Articolo 4 della Legge 6 giugno 1977, n. 277
Articolo 3
Versione
24 giugno 1977
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 128.000.000 e in L. 512.000.000, rispettivamente per gli anni 1976 e 1977, si fara' fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 giugno 1977