Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 09/01/2023, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00061/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2019, proposto da
Se di Farm di NI MI & C. Società Semplice, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pasquale Leogrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Brunella Volini e Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, lungomare N. Sauro nn. 31-33;
nei confronti
Azienda Agricola di Noi Lucia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dal sostegno prot. AOO/001/PSR/786 del 13.03.2019;
- della determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014–2020 n. 47 del 15.03.2019, pubblicata sul BURP n. 39 dell’11.04.2019, di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria unica regionale, di cui al DadG n. 245 del 13.11.2017;
- della determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014–2020 n. 103 del 19.04.2019, pubblicata sul BURP n. 44 del 24.04.2019 di ulteriore rettifica in autotutela della graduatoria approvata con DAG n. 47 del 15.03.2019;
- della determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014–2020 n. 245 del 13.11.2017, pubblicata con BURP n. 130 del 16.11.2017;
- della determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 36 del 23.03.2017;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto o conseguente, comunque connesso, compresi:
- la nota prot. n. AOO001 del 12.11.2018, n. 4414, recante il Preavviso di Esclusione – Misura 4 – Sottomisura 4.1. - Operazione 4.1.A;
- la determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA del 25.07.2016, n. 249, recante l'Avviso Pubblico con il Relativo ALLEGATO A, pubblicato in BURP n. 87 del 28.07.2016;
- di tutti i provvedimenti assunti dall’Amministrazione regionale relativi al “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1. - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole – Operazione 4.1.A. - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”, per la parte in cui prevedono l'esclusione della ricorrente, compreso i verbali e le schede di valutazione della ricorrente limitatamente al punteggio (zero) assegnato al principio 2 dei criteri di selezione, con rettifica ed esclusione dalla graduatoria degli ammessi;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'inserimento del proprio progetto in graduatoria nella posizione utile, con conseguente ammissione alla fase istruttoria tecnico-amministrativa ed erogazione del finanziamento stanziato nell'ambito dell'iniziativa regionale de qua (PSR 2014-2020);
e per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità
della condotta della P.A. resistente, per quanto dedotto e per le risultanze di giudizio, relativamente al cattivo esercizio del potere in ordine alle risultanze derivanti dalla applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 14 dell'Allegato A della DAdG PSR Puglia n. 249/2016, come modificato dal DAdG n. 36/2017;
ed il risarcimento
di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi in favore dell'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori l’Avvocato Pasquale Leogrande, per la ricorrente, e l’Avvocato Brunella Volini, per la Regione Puglia;
Considerato:
che, con atto sottoscritto in data 19.12.2022 e depositato in pari data, la Società ricorrente, per il tramite del proprio difensore munito dei più ampi poteri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso di I grado, non avendo “più interesse a proseguire l'azione proposta … per mutamento e successivo scorrimento della graduatoria originariamente impugnata” ;
che l’atto di rinuncia non è stato notificato alle altre parti e che, perciò, deve essere considerato alla stregua di una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Ritenuto:
che il ricorso debba essere, perciò, dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
che, in ragione anche dell’esito, le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezioni unite), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio da remoto del giorno 20 dicembre 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO