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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4299/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Piazza Municipio 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 428 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società COMMERCIALE VER IT srl ha convenuto in giudizio il Comune di S.M Capua Vetere per chiedere annullarsi l' Avviso di Accertamento Esecutivo dell'IMU Anno 2020, Provvedimento n. 428 del
24/06/2025, di euro 4.915,07;
La società eccepisce l' ILLEGITTIMITA' dell' avviso impugnato per i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO IMPUGNATO PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE E PER
INVALIDA FIRMA “A STAMPA”
2. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETA' RICORRENTE ED ONERE DELLA PROVA A
CARICO DELL'ENTE IMPOSITORE
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Avverso detto ricorso si costituisce il Comune di Santa Maria Capua Vetere con memoria difensiva erroneamente denominata per refuso “atto di appello”
Ribadisce che l' avviso di accertamento IMU impugnato è stato emesso con ogni rigore formale.
Evidenzia che l' atto di accertamento, inoltre, riporta tutte le indicazioni degli immobili oggetto dell' imposta comunale , essendo compiutamente indicati estremi catastali, indirizzi, periodi di possesso , valore dell' immobilie ecc.
Tanto è riportato anche da specifica visura ipotecaria allegata
Sotto il profilo dell' invalidità della firma l' ente precisa che la stessa è stata prodotta con firma a stampa autorizzata con provvedimento dirigenziale.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Dalla produzione esibita dal Comune risulta che l' avviso di accertamento, contrariamente a quanto assume il contribuente, contiene anche la lista degli immobili con tutti i riferimenti necessari, non solo idonei a individuarli, ma anche completi di riferimenti catastali, indirizzi, valore immobile e dell' imposta dovuta, così come indicato anche da visura ipotecaria
In non cale, quindi, è da ritenersi l' eccezione della società, non solo perché l' atto notificato contiene detti riferimenti, ma anche perché, in ogni caso, la società che è proprietaria di detti immobili, ben conosce la natura degli stessi, l' ubicazione e quant' altro, essendone proprietaria da più tempo
Anche l' eccezione sulla firma prodotta a stampa non è meritevole di accoglimento, in quanto la stessa è stata preventivamente autorizzata con provvedimento dirigenziale indicandosi data a riferimento di legge
Consegue che il ricorso è da rigettare con ogni conseguenza anche in ragione delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 1.000,00 in favore del Comune di S.M.C.V
P.Q.M.
Il Giuidce Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1000,00 in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4299/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Piazza Municipio 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 428 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società COMMERCIALE VER IT srl ha convenuto in giudizio il Comune di S.M Capua Vetere per chiedere annullarsi l' Avviso di Accertamento Esecutivo dell'IMU Anno 2020, Provvedimento n. 428 del
24/06/2025, di euro 4.915,07;
La società eccepisce l' ILLEGITTIMITA' dell' avviso impugnato per i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO IMPUGNATO PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE E PER
INVALIDA FIRMA “A STAMPA”
2. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETA' RICORRENTE ED ONERE DELLA PROVA A
CARICO DELL'ENTE IMPOSITORE
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Avverso detto ricorso si costituisce il Comune di Santa Maria Capua Vetere con memoria difensiva erroneamente denominata per refuso “atto di appello”
Ribadisce che l' avviso di accertamento IMU impugnato è stato emesso con ogni rigore formale.
Evidenzia che l' atto di accertamento, inoltre, riporta tutte le indicazioni degli immobili oggetto dell' imposta comunale , essendo compiutamente indicati estremi catastali, indirizzi, periodi di possesso , valore dell' immobilie ecc.
Tanto è riportato anche da specifica visura ipotecaria allegata
Sotto il profilo dell' invalidità della firma l' ente precisa che la stessa è stata prodotta con firma a stampa autorizzata con provvedimento dirigenziale.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Dalla produzione esibita dal Comune risulta che l' avviso di accertamento, contrariamente a quanto assume il contribuente, contiene anche la lista degli immobili con tutti i riferimenti necessari, non solo idonei a individuarli, ma anche completi di riferimenti catastali, indirizzi, valore immobile e dell' imposta dovuta, così come indicato anche da visura ipotecaria
In non cale, quindi, è da ritenersi l' eccezione della società, non solo perché l' atto notificato contiene detti riferimenti, ma anche perché, in ogni caso, la società che è proprietaria di detti immobili, ben conosce la natura degli stessi, l' ubicazione e quant' altro, essendone proprietaria da più tempo
Anche l' eccezione sulla firma prodotta a stampa non è meritevole di accoglimento, in quanto la stessa è stata preventivamente autorizzata con provvedimento dirigenziale indicandosi data a riferimento di legge
Consegue che il ricorso è da rigettare con ogni conseguenza anche in ragione delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 1.000,00 in favore del Comune di S.M.C.V
P.Q.M.
Il Giuidce Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1000,00 in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere