CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033353426000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7373/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520230033353426000, notificatagli in data 20/03/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, su incarico di ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 254,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA) per le annualità 2006 e 2007.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità dell'atto per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. In particolare, ha dedotto che tra la data di notifica degli atti interruttivi presupposti, ovvero le intimazioni di pagamento del 08/11/2018, e la data di notifica della cartella impugnata
(20/03/2025), fosse ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto per i tributi locali.
Si sono costituiti in giudizio entrambi gli enti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi attinenti al merito della pretesa, affermando di essere mera esecutrice della riscossione sulla base del ruolo formato dall'ente creditore. Nel merito, ha sostenuto la regolarità del proprio operato e della notifica della cartella.
La società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, con memoria di costituzione, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo la validità degli atti interruttivi notificati nel 2018 e l'applicabilità alla fattispecie della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, che avrebbe impedito il maturare della prescrizione.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso e contestando l'applicabilità della sospensione dei termini Covid-19 al caso di specie, richiamando a supporto la giurisprudenza di questa stessa Corte.
All'udienza del 12/12/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, quando l'impugnazione della cartella di pagamento è fondata su motivi che attengono alla sussistenza stessa del credito (quale l'intervenuta prescrizione), la legittimazione passiva sussiste sia in capo all'ente titolare del credito sia in capo all'agente della riscossione, il quale ha emesso l'atto impugnato e ha un interesse diretto a resistere in giudizio per preservarne la validità. Entrambi gli enti, pertanto, sono correttamente evocati in giudizio e, in caso di soccombenza, rispondono delle spese di lite in solido, in applicazione del principio di causalità (cfr. Cass.
n. 7371/2017; Cass. n. 809/2018).
Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata.
Il credito relativo alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), così come per la successiva Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), avendo natura di prestazione periodica, è soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Tale principio è pacifico e costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, l'ente creditore ATO ME 1 S.p.A. ha prodotto quali ultimi atti interruttivi della prescrizione le intimazioni di pagamento n. 237216 e n. 237925, entrambe emesse in data 08/11/2018 e relative, rispettivamente, all'acconto TIA 2006 e al conguaglio TIA 2007. Dalla data di notifica di tali atti, il termine quinquennale di prescrizione ha ripreso a decorrere.
La successiva cartella di pagamento, oggi impugnata, è stata notificata al contribuente solo in data
20/03/2025, ovvero quando il termine di cinque anni era già spirato (novembre 2023).
Infondata è la tesi della società resistente circa l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale Covid-19. Come correttamente eccepito dal ricorrente in sede di memoria di replica, e come già affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. CGT I grado
Messina, Sez. V, sent. n. 5136/2024), la proroga dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 si applica esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021. Dalla documentazione in atti (cfr. "Cartella_e_notifica.pdf" e "Estratto_ruolo. pdf") emerge inequivocabilmente che il ruolo n. 2024/000134, da cui origina la cartella impugnata, è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 10/01/2024, e quindi in epoca successiva al periodo di applicazione della norma sospensiva invocata.
Ne consegue che nessuna sospensione può operare nel caso di specie e che il credito azionato deve considerarsi irrimediabilmente estinto per prescrizione alla data di notifica della cartella di pagamento.
L'accoglimento del motivo principale relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura formulata dal ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, vanno poste a carico solidale delle parti resistenti. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione al difensore del ricorrente che quale anticipatario ha rerso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiizali che liquida in complessivi €.450.00 oltre oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina,lì, 12.12.2025
Il Giudice
OL IN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033353426000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7373/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520230033353426000, notificatagli in data 20/03/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, su incarico di ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 254,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA) per le annualità 2006 e 2007.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità dell'atto per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. In particolare, ha dedotto che tra la data di notifica degli atti interruttivi presupposti, ovvero le intimazioni di pagamento del 08/11/2018, e la data di notifica della cartella impugnata
(20/03/2025), fosse ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto per i tributi locali.
Si sono costituiti in giudizio entrambi gli enti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi attinenti al merito della pretesa, affermando di essere mera esecutrice della riscossione sulla base del ruolo formato dall'ente creditore. Nel merito, ha sostenuto la regolarità del proprio operato e della notifica della cartella.
La società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, con memoria di costituzione, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo la validità degli atti interruttivi notificati nel 2018 e l'applicabilità alla fattispecie della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, che avrebbe impedito il maturare della prescrizione.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso e contestando l'applicabilità della sospensione dei termini Covid-19 al caso di specie, richiamando a supporto la giurisprudenza di questa stessa Corte.
All'udienza del 12/12/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, quando l'impugnazione della cartella di pagamento è fondata su motivi che attengono alla sussistenza stessa del credito (quale l'intervenuta prescrizione), la legittimazione passiva sussiste sia in capo all'ente titolare del credito sia in capo all'agente della riscossione, il quale ha emesso l'atto impugnato e ha un interesse diretto a resistere in giudizio per preservarne la validità. Entrambi gli enti, pertanto, sono correttamente evocati in giudizio e, in caso di soccombenza, rispondono delle spese di lite in solido, in applicazione del principio di causalità (cfr. Cass.
n. 7371/2017; Cass. n. 809/2018).
Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata.
Il credito relativo alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), così come per la successiva Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), avendo natura di prestazione periodica, è soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Tale principio è pacifico e costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, l'ente creditore ATO ME 1 S.p.A. ha prodotto quali ultimi atti interruttivi della prescrizione le intimazioni di pagamento n. 237216 e n. 237925, entrambe emesse in data 08/11/2018 e relative, rispettivamente, all'acconto TIA 2006 e al conguaglio TIA 2007. Dalla data di notifica di tali atti, il termine quinquennale di prescrizione ha ripreso a decorrere.
La successiva cartella di pagamento, oggi impugnata, è stata notificata al contribuente solo in data
20/03/2025, ovvero quando il termine di cinque anni era già spirato (novembre 2023).
Infondata è la tesi della società resistente circa l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale Covid-19. Come correttamente eccepito dal ricorrente in sede di memoria di replica, e come già affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. CGT I grado
Messina, Sez. V, sent. n. 5136/2024), la proroga dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 si applica esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021. Dalla documentazione in atti (cfr. "Cartella_e_notifica.pdf" e "Estratto_ruolo. pdf") emerge inequivocabilmente che il ruolo n. 2024/000134, da cui origina la cartella impugnata, è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 10/01/2024, e quindi in epoca successiva al periodo di applicazione della norma sospensiva invocata.
Ne consegue che nessuna sospensione può operare nel caso di specie e che il credito azionato deve considerarsi irrimediabilmente estinto per prescrizione alla data di notifica della cartella di pagamento.
L'accoglimento del motivo principale relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura formulata dal ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, vanno poste a carico solidale delle parti resistenti. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione al difensore del ricorrente che quale anticipatario ha rerso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiizali che liquida in complessivi €.450.00 oltre oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina,lì, 12.12.2025
Il Giudice
OL IN