TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 294
TAR
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 2 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di concludere il procedimento biennale di revisione della perimetrazione delle zone farmaceutiche

    Il Tribunale rileva che l'art. 2 della L. n. 475/1968 non prevede un procedimento di revisione della perimetrazione delle zone farmaceutiche, ma la revisione del numero di farmacie spettanti a ciascun Comune in base alle rilevazioni demografiche. Inoltre, l'istanza della ricorrente era diretta alla Regione per una proroga del termine di apertura della farmacia, non al Comune per avviare la revisione della pianta organica. Il Tribunale sottolinea che i poteri di revisione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche spettano alle Regioni, non ai Comuni.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata conclusione del procedimento avviato su istanza di parte

    Il Tribunale chiarisce che l'istanza della ricorrente non era finalizzata all'avvio della procedura di revisione della pianta organica, ma alla richiesta di proroga dei termini per l'apertura della farmacia. La Regione aveva già chiarito che le proroghe sono concesse solo per lavori nei locali, non per avviare la revisione della pianta organica.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni

    Il Tribunale ribadisce che l'istanza non era volta all'avvio della procedura di revisione della pianta organica e che la Regione aveva fornito un riscontro in merito alla finalità dell'istanza.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di revisione biennale della perimetrazione delle zone farmaceutiche in presenza di mutamenti nella distribuzione della popolazione

    Il Tribunale chiarisce che i mutamenti nella distribuzione della popolazione non hanno rilievo ai fini dell'art. 2 della L. n. 475/1968, che prevede una revisione del numero delle farmacie solo in caso di variazione del numero totale degli abitanti. Inoltre, l'art. 5 della L. 362/1992, che disciplina la revisione delle circoscrizioni, attribuisce tale potere alle Regioni e non ai Comuni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2, 2° comma, della Legge 475/1968 e del principio di equa attribuzione del numero di residenti

    Il Tribunale riafferma che il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è finalizzato alla determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune, non al dimensionamento preciso delle aree assegnate alle singole sedi. Gli utenti sono liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di revisione biennale della perimetrazione delle zone farmaceutiche

    Il Tribunale ribadisce che i poteri di revisione delle circoscrizioni spettano alle Regioni, non ai Comuni, e che l'istanza della ricorrente non era qualificabile come istanza ai sensi dell'art. 5 della L. 362/1992.

  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento di decadenza per concessione di proroghe solo ad alcuni concorrenti

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti che hanno assegnato la farmacia ad altri concorrenti. La questione della disparità di trattamento non viene affrontata nel merito.

  • Inammissibile
    Illegittimità della determinazione Regione Abruzzo n. DPF003/158 del 21/11/2022

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti relativi alla nuova assegnazione della farmacia ad altri concorrenti. In ogni caso, il Tribunale ritiene il ricorso infondato, evidenziando che la revisione delle circoscrizioni è distinta dalla revisione delle zone in conseguenza dell'indisponibilità dei locali. Inoltre, il Comune ha attestato la conformità dei locali individuati dalle nuove assegnatarie.

  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento di decadenza per non perentorietà del termine di 180 giorni

    Il Tribunale non entra nel merito di questo punto in quanto dichiara il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti. Tuttavia, implicitamente, il rigetto delle doglianze relative alla revisione della pianta organica e alla disponibilità dei locali suggerisce che la decadenza sia stata ritenuta legittima.

  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento di decadenza per cause di forza maggiore o colpevole inerzia dell'amministrazione

    Il Tribunale ritiene che l'indisponibilità dei locali sia una questione distinta dalla revisione della pianta organica. Il Comune ha riscontrato la richiesta della Regione in merito all'indisponibilità dei locali. Inoltre, le nuove assegnatarie hanno individuato locali conformi.

  • Inammissibile
    Irragionevole ed illogica disparità di trattamento tra concorrenti-assegnatari

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti che hanno assegnato la farmacia ad altri concorrenti. La questione della disparità di trattamento non viene affrontata nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 294
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 294
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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