conto (del conto corrente) di e quindi fare riferimento unicamente agli affari CP_4
concretamente seguiti da pagamento, appare frutto di una forzatura del testo.
In questo senso risulta dunque utile prendere in considerazione la condotta delle parti, successiva all'accordo, onde evidenziare come la stessa in prime cure, abbia CP_1
allegato che:
− le provvigioni sulle vendite relative alla stagione “inverno H11” (non in contestazione nella presente causa) erano state calcolate solo sugli ordini andati a buon fine;
− una parte delle provvigioni dovute per la stagione “Estate E12” erano state ritenute non dovute con riferimento agli ordini annullati consensualmente;
− le provvigioni relative agli ordini relativi, sempre, alla stagione “Estate E12” ma concernenti ordini “rifiutati dai clienti per conto della , erano state ritenute CP_4
dovute da CP_1
Una simile condotta non appare congruente con le allegazioni di CP_1
concernenti la debenza delle provvigioni su tutti gli ordini effettuati.
Una tale modulazione degli accordi intercorsi tra le parti, infatti, avrebbe impedito di calcolare le debenze per la stagione H11 solo sugli ordini andati a buon fine, così come non avrebbe consentito di ritenere non dovute le provvigioni per gli ordini risolti consensualmente e relativi alla stagione E12.
Il fatto, poi, che abbia ritenuto non dovute le provvigioni per gli ordini CP_1
risolti consensualmente, ma le abbia pretese per gli ordini risolti a causa di responsabilità di induce a ritenere come la stessa abbia ritenuto che le provvigioni in CP_4 CP_1
questione non dovessero essere calcolate su tutti gli ordini effettuati, ma solo:
1. su quelli andati a buon fine;
2. su quelli non andati a buon fine per colpa di CP_4
3.2.3.3) Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede inducono dunque, in primo luogo, a ritenere infondata la prospettazione di secondo cui gli accordi CP_1 intercorsi tra le parti erano nel senso che l'importo delle provvigioni spettanti alla stessa dovessero calcolarsi sul complesso degli ordini a prescindere dal loro esito. CP_1
In questo senso, in secondo luogo, deve rilevarsi come la dimostrazione concernente la debenza a comunque, della provvigione anche sugli ordini non CP_1
andati a buon fine per colpa di avrebbe dovuto essere fornita dalla stessa CP_4 CP_1
Una simile dimostrazione, tuttavia, non è stata fornita (né è stato chiesto di fornirla), e non è estrapolabile dal contenuto delle comunicazioni elettroniche intercorse tra le parti.
27 Dunque, allo stato dei riscontri disponibili, deve ritenersi che l'accordo intercorso tra le parti fosse nel senso che la provvigione in questione avrebbe dovuto essere calcolata solo sugli affari andati a buon fine, senza eccezioni di sorta.
3.2.3.4) Occorre poi rilevare come non possa condividersi l'assunto argomentativo, pur strutturato, prospettato da parte appellante secondo cui un simile accordo dovrebbe in ogni caso ritenersi nullo per violazione dell'art. 1749, 4° comma, c.c., ai sensi del quale sono gravati da nullità gli accordi che siano contrari alle previsioni di cui ai precedenti commi della norma medesima.
In proposito va infatti rilevato che, se pur vi sono varie pronunce della Suprema
Corte volte ad indicare che al rapporto di procacciamento di affari sono applicabili analogicamente le previsioni codicistiche concernenti il rapporto di agenzia (tra tante, cfr
Cass. 18489 del 4.9.2020) in materia di provvigioni, nondimeno non appare possibile procedere all'interpretazione analogica della previsione concernente la nullità in oggetto.
L'orientamento della Corte di Cassazione, in effetti, risulta unicamente volto ad indicare che anche al procacciamento di affari, quale contratto atipico, risultano applicabili analogicamente le previsioni concernenti il rapporto di agenzia (piuttosto che quelle relative alla mediazione) per quanto concerne il diritto alle provvigioni (quale contropartita economica non subordinata alla ravvisabilità dei profili di stabilità e continuatività tipici dell'agenzia).
Ciò non significa, tuttavia, che possa ritenersi applicabile tout court per analogia al rapporto di procacciamento di affari ogni singola previsione concernente il rapporto di agenzia e, in particolare, la previsione concernente la nullità sopra indicata.
Tale previsione, infatti, in quanto in contrasto con la libertà degli accordi contrattuali, appare integrare una norma di stretta interpretazione, insuscettibile di interpretazione analogica (ed anche estensiva) onde consentirne l'applicazione ad un contratto atipico come il procacciamento di affari.
3.2.4) Le considerazioni sin qui esposte, dunque, comportano la reiezione anche del secondo motivo di gravame, ivi compresa la richiesta di dare sfogo alle richiese istruttorie dell'appellante, trattandosi di profilo assorbito dai rilievi che precedono ed attenendo a circostanze che non inciderebbero sugli stessi.
3.3) Con il terzo motivo di appello ha lamentato il mancato riconoscimento CP_1
a proprio favore, da parte del Tribunale di Firenze, degli importi indicati come dovuti a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità di fine rapporto.
Parte appellante, correttamente, ha indicato come il motivo in questione “...è naturalmente conseguente all'accoglimento del motivo di appello n.1 e quindi alla corretta qualificazione del rapporto inter partes quale rapporto di agenzia, posto che
28 questa difesa è ben consapevole che al procacciatore d'affari non si applica la disciplina relativa alle indennità in oggetto”.
In considerazione della ritenuta infondatezza del primo motivo di appello, quindi, deve ritenersi infondato anche il motivo di gravame ora in analisi.
3.4) Con il quarto, ed ultimo, motivo di appello ha infine contestato la CP_1
decisione del giudice di prime cure di respingere la domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa CP_1
3.4.1) Tale domanda (originariamente avanzata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio rubricato al n. 8458/2013 RG) era stata fondata sulle seguenti allegazioni:
− “era nata” in concomitanza con il contratto intercorso con CP_1 CP_4 sostenendo costi che, all'esito del recesso esercitato da quest'ultima, si erano rivelati assolutamente inutili;
− aveva indotto ad impegnarsi in un'attività poi interrotta in modo CP_4 CP_1
repentino, approfittando della proposta (economicamente più appetibile) fatta dal sig. Persona_1
− il danno cagionato da a era quantificabile “...nel costo complessivo CP_4 CP_1 della fase di start up del nuovo business (personale, struttura, viaggi)” per complessivi € 97.500,00 e nel danno all'immagine della società, non quantificato.
3.4.2) Il Tribunale di Firenze ha respinto tale domanda senza espressamente indicare le motivazioni di tale reiezione, ma accomunando la domanda stessa alle altre di di cui non era stata ritenuta la fondatezza. CP_1
3.4.3) non ha posto a fondamento del motivo di gravame in oggetto CP_1
argomentazioni specifiche, limitandosi ad allegare la fondatezza della propria domanda di risarcimento e chiedendo quindi “la liquidazione del danno come quantificato dal CTU in
€uro 24.751,06 e di quello di immagine documentato dalle numerose email trasmesse dalla per conto della sia agli agenti che ai clienti, da determinarsi in via CP_13 CP_4 equitativa”.
3.4.4) Il particolare modularsi sia della pronuncia impugnata che del motivo di appello in oggetto impone alcune considerazioni.
3.4.4.1) Anzitutto va rilevato come la pronuncia impugnata contenga una pronuncia sulla domanda in questione (oggetto di reiezione al pari di tutte le altre domande non accolte e proposte da e, dunque, non possa ravvisarsi il vizio di CP_1
omessa pronuncia.
Nella sentenza, tuttavia, non è dato individuare una motivazione in base alla quale sia stato dato corso alla reiezione della domanda risarcitoria in oggetto e, dunque, sarebbe astrattamente ravvisabile il vizio di omessa motivazione.
29 Va peraltro rilevato come l'appellante non abbia sollevato alcuna contestazione sotto tale aspetto, di fatto anzi non sollevando censure di sorta, limitandosi a riproporre la domanda di risarcimento e ad indicare i motivi della sua fondatezza.
Tale contesto, da un lato, preclude di poter prendere in considerazione l'invalidità della sentenza sotto il profilo della predetta omissione della motivazione, dall'altro non consente di ritenere che le argomentazioni dell'appellante in ordine alla fondatezza della propria domanda risarcitoria dovessero confrontarsi con le valutazioni del Tribunale di
Firenze a fondamento della sua reiezione (non essendo state esplicitate).
3.4.4.2) Ciò premesso, deve rilevarsi come il motivo non possa trovare accoglimento.
Si è detto supra come la domanda risarcitoria in oggetto abbia a riferimento, da un lato, l'inutilità dei costi sostenuti da per la gestione del rapporto con e, CP_1 CP_4 dall'altro, il danno all'immagine derivante dall'interruzione del rapporto.
Il presupposto logico-giuridico di una siffatta domanda risarcitoria risulta attenere alla implicitamente postulata stabilità del rapporto in oggetto, non essendo altrimenti immaginabile una doglianza fondata sull'interruzione “brutale” dello stesso, o sull'inutilità del costi sostenuti per gestire tale rapporto o, infine, per le ricadute derivanti sull'immagine commerciale sempre a causa della mancata protrazione del rapporto.
In definitiva, cioè, tale domanda presuppone che il rapporto tra le parti fosse qualificabile in termini di rapporto di agenzia.
Il fatto che, invece, il rapporto in questione risulti qualificato come procacciamento di affari destituisce in radice le richieste risarcitorie in questione, trattandosi di rapporto per sua natura non contraddistinto da stabilità e da continuatività.
Gli stessi accordi intercorsi tra le parti, nei termini in precedenza ricordati, non risultano del resto aver previsto un orizzonte temporale che si estendesse al di là delle tre stagioni sopra più volte ricordate, sì che non è dato individuare alcun danno per il fatto che, dopo le stesse, il rapporto non è continuato.
3.5) In ultimo va rilevato come l'odierna appellante abbia, negli scritti conclusionali, lamentato la non condivisibilità della decisione del Tribunale di Firenze di procedere alla compensazione integrale delle spese in conseguenza della soccombenza reciproca tra le parti.
La censura non è suscettibile di essere presa in considerazione, trattandosi di profilo non oggetto dei motivi di appello.
4) Il gravame deve dunque essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla
30 scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,01 ed €
1.000,00 (in considerazione del valore della causa, con riferimento al criterio del petitum ed in applicazione dell'art. 10, 2° comma, c.p.c., con conseguente sommatoria degli importi relativi alle varie domande proposte da nei confronti di ) di cui alla CP_1 CP_4
tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa, e comprendendosi invece anche i compensi per la mediazione disposta dalla Corte d'Appello, trattandosi di spese assimilabili alle spese processuali (cfr Corte Cassazione n. 32306 del 21.11.2023) che vanno liquidate in aderenza al principio di soccombenza (cfr Cass. 5389 del 29.2.2024) ed essendo stata avanzata specifica istanza di rimborso da parte dell'appellata, la cui misura viene determinata in aderenza alle indicazioni contenute nella nota spese dell'appellata, ritenute congrue con il valore della causa ed il numero degli incontri (tre).
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3094/2019 del Tribunale di Firenze, così statuisce: CP_1
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere a parte appellata le CP_1 Controparte_4
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 20.211,00 per compenso, di cui €
5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 9.487,00 per la fase decisoria, € 1.700,00 per la fase di mediazione, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
31 Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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