TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13182 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.31962/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Novella 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. MARIO LUCCI che la rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 19.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento ad eccezione delle spese di TU già liquidate dal giudice dell'ATP che pone definitivamente a carico di . CP_1
Roma, 19.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 16.1.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni per avere diritto all'accertamento dello stato di invalidità utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 e della condizione ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012 (invalido con capacità di deambulazione impedita, limitata o sensibilmente ridotta), che aveva esperito il procedimento amministrativo con esito negativo,(domanda amministrativa del 5.6.2024) contestava l'accertamento della Commissione Medica e CP_1 chiedeva il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta TU e all'esito il TU depositava in data 19.7.2025 la relazione che accertava la non sussistenza delle condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012. In data 19.8.2025 parte ricorrente presentava atto di dissenso alla TU e con ricorso depositato in data 18.9.2025 proponeva opposizione avverso l'accertamento del TU, chiedendo accertarsi la sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012.dalla domanda. Si costituiva l' contestando l'ammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 19.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente contestato specificamente le risultanze della TU richiamando la documentazione sanitaria allegata. Tuttavia, l'opposizione deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Al riguardo parte ricorrente lamenta che il TU in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato tutta le documentazione allegata precisando che: “ Seppure il TU abbia ritenuto che le predette patologie non compromettano l'autonomia della periziata, le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere di grave entità in tema di incidenza sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età.” Tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dal TU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il TU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica allegata, che ha analiticamente richiamato in sede di relazione , ed ha fondato le sue conclusioni su tale documentazione e anche sulla base delle risultanze della visita medica effettuata sulla persona della ricorrente. Il TU ha infatti rilevato in sede di esame obiettivo: Esame obiettivo generale : Condizioni generali discrete. Costituzione normotipo. Cute e mucose visibili rosee.
[...]
. Stato di nutrizione e di sanguificazione nella norma. Sottocutaneo esente da CP_2 manifestazioni edematose a carico degli arti inferiori. Pannicolo adiposo normorappresentato. Linfonodi superficiali apparentemente indenni. Respiro eupnoico. Decubito riferito indifferente. Facies composita. Peso 52 ed altezza 160 riferiti. Esame obiettivo loco-regionale AP : normoconformato, non dolente alla craniopercussione, pupille isocoriche, isocicliche, isometriche normoreagenti alla luce e all'accomodazione, orofaringe roseo, dentatura apparentemente in ordine. Collo : cilindrico, notevolmente ipomobile per presenza di artrosi cervicale e contrattura dei mm paravertebrali, non masse palpabili riferibili a tiroide o linfonodi. Torace : simmetrico, ipoespansibile con gli atti del respiro, FVT ipotrasmesso , suono plessico iperfonetico, bassi ipomobili, apici in sede, MV aspro presente su tutto l'ambito polmonare disturbato da sibili, ronchi e rantoli Cuore e vasi : aia cardiaca mal delimitabile, azione cardiaca ritmica, toni netti, soffio sistolico 2/6 sul centrum, itto non visibile né palpabile, polsi arteriosi validi, F.C. 70 battiti al minuto, P.A. 150/80 , edemi declivi assenti. Addome : di forma globosa per adipe, C.O. normointroflessa, riferito dolente alla palpazione superficiale e profonda, TEC nella norma, peristalsi vivace , organi ipocondriaci in sede. Apparato uro-genitale :
negativo bilateralmente, non dolenti i punti ureterali medi e superiori. Per_2 Apparato osteoarticolare : Rachide: atteggiamento normale, discreta contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale con discreta spinalgia pressoria soprattutto a livello cervicale e lombare dove l'articolarità è limitata di circa 1/3 su tutti i piani di riferimento Arti superiori: atteggiamento indifferente. Non dismorfismi ossei. Modesta ipotonotrofia della muscolatura dei cingoli. Limitati di circa 1/3 i movimenti delle spalle, dei gomiti e delle mani. Arti inferiori : atteggiamento indifferente. Non dismorfismi ossei. Modesta ipotonotrofia muscolare delle masse muscolari degli arti. Articolarità limitata di 1/3 a livello delle ginocchia, della anche e delle caviglie. deambulazione : autonoma con ricerca di appoggio passaggi posturali : autonomi con appoggio ambientale organi di senso : visus ed udito apparentemente utili, Esame neuro-psichico : sensorio integro;
psiche lucida;
normale orientamento temporo-spaziale; non deficit della memoria di fissazione;
ROT iporeagenti e simmetrici;
non evidenti deficit piramidali” Il TU ha quindi accertato la seguente diagnosi:
“• SEGNI CLINICI E STRUMENTALI DI ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE
• IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TERAPIA FARMACOLOGICA
• GLAUCOMA CRONICO IN TERAPIA
• AF TE
• DIVERTICOLOSI DEL COLON” Infine il TU ha precisato: “Si tratta di un soggetto di sesso femminile di 78 anni che presenta in atto il complesso quadro morboso appena definito, il quale rappresenta una sintesi diagnostica dell'infermità sofferta e delle sue conseguenze. … Nel caso di cui si discute risulta di piena evidenza che le infermità componenti il complesso morboso NON hanno nel loro insieme una incidenza molto rilevante sul soggetto esaminato a tal punto da limitare notevolmente la sua autonomia e renderla bisognosa della indennità di accompagnamento. Le stesse infermità poi , essendosi ormai stabilizzate e cronicizzate, non necessitano più di un intervento assistenziale permanente, continuativo e talmente frequente da limitare la vita personale e di relazione del soggetto e pertanto non concretizzano i requisiti previsti per la concessione dell' handicap grave. Perché lo scrivente ritiene che la ricorrente NON necessiti dell'indennità di accompagnamento? Lo scrivente ritiene che la Signora NON necessiti Pt_2 dell'accompagno perché a stessa visitata presso il proprio studio è riuscita a deambulare in modo autonomo, come è riuscita ad effettuare i vari passaggi posturali necessari per le varie manovre semeiologiche sempre in maniera autonoma. La Signora poi è apparsa orientata nel tempo e nello spazio e verso le persone e si è ben orienta nell'ambiente circostante come ha udito normalmente la voce di conversazione. Come già detto poi lo stesso complesso morboso, essendosi ormai cronicizzato e non avendo quindi più necessità di controlli frequenti ed assidui che potrebbero limitare la vita di relazione del soggetto, non rende la ricorrente portatrice dell'handicap in situazione di gravità. È evidente infatti che un quadro clinico simile è gestibile sul piano clinico e terapeutico con la somministrazione di terapia idonea sia farmacologica che riabilitativa non richiedendo affatto una assistenza continuativa e permanente come recita la legge 104 del 1992.” Il TU ha quindi concluso : “Esaminata la documentazione sanitaria allegata agli atti e sottoposto la Signora a scrupolosa visita medica, ritengo di poter Parte_1 affermare che nel caso di specie:
• NON SUSSISTONO NE' sussistevano in precedenza le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 in quanto la ricorrente NON è risultata versare nella necessità di non poter deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né in quella di aver necessità di assistenza per compiere gli atti quotidiani della vita;
• NON SUSSISTONO NE' SUSSISTEVANO in precedenza le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'handicap grave (ex comma 3 art. 3 L. 104/1992) perché il complesso morboso di cui è affetta la ricorrente, essendosi ormai cronicizzato, non necessita più di un intervento assistenziale permanente, continuativo, globale e frequente tale da limitare fortemente la sua vita individuale e di relazione.” Tali conclusioni escludono altresì la sussistenza delle condizioni ex art.4 DL 5/2012 avendo il TU accertato in sede di visita che la ricorrente deambula autonomamente effettuando anche i passaggi posturali in maniera autonoma. Al riguardo parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva ai certificati medici già depositati in sede di ATP che contrasti con detto accertamento della TU . In assenza pertanto di esami obiettivi medici più aggiornati che evidenzino un errato giudizio da parte della TU, le conclusioni del TU della fase di ATP che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata, anche la più recente, ha effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012. Per tale motivo il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate in relazione all'intero procedimento di ATP e di opposizione ad ATP avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente ad eccezione delle spese di TU già liquidate dal giudice dell'ATP a carico di avuto riguardo ai redditi di parte ricorrente che devono essere CP_1 poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento ad eccezione delle spese di TU già liquidate dal giudice dell'ATP che pone definitivamente a carico di . CP_1
Roma, 19.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.31962/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Novella 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. MARIO LUCCI che la rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 19.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento ad eccezione delle spese di TU già liquidate dal giudice dell'ATP che pone definitivamente a carico di . CP_1
Roma, 19.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 16.1.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni per avere diritto all'accertamento dello stato di invalidità utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 e della condizione ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012 (invalido con capacità di deambulazione impedita, limitata o sensibilmente ridotta), che aveva esperito il procedimento amministrativo con esito negativo,(domanda amministrativa del 5.6.2024) contestava l'accertamento della Commissione Medica e CP_1 chiedeva il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta TU e all'esito il TU depositava in data 19.7.2025 la relazione che accertava la non sussistenza delle condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012. In data 19.8.2025 parte ricorrente presentava atto di dissenso alla TU e con ricorso depositato in data 18.9.2025 proponeva opposizione avverso l'accertamento del TU, chiedendo accertarsi la sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012.dalla domanda. Si costituiva l' contestando l'ammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 19.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente contestato specificamente le risultanze della TU richiamando la documentazione sanitaria allegata. Tuttavia, l'opposizione deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Al riguardo parte ricorrente lamenta che il TU in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato tutta le documentazione allegata precisando che: “ Seppure il TU abbia ritenuto che le predette patologie non compromettano l'autonomia della periziata, le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere di grave entità in tema di incidenza sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età.” Tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dal TU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il TU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica allegata, che ha analiticamente richiamato in sede di relazione , ed ha fondato le sue conclusioni su tale documentazione e anche sulla base delle risultanze della visita medica effettuata sulla persona della ricorrente. Il TU ha infatti rilevato in sede di esame obiettivo: Esame obiettivo generale : Condizioni generali discrete. Costituzione normotipo. Cute e mucose visibili rosee.
[...]
. Stato di nutrizione e di sanguificazione nella norma. Sottocutaneo esente da CP_2 manifestazioni edematose a carico degli arti inferiori. Pannicolo adiposo normorappresentato. Linfonodi superficiali apparentemente indenni. Respiro eupnoico. Decubito riferito indifferente. Facies composita. Peso 52 ed altezza 160 riferiti. Esame obiettivo loco-regionale AP : normoconformato, non dolente alla craniopercussione, pupille isocoriche, isocicliche, isometriche normoreagenti alla luce e all'accomodazione, orofaringe roseo, dentatura apparentemente in ordine. Collo : cilindrico, notevolmente ipomobile per presenza di artrosi cervicale e contrattura dei mm paravertebrali, non masse palpabili riferibili a tiroide o linfonodi. Torace : simmetrico, ipoespansibile con gli atti del respiro, FVT ipotrasmesso , suono plessico iperfonetico, bassi ipomobili, apici in sede, MV aspro presente su tutto l'ambito polmonare disturbato da sibili, ronchi e rantoli Cuore e vasi : aia cardiaca mal delimitabile, azione cardiaca ritmica, toni netti, soffio sistolico 2/6 sul centrum, itto non visibile né palpabile, polsi arteriosi validi, F.C. 70 battiti al minuto, P.A. 150/80 , edemi declivi assenti. Addome : di forma globosa per adipe, C.O. normointroflessa, riferito dolente alla palpazione superficiale e profonda, TEC nella norma, peristalsi vivace , organi ipocondriaci in sede. Apparato uro-genitale :
negativo bilateralmente, non dolenti i punti ureterali medi e superiori. Per_2 Apparato osteoarticolare : Rachide: atteggiamento normale, discreta contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale con discreta spinalgia pressoria soprattutto a livello cervicale e lombare dove l'articolarità è limitata di circa 1/3 su tutti i piani di riferimento Arti superiori: atteggiamento indifferente. Non dismorfismi ossei. Modesta ipotonotrofia della muscolatura dei cingoli. Limitati di circa 1/3 i movimenti delle spalle, dei gomiti e delle mani. Arti inferiori : atteggiamento indifferente. Non dismorfismi ossei. Modesta ipotonotrofia muscolare delle masse muscolari degli arti. Articolarità limitata di 1/3 a livello delle ginocchia, della anche e delle caviglie. deambulazione : autonoma con ricerca di appoggio passaggi posturali : autonomi con appoggio ambientale organi di senso : visus ed udito apparentemente utili, Esame neuro-psichico : sensorio integro;
psiche lucida;
normale orientamento temporo-spaziale; non deficit della memoria di fissazione;
ROT iporeagenti e simmetrici;
non evidenti deficit piramidali” Il TU ha quindi accertato la seguente diagnosi:
“• SEGNI CLINICI E STRUMENTALI DI ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE
• IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TERAPIA FARMACOLOGICA
• GLAUCOMA CRONICO IN TERAPIA
• AF TE
• DIVERTICOLOSI DEL COLON” Infine il TU ha precisato: “Si tratta di un soggetto di sesso femminile di 78 anni che presenta in atto il complesso quadro morboso appena definito, il quale rappresenta una sintesi diagnostica dell'infermità sofferta e delle sue conseguenze. … Nel caso di cui si discute risulta di piena evidenza che le infermità componenti il complesso morboso NON hanno nel loro insieme una incidenza molto rilevante sul soggetto esaminato a tal punto da limitare notevolmente la sua autonomia e renderla bisognosa della indennità di accompagnamento. Le stesse infermità poi , essendosi ormai stabilizzate e cronicizzate, non necessitano più di un intervento assistenziale permanente, continuativo e talmente frequente da limitare la vita personale e di relazione del soggetto e pertanto non concretizzano i requisiti previsti per la concessione dell' handicap grave. Perché lo scrivente ritiene che la ricorrente NON necessiti dell'indennità di accompagnamento? Lo scrivente ritiene che la Signora NON necessiti Pt_2 dell'accompagno perché a stessa visitata presso il proprio studio è riuscita a deambulare in modo autonomo, come è riuscita ad effettuare i vari passaggi posturali necessari per le varie manovre semeiologiche sempre in maniera autonoma. La Signora poi è apparsa orientata nel tempo e nello spazio e verso le persone e si è ben orienta nell'ambiente circostante come ha udito normalmente la voce di conversazione. Come già detto poi lo stesso complesso morboso, essendosi ormai cronicizzato e non avendo quindi più necessità di controlli frequenti ed assidui che potrebbero limitare la vita di relazione del soggetto, non rende la ricorrente portatrice dell'handicap in situazione di gravità. È evidente infatti che un quadro clinico simile è gestibile sul piano clinico e terapeutico con la somministrazione di terapia idonea sia farmacologica che riabilitativa non richiedendo affatto una assistenza continuativa e permanente come recita la legge 104 del 1992.” Il TU ha quindi concluso : “Esaminata la documentazione sanitaria allegata agli atti e sottoposto la Signora a scrupolosa visita medica, ritengo di poter Parte_1 affermare che nel caso di specie:
• NON SUSSISTONO NE' sussistevano in precedenza le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 in quanto la ricorrente NON è risultata versare nella necessità di non poter deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né in quella di aver necessità di assistenza per compiere gli atti quotidiani della vita;
• NON SUSSISTONO NE' SUSSISTEVANO in precedenza le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'handicap grave (ex comma 3 art. 3 L. 104/1992) perché il complesso morboso di cui è affetta la ricorrente, essendosi ormai cronicizzato, non necessita più di un intervento assistenziale permanente, continuativo, globale e frequente tale da limitare fortemente la sua vita individuale e di relazione.” Tali conclusioni escludono altresì la sussistenza delle condizioni ex art.4 DL 5/2012 avendo il TU accertato in sede di visita che la ricorrente deambula autonomamente effettuando anche i passaggi posturali in maniera autonoma. Al riguardo parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva ai certificati medici già depositati in sede di ATP che contrasti con detto accertamento della TU . In assenza pertanto di esami obiettivi medici più aggiornati che evidenzino un errato giudizio da parte della TU, le conclusioni del TU della fase di ATP che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata, anche la più recente, ha effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 , ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.4 DL 5/2012. Per tale motivo il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate in relazione all'intero procedimento di ATP e di opposizione ad ATP avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente ad eccezione delle spese di TU già liquidate dal giudice dell'ATP a carico di avuto riguardo ai redditi di parte ricorrente che devono essere CP_1 poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento ad eccezione delle spese di TU già liquidate dal giudice dell'ATP che pone definitivamente a carico di . CP_1
Roma, 19.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso