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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa P. Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 851/2024 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
c.f. ) Parte_3 C.F._3
- Avv. Alfredo Rivara - -ricorrenti-
contro
c.f. ) Controparte_1 C.F._4
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI:
-per le ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejiectis, dichiarare tenuto e condannare, con sentenza immediatamente esecutiva, il Signor Controparte_1 alla restituzione dell'appartamento concesso a suo tempo in comodato alla Signora
e meglio identificato in narrativa, poiché occupato sine titulo dall'odierno Parte_4 convenuto, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, previa se del caso, esperenda CTU sulla quantificazione degli stessi, in base ai valori di mercato delle locazioni nella zona ove è ubicato l'immobile”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti, con ricorso ex artt. 447-bis c.p.c., hanno chiesto la condanna dell'odierno convenuto alla restituzione dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure (GE), Via
Somalia n. 24/3, in quanto asseritamente occupato sine titulo, oltre al risarcimento dei danni patiti conseguenti all'impossibilità di locare tale bene, da quantificarsi in via equitativa in base ai valori di mercato delle locazioni nella zona in cui è ubicato l'immobile. A sostegno della propria domanda hanno dedotto:
- di essere divenute comproprietarie dell'immobile de quo, unitamente alla madre dell'odierno convenuto, poi deceduta in data 08 giugno 2016 (v. doc. 1);
- che veniva raggiunto un accordo con formalizzato nella Controparte_1 scrittura privata del 27 luglio 2016 (v. doc.3), in forza della quale lo stesso prometteva, una volta concluse le pratiche di successione della madre, di acquistare le quote di proprietà dell'immobile de quo in capo alle ricorrenti per l'importo di € 120.000,00, con spese notarili a suo carico;
- che l'odierno convenuto non dava poi seguito ai predetti accordi ed anzi si insediava nell'immobile a loro insaputa e indebitamente;
deducevano nel corso del giudizio che tale occupazione perdura tuttora, nonostante la diffida al rilascio dell'immobile datata 25 novembre 2016 e dallo stesso regolarmente ricevuta in data 13 dicembre 2016 (v. doc.
4).
Parte convenuta, pur avendo ricevuto regolare notifica nell'immobile oggetto di causa presso il quale è anche residente, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica volta ad accertare il valore locativo dell'immobile a partire dall'anno 2016, veniva successivamente messa in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Si deve preliminarmente rilevare che il convenuto è comproprietario dell'immobile oggetto di causa per la quota di 1/3 al pari delle ricorrenti medesime, in forza di accettazione tacita dell'eredità della defunta madre Parte_4
Egli infatti, in qualità di chiamato all'eredità della madre, ha compiuto atti che presuppongono, ex art. 476 c.c., la sua volontà di accettare l'eredità materna e che non avrebbe avuto diritto di compiere fare se non nella sua qualità di erede.
Occorre osservare che, secondo quanto dedotto dalle stesse ricorrenti, l'immobile oggetto di causa era stato concesso in comodato gratuito in favore della defunta
[...]
Pt_4
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.(Cass. 25887/2018). Nella fattispecie in esame tuttavia le coeredi, dopo aver concordato la vendita in favore del convenuto, a fronte dell'atteggiamento dallo stesso serbato, hanno chiesto la restituzione dell'immobile.
La richiesta di rilascio è stata regolarmente ricevuta dal convenuto presso l'immobile oggetto di causa nel dicembre 2016.
Da ciò discende che il comodato è cessato al momento della richiesta di restituzione del bene, formulata con lettera del 25 novembre 2016 e dal convenuto ricevuta in data 13 dicembre 2016.
Da ciò discende altresì che non possa essere ordinato il rilascio dell'immobile.
Il convenuto, avendo preso ad abitare nell'immobile e avendone il possesso, ha esercitato un diritto che trova il proprio titolo giustificativo per l'appunto nella sua qualità di erede.
A fronte di tale accettazione tacita, si è, pertanto, creata tra le ricorrenti ed il convenuto una comunione ereditaria sul bene per cui è causa, cosicché non può dirsi che lo stesso occupi l'immobile sine titulo.
Ne consegue il rigetto della domanda di rilascio.
Le ricorrenti hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione dell'immobile da parte del convenuto.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione esclusiva da parte del coerede della casa ereditata, “In mancanza di interesse ad utilizzare personalmente il bene immobile è comunque possibile pretendere un'indennità di occupazione, di solito ragguagliata al canone di locazione di mercato, purché gli altri partecipanti alla comunione ereditaria abbiano manifestato in modo espresso la volontà di godere dell'immobile e ciò gli sia stato impedito dal coerede abitante nell'immobile (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 2423/2015).
Nella fattispecie in esame le coeredi hanno chiesto il rilascio dell'immobile già con lettera del 25 novembre 2016 (v. doc. 4), affermando che in mancanza avrebbero agito per tutelare i propri diritti.
La Suprema Corte (Cass. 2423/2015) ha affermato altresì che “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”, circostanza che appunto ricorre nel caso di specie.
La consulenza disposta nel corso del giudizio ha affermato che il valore locativo dell'immobile è pari ad € 654,66 mensili.
Alle ricorrenti spettano complessivamente i due terzi di tale somma ovvero € 436,44 mensili con decorrenza dal gennaio 2017 (a fronte della richiesta formulata dalle ricorrenti nel dicembre 2016) e fino alla data odierna.
Le spese di lite vengono poste a carico del convenuto nella misura di 2/3, compensando nel resto in ragione della reciproca soccombenza.
Vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, secondo i valori medi per la cause innanzi al tribunale di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 per le quattro fasi e cosi complessivamente € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Le spese di ctu vengono poste a carico di parte resistente, soccombente sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta la domanda di rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure (GE), Via
Somalia n. 24/3;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrenti della somma Controparte_1 complessiva di € 436,44 mensili dal gennaio 2017 ad oggi, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Controparte_1 ricorrenti nella misura di 2/3, frazione che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensando nel resto.
4) pone le spese di CTU – già liquidate come da separato decreto in atti - in via definitiva a carico del convenuto.
Genova, 15.07.2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa P. Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 851/2024 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
c.f. ) Parte_3 C.F._3
- Avv. Alfredo Rivara - -ricorrenti-
contro
c.f. ) Controparte_1 C.F._4
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI:
-per le ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejiectis, dichiarare tenuto e condannare, con sentenza immediatamente esecutiva, il Signor Controparte_1 alla restituzione dell'appartamento concesso a suo tempo in comodato alla Signora
e meglio identificato in narrativa, poiché occupato sine titulo dall'odierno Parte_4 convenuto, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, previa se del caso, esperenda CTU sulla quantificazione degli stessi, in base ai valori di mercato delle locazioni nella zona ove è ubicato l'immobile”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti, con ricorso ex artt. 447-bis c.p.c., hanno chiesto la condanna dell'odierno convenuto alla restituzione dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure (GE), Via
Somalia n. 24/3, in quanto asseritamente occupato sine titulo, oltre al risarcimento dei danni patiti conseguenti all'impossibilità di locare tale bene, da quantificarsi in via equitativa in base ai valori di mercato delle locazioni nella zona in cui è ubicato l'immobile. A sostegno della propria domanda hanno dedotto:
- di essere divenute comproprietarie dell'immobile de quo, unitamente alla madre dell'odierno convenuto, poi deceduta in data 08 giugno 2016 (v. doc. 1);
- che veniva raggiunto un accordo con formalizzato nella Controparte_1 scrittura privata del 27 luglio 2016 (v. doc.3), in forza della quale lo stesso prometteva, una volta concluse le pratiche di successione della madre, di acquistare le quote di proprietà dell'immobile de quo in capo alle ricorrenti per l'importo di € 120.000,00, con spese notarili a suo carico;
- che l'odierno convenuto non dava poi seguito ai predetti accordi ed anzi si insediava nell'immobile a loro insaputa e indebitamente;
deducevano nel corso del giudizio che tale occupazione perdura tuttora, nonostante la diffida al rilascio dell'immobile datata 25 novembre 2016 e dallo stesso regolarmente ricevuta in data 13 dicembre 2016 (v. doc.
4).
Parte convenuta, pur avendo ricevuto regolare notifica nell'immobile oggetto di causa presso il quale è anche residente, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica volta ad accertare il valore locativo dell'immobile a partire dall'anno 2016, veniva successivamente messa in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Si deve preliminarmente rilevare che il convenuto è comproprietario dell'immobile oggetto di causa per la quota di 1/3 al pari delle ricorrenti medesime, in forza di accettazione tacita dell'eredità della defunta madre Parte_4
Egli infatti, in qualità di chiamato all'eredità della madre, ha compiuto atti che presuppongono, ex art. 476 c.c., la sua volontà di accettare l'eredità materna e che non avrebbe avuto diritto di compiere fare se non nella sua qualità di erede.
Occorre osservare che, secondo quanto dedotto dalle stesse ricorrenti, l'immobile oggetto di causa era stato concesso in comodato gratuito in favore della defunta
[...]
Pt_4
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.(Cass. 25887/2018). Nella fattispecie in esame tuttavia le coeredi, dopo aver concordato la vendita in favore del convenuto, a fronte dell'atteggiamento dallo stesso serbato, hanno chiesto la restituzione dell'immobile.
La richiesta di rilascio è stata regolarmente ricevuta dal convenuto presso l'immobile oggetto di causa nel dicembre 2016.
Da ciò discende che il comodato è cessato al momento della richiesta di restituzione del bene, formulata con lettera del 25 novembre 2016 e dal convenuto ricevuta in data 13 dicembre 2016.
Da ciò discende altresì che non possa essere ordinato il rilascio dell'immobile.
Il convenuto, avendo preso ad abitare nell'immobile e avendone il possesso, ha esercitato un diritto che trova il proprio titolo giustificativo per l'appunto nella sua qualità di erede.
A fronte di tale accettazione tacita, si è, pertanto, creata tra le ricorrenti ed il convenuto una comunione ereditaria sul bene per cui è causa, cosicché non può dirsi che lo stesso occupi l'immobile sine titulo.
Ne consegue il rigetto della domanda di rilascio.
Le ricorrenti hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione dell'immobile da parte del convenuto.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione esclusiva da parte del coerede della casa ereditata, “In mancanza di interesse ad utilizzare personalmente il bene immobile è comunque possibile pretendere un'indennità di occupazione, di solito ragguagliata al canone di locazione di mercato, purché gli altri partecipanti alla comunione ereditaria abbiano manifestato in modo espresso la volontà di godere dell'immobile e ciò gli sia stato impedito dal coerede abitante nell'immobile (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 2423/2015).
Nella fattispecie in esame le coeredi hanno chiesto il rilascio dell'immobile già con lettera del 25 novembre 2016 (v. doc. 4), affermando che in mancanza avrebbero agito per tutelare i propri diritti.
La Suprema Corte (Cass. 2423/2015) ha affermato altresì che “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”, circostanza che appunto ricorre nel caso di specie.
La consulenza disposta nel corso del giudizio ha affermato che il valore locativo dell'immobile è pari ad € 654,66 mensili.
Alle ricorrenti spettano complessivamente i due terzi di tale somma ovvero € 436,44 mensili con decorrenza dal gennaio 2017 (a fronte della richiesta formulata dalle ricorrenti nel dicembre 2016) e fino alla data odierna.
Le spese di lite vengono poste a carico del convenuto nella misura di 2/3, compensando nel resto in ragione della reciproca soccombenza.
Vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, secondo i valori medi per la cause innanzi al tribunale di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 per le quattro fasi e cosi complessivamente € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Le spese di ctu vengono poste a carico di parte resistente, soccombente sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta la domanda di rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure (GE), Via
Somalia n. 24/3;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrenti della somma Controparte_1 complessiva di € 436,44 mensili dal gennaio 2017 ad oggi, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Controparte_1 ricorrenti nella misura di 2/3, frazione che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensando nel resto.
4) pone le spese di CTU – già liquidate come da separato decreto in atti - in via definitiva a carico del convenuto.
Genova, 15.07.2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri