Articolo 10 della Legge 21 febbraio 1980, n. 28
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 marzo 1980
Art. 10. Sperimentazione organizzativa e didattica

A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' consentito alle universita' di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a piu' facolta' o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle liberta' di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.
Il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; puo' altresi' concorrere, in collaborazione con i consigli di facolta' e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attivita' didattica. Le universita' che intendono avvalersi di tale possibilita' istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facolta', composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facolta', nonche' da un ricercatore della facolta' stessa.
Il suddetto numero e' fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varieta' dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facolta'. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.
Il dipartimento, ove costituito, ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento. Le norme delegate stabiliscono le modalita' per l'esercizio dell'autonomia finanziaria e amministrativa, e i criteri per l'utilizzazione del personale non docente.
Il direttore del dipartimento e' eletto dai docenti del dipartimento stesso.
Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facolta' nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti. Tutti i provvedimenti relativi alla destinazione dei posti di professore ordinario e straordinario o comunque relativi alle loro persone restano in ogni caso riservati ai professori ordinari e straordinari; quelli relativi ai professori associati restano analogamente riservati ai professori ordinari, straordinari e associati.
La commissione di ateneo puo' proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.
Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , in relazione alle esigenze delle varie facolta'. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facolta' in materia di didattica e di gestione del personale docente.
Le norme delegate dettano criteri e modalita' per la direzione degli istituti e la costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle universita'.
Le norme delegate consentono alle universita' la sperimentazione di nuove modalita' didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.
Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel piu' rigoroso rispetto dell'autonomia delle universita'.
Entrata in vigore il 11 marzo 1980
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