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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
i riuniti processi d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, (n. rep.9960/2020) il 12 ottobre 2020, iscritti ai nn. 3754/2020 e 3795/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 4 febbraio 2025 e pendenti
TRA
l' (c.f.: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla via Comunale del Principe, n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore Generale pro tempore, in virtù della procura generale alle liti conferita con l'atto pubblico rogato dal dr. notaio in Frattaminore, il 5 settembre 2019, rep. n. 42728, racc. Persona_1
n. 16316 del 5.09.2019, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Vingiani (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
- APPELLANTE/APPELLATA-
E
la (c.f.: ), con sede legale in alla via Nuova San Rocco a CP_1 P.IVA_2 Pt_1
Capodimonte, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cappello (c.f.: ) e CodiceFiscale_3
Giovanni Terreri (c.f.: ) - APPELLATA/APPELLANTE – CodiceFiscale_4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
FATTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 19 aprile 2019 e notificato il 25 novembre 2019, la in qualità di impresa accreditata presso il a CP_1 CP_2
svolgere nel territorio dell'ASL Napoli 1 Centro prestazioni sanitarie incluse nella branca di patologia clinica, conveniva quest'ultima in giudizio innanzi al Tribunale di
Napoli per chiederle il pagamento della somma di 94.827,67 € a titolo di importi non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture nn. n. 5 del 31 gennaio 2011, 11 del 28 febbraio 2011, 14 del 31 marzo 2011, 20 del 30 aprile 2011, 24 del 31 maggio 2011, 30 del 30 giugno 2011, 33 del 30 luglio
2011, 37 del 31 agosto 2011, 41 del 30 settembre 2011, 49 del 31 ottobre 2011, 55 del
30 novembre 2011, 60 del 30 dicembre 2011, 3 del 31 gennaio 2012, 9 del 29 febbraio
2012, 12 del 31 marzo 2012, 16 del 30 aprile 2012, 19 del 31 maggio 2012, n.23 del 30 giugno 2012, 28 del 31 luglio 2012, 31 del 31 agosto 2012, 34 del 29 settembre 2012,
38 del 31 ottobre 2012, emesse per le prestazioni erogate dal mese di gennaio 2011 al mese di settembre 2012, oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo, in virtù dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies, co.2, d.lgs.502/1992 rispettivamente nel mese di aprile 2011 (privo di giorno) per l'anno 2011 ed il 10 agosto 2012 per l'anno 2012.
Il Centro allegava di aver rispettato il tetto di spesa per l'anno 2011, avendo erogato prestazioni fino alla data limite del 13 dicembre 2011, mentre per l'anno 2012 sosteneva che l'Asl aveva regolarmente trattenuto sui corrispettivi maturati per il mese di dicembre l'addebito formulato a detto titolo per 2.147,56 €.
2. Si costituiva l'Asl il 13 febbraio 2020, che resisteva alle richieste del , Pt_1
negando di essere debitrice della detta somma, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'infondatezza della domanda, deducendo altresì di aver legittimamente applicato lo sconto di cui di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, in forza delle previsioni contenute nel contratto;
rilevava, altresì, che la mancata applicazione dello sconto avrebbe determinato lo sforamento del tetto di spesa.
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 2 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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(già Prima Sezione Civile Bis)
All'uopo depositava:
- nota prot. 0046746/2011 del 17 ottobre 2011 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr. avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. Parte_3
1 comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2011 doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Gennaio 2011 Febbraio 2011 Marzo 2011
5.083,13 3546,90 3898,38
Aprile 2011 Maggio 2011 Giugno 2011
3.205,55 4.390,36 4.972,57
- nota prot. 0015377/2012 del 6 aprile 2012- a firma del Direttore D.C.M.T. dr.
- avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. 1 Parte_3
comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2011 doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Luglio 2011 Agosto 2011 Settembre 2011
3.970,28 1.419,40 5880,44
Ottobre 2011 Novembre Dicembre 2011
2011
4.662,22 3.950,29 1978,61
- nota prot. 0033790/2012 del 24 luglio 2012 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr.
- avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. 1 Parte_3
comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 3 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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per l'esercizio 2012 per la branca di “laboratorio” doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il ad emettere nota di credito nota di credito per i mesi e gli importi di seguito Pt_1
indicati:
Gennaio 2012 Febbraio 2012 Marzo 2012
6715,95 5.536,47 6.260,06
- nota prot. 0044335/2012 del 15 ottobre 2012 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr. - avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. Parte_3
1 comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2012 per la branca di “laboratorio” doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella che tale somma non era liquidabile, invitando il Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Aprile 2012 Maggio 2012 Giugno 2012
6715,95 5.536,47 6.260,06
- nota prot. 004963/2012 del 30 gennaio 2012 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr.
- avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. 1 Parte_3
comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2012 per la branca di “laboratorio” doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il
Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Luglio 2012 Agosto 2012 Settembre 2012
5.424,06 2.24,64 6.410,45
Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del G.A.; rigettare la domanda perché inammissibile e del tutto infondata;
condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giustizia con vittoria di diritti ed onorari”.
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 4 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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3. Con la sua ordinanza del 12 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente e compensava le spese, così provvedendo: “a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la ASL Napoli 1 Centro al pagamento, in favore della CP_1
di € 46.958,13, oltre interessi al tasso e con le decorrenze previste dall'art. 7 del contratto in atti;
b) compensa le spese di lite”.
Nello specifico, il Tribunale:
- aderiva all'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio 2007 –
2009;
- riteneva che lo sconto non doveva essere comunque applicato, neppure in via pattizia, sulla base cioè dell'interpretazione data dall'Asl degli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, in quanto non poteva derogarsi alle tariffe stabilite dalla legge, pena la sostituzione di tali clausole contrattuali con i prezzi imposti dalla legge ex art. 1339 c.c.;
- riteneva che per le prestazioni rese nel 2011 non era stato dimostrato l'avvenuto superamento del limite di spesa per l'anno 2011;
- riteneva, invece, che per le prestazioni rese nel 2012: “parte ricorrente ha ammesso il superamento del tetto di spesa, avendo dichiarato di aver ricevuto, a detto titolo, una nota di debito di € 2.147,56, importo «regolarmente trattenuto» dalla Asl sui corrispettivi da lei maturati per il mese di dicembre 2012; da altro punto di vista, parimenti decisivo, la mancata considerazione dell'intero fatturato dell'anno 2012 (e quindi al lordo dello sconto) ai fini dell'individuazione dell'importo oggetto della nota di debito, integra, a tutto voler concedere, un vizio del provvedimento di regressione tariffaria (provvedimento che si presume alla base della nota), la cui legittimità deve essere sindacata, in via esclusiva, dal G.A., poiché rispetto al potere autoritativo di applicazione della regressione sussiste la giurisdizione esclusiva del detto giudice ex art.
133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (sulla natura autoritativa della regressione e sull'insussistenza del potere del giudice ordinario di disapplicazione del relativo provvedimento, cfr. Cass., sez. un., 20.09.2019, n. 23540 e Cass., sez. un.
nn. 3754/2020 +
c. ASL Napoli 1 Pag. 5 di 16 Controparte_3 CP_1 CP_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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02.11.2018, n. 28053)”.
In altre parole, a fronte di quanto richiesto dalla pari a 94.827,67 €, CP_1
limitava la condanna dell'Asl, attuale appellante, al minore importo di 46.958,13 €.
4. Con una citazione notificata alla il 3 novembre 2020, l CP_1 Pt_4
appellata a questa Corte (giudizio iscritto al ruolo degli affari contenziosi col n.
3754/2020) formulando quattro distinti motivi di impugnazione, che saranno di seguito esaminati, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata ordinanza decisoria emessa a definizione del giudizio ex artt. 702 bis c.p.c., RG n. 12528/2019, dal Tribunale di Napoli
- Sez. X^ dott. Forziati in data 12.10.2020 e pubblicata in pari data, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, la domanda proposta da parte ricorrente;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 febbraio 2021 si è costituita in tale giudizio la chiedendo, preliminarmente la riunione di tale CP_1
appello a quello da essa proposto avverso la medesima ordinanza e contraddistinto dal numero R.G. 3795/2020, e nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Asl perché inammissibile ed infondato, con conferma dell'ordinanza (nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'ASL al pagamento in suo favore dell'importo di € 46.958,13) e con vittoria di spese con attribuzione.
6. Ed, infatti, avverso la medesima ordinanza la ha proposto gravame CP_1
con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2020 ( giudizio iscritto al ruolo degli affari contenziosi col n. 3795/2020) , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1.annullare in parte de qua l'ordinanza decisoria pubblicata in data 12.10.20 emessa a definizione del giudizio ex art.702 bis c.p.c. recante r.g.a.c. n. 12528/19 dal Tribunale di
Napoli in composizione monocratica – X sezione G.U. U. Forziati, condannando la ASL
Napoli 1 Centro (oltre all'importo di cui alla già statuita condanna) al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di € 47.869,54 oltre interessi all'effettivo soddisfo;
in via subordinata annullata interamente l'ordinanza decisoria emessa a definizione del giudizio ex art.72 bis c.p.c. recante r.g.a.c. n. 12528/19 dal Tribunale di
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 6 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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Napoli in composizione monocratica – X sezione G.U. U. Forziati, condannare la ASL
Napoli 1 Centro al pagamento della somma complessiva di € 94.827,67 ovvero la diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia – oltre interessi all'effettivo soddisfo;
3. Ogni caso condannare l'ASL Napoli 1 Centro in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorati, oltre al rimborso forfetario (su diritti e onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
7. In tale appello si è costituita l'Asl con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 febbraio 2021, chiedendo anch'essa disporsi la riunione con il giudizio
RG n. 3754/2020 e “ferme ed impregiudicate le eccezioni e deduzioni di cui all'appello proposto dalla comparente ASL avverso la medesima ordinanza decisoria resa dal
Tribunale di Napoli in data 12.10.2020, rigettare il presente appello perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare, in parte qua, l'impugnata ordinanza decisoria resa dal Tribunale di Napoli
a definizione del giudizio recante RG n. 12528/2019; - condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
8. Con provvedimento del 4 febbraio 2025 la Corte ha disposto la riunione dei processi contraddistinti dai nn. 3754/2020 e 3795/2020 r.g.a.c.c. e ha assegnato la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
I. L'appello proposto dall'Asl è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. E' infondato il primo motivo rubricato “Sulla validità triennale dello sconto ex lege 296/2006”, con cui l'Asl contesta che tale sconto si applichi solo al triennio 2007-
2009.
Difatti, questa Corte, seguendo il condivisibile orientamento della Suprema
Corte, sostiene da tempo che tale applicazione sia limitata al triennio 2007 – 2009, e che, di conseguenza, lo sconto non possa trovare applicazione alle prestazioni rese nel
2011, annualità oggetto di causa (così, Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021).
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 7 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, con la sua sentenza n. 94/2009, ha concluso nel senso che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Ed è arrivata a tale conclusione mediante un adeguato bilanciamento delle esigenze in conflitto, sostenendo che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini,
e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”.
Quanto poi al termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel
31.12.2009, come confermato dalla citata sentenza della Consulta nella parte in cui stabilisce che “In particolare, con la norma statale, il legislatore ordinario ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione» (art. 1, comma 796, della legge n. 296 del
2006), concordando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati”.
Coerentemente, in tale norma, alla lettera A) si fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; alla lettera B) si istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno
2009”; alla lettera D) si prevedono le modalità di erogazione in via anticipata del nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 8 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; alla lettera P-bis) si stabiliscono i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica della legge, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio
2007-2009.
Deve, pertanto, escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati;
né può sostenersi che tali limiti temporali riguardino soltanto l'aggiornamento dei tariffari, giacché, in tal modo, si vanificherebbe la pronuncia della Corte Costituzionale.
Peraltro, neppure è rilevante, in senso contrario, il richiamo dell'ASL alla sentenza n. 833/2016 del Tribunale amministrativo regionale della Campania e ad altra giurisprudenza amministrativa, che si sono pronunciati per la validità, anche oltre il triennio 2007 – 2009, dello sconto previsto dalla legge sopra richiamata.
Infatti, la detta affermazione costituisce solo un precedente favorevole all'ASL, ma esso non è destinato ad operare oltre la fattispecie in esso prevista, non riguardando affatto i contratti stipulati nel 2011 e le remunerazioni dovute in forza degli stessi, ma solo la legittimità, sotto il profilo amministrativo, dei provvedimenti impugnati con i quali si fissava il tetto di spesa per gli anni 2011 e 2012 tenendo conto dello sconto ex lege 296/2006.
III. Con il secondo motivo rubricato “Sull'applicabilità dello sconto sulla base del contratto”, l'Asl censura l'ordinanza impugnata per avere escluso che lo sconto possa operare in via pattizia con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, dei contratti intercorsi tra le parti.
Il motivo è infondato in quanto deve escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia e ciò per i seguenti motivi.
In entrambi i contratti, l'art. 4, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2011 (2012) relativa al volume di prestazioni di
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 9 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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specialistica ambulatoriale, determinato per l'anno 2011 all'art. 3 comma 4 è fissato in
€ 101.904.000 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge
296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 108.456.427) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto
n. 50/2010, suddivise per la branca secondo lo schema sotto indicato”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi nessuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In ogni caso, anche a voler ritenere che le parti abbiano voluto regolamentare i loro rapporti, per gli anni successivi al 2009, continuando ad applicare lo sconto tariffario, tali disposizioni - come correttamente ritenuto dal primo Giudice – dovevano ritenersi contrarie alla volontà del legislatore, e pertanto, sostituite, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con le tariffe imposte dalla legge, senza più considerare lo sconto.
Né risulta che, su tale specifico punto, l'appellante abbia mosso contestazioni.
IV. Col terzo motivo d'appello rubricato “Sull'accoglimento della domanda in ordine all'anno 2011” con cui l'Asl contesta che il Tribunale, nella sua ordinanza, abbia nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 10 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c.
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ritenuto non superato il tetto di spesa per l'anno 2011, a giudizio della Corte, non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi preventivamente anche per non comprimere eccessivamente il diritto alla salute (così Corte Cost. n. 416/1995 e n.
356/1992).
In tale senso, anche l'art. 5, comma 2 dei contratti stipulati, in precedenza richiamato, è chiaro nel senso che “in ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel (…) dai centri privati anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”. Le remunerazioni delle prestazioni sanitarie, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Tuttavia, nel caso di specie, con riferimento all'anno 2011 ASL si è limitata soltanto a sostenere che “anche laddove si intendesse riconoscere nel merito lo sconto, in ogni caso lo stesso non sarebbe dovuto nel quantum visto che si determinerebbe, per
l'effetto, uno sforamento del tetto di spesa i cui relativi importi sarebbero comunque a loro volto non dovuti” (cfr pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.2.2020 nel giudizio di prime cure); null'altro ha allegato e provato.
In particolare, non viene chiarito in che misura la ha contribuito al CP_1
superamento del tetto di spesa di branca e, conseguentemente, in che misura debba applicarsi la regressione tariffaria a suo carico. È appena il caso di osservare, infatti, che, contrariamente a quanto osservato dall'appellante, la regressione tariffaria ed il tetto di spesa non sono due istituti che operano su piani differenti, giacché la prima costituisce lo strumento attraverso il quale garantire il rispetto del secondo.
Del resto, solo nel caso (che qui non ricorre) in cui sia stato fissato un tetto di spesa di struttura il superamento di tale limite comporta, sic et simpliciter, l'esclusione della remunerazione per le prestazioni eseguite dopo il superamento dello stesso. Nel caso di superamento del tetto di branca, viceversa, occorre procedere alla regressione tariffaria in proporzione al contributo che ciascuna struttura ha dato al superamento nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 11 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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stesso (salva l'esclusione della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo la comunicazione dello sforamento o della data di sforamento prevista, ipotesi che non ricorre nel caso di specie).
V. Con il quarto ed ultimo motivo di appello rubricato “Sul riconoscimento degli interessi ex. D. lgs. 231/2002” l'ASL censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui vengono riconosciuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002, a suo dire, invece, non dovuti in quanto le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali.
Il motivo è infondato e va rigettato
Va, innanzitutto, chiarito che il Tribunale, quanto agli interessi da applicare, ha fatto richiamo all'articolo 7 del contratto del 2011, che prevede soltanto le modalità di pagamento delle prestazioni, mentre il tasso da applicare è quello previsto dalla legge.
Ne consegue che deve trovare applicazione la disciplina degli interessi di cui agli artt. 1 e 5 del d.lgs 231/2002, applicabile alle ipotesi di transazioni commerciali.
Infatti, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal contro il corrispettivo delle prestazioni rese a questi Controparte_4
ultimi, è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr., App. Napoli 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., SS.UU. sentenza n.
35092/2023 Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017,
28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 12 di 16 CP_1 CP_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo.
Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti in esame.
Per tutto quanto esposto, l'appello proposto dall'ASL va rigettato.
VI. Passando all'esame dell'appello proposto dalla con un unico ed CP_1
articolato motivo rubricato “Della illegittimità/infondatezza della assimilabilità della porzione di credito denegata al superamento del tetto di spesa anno 2012” il Centro censura la sentenza per avere il Tribunale riconosciuto il superamento del tetto di spesa per l'annualità 2012, sulla base di un'erronea valutazione della documentazione prodotta e della disciplina di riferimento.
La sostanzialmente contesta che il Tribunale abbia ritenuto esistente CP_1
un provvedimento amministrativo con il quale l'ASL avrebbe individuato l'importo di compartecipazione del Centro allo sforamento del tetto di spesa di macroarea di patologia clinica per l'anno 2012, basando tale convincimento sul presupposto che la società aveva dichiarato di aver ricevuto un addebito a tale titolo a valersi sul corrispettivo del mese di dicembre per l'importo di € 2.147,56 (cfr. pagina 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
L'appello è fondato e va accolto.
Infatti, nel caso in esame l'Asl, su cui gravava il relativo onere di allegazione e prova, non ha chiarito:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe stato provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2012 ;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
In ogni caso, poiché per l'anno 2012 la controversia riguarda l'importo di €
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 13 di 16 Controparte_1
r.g.a.c.c. Centro P.IVA_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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47.869,54, è evidente che la questione avrebbe potuto avere rilievo solo se l'Asl avesse dimostrato che il riconoscimento di tale importo, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, aveva comportato il superamento del tetto di spesa.
Invece, così come prospettata, la questione è solo ipotetica, poiché non è stato allegato né provato che il superamento del tetto di spesa, una volta applicato lo sconto, riguardava tutte le prestazioni rese per la medesima branca.
Inoltre, quand'anche volesse prescindersi da tale considerazione, va osservato che l'ASL non ha indicato (né tanto meno provato) il contributo che l'appellante ha fornito in relazione al superamento del tetto di branca, né la conseguente regressione tariffaria unica alla stessa applicabile, sicché in assenza di tali elementi la questione sarebbe comunque infondata.
La dichiarazione di parte ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) di aver ricevuto un addebito di € 2.147,56, per quanto attiene al rispetto dei limiti di spesa attinenti alla branca di patologia trattenuti sui corrispettivi dovuti per il mese di dicembre 2012, nulla prova in ordine ai criteri con i quali la ASL ha ricavato ed imposto siffatta decurtazione.
E, difatti l'ASL, non ha prodotto nessun provvedimento di determinazione della regressione tariffaria né tanto meno ha indicato la data presuntiva o consuntiva di raggiungimento del limite di spesa, ne, con riguardo al caso di specie, ha dedotto in modo chiaro e specifico, quale sia stato il criterio che ha adottato per non remunerare le prestazioni erogate dal nel 2012, limitandosi solo ad allegare che la Pt_1
differenza del 20% del fatturato corrisponde(va) a 47.869,59 € (che è il valore delle prestazioni di laboratorio non remunerabili).
VII. In conclusione, per i motivi sopra detti, va rigettato l'appello proposto dall'ASL, mentre va accolto l'appello proposto dalla con la conseguenza CP_1
che, in riforma della ordinanza impugnata, l'ASL Napoli 1 Centro va condannata al pagamento a favore della di ulteriori € 47.869,54 oltre interessi ex d.lgs. CP_1
231/2002.
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 14 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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VIII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza della relativa notula, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati tenuto conto dei valori della controversia (scaglione da
52.000,01 e € 260.000,00 €).
Esse vanno poste a carico della ASL Napoli 1 Centro che va, pertanto, condannata a rifondere alla CP_1
- per il primo grado di giudizio l'importo di 8.686,50 €, di cui 7.200,00 € per compensi (1.300,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 850,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.850,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), 1080,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 406,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado di giudizio l'importo di 9.199,50 €, di cui 7.300,00 € per compensi (1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria),
1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 804,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
IX. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ASL Napoli 1 Centro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti (n. 3754/2020 e n.
3795/2020 del r.g.a.c.c.) proposti avverso l'ordinanza art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, (n. rep.9960/2020), rispettivamente dall'Asl
Napoli 1 Centro con citazione notificata il 3 novembre 2020, e dalla con CP_1
citazione notificata il 27 ottobre 2020, così provvede:
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 15 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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A) rigetta l'appello proposto dall'ASL Napoli 1 Centro;
B) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma CP_1
dell'ordinanza impugnata, condanna l'ASL Napoli 1 Centro al pagamento in favore della della somma di ulteriori 47.869,54 €, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; CP_1
C) condanna l'ASL Napoli 1 Centro al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 8.686,50 €, di cui 7.200,00 € per compensi, 1.080,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 406,50
€ per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione ai difensori avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, dichiaratisi distrattari, ciascuno per la quota del 50%; per il secondo grado di giudizio in complessivi 9.199,50 €, di cui
7.300,00 € per compensi, 1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al
15%, 804,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, sempre con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, dichiaratisi anticipatari ciascuno per la quota del 50%;
D) dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte della ASL Napoli 1 Centro, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per quello proposto.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 16 di 16 CP_1 CP_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro
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(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
i riuniti processi d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, (n. rep.9960/2020) il 12 ottobre 2020, iscritti ai nn. 3754/2020 e 3795/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 4 febbraio 2025 e pendenti
TRA
l' (c.f.: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla via Comunale del Principe, n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore Generale pro tempore, in virtù della procura generale alle liti conferita con l'atto pubblico rogato dal dr. notaio in Frattaminore, il 5 settembre 2019, rep. n. 42728, racc. Persona_1
n. 16316 del 5.09.2019, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Vingiani (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
- APPELLANTE/APPELLATA-
E
la (c.f.: ), con sede legale in alla via Nuova San Rocco a CP_1 P.IVA_2 Pt_1
Capodimonte, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cappello (c.f.: ) e CodiceFiscale_3
Giovanni Terreri (c.f.: ) - APPELLATA/APPELLANTE – CodiceFiscale_4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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FATTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 19 aprile 2019 e notificato il 25 novembre 2019, la in qualità di impresa accreditata presso il a CP_1 CP_2
svolgere nel territorio dell'ASL Napoli 1 Centro prestazioni sanitarie incluse nella branca di patologia clinica, conveniva quest'ultima in giudizio innanzi al Tribunale di
Napoli per chiederle il pagamento della somma di 94.827,67 € a titolo di importi non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture nn. n. 5 del 31 gennaio 2011, 11 del 28 febbraio 2011, 14 del 31 marzo 2011, 20 del 30 aprile 2011, 24 del 31 maggio 2011, 30 del 30 giugno 2011, 33 del 30 luglio
2011, 37 del 31 agosto 2011, 41 del 30 settembre 2011, 49 del 31 ottobre 2011, 55 del
30 novembre 2011, 60 del 30 dicembre 2011, 3 del 31 gennaio 2012, 9 del 29 febbraio
2012, 12 del 31 marzo 2012, 16 del 30 aprile 2012, 19 del 31 maggio 2012, n.23 del 30 giugno 2012, 28 del 31 luglio 2012, 31 del 31 agosto 2012, 34 del 29 settembre 2012,
38 del 31 ottobre 2012, emesse per le prestazioni erogate dal mese di gennaio 2011 al mese di settembre 2012, oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo, in virtù dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies, co.2, d.lgs.502/1992 rispettivamente nel mese di aprile 2011 (privo di giorno) per l'anno 2011 ed il 10 agosto 2012 per l'anno 2012.
Il Centro allegava di aver rispettato il tetto di spesa per l'anno 2011, avendo erogato prestazioni fino alla data limite del 13 dicembre 2011, mentre per l'anno 2012 sosteneva che l'Asl aveva regolarmente trattenuto sui corrispettivi maturati per il mese di dicembre l'addebito formulato a detto titolo per 2.147,56 €.
2. Si costituiva l'Asl il 13 febbraio 2020, che resisteva alle richieste del , Pt_1
negando di essere debitrice della detta somma, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'infondatezza della domanda, deducendo altresì di aver legittimamente applicato lo sconto di cui di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, in forza delle previsioni contenute nel contratto;
rilevava, altresì, che la mancata applicazione dello sconto avrebbe determinato lo sforamento del tetto di spesa.
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 2 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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All'uopo depositava:
- nota prot. 0046746/2011 del 17 ottobre 2011 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr. avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. Parte_3
1 comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2011 doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Gennaio 2011 Febbraio 2011 Marzo 2011
5.083,13 3546,90 3898,38
Aprile 2011 Maggio 2011 Giugno 2011
3.205,55 4.390,36 4.972,57
- nota prot. 0015377/2012 del 6 aprile 2012- a firma del Direttore D.C.M.T. dr.
- avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. 1 Parte_3
comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2011 doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Luglio 2011 Agosto 2011 Settembre 2011
3.970,28 1.419,40 5880,44
Ottobre 2011 Novembre Dicembre 2011
2011
4.662,22 3.950,29 1978,61
- nota prot. 0033790/2012 del 24 luglio 2012 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr.
- avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. 1 Parte_3
comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 3 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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per l'esercizio 2012 per la branca di “laboratorio” doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il ad emettere nota di credito nota di credito per i mesi e gli importi di seguito Pt_1
indicati:
Gennaio 2012 Febbraio 2012 Marzo 2012
6715,95 5.536,47 6.260,06
- nota prot. 0044335/2012 del 15 ottobre 2012 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr. - avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. Parte_3
1 comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2012 per la branca di “laboratorio” doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella che tale somma non era liquidabile, invitando il Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Aprile 2012 Maggio 2012 Giugno 2012
6715,95 5.536,47 6.260,06
- nota prot. 004963/2012 del 30 gennaio 2012 - a firma del Direttore D.C.M.T. dr.
- avente ad oggetto: “notifica di addebito applicazione sconto ex art. 1 Parte_3
comma 796 lett.O della L. 296/06 (finanziaria 2007)” con la quale si comunicava che per l'esercizio 2012 per la branca di “laboratorio” doveva essere applicato lo sconto nell'importo indicato in tabella e che tale somma non era liquidabile, invitando il
Centro ad emettere nota di credito per i mesi e gli importi di seguito indicati:
Luglio 2012 Agosto 2012 Settembre 2012
5.424,06 2.24,64 6.410,45
Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del G.A.; rigettare la domanda perché inammissibile e del tutto infondata;
condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giustizia con vittoria di diritti ed onorari”.
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 4 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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3. Con la sua ordinanza del 12 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente e compensava le spese, così provvedendo: “a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la ASL Napoli 1 Centro al pagamento, in favore della CP_1
di € 46.958,13, oltre interessi al tasso e con le decorrenze previste dall'art. 7 del contratto in atti;
b) compensa le spese di lite”.
Nello specifico, il Tribunale:
- aderiva all'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio 2007 –
2009;
- riteneva che lo sconto non doveva essere comunque applicato, neppure in via pattizia, sulla base cioè dell'interpretazione data dall'Asl degli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, in quanto non poteva derogarsi alle tariffe stabilite dalla legge, pena la sostituzione di tali clausole contrattuali con i prezzi imposti dalla legge ex art. 1339 c.c.;
- riteneva che per le prestazioni rese nel 2011 non era stato dimostrato l'avvenuto superamento del limite di spesa per l'anno 2011;
- riteneva, invece, che per le prestazioni rese nel 2012: “parte ricorrente ha ammesso il superamento del tetto di spesa, avendo dichiarato di aver ricevuto, a detto titolo, una nota di debito di € 2.147,56, importo «regolarmente trattenuto» dalla Asl sui corrispettivi da lei maturati per il mese di dicembre 2012; da altro punto di vista, parimenti decisivo, la mancata considerazione dell'intero fatturato dell'anno 2012 (e quindi al lordo dello sconto) ai fini dell'individuazione dell'importo oggetto della nota di debito, integra, a tutto voler concedere, un vizio del provvedimento di regressione tariffaria (provvedimento che si presume alla base della nota), la cui legittimità deve essere sindacata, in via esclusiva, dal G.A., poiché rispetto al potere autoritativo di applicazione della regressione sussiste la giurisdizione esclusiva del detto giudice ex art.
133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (sulla natura autoritativa della regressione e sull'insussistenza del potere del giudice ordinario di disapplicazione del relativo provvedimento, cfr. Cass., sez. un., 20.09.2019, n. 23540 e Cass., sez. un.
nn. 3754/2020 +
c. ASL Napoli 1 Pag. 5 di 16 Controparte_3 CP_1 CP_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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02.11.2018, n. 28053)”.
In altre parole, a fronte di quanto richiesto dalla pari a 94.827,67 €, CP_1
limitava la condanna dell'Asl, attuale appellante, al minore importo di 46.958,13 €.
4. Con una citazione notificata alla il 3 novembre 2020, l CP_1 Pt_4
appellata a questa Corte (giudizio iscritto al ruolo degli affari contenziosi col n.
3754/2020) formulando quattro distinti motivi di impugnazione, che saranno di seguito esaminati, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata ordinanza decisoria emessa a definizione del giudizio ex artt. 702 bis c.p.c., RG n. 12528/2019, dal Tribunale di Napoli
- Sez. X^ dott. Forziati in data 12.10.2020 e pubblicata in pari data, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, la domanda proposta da parte ricorrente;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 febbraio 2021 si è costituita in tale giudizio la chiedendo, preliminarmente la riunione di tale CP_1
appello a quello da essa proposto avverso la medesima ordinanza e contraddistinto dal numero R.G. 3795/2020, e nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Asl perché inammissibile ed infondato, con conferma dell'ordinanza (nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'ASL al pagamento in suo favore dell'importo di € 46.958,13) e con vittoria di spese con attribuzione.
6. Ed, infatti, avverso la medesima ordinanza la ha proposto gravame CP_1
con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2020 ( giudizio iscritto al ruolo degli affari contenziosi col n. 3795/2020) , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1.annullare in parte de qua l'ordinanza decisoria pubblicata in data 12.10.20 emessa a definizione del giudizio ex art.702 bis c.p.c. recante r.g.a.c. n. 12528/19 dal Tribunale di
Napoli in composizione monocratica – X sezione G.U. U. Forziati, condannando la ASL
Napoli 1 Centro (oltre all'importo di cui alla già statuita condanna) al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di € 47.869,54 oltre interessi all'effettivo soddisfo;
in via subordinata annullata interamente l'ordinanza decisoria emessa a definizione del giudizio ex art.72 bis c.p.c. recante r.g.a.c. n. 12528/19 dal Tribunale di
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 6 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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Napoli in composizione monocratica – X sezione G.U. U. Forziati, condannare la ASL
Napoli 1 Centro al pagamento della somma complessiva di € 94.827,67 ovvero la diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia – oltre interessi all'effettivo soddisfo;
3. Ogni caso condannare l'ASL Napoli 1 Centro in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorati, oltre al rimborso forfetario (su diritti e onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
7. In tale appello si è costituita l'Asl con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 febbraio 2021, chiedendo anch'essa disporsi la riunione con il giudizio
RG n. 3754/2020 e “ferme ed impregiudicate le eccezioni e deduzioni di cui all'appello proposto dalla comparente ASL avverso la medesima ordinanza decisoria resa dal
Tribunale di Napoli in data 12.10.2020, rigettare il presente appello perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare, in parte qua, l'impugnata ordinanza decisoria resa dal Tribunale di Napoli
a definizione del giudizio recante RG n. 12528/2019; - condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
8. Con provvedimento del 4 febbraio 2025 la Corte ha disposto la riunione dei processi contraddistinti dai nn. 3754/2020 e 3795/2020 r.g.a.c.c. e ha assegnato la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
I. L'appello proposto dall'Asl è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. E' infondato il primo motivo rubricato “Sulla validità triennale dello sconto ex lege 296/2006”, con cui l'Asl contesta che tale sconto si applichi solo al triennio 2007-
2009.
Difatti, questa Corte, seguendo il condivisibile orientamento della Suprema
Corte, sostiene da tempo che tale applicazione sia limitata al triennio 2007 – 2009, e che, di conseguenza, lo sconto non possa trovare applicazione alle prestazioni rese nel
2011, annualità oggetto di causa (così, Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021).
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 7 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, con la sua sentenza n. 94/2009, ha concluso nel senso che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Ed è arrivata a tale conclusione mediante un adeguato bilanciamento delle esigenze in conflitto, sostenendo che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini,
e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”.
Quanto poi al termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel
31.12.2009, come confermato dalla citata sentenza della Consulta nella parte in cui stabilisce che “In particolare, con la norma statale, il legislatore ordinario ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione» (art. 1, comma 796, della legge n. 296 del
2006), concordando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati”.
Coerentemente, in tale norma, alla lettera A) si fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; alla lettera B) si istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno
2009”; alla lettera D) si prevedono le modalità di erogazione in via anticipata del nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 8 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; alla lettera P-bis) si stabiliscono i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica della legge, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio
2007-2009.
Deve, pertanto, escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati;
né può sostenersi che tali limiti temporali riguardino soltanto l'aggiornamento dei tariffari, giacché, in tal modo, si vanificherebbe la pronuncia della Corte Costituzionale.
Peraltro, neppure è rilevante, in senso contrario, il richiamo dell'ASL alla sentenza n. 833/2016 del Tribunale amministrativo regionale della Campania e ad altra giurisprudenza amministrativa, che si sono pronunciati per la validità, anche oltre il triennio 2007 – 2009, dello sconto previsto dalla legge sopra richiamata.
Infatti, la detta affermazione costituisce solo un precedente favorevole all'ASL, ma esso non è destinato ad operare oltre la fattispecie in esso prevista, non riguardando affatto i contratti stipulati nel 2011 e le remunerazioni dovute in forza degli stessi, ma solo la legittimità, sotto il profilo amministrativo, dei provvedimenti impugnati con i quali si fissava il tetto di spesa per gli anni 2011 e 2012 tenendo conto dello sconto ex lege 296/2006.
III. Con il secondo motivo rubricato “Sull'applicabilità dello sconto sulla base del contratto”, l'Asl censura l'ordinanza impugnata per avere escluso che lo sconto possa operare in via pattizia con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, dei contratti intercorsi tra le parti.
Il motivo è infondato in quanto deve escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia e ciò per i seguenti motivi.
In entrambi i contratti, l'art. 4, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2011 (2012) relativa al volume di prestazioni di
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 9 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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specialistica ambulatoriale, determinato per l'anno 2011 all'art. 3 comma 4 è fissato in
€ 101.904.000 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge
296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 108.456.427) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto
n. 50/2010, suddivise per la branca secondo lo schema sotto indicato”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi nessuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In ogni caso, anche a voler ritenere che le parti abbiano voluto regolamentare i loro rapporti, per gli anni successivi al 2009, continuando ad applicare lo sconto tariffario, tali disposizioni - come correttamente ritenuto dal primo Giudice – dovevano ritenersi contrarie alla volontà del legislatore, e pertanto, sostituite, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con le tariffe imposte dalla legge, senza più considerare lo sconto.
Né risulta che, su tale specifico punto, l'appellante abbia mosso contestazioni.
IV. Col terzo motivo d'appello rubricato “Sull'accoglimento della domanda in ordine all'anno 2011” con cui l'Asl contesta che il Tribunale, nella sua ordinanza, abbia nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 10 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c.
Pt_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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ritenuto non superato il tetto di spesa per l'anno 2011, a giudizio della Corte, non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi preventivamente anche per non comprimere eccessivamente il diritto alla salute (così Corte Cost. n. 416/1995 e n.
356/1992).
In tale senso, anche l'art. 5, comma 2 dei contratti stipulati, in precedenza richiamato, è chiaro nel senso che “in ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel (…) dai centri privati anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”. Le remunerazioni delle prestazioni sanitarie, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Tuttavia, nel caso di specie, con riferimento all'anno 2011 ASL si è limitata soltanto a sostenere che “anche laddove si intendesse riconoscere nel merito lo sconto, in ogni caso lo stesso non sarebbe dovuto nel quantum visto che si determinerebbe, per
l'effetto, uno sforamento del tetto di spesa i cui relativi importi sarebbero comunque a loro volto non dovuti” (cfr pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.2.2020 nel giudizio di prime cure); null'altro ha allegato e provato.
In particolare, non viene chiarito in che misura la ha contribuito al CP_1
superamento del tetto di spesa di branca e, conseguentemente, in che misura debba applicarsi la regressione tariffaria a suo carico. È appena il caso di osservare, infatti, che, contrariamente a quanto osservato dall'appellante, la regressione tariffaria ed il tetto di spesa non sono due istituti che operano su piani differenti, giacché la prima costituisce lo strumento attraverso il quale garantire il rispetto del secondo.
Del resto, solo nel caso (che qui non ricorre) in cui sia stato fissato un tetto di spesa di struttura il superamento di tale limite comporta, sic et simpliciter, l'esclusione della remunerazione per le prestazioni eseguite dopo il superamento dello stesso. Nel caso di superamento del tetto di branca, viceversa, occorre procedere alla regressione tariffaria in proporzione al contributo che ciascuna struttura ha dato al superamento nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 11 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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stesso (salva l'esclusione della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo la comunicazione dello sforamento o della data di sforamento prevista, ipotesi che non ricorre nel caso di specie).
V. Con il quarto ed ultimo motivo di appello rubricato “Sul riconoscimento degli interessi ex. D. lgs. 231/2002” l'ASL censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui vengono riconosciuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002, a suo dire, invece, non dovuti in quanto le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali.
Il motivo è infondato e va rigettato
Va, innanzitutto, chiarito che il Tribunale, quanto agli interessi da applicare, ha fatto richiamo all'articolo 7 del contratto del 2011, che prevede soltanto le modalità di pagamento delle prestazioni, mentre il tasso da applicare è quello previsto dalla legge.
Ne consegue che deve trovare applicazione la disciplina degli interessi di cui agli artt. 1 e 5 del d.lgs 231/2002, applicabile alle ipotesi di transazioni commerciali.
Infatti, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal contro il corrispettivo delle prestazioni rese a questi Controparte_4
ultimi, è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr., App. Napoli 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., SS.UU. sentenza n.
35092/2023 Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017,
28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 12 di 16 CP_1 CP_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo.
Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti in esame.
Per tutto quanto esposto, l'appello proposto dall'ASL va rigettato.
VI. Passando all'esame dell'appello proposto dalla con un unico ed CP_1
articolato motivo rubricato “Della illegittimità/infondatezza della assimilabilità della porzione di credito denegata al superamento del tetto di spesa anno 2012” il Centro censura la sentenza per avere il Tribunale riconosciuto il superamento del tetto di spesa per l'annualità 2012, sulla base di un'erronea valutazione della documentazione prodotta e della disciplina di riferimento.
La sostanzialmente contesta che il Tribunale abbia ritenuto esistente CP_1
un provvedimento amministrativo con il quale l'ASL avrebbe individuato l'importo di compartecipazione del Centro allo sforamento del tetto di spesa di macroarea di patologia clinica per l'anno 2012, basando tale convincimento sul presupposto che la società aveva dichiarato di aver ricevuto un addebito a tale titolo a valersi sul corrispettivo del mese di dicembre per l'importo di € 2.147,56 (cfr. pagina 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
L'appello è fondato e va accolto.
Infatti, nel caso in esame l'Asl, su cui gravava il relativo onere di allegazione e prova, non ha chiarito:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe stato provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2012 ;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
In ogni caso, poiché per l'anno 2012 la controversia riguarda l'importo di €
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 13 di 16 Controparte_1
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47.869,54, è evidente che la questione avrebbe potuto avere rilievo solo se l'Asl avesse dimostrato che il riconoscimento di tale importo, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, aveva comportato il superamento del tetto di spesa.
Invece, così come prospettata, la questione è solo ipotetica, poiché non è stato allegato né provato che il superamento del tetto di spesa, una volta applicato lo sconto, riguardava tutte le prestazioni rese per la medesima branca.
Inoltre, quand'anche volesse prescindersi da tale considerazione, va osservato che l'ASL non ha indicato (né tanto meno provato) il contributo che l'appellante ha fornito in relazione al superamento del tetto di branca, né la conseguente regressione tariffaria unica alla stessa applicabile, sicché in assenza di tali elementi la questione sarebbe comunque infondata.
La dichiarazione di parte ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) di aver ricevuto un addebito di € 2.147,56, per quanto attiene al rispetto dei limiti di spesa attinenti alla branca di patologia trattenuti sui corrispettivi dovuti per il mese di dicembre 2012, nulla prova in ordine ai criteri con i quali la ASL ha ricavato ed imposto siffatta decurtazione.
E, difatti l'ASL, non ha prodotto nessun provvedimento di determinazione della regressione tariffaria né tanto meno ha indicato la data presuntiva o consuntiva di raggiungimento del limite di spesa, ne, con riguardo al caso di specie, ha dedotto in modo chiaro e specifico, quale sia stato il criterio che ha adottato per non remunerare le prestazioni erogate dal nel 2012, limitandosi solo ad allegare che la Pt_1
differenza del 20% del fatturato corrisponde(va) a 47.869,59 € (che è il valore delle prestazioni di laboratorio non remunerabili).
VII. In conclusione, per i motivi sopra detti, va rigettato l'appello proposto dall'ASL, mentre va accolto l'appello proposto dalla con la conseguenza CP_1
che, in riforma della ordinanza impugnata, l'ASL Napoli 1 Centro va condannata al pagamento a favore della di ulteriori € 47.869,54 oltre interessi ex d.lgs. CP_1
231/2002.
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 14 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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VIII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza della relativa notula, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati tenuto conto dei valori della controversia (scaglione da
52.000,01 e € 260.000,00 €).
Esse vanno poste a carico della ASL Napoli 1 Centro che va, pertanto, condannata a rifondere alla CP_1
- per il primo grado di giudizio l'importo di 8.686,50 €, di cui 7.200,00 € per compensi (1.300,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 850,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.850,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), 1080,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 406,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado di giudizio l'importo di 9.199,50 €, di cui 7.300,00 € per compensi (1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria),
1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 804,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
IX. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ASL Napoli 1 Centro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti (n. 3754/2020 e n.
3795/2020 del r.g.a.c.c.) proposti avverso l'ordinanza art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, (n. rep.9960/2020), rispettivamente dall'Asl
Napoli 1 Centro con citazione notificata il 3 novembre 2020, e dalla con CP_1
citazione notificata il 27 ottobre 2020, così provvede:
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 15 di 16 Controparte_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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A) rigetta l'appello proposto dall'ASL Napoli 1 Centro;
B) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma CP_1
dell'ordinanza impugnata, condanna l'ASL Napoli 1 Centro al pagamento in favore della della somma di ulteriori 47.869,54 €, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; CP_1
C) condanna l'ASL Napoli 1 Centro al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 8.686,50 €, di cui 7.200,00 € per compensi, 1.080,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 406,50
€ per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione ai difensori avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, dichiaratisi distrattari, ciascuno per la quota del 50%; per il secondo grado di giudizio in complessivi 9.199,50 €, di cui
7.300,00 € per compensi, 1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al
15%, 804,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, sempre con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, dichiaratisi anticipatari ciascuno per la quota del 50%;
D) dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte della ASL Napoli 1 Centro, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per quello proposto.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
nn. 3754/2020 + ASL Napoli 1 Centro c. c. ASL Napoli 1 Pag. 16 di 16 CP_1 CP_1 3795/2020 r.g.a.c.c. Centro